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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) ID TA nato a [...] il [...] 2) NN PO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU NO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. TA ID e PO NN, a mezzo dei loro difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 1 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 18 ottobre 2019, ha condannato l'imputata ID alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e l'imputato NN alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, previa esclusione della continuazione. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione degli 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2673 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/10/2022 artt. 43 e 629 cod. pen., il travisamento delle prove e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. La Corte territoriale si è limitata a riproporre pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado senza mai confrontarsi con le doglianze avanzata con i motivi di appello. 2.1. Il ricorrente evidenzia che la persona offesa SA IU non ha fatto menzione alcuna dell'episodio estorsivo che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe avvenuto in data 16 dicembre 2013 presso l'officina del SA;
quest'ultimo in particolare ha riferito di esser stato minacciato per la prima volta dalla GU mentre si recava a buttare l'immondizia ed il teste SA IO ha dichiarato di aver visto la ricorrente in officina per la prima volta solo nel gennaio 2014. 2.2. La motivazione è carente e contraddittoria nella parte in cui afferma che la seconda condotta estorsiva è avvenuta in data 7 gennaio 2014, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative in quanto dall'esame delle stesse emerge che in tale frangente non è stata avanzata alcuna richiesta economica con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato di estorsione. 2.3. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che la GU ha posto in essere una terza condotta estorsiva in data 27 aprile 2014 unitamente al LL, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative ed in contrasto logico con il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dalla cui lettura si evince che il LL non ha posto in essere alcuna minaccia nei confronti della persona offesa, come peraltro riferito dallo stesso SA. 2.4. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che il GN in data 30 aprile 2014 si sarebbe recato presso l'officina del SA per riscuotere i soldi pretesi dalla GU, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative ed in contrasto logico con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del GN dalla cui lettura emerge che il predetto non ha esplicitato alcuna minaccia in tale frangente. Anche in questo caso la mancata prospettazione di minacce è stata confermata dai fratelli SA. 2 2.5. La motivazione è carente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato di estorsione e si pone in contraddizione con altri provvedimenti giurisdizionali acquisiti in atti. I giudici di appello hanno dato per scontato che gli imputati abbiano posto in essere delle condotte minatorie nonostante le prove utilizzabili per la decisione non forniscano dimostrazione di tali minacce con conseguente travisamento delle prove dichiarative. La Corte di merito ha affermato erroneamente che il proscioglimento del LL e del GN sarebbe conseguenza dell'inconsapevolezza di questi ultimi di partecipare alla condotta estorsiva ideata dalla GU. Le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito sono erronee in quanto la lettura della sentenza di assoluzione e del decreto di archiviazione emessi nei confronti del LL e del GN dimostra che i predetti non hanno posto in essere alcuna minaccia nei confronti della persona offesa. La sentenza non esplicita gli elementi logico-fattuali da cui desumere il collegamento tra le minacce descritta dalla persona offesa e la richiesta di denaro avanzata dagli imputati, al di là della intima convinzione di SA IO e SA IU. 2.6. La motivazione è mancante e manifestamente illogica in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica addotta con i motivi di appello. I giudici di appello si sono limitati ad affermare apoditticamente che gli imputati «erano pienamente consapevoli del fatto che le loro richieste erano sfornite di legittimo fondamento» e che la persona offesa avrebbe consegnato alla GU la somma di 20.000,00 euro per farle mantenere il riserbo sulla loro relazione extra-coniugale, somma successivamente restituita dalla ricorrente a seguito di un accordo transattivo con il SA. Tale motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui non tiene conto che con la transazione in atti veniva riconosciuto alla GU esclusivamente un assegno di 1.500,00 euro, necessario per corrispondere il compenso professionale al proprio legale e che, di conseguenza, appare del tutto illogica la scelta dell'imputata di restituire l'intera somma al SA. La difesa ritiene, pertanto, pienamente attendibile la versione della GU la quale ha riferito di aver restituito gli assegni per tranquillizzare la persona offesa la quale era preoccupata dal protesto di tali titoli per mancanza di fondi. La restituzione degli assegni è, pertanto, frutto di un inganno posto in essere dal SA il quale si è fatto restituire gli assegni promettendo di consegnare del denaro contante con conseguente legittimità delle successive richieste avanzate dalla GU. 3 I giudici di appello hanno, inoltre, travisato le dichiarazioni della persona offesa la quale ha espressamente affermato di non ricordare di aver mai visto la scrittura privata contenente l'accordo transattivo raggiunto con la GU, transazione peraltro che non è mai stata prodotta dal SA. