Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
Sono applicabili l'arresto in flagranza e la custodia cautelare in carcere nei confronti di indagati minorenni per il reato di furto aggravato in abitazione anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, in quanto il rinvio operato dall'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 all'art. 380, comma secondo, lett. e) cod.proc.pen. deve ritenersi, a seguito delle menzionate modifiche legislative, ora riferito alla lett. e) bis della stessa norma.
Commentario • 1
- 1. Ebbrezza con incidente: meglio il rifiuto dell'etilometro? (SSUU, 46624/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In stato di ebbrezza oltre 1,5 (art.186, lettera (c) CdS) con incidente o con vettura di persona estranea la reato? Gli aumenti della pena previsti in tali due casi non si applicano a chi ha rifiutato l?alcoltest. Se quindi il conducente ha causato un sinistro stradale o era alla guida di un mezzo di un?altra persona, ed è consapevole che il livello di alcol nel suo sangue supera la soglia di 1,5 g alcol/l, può evitare gli aggravi della pena semplicemente non sottoponendosi all?etilometro. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali sentenza 29 ottobre ? 24 novembre 2015, n. 46624 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell?art. 444 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/04/2009, n. 19680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19680 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 825
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 002647/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.M. N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 30/12/2008 TRIB. LIBERTÀ MINORI di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iannelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
G.S.M. e P.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore M., propongono personalmente ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame, Sez. minori, di Palermo, ha confermato l'ordinanza del GIP presso lo stesso tribunale impositiva della misura cautelare in carcere.
In particolare, il Tribunale riteneva di confermare il provvedimento, apprezzando i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato furto in abitazione aggravato da violenza sulle cose (artt. 56 e 624 bis c.p. e art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 5) e le esigenze cautelari,
identificate nella gravità e circostanze del fatto e della personalità del giovane, già gravato da precedenti penali per reati della medesima indole (furto e rapina) e da un notevole numero di carichi pendenti, tutti per reati contro il patrimonio, che inducono a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati. I ricorrenti con un unico motivo si dolgono dell'applicazione della misura cautelare carceraria, in quanto in caso di tentato furto in appartamento (o di tentato scippo) anche se pluriaggravati, la pena edittale è inferiore alla soglia dei nove anni richiesta dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 23.
Escludono, inoltre, che la fattispecie possa rientrare tra le eccezioni di cui alla seconda parte del citato art. 23, posto che tale disposizione richiama dell'art. 380 c.p.p., c.p.p., lett. e), e non già la lettera e bis), introdotta dalla L. 26 marzo 2001, n.128, art. 10, comma 2, nella quale si trova menzionato l'art. 624
bis, come del resto già affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 137 del 2003 e dalle sentenze di legittimità ivi espressamente indicate.
In via preliminare, in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (v., Sez. 1^, 28 marzo 2001, Nappi, rv. 219131), va riconosciuta la legittimazione dei genitori dell'imputato minorenne a proporre ricorso per cassazione, anche personalmente, in quanto rappresentano lo stesso imputato e non una parte autonoma. Ciò premesso, il ricorso è infondato, giacché la decisione del Tribunale del riesame, che ha confermato la misura cautelare a carico del minorenne per il reato di cui all'art. 624 bis c.p., è in linea con la giurisprudenza di legittimità, ormai prevalente. Il Collegio, pur dando atto della esistenza di un opposto orientamento (v, tra le altre, Sez. 4^, 21 dicembre 2004, PM in proc. Stojanovic, rv. 230970)), ormai minoritario, condivide quello che afferma la tesi dell'applicabilità della misura custodiale al minore indagato per furto in abitazione (v. da ultimo, Sez. 4^, 13 luglio 2007, PM in proc. Jancovic, rv. 23 7461, ed i riferimenti in essa contenuti), alle cui considerazioni si riporta integralmente. Siffatta conclusione si basa sul combinato disposto del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, comma 1, seconda parte, e dell'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e).
È vero che il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, non prevede tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lett. e - bis) (delitti di furto in abitazione e con strappo ex art. 624 bis c.p.). Tuttavia, l'art. 23 succitato richiama il citato art. 380, comma 2, lett. e) che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato ex art.625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte e che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p., comma 3, (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 c.p., comma 1). Ne consegue che nell'ipotesi di furto aggravato in abitazione sono applicabili nei confronti di indagati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare.
Trattandosi di minorenne, all'epoca dei fatti, trova applicazione il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, che, derogando al generale principio della soccombenza del condannato in tema di pagamento delle spese del processo, stabilisce che la sentenza di condanna nei confronti di persona minorenne non comporta detto obbligo;
norma che si applica anche al giudizio di legittimità nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 4^, 4 ottobre 2004, Famularo).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dispone nel caso di diffusione o riproduzione per finalità di informazione giuridica siano omesse le generalità del minore e gli altri dati che ne possano consentire l'identificazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009