Sentenza 15 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA T IN 6 6 9 T1 AND669 1/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ! Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 5083/99 .14985 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Cron Dott. Donato FIGURELLI -Consigliere - Rep. - Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 01/03/01 - - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato MACRO RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETROFORTE GINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 998 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1875/98 del Tribunale di BARI, depositata il 03/06/98 R.G.N. 810/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19 aprile 1984 al Pretore di Bari, AN LA, premesso di avere riportato una grave inabilità in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli l'11 maggio 1981 – giorno in cui assumeva di essere caduto da un'impalcatura mentre lavorava in Bari alle dipendenze dell'impresa edile Torre Cifreda, s.n.c., di IN ON e EL -, chiedeva che l'IL fosse condannato a corrispondergli la relativa rendita. L'IL resisteva alla domanda, contestando la verificazione dell'infortunio e in subordine l'esistenza di postumi permanenti. Il Pretore, dopo l'espletamento di una prova testimoniale e di una consulenza tecnica medico-legale, rigettava la domanda con sentenza che, appellata dal LA, era confermata dal Tribunale di Bari, dopo lo svolgimento di due nuove consulenze tecniche d'ufficio. Il Tribunale, esposte ampiamente le considerazioni svolte dai tre consulenti tecnici successivamente incaricati nel corso del giudizio, evidenziava che doveva accertarsi se erano in rapporto causale con l'allegato infortunio dell'11 maggio 1981 le gravi condizioni di salute in cui si trovava allo stato l'attore, che nell'agosto dello stesso anno 1981 aveva subito un infarto cerebrale, a seguito del quale si era determinato un complesso patologico cronico, comprendente deficit motorio dell'emisoma destro con alterazione della funzione comprensivo- espressiva, decadimento mentale, aggravamento della preesistente insufficienza circolatoria con disturbi della perfusione cerebrale. Osservava il Tribunale che, sebbene basate su orientamenti, espressi dalla letteratura medica più recente, attribuenti anche a traumi cranici non particolarmente gravi incidenza causale sui processi inducenti deterioramenti organici cerebrali, ischemie e infarti cerebrali, le conclusioni positive a cui erano pervenuti i consulenti nominati nel giudizio STEL 3 d'appello, il dott. Fino e il prof. Carrieri, presupponevano pur sempre che l'11 maggio 1981 il LA fosse incorso in un infortunio sul lavoro caratterizzato da trauma cranico, il quale ultimo avrebbe operato come elemento causale concorrente con la notevole patologia vascolare cerebrale da cui era già affetto il lavoratore, nel determinare il grave quadro clinico neuropsichico successivamente insorto. Ed è proprio tale premessa che il Tribunale, confermando la fondatezza delle valutazioni al riguardo formulate dal giudice di primo grado, riteneva non sufficientemente provata. Rilevava al riguardo il giudice di merito: che il referto del Pronto Soccorso ospedaliero dell'11.5.1981, riportante la diagnosi di “sindrome vertiginosa con probabile artrosi cervicale", non fa cenno ad alcun trauma cranico, e che tale referto può semmai rappresentare un elemento di conferma della tesi della caduta da un'impalcatura, ma certo non avalla l'assunto del trauma cranico, e lascia semmai presumere che la sindrome vertiginosa sia stata all'origine della perdita dell'equilibrio e della caduta e non il suo risultato;
che le argomentazioni addotte per giustificare la mancata menzione da parte del LA dell'infortunio sul lavoro in sede di Pronto Soccorso appaiono inconsistenti, non risultando la violazione di norme antinfortunistiche e quindi non essendo spiegabile un intento di “evitare fastidi al datore di lavoro"; - che dalla prova orale non è risultato con sicurezza che il datore di lavoro o il capocantiere fossero stati edotti della verificazione di un infortunio sul lavoro;
che dal giorno successivo al presunto infortunio fino al 9 giugno 1981 il ricorrente era rimasto assente dal lavoro sulla base di certificati medici attestanti problemi di artrosi;
