Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada, si applicano le sanzioni amministrative accessorie dettate dal medesimo art. 186, comma secondo, lett. c) e, pertanto, anche il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.
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di Assunta Cocomello Sommario: 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico 2. Le Sezioni unite sulla configurabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool 3. Le Sezioni unite sull'applicabilità del raddoppio della durata della sanzione della sospensione della patente di guida anche all'ipotesi del rifiuto. Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico Dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, con …
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In stato di ebbrezza oltre 1,5 (art.186, lettera (c) CdS) con incidente o con vettura di persona estranea la reato? Gli aumenti della pena previsti in tali due casi non si applicano a chi ha rifiutato l?alcoltest. Se quindi il conducente ha causato un sinistro stradale o era alla guida di un mezzo di un?altra persona, ed è consapevole che il livello di alcol nel suo sangue supera la soglia di 1,5 g alcol/l, può evitare gli aggravi della pena semplicemente non sottoponendosi all?etilometro. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali sentenza 29 ottobre ? 24 novembre 2015, n. 46624 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell?art. 444 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 46390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46390 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
дк А 46 3 9 0 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA VINCENZO ROMIS Dott. - Consigliere - "1727/2014 Dott. LUCA VITELLI CASELLA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI N. 17026/2014 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: AN AN N. IL 17/07/1983 avverso la sentenza n. 500/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 19/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GioGivreffe Volfe che he chieste l'ennillements lute rinvix limitelemente elle durele delle sonfleurione delle potente di guide, de determiners in ии еино Д Udit i difensor Avv.;i difenmor Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza in data 19.02.2014, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di IA NI, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, e comma 2-sexies, cod. strada. Il giudicante ha disposto, inoltre, la sospensione della patente di guida per mesi sei.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza, denunciando la violazione di legge, in riferimento alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La parte pubblica osserva che l'autovettura condotta dall'imputato appartiene a IA UR, persona estranea al reato. Ciò posto, l'esponente rileva che l'art. 186, comma 7, cod. strada richiama, quanto alle sanzioni accessorie, il comma 2, lett. c), del medesimo articolo 186 cit.; e ritiene che il periodo di durata della sospensione della patente di guida, nel caso, debba essere raddoppiato, ai sensi del terzo periodo, della norma di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il ricorrente ritiene, pertanto, che la durata della sospensione della patente di guida disposta dal giudice risulti inferiore al minimo di legge. Chiede che la Suprema Corte annulli senza rinvio la relativa statuizione, rideterminando nel minimo edittale di un anno, la sanzione di che trattasi.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinandola in un anno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
1.1 Come noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488 del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Bosio, Rv. 210981). Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strada;
e la disposizione ora richiamata espressamente stabilisce che la condanna per il reato di che trattasi comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c) del medesimo art. 186, cod. strada, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. E' allora il caso di rilevare, a 2 chiusura dell'argomentazione sul punto, che la norma di cui all'art. 186, comma 2 quater, cod. strada (come sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 3.08.2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, n. 160), stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti>.
1.2 Chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in riferimento al reato di cui all'art. 186, comma 7 cod. strada, il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del predetto reato, occorre soffermarsi sulla questione dedotta dall'esponente, che impone di procedere alla esatta individuazione dei limiti edittali relativi alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rispetto all'ipotesi di rifiuto di sottoposizione all'accertamento strumentale del tasso alcolico.
2. Occorre allora procedere ad esaminare, in via di estrema sintesi, la struttura del reato ex art. 186, comma 7 cod. strada, in riferimento alla specifica tecnica normativa adottata dal legislatore. Ai fini di interesse, si osserva che l'art. 186, comma 7, primo periodo, cod. strada, stabilisce che, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è punito con le "pene" di cui al comma 2, lett. c), del medesimo art. 186, cod. strada. Come si vede, il legislatore, con la norma incriminatrice in esame, ha proceduto alla diretta selezione della condotta penalmente rilevante, che è stata individuata nel rifiuto, opposto dal conducente del veicolo, all'invito a sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico rivolto dagli organi di polizia stradale. E, per quanto concerne l'individuazione delle pene principali, da applicarsi alla fattispecie che occupa, è stato effettuato il riferimento alle pene di cui al comma 2, lett. c), cioè a dire al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebbrezza.