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria laddove afferma che il SA si è determinato a cedere al ricatto della GU affinché la donna non rivelasse la loro relazione clandestina, senza tenere in conto che la moglie della persona offesa era già a conoscenza di tale rapporto. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito appare, peraltro, inconciliabile con il coinvolgimento del NN nell'estorsione stessa, appare del tutto illogico che il marito della GU abbia partecipato ad una condotta intimidatoria basata sulla prospettazione di rendere pubblico un adulterio della moglie. 2.7. La motivazione è manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non vi è prova, infatti, che gli imputati abbiano ingiustamente preteso del denaro dalla persona offesa, non potendo escludersi che la pretesa della GU trovasse giustificazione in pregressi rapporti commerciali con il SA piuttosto che nel ricatto di rivelare la relazione clandestina alla moglie della persona offesa. Ancora più inverosimile è ritenere che il NN abbia contribuito ad estorcere del denaro al SA per mantenere il silenzio su tale relazione extra-coniugale. 2.8. La sentenza è del tutto priva di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva contestata la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. A giudizio della difesa, la simultanea presenza del LL e del GN non era finalizzata ad ottenere una maggiore intimidazione della vittima, i due uomini si sono limitati, infatti, ad invitare il SA a chiarire la vicenda senza porre in essere alcuna condotta intimidatoria con conseguente insussistenza della circostanza aggravante in relazione agli episodi del 27 e 30 aprile 2014. La presenza del NN e della GU all'episodio del 7 gennaio 2014 non ha incrementato in alcun modo l'intimidazione nei confronti del SA, affermazione che trova fondamento nel comportamento di quest'ultimo il quale, senza manifestate alcun timore, ha immediatamente reagito, iniziando una colluttazione con il NN. 4 La difesa ha, infine, sottolineato che l'episodio del 16 dicembre 2013 non è stato ricordato dal SA con conseguente impossibilità di ritenere perfezionata la circostanza aggravante oggetto di scrutinio. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione degli artt. 62 bis, 99 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3.1. La motivazione è apparente e mancante in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad indicare una pena base superiore al minimo edittale, nonostante la non particolare gravità delle condotte della ID, desumibile dal contesto sentimentale in cui è nata la controversia e dalla impossibilità da parte degli imputati di portare a compimento le prospettate minacce. 3.2. La motivazione è apparente ed apodittica nella parte in cui esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche facendo esclusivamente riferimento alla mancanza di «valide ragioni»; i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione gli elementi favorevoli indicati dalla difesa (comportamento processuale collaborativo degli imputati, movente sentimentale delle condotte della ID, atteggiamento conciliante mostrato dal NN in occasione dell'unico incontro con la persona offesa) omettendo ogni valutazione dello specifico motivo di appello. 3.3. La Corte territoriale non ha valutato in alcun modo la doglianza avente ad oggetto l'esclusione della contestata recidiva proposta dalla GU nei motivi aggiunti di appello depositati dalla difesa. Secondo la difesa il decorso di tre anni dalla commissione del precedente reato, la mancanza di collegamento tra le condotte giudicate e quelle oggetto di giudizio ed il contesto sentimentale che ha originato la vicenda delittuosa dimostrano che i nuovi fatti non sono espressione di una maggiore pericolosità della GU. 3.4. La motivazione è assolutamente carente in ordine al motivo di appello con la quale il NN chiedeva la concessione dei benefici di legge e, quindi, della sospensione condizionale della pena. La precedente concessione del beneficio non era ostativa in quanto relativa ad un reato di danneggiamento per cui è intervenuta depenalizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1. Le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate e reiterative di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di ricorsi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Va, altresì, sottolineato come le doglianze formulate siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 1.3. La Corte di merito ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le censure addotte con i motivi di appello, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il 6 provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione stessa (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritannente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 1.4. Ciò premesso, va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. I giudici di merito, con motivazione priva di illogicità manifeste, hanno rimarcato che il SA non si è costituito parte civile ed ha tenuto, nel corso della sua deposizione, un comportamento reticente al fine di «mantenere il coinvolgimento della GU nei limiti più ristretti possibili», dimostrando, con tale atteggiamento processuale, la mancanza di un interesse all'accusa ovvero di una intenzione malevola nei confronti degli imputati (vedi pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado e pagina 9 della sentenza di appello). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica della 7 loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, con un vaglio dell'attendibilità più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Nel caso di specie la valutazione complessivamente operata dimostra l'analitico e scrupoloso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie compiuto dai giudici del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale. Peraltro entrambe le sentenze hanno argomentato, in modo logico e conforme alle risultanze processuali, che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nelle deposizioni dei teste SA IO, AC SE, PA BE e DE IA. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità del SA è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie diversamente da quanto apoditticamente affermato nei ricorsi (tra le molte vedi Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01). 1.5. Non è riscontrabile l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dai ricorrenti: i presunti travisamenti indicati nel ricorso sono, infatti, frutto di una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico- fattuali riportati nelle sentenze di merito. Le doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha peraltro affermato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di 8 valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, deduzione non ravvisabile nel caso di specie (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). 1.6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze aventi ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione tentata. I giudici di merito, con motivazione adeguata e logica, hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui ha descritto le gravi minacce poste in essere dagli imputati al fine di costringerlo a consegnare ingenti somme di denaro, con conseguente corretta qualificazione del fatto come integrativo degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione (vedi pagg. da 2 a 5 della sentenza di primo grado e pagg. 4 e 5 della sentenza di secondo grado). E' del tutto indimostrato che le somme pretese dalla GU, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica;
non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che la ricorrente vantasse la titolarità di un diritto alla dazione dei pretesi 20.000 euro aldilà delle mere affermazioni della ricorrente, dichiarazioni illogiche ed incompatibili con quanto narrato in modo coerente dalla persona offesa (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Alla mancanza di allegazione in ordine all'esistenza di un diritto di credito da parte della ricorrente, va aggiunto che l'assenza di elementi da cui dedurre la non veridicità di quanto affermato dal SA in ordine alle particolari modalità della condotta estorsiva, caratterizzate da particolare forza intimidatoria, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare che la GU ed il NN non abbiano agito per conseguire un'utilità che spettava loro ma per ottenere un profitto ingiusto nella consapevolezza di non averne diritto. Dall'applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha escluso la riconducibilità delle condotte descritte nell'imputazione al meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen. in considerazione della natura illecita delle pretese avanzate dai ricorrenti (vedi pag. 9, 12 e 13 della sentenza oggetto di ricorso). 1.7. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in considerazione dell'assoluzione del coimputato GN e l'archiviazione della posizione dell'indagato LL 9 è manifestamente infondata stante la diversità di ogni posizione processuale e la contestuale ininfluenza di tali decisioni in relazione alla logicità e completezza della motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato il riconoscimento della penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato rubricato. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi di prova utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali ed hanno rimarcato, con motivazione esente da illogicità e coerente con il compendio probatorio, il ruolo marginale svolto dal GN e dal LL e la ritenuta inconsapevolezza degli stessi in ordine alla natura estorsiva delle pretese avanzate dalla GU (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di appello). 1.8. La Corte territoriale, con percorso argomentativo immune da censure, ha correttamente affermato che i singoli episodi descritti dalla persona offesa costituiscono diversi segmenti di un'unica condotta criminosa con conseguente irrilevanza della ricostruzione storico-fattuale proposta dalla difesa caratterizzata dalla frammentazione delle singole condotte, asseritamente prive -in alcuni episodi- della necessaria esplicazione di condotte minatorie (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). A nulla rileva quanto affermato dai ricorrenti in ordine al fatto che la moglie del SA fosse già a conoscenza del tradimento nel momento in cui gli imputati avrebbero posto in essere le condotte estorsive;