STU 4 - che non si comprende perché l'interessato anche successivamente e per molto tempo, pur dopo la cessazione del rapporto di lavoro, abbia sottaciuto l'episodio traumatico in questione ad una serie di altri sanitari (medici della clinica neurologica presso cui fu ricoverato nell'agosto 1981, medico di parte e medici dell'Inps in occasione della domanda di pensione, neurologo dell'U.S.L., ecc.); - che a un trauma cranico si fa riferimento nella cartella clinica di ricovero del maggio 1983 presso un centro traumatologico ospedaliero, ma lo stesso trauma era considerato come recente, come dimostrato tra l'altro dal suo inserimento nell'anamnesi prossima;
- che la stessa prova testimoniale, anche a voler tralasciare le relative contraddizioni e incongruenze, non era idonea ad avallare l'ipotesi del trauma cranico, poiché i testi che hanno riferito in merito alla caduta hanno tutti precisato che l'impalcatura era alta meno di due metri dal suolo, e nessuno di essi ha fatto cenno a una perdita di coscienza, sia pur breve, o a uno stato di semincoscienza. Contro detta sentenza il LA ha proposto ricorso per cassazione. L'IL ha resistito con contro ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., lamentando erronea valutazione delle espletate consulenze tecniche d'ufficio e delle prove testimoniali. Al riguardo, premesso che l'autonomia del giudice di merito nella valutazione delle prove non può consentire allo stesso di pretermettere o contraddire arbitrariamente deposizioni contenenti affermazioni specifiche e univoche, osserva in particolare: stle 5 - che i testi LA, NI e AN hanno concordemente riferito che l'attore, mentre applicava alla parete piastrelle stando su un ponte a cavalletto ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 1,5, era rovinato di fianco o di spalla, provocando un notevole tonfo;
che lo stesso attore era rimasto intontito al suolo per l'urto, che aveva presuntivamente interessato la testa, e, non riprendendosi, era stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere;
che la "sindrome vertiginosa" ivi diagnosticata (nella reticenza del paziente circa l'infortunio) non poteva quindi che ricollegarsi, come causa ed effetto, all'urto al саро; -che l'interessamento traumatico del capo era confermato dall'aggravamento delle condizioni del LA intervenuto il 20 agosto 1981, cioè in prossimità dell'infortunio; - che in questo contesto, e nella mancata menzione dell'artrosi cervicale in occasione dei vari ricoveri ospedalieri, doveva essere esclusa l'effettiva sussistenza di quest'ultima patologia e quindi risaltava l'erroneità della relativa diagnosi in occasione della visita di Pronto Soccorso e del rilascio dei certificati di malattia del dott. Cataldi;
- che le deposizioni dei testi IN EL e CO (rispettivamente amministratore della società datrice di lavoro e capocantiere), che avevano escluso di essere venuti a sapere dell'infortunio, erano false e compiacenti, come evincibile dal loro interesse a coprire le responsabilità del primo per avere omesso la obbligatoria denuncia di infortunio e dalla circostanza che IN CO, secondo la prassi aziendale da lui stesso riferita, non poteva non essere stato informato dell'allontanamento del LA dal cantiere prima del termine dell'orario di lavoro;
Stofle 6 à che le tesi sostenute in sentenza erano in contraddizione con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari in data 9.11.1995, ammissiva della prima c.t.u. svolta in appello;
che erano state disattese le c.t.u. svolte in appello, le quali avevano - concordemente ritenuto, previe argomentate critiche alla consulenza svolta in primo grado, che l'evento del 15.11.1981 non poteva non essere concausa del successivo infarto cerebrale, che aveva compromesso l'accettabile equilibrio delle condizioni del LA, pur affetto da patologia vascolare cerebrale. Il ricorso non è fondato. Il giudice di merito, come era suo preciso compito, ha proceduto preliminarmente a verificare dal punto di vista storico l'effettiva esistenza e consistenza della “causa violenta” che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, avrebbe integrato l'infortunio sul lavoro fatto valere dal ricorrente. Al riguardo, ha condotto un'ampia e penetrante indagine di cui si è - riassuntivamente dato atto in narrativa → sulla base dell'esame e della valutazione sia della documentazione acquisita, sia della prova testimoniale espletata, ed è pervenuto alla conclusione che mancavano elementi sufficientemente concludenti e attendibili, idonei a determinare un ragionevole convincimento circa la