3. In relazione alle sanzioni amministrative accessorie, di converso, il legislatore ha adottato una tecnica mista: alla espressa previsione della sospensione della patente di guida, con la relativa cornice edittale, e della confisca, fa seguito, infatti, il rinvio ad altra disposizione di legge, nei termini che seguono. Nella disposizione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'art. 186 cod. strada, sono state espressamente previste sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata compresa tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, sia la confisca del veicolo. Non di meno, la norma contiene un ulteriore rinvio ad altra disposizione di legge, con il sintagma che conclude, senza alcuna soluzione di continuità, il secondo periodo del comma 7. Dopo le richiamate previsioni, relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, il secondo periodo del comma 7 si conclude con il 3 riferimento alle "stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
4. La delineata struttura della fattispecie in esame impone, pertanto, di verificare se il riferimento, operato nel comma 7, secondo periodo, dell'art. 186, cod. strada dopo la previsione delle sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo - alle "modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c)" del medesimo art. 186, debba qualificarsi come rinvio recettizio ovvero formale. A tale proposito, è noto che in dottrina si suole distinguere il rinvio recettizio (o statico) da quello formale (o dinamico): il primo recepisce per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la stessa disposizione normativa (si tratta, in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di "economia redazionale"); il secondo, viceversa, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell'articolo e ne segue, dunque, inevitabilmente, la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio.
4.1 Si tratta di una distinzione che ha trovato pieno riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice, nell'accreditare la teorica che distingue tra rinvio recettizio (statico) e rinvio formale (dinamico), già presente nella giurisprudenza penale della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6775 del 28/01/2005, dep. 22/02/2005, Rv. 230148), hanno pure individuato specifici criteri ermenueutici, funzionali alla qualificazione del tipo di rinvio di cui si tratta, nei casi in cui il legislatore abbia effettuato un rinvio da una disposizione di legge ad un'altra, senza prevedere formule chiarificatrici. In argomento, le Sezioni Unite, dando atto delle soverchie difficoltà che incontra l'interprete nel qualificare il rinvio normativo, in tutti i casi in cui il legislatore non abbia utilizzato clausole chiarificatrici, hanno rilevato che il rinvio operato da una norma può essere considerato formale (dinamico) solo qualora esso si riferisca non già a una disposizione determinata, ma a un istituto o a una normativa complessivamente considerati, oggetto di un separato atto normativo e dotati di una propria autonoma rilevanza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013, dep. 17/06/2013, Rv. 255582, in motivazione).
4.2 Nell'alveo dell'orientamento ora richiamato, si registrano successive decisioni delle sezioni semplici, ove si è sottolineato che risulta maggiormente coerente con la natura del sistema di legge penale sostanziale, la qualificazione del 4 s rinvio da una norma incriminatrice all'altra come formale o dinamico, atteso che il potere del legislatore di adeguare la risposta punitiva alle mutate condizioni o a nuove dinamiche di intervento repressivo di determinati fenomeni, comporta la necessità che il corpo normativo, laddove talune disposizioni si riferiscano ad altre con omologa specifica funzione, si possa "rimodellare" per garantire la complessiva coerenza del sistema (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013, dep. 22/01/2014, Rv. 258463).
5. A questo punto della trattazione occorre rilevare che il vigente testo dell'art. 186, comma 7, è stato inserito dal d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito dalla legge 24.07.2008 n. 125; e che, in precedenza, la condotta del rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico aveva rilevanza solo amministrativa, per effetto del modifiche introdotte al codice della strada dal d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007 n. 170. E bene, come chiaramente indicato nella relazione di accompagnamento al decreto legge n. 92/2008, il legislatore intervenne con decretazione di urgenza per fronteggiare l'incremento "esponenziale delle vittime di incidenti stradali cagionati dall'abuso di alcool e stupefacenti"; e, in tale prospettiva finalistica, introdusse significative modifiche agli articoli 186, 187 e 222 del codice della strada, tra le quali, il ripristino della rilevanza penale delle condotte di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nella relazione, sul punto di interesse, si osserva che "la depenalizzazione delle condotte in parola ha infatti portato alla materiale impossibilità di addivenirsi a condanne per il reato di cui all'articolo 187 del codice della strada, risultando impossibile accertare aliunde la circostanza che il soggetto controllato sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e rendendo, inoltre, molto difficile ed in ogni caso suscettibile di contestazioni altrimenti evitabili il medesimo accertamento in relazione ai soggetti postisi alla guida in stato di ebbrezza". Il perseguimento dei richiamati obiettivi è stato quindi tecnicamente realizzato con la previsione, contenuta nel primo periodo del comma 7, dell'art. 186, cod. strada, relativa alla applicazione, in caso di rifiuto, come sopra si è evidenziato, delle "pene di cui al comma 2, lett c)"; e con l'inserimento, nel secondo periodo del comma 7, cit., della seguente previsione: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni [misura non modificata rispetto alla previgente formulazione] e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che i rinvii, inseriti nel primo e nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186, cod. strada, rispettivamente, alle "pene di cui comma 2, lett. c)" ed alle "modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c)" del medesimo art. 186, rientrino nell'ambito della 5 nozione di rinvio formale (dinamico), atteso che il legislatore, nel reintrodurre la rilevanza penale della condotta di rifiuto, ha richiamato la disciplina sanzionatoria prevista dalla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, sia in riferimento alla "pena" principale, sia con riguardo alle "modalità e procedure" afferenti alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo.
