Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
01F Z Z / 0 1 S U Reg. Gen. N. 577/2,000 UD 25.01.20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI SEZIONI UNITE CIVILI Gov. 12933 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Пер. гляд Presidente di Sez. Dott. Romano PANZARANI ff. di Primo Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente di Sez. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sez. Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere per diritti L.3000 Dott. Antonio VELLA Consigliere # 24 APR 2001 IL CANCELLIERE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere LIRE 1500 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere CANCELLERIA Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente 0424731 SENTENZA;
0424732 Sul ricorso per REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURI- SDIZIONE iscritto al n. 2577/2000 del R.C. AA.CC. Oggetto: Oneri di urbanizza- proposto da zione: convenzione. COMUNE DI AVIGLIANA, in persona del Sindaco p.t., elet- tivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 12, presso lo 32 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio, studio dell'Avv. Ludovico Villani che unitamente all'Avv. Fede- dal Sig. per diritti .300 rico PO lo rappresenta e difende come da procura in calce if 16.0201 al ricorso. CANCELLIERE RICORRENTE
contro
LIRE 1000 CANCELLERIA REVIT s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappre- sentante e liquidatore Geom. Franco Ollivero, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell' AU226428 Avv. Guido Francesco Romanelli che unitamente e disgiunta- LIRE 2000 CANCELLERIA mente agli Avv.ti Riccardo Ludogoroff e Massimo Borletto la rappresenta e difende come da procura in calce al controricor- So. BB310540 CONTRORICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in relazione al giudizio (R.G. 1996/A/7028) pendente da- UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale vanti al Tribunale di Torino. al Sig. ROMANELLI per diritti L. 12000+3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 1.2.9 AGO 2001... del 25.01.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. IL CANCELLIERE Sentiti gli Avv.ti Federico PO e Guido Francesco Roma- nelli. Udito il P.M. in persona dell' Avvocato Generale Dott. Al- berto Cinque che ha concluso per la giurisdizione esclusiva del danh giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DIRITTI D 2 ARG INA 3 CORTE SUPPL UFFICIO COP Con atto di citazione 28.11.1996 la Revit s.r.l., in liquida- Richiesta cople steals dal Sig. VILLAMI 3065 zione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il per diritti L. il - 1.080.2001 Comune di Avigliana al fine di sentir accogliere le seguenti CANCELLIE conclusioni: 1) accertare l'inesistenza di ragioni di credito del Comune di €0,52 1.1000 CANCELLERIA Avigliana nei confronti della Revit s.r.l., in liquidazione, in m virtù della convenzione edilizia 7.7.1977 tra il Comune e MA ER RT, propria dante causa, sia perché la società attrice AY116441 ha adempiuto agli obblighi derivanti a proprio carico dalla ci- AY116442 tata convenzione, sia perché la pretesa del Comune è infon- AYI16443 data, sia perché ogni eventuale ragione di credito del Comune AY116446 si è estinta per prescrizione, in ogni caso disapplicando la de- AY116447 liberazione n. 391 del 31.5.1995 della Giunta Comunale di AY1164 Avigliana. AY105456 2) accertare l'esistenza di ragioni di credito dalla Revit s.r.l. AY105457 in virtù dei lavori eseguiti dalla stessa a favore del Comune di AY105467 Avigliana, lavori non compresi tra quelli indicati nella conven- zione edilizia 7.7.1977 sopra citata, in ragione dell' arricchi- mento ricevuto;
conseguentemente condannare il Comune a indennizzare la società attrice della relativa diminuzione pa- trimoniale, per un importo non inferiore alla somma di £. 140.000.000, oltre interessi e rivalutazione;