sussistenza, nelle circostanze invocate dalla parte, di un evento traumatico che abbia effettivamente coinvolto la zona cranica. Nel prendere in esame le critiche mosse alla sentenza impugnata, è opportuno premettere che, secondo l'art. 116 c.p.c., il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di legittimità, davanti a cui sia fatto valere il vizio di Stell 7 omessa o insufficiente motivazione, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale - esclusivamente spetta individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 5806/2000, nonché Cass. S.U. n. 5802/1998, Cass. n. 7995/1998, Cass. n. 6023/2000). Le doglianze mosse dal ricorrente all'accertamento in punto di fatto sviluppato nella sentenza impugnata si risolvono, invece, in sostanza, nella richiesta, non priva di aspetti di apoditticità, di una diversa valutazione della incidenza e della attendibilità di taluno dei numerosi elementi presi in considerazione dal giudice di merito, senza che in realtà siano evidenziate vere e proprie carenze logiche o giuridiche della motivazione. In particolare, quanto al richiamo dell'esito della prova testimoniale premesso che in realtà dalla stessa trascrizione della relativa verbalizzazione contenuta nel ricorso si evince che nessuno dei testimoni avrebbe visto il LA mentre cadeva, dato che lo stesso fratello del ricorrente lo avrebbe solo sentito cadere e poi lo avrebbe visto a terra -, può rilevarsi che il giudice di merito, oltre a formulare riserve sulla attendibilità dei testi menzionati dal ricorrente, accennando alla presenza di contraddizioni e incongruenze, ha valorizzato sul piano logico le risultanze della visita di Pronto Soccorso compiuta Stebe 8 nell'occasione, e in genere il mancato riferimento da parte del ricorrente, per alcuni anni, ad un trauma cranico, per dedurne in particolare che era presumibile che fosse stata semmai la sindrome vertiginosa, rilevata nella sede ospedaliera, a determinare una caduta del LA e non invece la caduta a determinare tale sintomatologia. Risulta logico, quindi, anche sotto questo profilo, che non sia stato attribuito valore decisivo a talune dichiarazioni testimoniali - peraltro espressamente esaminate secondo cui il ricorrente appariva un po' intontito oppure aveva dichiarato di avere battuto la testa. Quanto ai rilievi circa la presunta erroneità della diagnosi di artrosi compiuta in sede di Pronto Soccorso e poi dal medico curante ai fini della giustificazione delle successive assenze dal lavoro, basta osservare che gli stessi sulla logicità del ragionamento non sono tali da incidere adeguatamente compiuto dal giudice di merito. E' appena il caso di rilevare, poi, che non può integrare vizio di motivazione della sentenza la circostanza che la stessa segua linee logiche diverse ed eventualmente non concordanti con quelle alla base di precedenti provvedimenti istruttori adottati con ordinanza. Non essendo giustificate le censure mosse all'accertamento in punto di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'insussistenza di un trauma cranico, risultano prive di effettiva sostanza anche le doglianze relative al mancato recepimento delle conclusioni delle consulenze tecniche espletate in grado di appello, basate su una diversa ricostruzione del fatto. Va peraltro sottolineato che, in effetti, il ricorrente si limita a richiamare inutilmente il principio secondo cui la consulenza svolta nel giudizio di secondo grado, comprensiva di un esame e di una critica delle osservazioni del primo consulente, può essere accettata Stoffer 9 senza peculiare confutazione degli argomenti valorizzati nel primo grado. Può anche sottolinearsi che, nell'impianto logico delle consulenze in questione, così come ampiamente riferito nella sentenza impugnata, non vi è nessuna valorizzazione di un'eventuale non adeguata spiegabilità della intervenuta evoluzione della notevole patologia vascolare cerebrale da cui era già affetto il LA, in assenza di un trauma cranico. Il ricorso va dunque rigettato. Quanto alle spese del giudizio è applicabile il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 1° marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Роджіо bе lwisUfmis Sarees Tel . " Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAG: 2001 I D , IL CANCELLIERE SSA LLO T 10 , TA R BO O . G I 3 RT I SPESA D 3 5 ELL'A A ST . N O N P D G 3 SI IM -7 O A -8 EN A D 1 D S , E 1 E I T O A E N ISTR ESE O G ITT G E EG L IR R D A L O L E D 10