Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria sulla base solo del mancato riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella L. n. 203 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 48875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48875 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/10/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 3130
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 28367/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JI IC N. IL 16/10/1974;
avverso l'ordinanza n. 668/2013 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 16/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA P. che ha domandato il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fiormonti M. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.5.2013 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello avverso il provvedimento con il quale la Corte di assise della stessa sede, il 7.3.2013, aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a MI AJ. Premetteva che al predetto era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in data 4.4.2011, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione al sodalizio mafioso, denominato 'ndrangheta, operante in Milano, con il ruolo di capo societa' del "locale" di Giussano, nonché, per i reati di omicidio e violazione della disciplina in materia di armi, aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; che il predetto, con sentenza del 4.2.2013, è stato condannato alla pena di anni ventitre di reclusione in ordine ai predetti reati con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Precisava, quindi, il tribunale che la Corte di assise aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari nella località protetta individuata dal Servizio centrale di protezione rilevando che nel processo il AJ si era limitato alla confessione della quale si era tenuto conto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma il suo contributo non era stato determinate al fine di una migliore ricostruzione dei fatti già rivelati da ME IN e confermati dagli esiti delle indagini;
inoltre, con riferimento ai fatti oggetto del giudizio le dichiarazioni dell'imputato, in parte generiche, erano parzialmente contraddette dai dati processuali;
pertanto, non era stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. La Corte di assise, quindi, aveva affermato che le esigenze cautelari ritenute in sede di applicazione della misura non erano attenuate dal mero decorso del tempo, tenuto conto della gravità dei fatti ed della personalità dell'imputato che non aveva assunto nel giudizio un comportamento di completa dissociazione rispetto alle precedenti scelte criminali.
Tanto premesso, il giudice del riesame riteneva infondata la violazione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies dedotta dall'appellante, secondo il quale la Corte di assise, preso atto dello status di collaboratore e del rispetto degli impegni assunti con il programma di protezione, avrebbe dovuto accertare la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ad avviso del tribunale, invece, nel caso di specie non trova applicazione la disposizione di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies atteso che all'esito del giudizio di primo grado la Corte di assise ha ritenuto che il comportamento del AJ non fosse qualificabile come collaborativo e, pertanto, non ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Infatti, "la collaborazione non può essere desunta dall'ammissione dell'imputato ad un programma di protezione, in contrasto con le argomentate valutazioni del giudice della sentenza di primo grado". Esclusa, quindi, l'applicabilità del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies il tribunale riteneva preclusa la sostituzione della misura, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, rilevando che il comportamento del AJ, come descritto nel provvedimento impugnato, non ha fatto venire meno le esigenze cautelari valutate dal giudice che aveva applicato la misura cautelare.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il AJ, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, in primo luogo, la violazione di legge in relazione al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies. Rileva che essendo state riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche in ragione della collaborazione ed essendo, altresì, sottoposto allo speciale programma di protezione, ai fini della valutazione della istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, doveva essere applicata la procedura di cui alla predetta norma con la richiesta del parere e degli accertamenti ivi previsti al fine di verificare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed acquisire gli elementi necessari alla valutazione. Erroneamente il tribunale del riesame ha subordinato l'applicazione di detta disposizione alla avvenuta concessione della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato affermando che il tribunale ha apoditticamente ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo del tutto la condizione di collaboratore di giustizia che è certamente uno degli elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, sia avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia alla adeguatezza della invocata misura domiciliare.
Con memoria in data 12.9.2013 il ricorrente ribadisce le suddette doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Non è corretta, ad avviso del Collegio, l'affermazione del tribunale (p. 4 dell'ordinanza impugnata) secondo la quale nella specie opera la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 ed è esclusa l'applicabilità del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies per il solo fatto che, all'esito del giudizio di primo grado, la Corte di assise non ha riconosciuto al AJ la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Se è vero che la condizione di persona ammessa allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia non legittima ex se la possibilità di revoca o sostituzione della misura cautelare, non può, però, affermarsi che la speciale disciplina prevista per il collaboratori, in particolare quella di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies non si applichi laddove al collaboratore, in un determinato processo, non sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
8. Invero, la lettera stessa della norma richiamata dal ricorrente, contenuta nella legge sui collaboratori di giustizia, induce a ritenere che tale disciplina si riferisce al soggetto che "tiene" oppure "ha tenuto" "taluna" delle condotte di collaborazione che consentono la concessione sia delle circostanze attenuanti previste dal codice penale, sia della circostanze di cui alle disposizioni speciali.
Naturalmente, come si diceva, la collaborazione non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare subordinata alla valutazione in concerto da parte del giudice che procede sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti al fine di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies non contiene, infatti, alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, Seidita, rv. 227858); tuttavia, la norma richiede che si proceda a detta valutazione.
Quindi, nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di cosiddetti collaboratori di giustizia e sono ammessi allo speciale programma di protezione, il giudizio cautelare sulla pericolosità, ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare, va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivogtia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 2, n. 16967 del 12/01/2006, Cerfeda, rv. 235377; Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, Spagnuolo, rv. 250295). Tale verifica non può, evidentemente, essere limitata alla condotta processuale del collaboratore nel singolo processo,, dovendo tenere conto, sia in senso positivo che in quello negativo, di una pluralità di elementi alla cui acquisizione è finalizzata la disposizione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 - octies. Ciò vale a maggior ragione per i soggetti per i quali siano previste speciali misure di protezione, come nel caso di specie, ancorché l'ordinanza impugnata non abbia indicato in quale momento il ricorrente è stato ammesso allo speciale programma di protezione e se sia attuale.
Si impone;
pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013