in subordine, nel caso di accertata esistenza di ragioni di credito del Comune nei confronti della società attrice, dichiarare l'intervenuta 3 compensazione tra tali crediti con il debito del Comune per l'indennizzo dovuto alla Revit s.r.l.. 3) accertare l'illegittimità dell'eventuale iscrizione nei ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 43/1988, delle somme pretese dal Comune, trattandosi di pre- sunto credito. Costituitosi il Comune eccepiva, fra l'altro, il difetto di giuri- sdizione del Tribunale adito, e con ricorso del 25.1.2000 ha adito la Corte di Cassazione con regolamento preventivo di giurisdizione al fine di sentir dichiarare la carenza di giurisdi- zione del Tribunale di Torino in ordine alla controversia in esame e la giurisdizione del giudice amministrativo. La Revit s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Comune ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce il ricorrente che la controversia trae origine dalla convenzione edilizia 7.7.1977, stipulata tra il Comune e MA ER RT, dante causa della Revit s.r.l., successivamente all'entrata in vigore della 1. 28.1.1977 n. 10, in base a un testo approvato dal consiglio comunale di Avigliana prima della pre- disposizione, da parte della Regione Piemonte, delle tabelle di cui all'art. 5, 1° comma, di detta legge. In forza del 2° comma del medesimo art. 5, nell'atto convenzionale si fece riferimento alle previsioni dell'art. 8 della 1. 6.8.1966 n. 765, fissando in 4 via pattizia (e non già con riferimento alle tabelle) il quantum degli oneri di urbanizzazione. Si previde anche l'assunzione, a carico della lottizzante, dell'obbligo di eseguire alcune specifi- che opere di interesse pubblico a scomputo parziale degli oneri dovuti. Il quadro, così, delineato permette di affermare che il sinda- cato sui rapporti convenzionali è sottratto alla giurisdizione dell'A.G.O. in forza dell'art. 16 1. 10/77, trovando la prece- dente normativa, in forza dell'art. 5, secondo comma, della cd. legge Bucalossi, ancora temporanea applicazione ai soli fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, senza per questo sottrarre le convenzioni urbanistiche perfezionate dopo la sua entrata in vigore, ma prima della intervenenda applica- bilità delle tabelle ragionali, ai disposti normativi recati dalla riforma del 1977. Il cit. art. 16 1. 10/77 sulla giurisdizione esclusiva del giudi- ce amministrativo deve trovare applicazione non solo perché ab origine il rapporto tra il Comune e la dante causa della Re- vit s.r.l. era dallo stesso disciplinato, ma anche perché l'ipotesi di giurisdizione esclusiva con esso introdotto era presente nell'ordinamento al momento ben anteriore all' 11 novembre 1966, giorno nel quale venne radicato il giudizio, atteso che l'art. 5 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 23 1. 26.11.1990 n. 353, dispone che “la giurisdizione e la competenza si determi- 5 nano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esi- stente al momento della proposizione della domanda...".
2. Aggiunge il ricorrente che, ove non si volesse negare la giurisdizione dell'A.G.O. in forza del cit. art. 16 l. 10/77, si giungerebbe a identica conclusione ex art. 11, 5° comma, della legge n. 241 del 1990 che ha previsto che le controversie "in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo". Infatti non v'è dubbio che tale norma si applichi anche alle convenzioni urbanistiche, ancorché stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore (purché la causa sia, come nel caso in esame, radicata successivamente), ove tali controversie esulino dai limiti dell'ipotesi di giurisdizione esclusiva intro- dotta dall'art. 16 della legge Bucalossi, come statuito da nu- merose decisioni delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
3. A tali motivi la Revit s.r.l. controbatte deducendo che la convenzione fu stipulata, ancorché dopo l'entrata in vigore della L. 28.1.1977 n. 10, prima della predisposizione da parte della Regione Piemonte delle tabelle di cui all'art. 5, 1° comma di detta legge, sicché l'impegno primario della società fu un "facere" non predeterminato normativamente e il cui conte- nuto fu definito appunto in sede di convenzione attraverso 6 valutazioni concrete e contingenti con riferimento al prece- dente contesto normativo (art. 8 della l.
