Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2023, n. 565
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Sentenza 11 gennaio 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, la quale aveva confermato la condanna per lesioni colpose gravi con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La vicenda riguardava uno scontro tra due veicoli, uno condotto dall'imputato e l'altro dalla persona offesa. L'imputato era stato ritenuto responsabile per non aver regolato la velocità in modo da conservare il controllo del veicolo e per non essere stato in grado di arrestare la marcia di fronte all'imprudente immissione dell'altro veicolo nell'incrocio, nonostante la visibilità fosse ottima e la segnaletica indicasse la presenza dell'intersezione. La condotta della persona offesa, che non si era fermata al segnale di precedenza, era stata considerata concausa dell'evento lesivo. L'imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due motivi di ricorso: il primo lamentava l'erronea applicazione degli artt. 41 e 43 c.p. e dei principi sulla colpa, sostenendo che la condotta della persona offesa fosse causa sopravvenuta ed esclusiva dell'evento, e contestando la valutazione delle consulenze tecniche di parte, in particolare riguardo all'assenza di segni di frenata e al tempo di reazione. Il secondo motivo denunciava la carenza e l'illogicità della motivazione, per aver basato la decisione sulla consulenza del pubblico ministero ignorando elementi a favore dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico, in quanto reiterativo delle medesime doglianze già affrontate e ritenute infondate dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui i ricorsi che riproducono le stesse argomentazioni già discusse in appello, senza correlazione con le motivazioni della sentenza impugnata, sono inammissibili per aspecificità. Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di appello, i quali avevano evidenziato la visibilità dell'incrocio e la segnaletica preavvisante, elementi che imponevano all'imputato di ridurre la velocità ai sensi dell'art. 141 cod. strada, indipendentemente dal rispetto del limite massimo di velocità. È stato altresì sottolineato che l'assenza di tracce di frenata dimostrava l'impossibilità per l'imputato di conservare il controllo del veicolo e di arrestarlo tempestivamente. La Corte ha inoltre confutato la doglianza relativa alla mancata considerazione della consulenza di parte, spiegando come i giudici di appello avessero adeguatamente motivato il rigetto delle conclusioni del consulente della difesa, ritenute arbitrarie nel calcolo della velocità e basate su presupposti errati riguardo alla dinamica dell'impatto. Pertanto, l'assunto difensivo secondo cui la colpa fosse interamente ascrivibile alla persona offesa è stato ritenuto destituito di fondamento. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/01/2023, n. 565
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 565
    Data del deposito : 11 gennaio 2023

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