Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
Per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica della condizione di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, disciplinata dall'art. 187, comma ottavo, cod. strada, sono previste le medesime sanzioni amministrative accessorie dettate per la corrispondente fattispecie contravvenzionale del rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, di talché, nel caso in cui il veicolo condotto dall'imputato appartenga a terzi, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
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- 1. Ebbrezza con incidente: meglio il rifiuto dell'etilometro? (SSUU, 46624/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In stato di ebbrezza oltre 1,5 (art.186, lettera (c) CdS) con incidente o con vettura di persona estranea la reato? Gli aumenti della pena previsti in tali due casi non si applicano a chi ha rifiutato l?alcoltest. Se quindi il conducente ha causato un sinistro stradale o era alla guida di un mezzo di un?altra persona, ed è consapevole che il livello di alcol nel suo sangue supera la soglia di 1,5 g alcol/l, può evitare gli aggravi della pena semplicemente non sottoponendosi all?etilometro. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali sentenza 29 ottobre ? 24 novembre 2015, n. 46624 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell?art. 444 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2014, n. 14169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14169 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1737
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 18683/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
DE IN CA N. IL 17/01/1988;
avverso la sentenza n. 20287/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del 09/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con al rideterminazione della stessa in anni due;
Ricorrente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila nei confronti di De RA AR. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Teramo, con sentenza emessa in data 9 ottobre 2013, ex art. 444 c.p.p., applicava a DE IN AR - quale responsabile della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S., comma 8, (perché, quale conducente dell'autovettura tg. DH 929 LP, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare se si trovasse in condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
fatto commesso in Martinsicuro il 23 aprile 2011) - la pena come concordata tra le parti, con la sospensione condizionale della pena. Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per UN anno.
Ricorre per cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, denunziando la violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 1, avendo il Giudice di prime cure omesso di procedere al raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, posto che il veicolo era risultato appartenere a persona estranea al reato. Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, con rideterminazione della durata della sospensione della patente di guida in anni DUE, ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l). Con memoria depositata in cancellerai il 2 ottobre 2014, il ricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente deve individuarsi la disposizione di legge disciplinante la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile a colui che si renda responsabile della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica della condizione di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché venga colto alla guida di un qualsivoglia veicolo. L'art. 187, comma 8 cod. strada dispone che, in caso di rifiuto, "il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7" rinviando quindi alla corrispondente fattispecie contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, previsti agli effetti della verifica dello stato di ubriachezza per colui che si ponga alla guida di veicolo. Ebbene, tale disposizione fa rinvio, a sua volta, "alle pene" all'art. 186, comma 2, lett. c). Stabilisce tuttavia specificamente, quanto alla sanzione amministrativa accessoria in questione, che "la condanna per il reato di cui al periodo che precede" (ovverosia per il rifiuto di sottoporsi ai necessari accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica) "comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. e, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione".
Al di là della faticosa lettura delle norme richiamate a causa dei diversi rimandi dall'una all'altra disposizione (quale ovvio prodotto di un imperfetto - se non omesso - coordinamento testuale reso necessario dalle numerosissime e reiterate modifiche ed integrazioni cui è stata sottoposta la disciplina normativa della materia negli ultimi anni) è possibile affermare che entrambe le fattispecie contravvenzionali del rifiuto di sottoporsi ad alcooltest ed agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica della condizione di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope risultano assoggettate alle medesime "pene" previste dall'art. 186, comma 2^ lett. c) ovverosia: ammenda da 1.500 a 6.000 Euro ed arresto da sei mesi ad un anno, vigente all'epoca del fatto;
ciò alla stregua del chiaro ed inequivoco richiamo di tale disposizione enunciato dall'art. 186 comma 7, cui, a sua volta, indiscutibilmente fa rinvio l'art. 187, comma 8. Nè potrebbe legittimamente sostenersi il contrario attesa l'identità sostanziale delle due fattispecie di reato e l'identità di ratio. Considerazioni del medesimo tenore militano per ritenere applicabile, in entrambi i casi di "rifiuto", un uniforme trattamento anche per ciò che concerne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. L'art. 187, comma 8, facendo rinvio "alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7" chiaramente ricomprende tra queste, la sospensione della patente di guida, la cui durata risulta espressamente prevista e specificamente regolamentata (per un periodo compreso da sei mesi a due anni) in caso di condanna per il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest. Trattandosi di disposizione speciale, essa evidentemente prevale su quella corrispondente, enunciata dall'art. 186, comma 2, lett. c), ove è prevista una durata della stessa sanzione amministrativa accessoria compresa tra uno e due anni, peraltro meno favorevole all'imputato nel minimo edittale. Inoltre l'assunto, desumibile dalla formulazione letterale della norma, si pone altresì in logica sintonia con l'affermazione secondo cui il rinvio dall'art. 186, comma 7, all'art. 186, comma 2, lett. c), è strettamente finalizzato all'individuazione del trattamento sanzionatorio irrogabile al contravventore. Nè diversa opinione sarebbe sostenibile posto che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida neppure potrebbe tecnicamente annoverarsi tra le "pene accessorie". Ciò posto,passando ora allo specifico tema oggetto del proposto ricorso, deve conclusivamente affermarsi che,anche in caso di condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 8, la sospensione della patente di guida è raddoppiata in alternativa alla impossibilità di disporre la confisca del veicolo alla cui guida si trovi colui che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 187, commi 2, 2 bis, 3 e 4, in quanto appartenente a soggetto estraneo al reato. In tal senso depone, oltre ovviamente alla medesima ratio (non apparendo logicamente giustificabile un diverso trattamento per lo stesso reato di "rifiuto") anche la chiara lettera dell'art. 186, comma 7, secondo periodo (cui integralmente rimanda l'art. 187, comma 8, per quanto attiene alle "sanzioni" da tale disposizione previste) ove si dispone che alla pronunzia di condanna per detto reato, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e della confisca del veicolo "con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione". È quindi fuor di dubbio che tra le "modalità" di applicazione della sospensione della patente di guida,come dettata dall'art. 186, comma 2, lett. c), deve includersi l'eventuale raddoppio della durata di detta sanzione amministrativa accessoria, irrogata dal giudice penale, in alternativa all'impossibilità di far luogo alla confisca del veicolo. Nello specifico caso in esame,come eccepito dal ricorrente, il Giudice a quo, pur motivando circa l'inapplicabilità della confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea al reato, non ha tuttavia minimamente fatto cenno all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in misura raddoppiata, come previsto dal combinato disposto dell'art. 187 C.d.S., comma 8, e art. 186 C.d.S., comma 7, omettendo di quantificare la durata base (come sopra indicata) su cui operare il prescritto raddoppio.
L'impugnata sentenza deve quindi esser in parte qua annullata (ferme le restanti statuizioni non oggetto di impugnazione) con rinvio al Giudice di prime cure per il riesame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia per un nuovo esame sul punto al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015