Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 48875
CASS
Sentenza 2 ottobre 2013

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Nei confronti degli indagati o imputati che rivestono la qualità di collaboratori di giustizia, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria sulla base solo del mancato riconoscimento allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella L. n. 203 del 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 48875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48875
    Data del deposito : 2 ottobre 2013

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