6. Soffermandosi specificamente sul tema della durata della sospensione della patente di guida, che occupa, deve rilevarsi che la disposizione normativa richiamata non risulta "cristallizzata", nel corpo della fattispecie di rifiuto di cui al comma 7, dell'art. 186 cod. strada, nei termini testuali vigenti al momento di entrata in vigore del d.l. 92/2008, con il quale il legislatore ha inserito nel secondo periodo del comma 7, il rinvio di cui si tratta;
e che le modifiche che hanno interessato le "modalità" e le "procedure" previste dal comma 2, lett. c), dell'art. 186 cod. strada, intervenute successivamente, risultano pertanto a loro volta oggetto del richiamo operato dalla norma di rinvio e concorrono a delinearne il portato normativo. Si devono allora richiamare le modifiche all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Ai fini di interesse, ci si limita a rilevare: che con la novella del 2010 è stata inserita la previsione relativa al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
e che è stato eliminato il riferimento alla confisca ex art. 240, secondo comma, cod. pen., già previsto dalla lett. c), del secondo comma dell'art. 186 cod. strada, di talché la confisca di che trattasi ha natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv. 250229). Le considerazioni che precedono conducono, in conclusione, al seguente approdo interpretativo: il rinvio alle "stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione", contenuto nel secondo periodo del comma 7, dell'art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve qualificarsi come rinvio formale (dinamico); conseguentemente, la disposizione oggetto del rinvio è da individuarsi nella vigente disciplina, contenuta nell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regola il sistema delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; detta disciplina comprende la espressa previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato;
6 conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, deve essere raddoppiata, nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' poi appena il caso di rilevare che la previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente, per il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato e lo strumento della confisca non risulti attuabile, risponde ad esigenze di razionalità dell'intervento sanzionatorio complessivamente inteso, che assistono parimenti la fattispecie della guida in stato di ebbrezza e quella del rifiuto, ove è contenuto il rinvio alle modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), dell'art. 186, cod. strada.
7. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che la durata della sospensione della patente risulta compresa dal minimo di un anno al massimo di quattro, giacché l'autovettura utilizzata dall'imputato IA NI, autore del rifiuto, risulta appartenente a persona estranea al reato. Le superiori argomentazioni evidenziano che il giudicante, che ha applicato la sospensione della patente di guida per mesi sei, ha determinato la durata della sanzione amministrativa accessoria di che trattasi, in misura inferiore al minimo di legge.
7.1 Tanto rilevato, deve osservarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in misura inferiore al minimo stabilito dalla legge (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466). E si è in particolare osservato che seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto (quale l'errato calcolo della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottotratta alla disponibilità delle parti) ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere applicata in una misura corrispondente alla entità della pena concordata.
7.2 E' dato quindi procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, contestualmente determinando nella misura di un anno, la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. La predetta sanzione viene direttamente applicata dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620, lettera /, cod. proc. pen., in misura corrispondente al minimo legale, previsto per la fattispecie in esame, qualora il veicolo appartenga a persona 7 estranea al reato. Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse. Invero, il giudicante, nella sentenza oggi impugnata, ha omesso di disporre la confisca del veicolo, proprio sul presupposto che il mezzo non appartenesse all'odierno imputato e, non di meno, ha disposto la sospensione della patente per mesi sei, corrispondente al minimo di legge, omettendo peraltro di operare il previsto raddoppio, di talché la correzione sana la denunciata violazione di legge e rende superfluo il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che determina in un anno. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2014. Il Consigliere est. Il Presidente Andrea Montagni Moun's Андрой Vincenzo Romis U P R S E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO и Dott. NI Raello Когнит CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 NOV. 2014 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. NI Ruello 8