deve esser notato in proposito che i giudici di appello hanno espressamente rimarcato che le condotte contestate agli imputati sono successive alla stipula della transazione con conseguente irrilevanza di precedenti dazioni di denaro eventualmente effettuate dalla persona offesa nel timore della rivelazione dell'adulterio (vedi pag. 12 della sentenza oggetto di ricorso). 1.10. Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione IO complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). Nel caso di specie il motivo di appello con il quale i ricorrenti avevano eccepito l'insussistenza dell'aggravante delle persone riunite, seppur non espressamente affrontato dalla Corte territoriale, è confutato in modo implicito dal complessivo percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata;
in particolare l'unicità della progressione criminosa posta in essere dagli imputati unita alla contestuale presenza di almeno due persone in occasione delle condotte minatorie nei termini descritti nelle sentenze di merito si pone in insanabile contrasto con l'ipotesi difensiva senza lasciare spazio ad una valida alternativa fattuale. In conclusione la sentenza oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato esclusivamente in relazione al riconoscimento della recidiva nei confronti dell'imputata GU. 2.1. La doglianza inerente il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen. è del tutto generica in quanto caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'assenza di elementi positivamente valutabili e la capacità criminale dei ricorrenti desumibile dai precedenti penali e dal comportamento processuale non commendevole (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1 1 2.2. Non decisiva appare l'asserita mancata valutazione da parte della Corte territoriale dei motivi di appello aventi ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti della GU e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti del NN. Il Giudice di secondo grado, come correttamente lamentato dal ricorrente, non ha argomentato in modo esplicito in ordine a tali motivi di appello;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto degli specifici motivi di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. La risposta a tale verifica è certamente negativa in considerazione della manifesta genericità di entrambi i motivi di appello, motivi che appaiono ictu ocu/i privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. In particolare la GU si è limitata ad affermare l'eccessività della pena in considerazione della tenue gravità del fatto mentre il NN si è limitato ad invocare il riconoscimento dei benefici di legge senza alcuna valida argomentazione. La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi realmente favorevoli ad una mitigazione della pena nei confronti della ID, ha implicitamente richiamato la motivazione, priva di vizi di logicità, con cui il giudice di primo grado ha evidenziato la gravità dei fatti e le modalità particolarmente odiose di esplicazione delle condotte;
elementi ritenuti idonei a giustificare la determinazione della pena in misura lievemente superiore al minimo edittale (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata non è affetta da alcuna carenza motivazionale in virtù del complessivo richiamo alla sentenza di primo grado indicato dai giudici di appello, motivazione per relationem che trova corretta giustificazione nella sostanziale genericità del motivo di appello. Peraltro questa Corte ha costantemente affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo, come nel caso oggetto di scrutinio, sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argoinentatívo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) In relazione alla richiesta di applicazione al NN dei benefici di legge, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la 12 Il Pr 9 ente sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello del tutto generico in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). 2.3. La doglianza con la quale la ricorrente GU lamenta la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva è fondata. La sentenza oggetto di ricorso è, infatti, assolutamente carente in relazione alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a rigettare il motivo di appello avente ad oggetto l'esclusione della contestata recidiva;
i giudici di appello non hanno, in alcun modo, specificato se la commissione dei reati rubricati costituisca elemento sintomatico di una accentuata pericolosità sociale della GU, venendo così meno al proprio dovere motivazionale. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in relazione al riconoscimento della recidiva per ID TA. I Giudici del rinvio provvederanno, dunque, a rinnovare il giudizio sul punto indicato, dando conto con adeguata motivazione delle ragioni che inducono a formulare una valutazione negativa o favorevole ai sensi dell'art. 99, cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente NN al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva per ID TA con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di NN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU NO che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. TA ID e PO NN, a mezzo dei loro difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 1 giugno 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 18 ottobre 2019, ha condannato l'imputata ID alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e l'imputato NN alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in relazione al reato di tentata estorsione aggravata, previa esclusione della continuazione. 2. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione degli 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2673 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 28/10/2022 artt. 43 e 629 cod. pen., il travisamento delle prove e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. La Corte territoriale si è limitata a riproporre pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado senza mai confrontarsi con le doglianze avanzata con i motivi di appello. 2.1. Il ricorrente evidenzia che la persona offesa SA IU non ha fatto menzione alcuna dell'episodio estorsivo che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe avvenuto in data 16 dicembre 2013 presso l'officina del SA;
