Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2015, n. 46624
CASS
Sentenza 29 ottobre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett.c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.

Commentari3

  • 1Quando è lecito rifiutare di sottoporsi all’alcoltest
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 30 gennaio 2024

  • 2Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolimetrico
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    di Assunta Cocomello Sommario: 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico 2. Le Sezioni unite sulla configurabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool 3. Le Sezioni unite sull'applicabilità del raddoppio della durata della sanzione della sospensione della patente di guida anche all'ipotesi del rifiuto. Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico Dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, con …

     Leggi di più…

  • 3Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza: va motivata? (Cass. 24023/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2020

    Anche in materia di sanzioni amministrative accessorie come la sospensione della patente in caso di condanna per guida i stato di ebbrezza deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quanto più ci si discosti dal minimo. Nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo, essendo un'ovvietà logica che (in assenza di una misura inferiore) il criterio discrezionale sia espressione della scarsa importanza della violazione commessa, della ridotta entità del danno e del ridotto pericolo che l'ulteriore circolazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/2015, n. 46624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46624
Data del deposito : 29 ottobre 2015

Testo completo