Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi. (Nella specie l'associazione era stata costituita per commettere più delitti di contrabbando mediante falsificazione di documenti doganali e contraffazione di merce prodotta in Cina, introdotta in Italia per essere commercializzata con marchi contraffatti; in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, non rileva la circostanza che la Repubblica Popolare Cinese non abbia riconosciuto i brevetti internazionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2010, n. 10976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10976 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/01/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 59
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38989/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU DO, nato a [...] il 26 marzo del 1967;
HE OD, nato a [...] il 12 ottobre del 198;
Ma UO, nato il 17 febbraio del 1974;
avverso l'ordinanza del GIP presso il tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del procuratore generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano,con sentenza del 28 maggio del 2009,applicava nei confronti degli attuali ricorrenti la pena nella misura concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice. I predetti erano imputati del delitto di cui all'art. 416 c.p. e L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per essersi associati tra loro e con altri soggetti allo scopo di commettere più delitti di contrabbando per mezzo della falsificazione di documenti doganali e di contraffazione di merce prodotta in Cina, che era introdotta nel territorio italiano, al fine di farne commercio, con marchi contraffatti nonché dei reati fine. Ricorrono per cassazione i tre imputati indicati in epigrafe con separati ricorsi ma con motivi in larga misura comuni. In particolare HU DO deduce l'erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sotto diversi profili e più precisamente in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., posto che non erano stati identificati gli altri concorrenti;
con riferimento all'aggravante di cui alla L. n.146 del 2006, artt. 3 e 4, in quanto la Repubblica Popolare Cinese
non aveva sottoscritto alcun trattato che la vincolasse al rispetto dei brevetti internazionali e quindi i reati erano stati commessi esclusivamente nel territorio italiano;
erronea applicazione della legge penale in quanto non era stato specificato l'aumento inflitto per l'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4:
erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa specificazione della continuazione interna.
Gli altri due ricorrenti deducono:
la violazione della L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per avere il giudice applicato l'aggravante della trasnazionalità anche al delitto associativo;
violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 295 per l'incompatibilità tra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. ed il reato di contrabbando ove siano i medesimi oggetti ad essere contrabbandati e contraffatti, in quanto il presupposto del diritto di confine è la libera circolazione mentre un prodotto contraffatto non può circolare;
violazione della L. n. 146 del 2006, art. 4 per l'applicazione dell'aggravante prevista da tale norma anche a reati puniti con pena inferiore a quattro anni.
IN DIRITTO
I ricorsi vanno respinti perché tutti i motivi sono infondati. Anzitutto va puntualizzato che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per errata qualificazione giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattasi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la qualificazione contenuta nel capo d'imputazione non appaia manifestamente erronea.
Ciò premesso,per quanto concerne il ricorso proposto nell'interesse HU XI si rileva che entrambe le aggravanti contestate erano astrattamente configurabili perché quella di cui all'art. 112 non richiede che tutti i concorrenti siano individuati ed incriminati essendo sufficiente che il reato sia stato commesso da almeno cinque persone ancorché non identificate e,per la configurabilità dell'aggravante della trasnazionalità, non ha alcuna rilevanza il fatto che la Repubblica Popolare Cinese non abbia riconosciuto i brevetti internazionali.
Per quanto concerne la determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti o la continuazione si osserva che,in tema di patteggiamento,se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o diritto delle parti a vedere manifestati in sentenza l'ammontare della pena concordata per ciascuno dei singoli reati o per ciascuna aggravante. Di conseguenza l'eventuale ricorso per cassazione proposto per tale ragione è inammissibile per carenza d'interesse (cfr. Cass. n. 14850 del 2005). Relativamente agli altri ricorsi,va premesso che l'aggravante della transnazionalità non è stata applicata a reati puniti con pena inferiore a quattro anni e più precisamente non è stata applicata al reato di cui all'art. 474 c.p., ma solo a quello associativo ed al delitto di contrabbando aggravato.
L'aggravante della trasnazionalità di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio fanno parte soggetti che operano in Paesi diversi,come è avvenuto nella fattispecie. Anzi l'aggravante in questione è stata introdotta proprio per reprimere più efficacemente le associazioni criminose internazionali. Il delitto di cui all'art. 474 c.p. può concorrere con il delitto di contrabbando trattandosi di reati posti in essere con condotte diverse che offendono beni giuridici diversi.
P.Q.M.
LA CORTE;
Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010