quest'ultimo in particolare ha riferito di esser stato minacciato per la prima volta dalla GU mentre si recava a buttare l'immondizia ed il teste SA IO ha dichiarato di aver visto la ricorrente in officina per la prima volta solo nel gennaio 2014. 2.2. La motivazione è carente e contraddittoria nella parte in cui afferma che la seconda condotta estorsiva è avvenuta in data 7 gennaio 2014, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative in quanto dall'esame delle stesse emerge che in tale frangente non è stata avanzata alcuna richiesta economica con conseguente insussistenza dell'elemento materiale del reato di estorsione. 2.3. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che la GU ha posto in essere una terza condotta estorsiva in data 27 aprile 2014 unitamente al LL, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative ed in contrasto logico con il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari dalla cui lettura si evince che il LL non ha posto in essere alcuna minaccia nei confronti della persona offesa, come peraltro riferito dallo stesso SA. 2.4. La motivazione è contraddittoria nella parte in cui afferma che il GN in data 30 aprile 2014 si sarebbe recato presso l'officina del SA per riscuotere i soldi pretesi dalla GU, tale affermazione è frutto del travisamento delle prove dichiarative ed in contrasto logico con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del GN dalla cui lettura emerge che il predetto non ha esplicitato alcuna minaccia in tale frangente. Anche in questo caso la mancata prospettazione di minacce è stata confermata dai fratelli SA. 2 2.5. La motivazione è carente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del contestato reato di estorsione e si pone in contraddizione con altri provvedimenti giurisdizionali acquisiti in atti. I giudici di appello hanno dato per scontato che gli imputati abbiano posto in essere delle condotte minatorie nonostante le prove utilizzabili per la decisione non forniscano dimostrazione di tali minacce con conseguente travisamento delle prove dichiarative. La Corte di merito ha affermato erroneamente che il proscioglimento del LL e del GN sarebbe conseguenza dell'inconsapevolezza di questi ultimi di partecipare alla condotta estorsiva ideata dalla GU. Le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito sono erronee in quanto la lettura della sentenza di assoluzione e del decreto di archiviazione emessi nei confronti del LL e del GN dimostra che i predetti non hanno posto in essere alcuna minaccia nei confronti della persona offesa. La sentenza non esplicita gli elementi logico-fattuali da cui desumere il collegamento tra le minacce descritta dalla persona offesa e la richiesta di denaro avanzata dagli imputati, al di là della intima convinzione di SA IO e SA IU. 2.6. La motivazione è mancante e manifestamente illogica in ordine alla richiesta di riqualificazione giuridica addotta con i motivi di appello. I giudici di appello si sono limitati ad affermare apoditticamente che gli imputati «erano pienamente consapevoli del fatto che le loro richieste erano sfornite di legittimo fondamento» e che la persona offesa avrebbe consegnato alla GU la somma di 20.000,00 euro per farle mantenere il riserbo sulla loro relazione extra-coniugale, somma successivamente restituita dalla ricorrente a seguito di un accordo transattivo con il SA. Tale motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui non tiene conto che con la transazione in atti veniva riconosciuto alla GU esclusivamente un assegno di 1.500,00 euro, necessario per corrispondere il compenso professionale al proprio legale e che, di conseguenza, appare del tutto illogica la scelta dell'imputata di restituire l'intera somma al SA. La difesa ritiene, pertanto, pienamente attendibile la versione della GU la quale ha riferito di aver restituito gli assegni per tranquillizzare la persona offesa la quale era preoccupata dal protesto di tali titoli per mancanza di fondi. La restituzione degli assegni è, pertanto, frutto di un inganno posto in essere dal SA il quale si è fatto restituire gli assegni promettendo di consegnare del denaro contante con conseguente legittimità delle successive richieste avanzate dalla GU. 3 I giudici di appello hanno, inoltre, travisato le dichiarazioni della persona offesa la quale ha espressamente affermato di non ricordare di aver mai visto la scrittura privata contenente l'accordo transattivo raggiunto con la GU, transazione peraltro che non è mai stata prodotta dal SA. La motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria laddove afferma che il SA si è determinato a cedere al ricatto della GU affinché la donna non rivelasse la loro relazione clandestina, senza tenere in conto che la moglie della persona offesa era già a conoscenza di tale rapporto. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito appare, peraltro, inconciliabile con il coinvolgimento del NN nell'estorsione stessa, appare del tutto illogico che il marito della GU abbia partecipato ad una condotta intimidatoria basata sulla prospettazione di rendere pubblico un adulterio della moglie. 