6.8.1967 n. 765), ma non all'obbligo di pagare un contributo determinato sulla base di parametri prefissati. Pertanto, secondo la Revit s.r.l., trat- tandosi di controversia relativa all'adempimento dell'obbligo di "facere" nascente dalla convenzione del 7.7.1977 e non di li- quidazione del contributo previsto dalla 1. n. 10/77, dovrebbe essere ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario a cono- scere della vertenza in argomento, non potendo peraltro trova- re applicazione l'art. 11, 5° comma, della legge 7.8.1990 n. 241 essendo il procedimento di approvazione del piano esecutivo convenzionato diverso da quello previsto nel cit. art. 11. 4. Osserva la Corte che ai fini della determinazione della giurisdizione giova evidenziare che è fermo orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite che le convenzioni sti- pulate fra comuni ed aspiranti alle concessioni edilizie, ove si configurino come momenti dei procedimenti amministrativi fi- nalizzati al rilascio dei provvedimenti considerati, in guisa tale da condizionare la relativa adozione e da porsi come elementi, sia pure accidentali, del relativo contenuto, non hanno speci- fica autonomia come fonte negoziale di regolamento degli inte- ressi delle parti stipulanti, con la conseguenza che le vertenze afferenti a tali convenzioni si risolvono in controversie atti- nenti al provvedimento concessorio, e, in ragione di ciò, resta- 7 no devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ammini- strativo prevista dall'art. 16 L. 28.1.1977 n. 10 (cfr. ex pluri- mis: Sez. Un. 24.6.1992 n. 7773; 25.5.1993 n. 5840; 5.1.1994 n. 59; 11.7.1994 n. 6527; 11.4.1995 n. 4148; 14.6.1995 n. 6687; 9.4.1999 n. 230). In una fattispecie come quella in esame, in cui le parti, ri- spettivamente, titolare della concessione edilizia e comune che tale concessione ha rilasciato, dibattono dell'attuazione e delle conseguenze della, asserita, mancata puntuale attuazio- ne di una convenzione incontestatamente fra loro conclusa nel quadro dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio della con- cessione suddetta e configuratasi come condizione per la ado- zione di questa, va ribadito, nel solco del richiamato orien- tamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di di- scostarsi, che le cause concernenti le domande ex contractu nascenti da tale convenzione appartengono senz'altro alla giu- risdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del suddetto art. 16 L. n. 10 del 1977. 5. Né vale osservare in senso contrario che la convenzione intercorsa tra le parti recava un esplicito riferimento all'art. 8 della 1. 6.8.1967 n. 765, fissando in via pattizia, e non già con riferimento alle tabelle, il quantum degli oneri di urbanizzazio- ne, prevedendo a carico della lottizzante un “facere", cioè l' ob- bligo di eseguire alcune specifiche opere di interesse pubblico 8 a scomputo parziale degli oneri dovuti, perché quel che rileva è che la convenzione venne stipulata successivamente all' en- trata in vigore della 1. 28.1.1977 n. 10, ancorché prima della predisposizione da parte della Regione Piemonte delle tabelle di cui all'art. 5, 1° comma, di detta legge. Invero il rinvio alle previsioni della cd. legge ponte recato dal 2° comma del medesimo art. 5 L. n. 10/77 riguarda unica- mente le modalità e le procedure transitorie di determinazione degli oneri di urbanizzazione dovuti dal lottizzante, senza per questo sottrarre de plano e integralmente le convenzioni urba- nistiche perfezionate dopo sua entrata in vigore - ma prima che divenissero applicabili le tabelle regionali - ai dispositivi normativi recati dalla legge Bucalossi, specie in ordine alla in- dividuazione del giudice ai fini della giurisdizione.
6. Infine è appena il caso di rilevare che, concernendo il ca- so esaminato vertenza avente ad oggetto domande volte a mettere in discussione, se non l'esistenza, la consistenza degli obblighi nascenti dalla convenzionale (con accertamento delle rispettive ragioni di credito) la fattispecie, alla stregua del ri- chiamato indirizzo giurisprudenziale, è senz'altro da ritenere riducibile nella sfera di operatività del suddetto, specifico, art. Bo with 16 L. 28.1.1977 n. 10, senza che possa ravvisarsi la neces- sità di far questione sulla riferibilità alla stessa anche della più generale disposizione dell'art. 11, comma 5, L.
7.8.1990 n. 9 241, per la quale devono intendersi soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intercorsi fra p.a. e soggetti interessati all'adozione di provve- 60000 dimenti da emettere a conclusione di un procedimento preor- 310000 dinato all'esercizio di una pubblica funzione amministrativa al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedi- mento cennato, ovvero di sostituire l'adozione di questo (cfr., in merito, Sez. Un. 24.6.1992 n. 7773; 11.8.1997 n. 74 52; 9.4.1999 n. 230). In base alle considerazioni svolte, va dichiarata la giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo. Stimasi sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice am- ministrativo. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Писмо визант Autorino of #Collaboratore di Cancelleriedi Cange Depositato in Cancelleria Roma, 23 APR. 2001 IL COLLABOR MORE DI CANCELLERMA 10 O' Deliin