Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista, per il reato transnazionale, dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, è compatibile con il reato di associazione per delinquere ove il gruppo criminale organizzato ponga in essere attività illecite realizzate in più di uno Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che non si ravvisano ragioni per circoscrivere l'applicazione dell'aggravante ai soli reati scopo dell'organizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35465 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/07/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1093
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 14098/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE NA, nata il *23/05/1954*;
Avverso Ordinanza Tribunale di Milano, emessa il 26/02/010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza emessa il 26/02/010 - provvedendo sull'appello proposto da FE NA avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 28/01/010, con la quale veniva respinta la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere, già disposta con precedente provvedimento nei confronti di FE NA in ordine ai reati di cui all'art. 416 c.p. ed altro (come contestati in atti) - sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la dimora della indagata in *Milano, via Monforte 19*.
L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare la ricorrente, con articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorreva l'aggravante di cui alla L. n.146 del 2006, art. 4, con conseguente decorrenza dei termini di fase inerenti alla misura coercitiva applicata a FE NA. Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 14/07/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
FE NA è indagata (in concorso con altri, come individuati in atti) in ordine ai reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, e L. 16 marzo 2006, n. 46, art. 4 (associazione per delinquere, aggravata per la sua struttura transnazionale); D.Lgs. n.74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2, come contestati in atti.
Nei confronti della stessa veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 20/10/09.
Il Tribunale del Riesame in sede di Appello, ex art. 310 c.p., con ordinanza emessa il 26/02/010, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
La difesa di FE NA proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso - circoscritte alla sola sussistenza dell'aggravante, ex L. n. 146 del 2006, art. 4; il tutto ai fini della decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare - sono infondate.
In particolare va disatteso l'assunto principale secondo cui la citata aggravante va applicata solo in relazione ai reati-scopo dell'associazione per delinquere e non al reato base ex art. 416 c.p.. Invero dall'esame della lettera e della ratio della norma di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4 (Ratifica ed esecuzione della convenzione dei Protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001) si evince con certezza che la citata aggravante (aumento della pena di un terzo alla metà) si applicagli reato di cui all'art. 416 c.p. per il fatto che il gruppo criminale organizzato è impegnato in attività illecita realizzata in più di uno Stato.
Trattasi di aggravante connessa alla struttura dell'organizzazione criminale ed alla sua operatività in più Stati. Non si ricavano dall'esame della norma di cui alla citata L. n. 146 del 2006, art. 4, ragioni giuridiche idonee a circoscrivere l'applicazione della predetta aggravante ai soli reati scopo dell'organizzazione criminale e non anche alla struttura criminale in sè, in funzione della sua operatività in più Stati.
Orbene nella fattispecie in esame non vi è dubbio - in base ai reati come contestati in atti - che l'associazione criminale di cui faceva parte la FE, era stata organizzata al fine di operare una serie rilevante di frodi fiscali e di riciclaggio di ingenti somme, mediante attività illecite attuate in Italia ed in numerosi Stati esteri (Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Lichtestein). Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da FE NA, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTERigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010