2.7. La motivazione è manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non vi è prova, infatti, che gli imputati abbiano ingiustamente preteso del denaro dalla persona offesa, non potendo escludersi che la pretesa della GU trovasse giustificazione in pregressi rapporti commerciali con il SA piuttosto che nel ricatto di rivelare la relazione clandestina alla moglie della persona offesa. Ancora più inverosimile è ritenere che il NN abbia contribuito ad estorcere del denaro al SA per mantenere il silenzio su tale relazione extra-coniugale. 2.8. La sentenza è del tutto priva di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva contestata la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. A giudizio della difesa, la simultanea presenza del LL e del GN non era finalizzata ad ottenere una maggiore intimidazione della vittima, i due uomini si sono limitati, infatti, ad invitare il SA a chiarire la vicenda senza porre in essere alcuna condotta intimidatoria con conseguente insussistenza della circostanza aggravante in relazione agli episodi del 27 e 30 aprile 2014. La presenza del NN e della GU all'episodio del 7 gennaio 2014 non ha incrementato in alcun modo l'intimidazione nei confronti del SA, affermazione che trova fondamento nel comportamento di quest'ultimo il quale, senza manifestate alcun timore, ha immediatamente reagito, iniziando una colluttazione con il NN. 4 La difesa ha, infine, sottolineato che l'episodio del 16 dicembre 2013 non è stato ricordato dal SA con conseguente impossibilità di ritenere perfezionata la circostanza aggravante oggetto di scrutinio. 3. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'erronea e falsa applicazione degli artt. 62 bis, 99 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3.1. La motivazione è apparente e mancante in ordine alle ragioni che hanno indotto i giudici di appello ad indicare una pena base superiore al minimo edittale, nonostante la non particolare gravità delle condotte della ID, desumibile dal contesto sentimentale in cui è nata la controversia e dalla impossibilità da parte degli imputati di portare a compimento le prospettate minacce. 3.2. La motivazione è apparente ed apodittica nella parte in cui esclude il riconoscimento delle attenuanti generiche facendo esclusivamente riferimento alla mancanza di «valide ragioni»; i giudici di appello non hanno tenuto in considerazione gli elementi favorevoli indicati dalla difesa (comportamento processuale collaborativo degli imputati, movente sentimentale delle condotte della ID, atteggiamento conciliante mostrato dal NN in occasione dell'unico incontro con la persona offesa) omettendo ogni valutazione dello specifico motivo di appello. 3.3. La Corte territoriale non ha valutato in alcun modo la doglianza avente ad oggetto l'esclusione della contestata recidiva proposta dalla GU nei motivi aggiunti di appello depositati dalla difesa. Secondo la difesa il decorso di tre anni dalla commissione del precedente reato, la mancanza di collegamento tra le condotte giudicate e quelle oggetto di giudizio ed il contesto sentimentale che ha originato la vicenda delittuosa dimostrano che i nuovi fatti non sono espressione di una maggiore pericolosità della GU. 3.4. La motivazione è assolutamente carente in ordine al motivo di appello con la quale il NN chiedeva la concessione dei benefici di legge e, quindi, della sospensione condizionale della pena. La precedente concessione del beneficio non era ostativa in quanto relativa ad un reato di danneggiamento per cui è intervenuta depenalizzazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1. Le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate e reiterative di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di ricorsi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 1.2. Va, altresì, sottolineato come le doglianze formulate siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti è quello di far leva su elementi di prova ipotetici e "negativi", su considerazioni, cioè, generiche ed astratte;
abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio. 1.3. La Corte di merito ha trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, le censure addotte con i motivi di appello, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il 6 provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione stessa (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (vedi Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello, si sono limitati a reiterare le medesime allegazioni difensive asseritannente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 1.4. Ciò premesso, va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa. I giudici di merito, con motivazione priva di illogicità manifeste, hanno rimarcato che il SA non si è costituito parte civile ed ha tenuto, nel corso della sua deposizione, un comportamento reticente al fine di «mantenere il coinvolgimento della GU nei limiti più ristretti possibili», dimostrando, con tale atteggiamento processuale, la mancanza di un interesse all'accusa ovvero di una intenzione malevola nei confronti degli imputati (vedi pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado e pagina 9 della sentenza di appello). L'impostazione della Corte territoriale pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104) secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica della 7 loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, con un vaglio dell'attendibilità più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Nel caso di specie la valutazione complessivamente operata dimostra l'analitico e scrupoloso scrutinio delle dichiarazioni accusatorie compiuto dai giudici del merito, di guisa che dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio in quanto le dichiarazioni della persona offesa risultano adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale. Peraltro entrambe le sentenze hanno argomentato, in modo logico e conforme alle risultanze processuali, che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nelle deposizioni dei teste SA IO, AC SE, PA BE e DE IA. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità del SA è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie diversamente da quanto apoditticamente affermato nei ricorsi (tra le molte vedi Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609 - 01). 1.5. Non è riscontrabile l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione lamentata dai ricorrenti: i presunti travisamenti indicati nel ricorso sono, infatti, frutto di una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logico- fattuali riportati nelle sentenze di merito. Le doglianze appaiono, peraltro, manifestamente infondate in quanto non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove utilizzate dalla Corte territoriale ma propongono delle visioni alternative alla realtà processuale posta alla base della decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità. Questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha peraltro affermato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di 8 valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, deduzione non ravvisabile nel caso di specie (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). 1.6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze aventi ad oggetto la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione tentata. I giudici di merito, con motivazione adeguata e logica, hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui ha descritto le gravi minacce poste in essere dagli imputati al fine di costringerlo a consegnare ingenti somme di denaro, con conseguente corretta qualificazione del fatto come integrativo degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione (vedi pagg. da 2 a 5 della sentenza di primo grado e pagg. 4 e 5 della sentenza di secondo grado). E' del tutto indimostrato che le somme pretese dalla GU, fossero in alcun modo tutelabili in sede civilistica;
non è stato dedotto alcun elemento da cui desumere che la ricorrente vantasse la titolarità di un diritto alla dazione dei pretesi 20.000 euro aldilà delle mere affermazioni della ricorrente, dichiarazioni illogiche ed incompatibili con quanto narrato in modo coerente dalla persona offesa (vedi pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata). Alla mancanza di allegazione in ordine all'esistenza di un diritto di credito da parte della ricorrente, va aggiunto che l'assenza di elementi da cui dedurre la non veridicità di quanto affermato dal SA in ordine alle particolari modalità della condotta estorsiva, caratterizzate da particolare forza intimidatoria, costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare che la GU ed il NN non abbiano agito per conseguire un'utilità che spettava loro ma per ottenere un profitto ingiusto nella consapevolezza di non averne diritto. Dall'applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) discende la correttezza della decisione della Corte territoriale che ha escluso la riconducibilità delle condotte descritte nell'imputazione al meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen. in considerazione della natura illecita delle pretese avanzate dai ricorrenti (vedi pag. 9, 12 e 13 della sentenza oggetto di ricorso). 1.7. La doglianza con il quale il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in considerazione dell'assoluzione del coimputato GN e l'archiviazione della posizione dell'indagato LL 9 è manifestamente infondata stante la diversità di ogni posizione processuale e la contestuale ininfluenza di tali decisioni in relazione alla logicità e completezza della motivazione con la quale i giudici di appello hanno confermato il riconoscimento della penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato rubricato. I giudici di appello hanno, pertanto, fatto corretto uso del principio dell'autonomia dei rapporti processuali in virtù del quale gli elementi di prova utilizzabili per la decisione devono essere valutati in modo distinto in relazione a ciascuna delle posizioni processuali ed hanno rimarcato, con motivazione esente da illogicità e coerente con il compendio probatorio, il ruolo marginale svolto dal GN e dal LL e la ritenuta inconsapevolezza degli stessi in ordine alla natura estorsiva delle pretese avanzate dalla GU (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di appello). 1.8. La Corte territoriale, con percorso argomentativo immune da censure, ha correttamente affermato che i singoli episodi descritti dalla persona offesa costituiscono diversi segmenti di un'unica condotta criminosa con conseguente irrilevanza della ricostruzione storico-fattuale proposta dalla difesa caratterizzata dalla frammentazione delle singole condotte, asseritamente prive -in alcuni episodi- della necessaria esplicazione di condotte minatorie (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). A nulla rileva quanto affermato dai ricorrenti in ordine al fatto che la moglie del SA fosse già a conoscenza del tradimento nel momento in cui gli imputati avrebbero posto in essere le condotte estorsive;
deve esser notato in proposito che i giudici di appello hanno espressamente rimarcato che le condotte contestate agli imputati sono successive alla stipula della transazione con conseguente irrilevanza di precedenti dazioni di denaro eventualmente effettuate dalla persona offesa nel timore della rivelazione dell'adulterio (vedi pag. 12 della sentenza oggetto di ricorso). 1.10. Deve esser, infine, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione IO complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500). Nel caso di specie il motivo di appello con il quale i ricorrenti avevano eccepito l'insussistenza dell'aggravante delle persone riunite, seppur non espressamente affrontato dalla Corte territoriale, è confutato in modo implicito dal complessivo percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata;
in particolare l'unicità della progressione criminosa posta in essere dagli imputati unita alla contestuale presenza di almeno due persone in occasione delle condotte minatorie nei termini descritti nelle sentenze di merito si pone in insanabile contrasto con l'ipotesi difensiva senza lasciare spazio ad una valida alternativa fattuale. In conclusione la sentenza oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato esclusivamente in relazione al riconoscimento della recidiva nei confronti dell'imputata GU. 2.1. La doglianza inerente il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen. è del tutto generica in quanto caratterizzata dalla mera declinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'assenza di elementi positivamente valutabili e la capacità criminale dei ricorrenti desumibile dai precedenti penali e dal comportamento processuale non commendevole (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). 1 1 2.2. Non decisiva appare l'asserita mancata valutazione da parte della Corte territoriale dei motivi di appello aventi ad oggetto la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti della GU e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti del NN. Il Giudice di secondo grado, come correttamente lamentato dal ricorrente, non ha argomentato in modo esplicito in ordine a tali motivi di appello;
questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto degli specifici motivi di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. La risposta a tale verifica è certamente negativa in considerazione della manifesta genericità di entrambi i motivi di appello, motivi che appaiono ictu ocu/i privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione. In particolare la GU si è limitata ad affermare l'eccessività della pena in considerazione della tenue gravità del fatto mentre il NN si è limitato ad invocare il riconoscimento dei benefici di legge senza alcuna valida argomentazione. La Corte territoriale, in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello, motivo privo di qualsivoglia indicazione di elementi realmente favorevoli ad una mitigazione della pena nei confronti della ID, ha implicitamente richiamato la motivazione, priva di vizi di logicità, con cui il giudice di primo grado ha evidenziato la gravità dei fatti e le modalità particolarmente odiose di esplicazione delle condotte;
elementi ritenuti idonei a giustificare la determinazione della pena in misura lievemente superiore al minimo edittale (vedi pag. 8 della sentenza di primo grado). La sentenza impugnata non è affetta da alcuna carenza motivazionale in virtù del complessivo richiamo alla sentenza di primo grado indicato dai giudici di appello, motivazione per relationem che trova corretta giustificazione nella sostanziale genericità del motivo di appello. Peraltro questa Corte ha costantemente affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo, come nel caso oggetto di scrutinio, sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argoinentatívo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n.38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949) In relazione alla richiesta di applicazione al NN dei benefici di legge, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la 12 Il Pr 9 ente sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello del tutto generico in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). 2.3. La doglianza con la quale la ricorrente GU lamenta la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva è fondata. La sentenza oggetto di ricorso è, infatti, assolutamente carente in relazione alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale a rigettare il motivo di appello avente ad oggetto l'esclusione della contestata recidiva;
i giudici di appello non hanno, in alcun modo, specificato se la commissione dei reati rubricati costituisca elemento sintomatico di una accentuata pericolosità sociale della GU, venendo così meno al proprio dovere motivazionale. La sentenza impugnata deve essere di conseguenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano in relazione al riconoscimento della recidiva per ID TA. I Giudici del rinvio provvederanno, dunque, a rinnovare il giudizio sul punto indicato, dando conto con adeguata motivazione delle ragioni che inducono a formulare una valutazione negativa o favorevole ai sensi dell'art. 99, cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente NN al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva per ID TA con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di NN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022