Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
Non è applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma settimo, codice della strada, il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, previsto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il richiamo alla lett. c del secondo comma, contenuto nel settimo comma dell'art. 186, è limitato alla pena principale, mentre la sanzione amministrativa accessoria è quantificata autonomamente, senza alcun richiamo alla disposizione prevista per la guida in stato di ebbrezza).
Commentari • 2
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di Assunta Cocomello Sommario: 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico 2. Le Sezioni unite sulla configurabilità dell'aggravante del procurato incidente stradale nell'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso di alcool 3. Le Sezioni unite sull'applicabilità del raddoppio della durata della sanzione della sospensione della patente di guida anche all'ipotesi del rifiuto. Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa: i rapporti tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico Dopo l'approvazione del nuovo codice della strada, con …
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In stato di ebbrezza oltre 1,5 (art.186, lettera (c) CdS) con incidente o con vettura di persona estranea la reato? Gli aumenti della pena previsti in tali due casi non si applicano a chi ha rifiutato l?alcoltest. Se quindi il conducente ha causato un sinistro stradale o era alla guida di un mezzo di un?altra persona, ed è consapevole che il livello di alcol nel suo sangue supera la soglia di 1,5 g alcol/l, può evitare gli aggravi della pena semplicemente non sottoponendosi all?etilometro. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali sentenza 29 ottobre ? 24 novembre 2015, n. 46624 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Treviso, con sentenza in data 17 ottobre 2014, resa ai sensi dell?art. 444 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2014, n. 36396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36396 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 10/07/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1244
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 9465/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FA BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 23/04/2013 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23/04/2013, ha applicato nei confronti di FA BE la pena in mesi quattro di reclusione in relazione al reato continuato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, con sospensione condizionale della pena, ed ha disposto la sospensione della partente di guida per il periodo di anni quattro.
2. La difesa di FA lamenta con il ricorso l'applicazione della pena illegale della sospensione della patente di guida, disposta in fattispecie diversa da quella prevista alla legge. Si richiama in proposito la circostanza che la pena accessoria è ritenuta applicabile nell'ipotesi di circolazione nel periodo di sospensione della patente di guida, mentre nei confronti di FA risulta disposta la revoca della patente, cosicché la sanzione contestata è stata applicata in ipotesi di totale assenza del presupposto di fatto.
3. Con ulteriore motivo di ricorso si deduce l'illegittima determinazione della sanzione accessoria, fondata sull'erronea estensione del richiamo previsto nella fattispecie incriminatrice alle sanzioni di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, che deve intendersi limitato alla sanzione penale, non a quella amministrativa accessoria, per cui nello stesso comma è contemplata autonoma previsione, la cui applicazione si rivendica.
Si osserva infatti che nella fattispecie applicata nel concreto non è previsto alcun raddoppio delle sanzioni accessorie per l'ipotesi di veicolo appartenente ad un terzo.
4. Con ulteriore motivo si lamenta omessa motivazione della decisione assunta sulla sanzione accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione della sanzione.
2. I rilievi riguardanti l'inapplicabilità della sanzione della sospensione della patente di guida risultano inammissibili, attesa preliminarmente l'autonomia dell'applicazione delle sanzioni accessorie da parte del giudice, rispetto ai provvedimenti amministrativi aventi lo stesso oggetto (principio pacifico;
da ultimo Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013 - dep. 30/04/2013, Carnieletto, Rv. 256005), oltre che per difetto dell'interesse concreto che deve sostenere l'impugnazione sul punto, atteso che la non eseguibilità di un provvedimento provvisorio, quale la sospensione della patente di guida, in favore di persona che tale titolo non possegga rende del tutto astratta la rilevanza della questione formulata, e la sua ricaduta in termini concreti. Deve osservarsi in fatto che non risulta neppure prospettata in ricorso la sopravvenuta acquisizione del titolo abilitativo, che in linea astratta potrebbe consentire l'individuazione di un concreto interesse all'impugnazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), condizione di ammissibilità della stessa.
A diversa conclusione non appare possibile pervenire in considerazione dei precedenti di questa Corte citati nel ricorso, due dei quali che riguardano la diversa fattispecie di guida senza patente di cui all'art. 116 C.d.S., ove espressamente si prevede l'irrogazione della sanzione accessoria solo per l'ipotesi di possesso del titolo abilitativo, mentre, per il diverso reato qui contestato, di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione della sanzione accessoria è prevista "in ogni caso", secondo quanto previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), cosicché, anche sotto tale diverso profilo, non risulta neppure possibile intervenire ex officio, non trattandosi di sanzione irrogata contra legem. L'ulteriore precedente citato prevede l'esclusione della sospensione, in quanto irrogata contestualmente alla revoca, con valutazione di un caso le cui connotazioni peculiari non contraddicono quanto accertato in questa sede.
3. Risulta invece fondato il rilievo attinente all'erroneità della determinazione della sanzione accessoria, applicata dal giudice nella misura doppia del massimo, in ragione dell'erronea interpretazione del richiamo, contenuto nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, alla pena prevista dalla medesima disposizione al comma 2, lett. c), come chiaramente argomentato nella sentenza.
In realtà il richiamo per relationem cui si è fatto cenno non può intendersi riferito anche al raddoppio del tempo di sospensione della patente di guida, poiché in senso contrario depone il riferimento alla diversa disposizione, limitato alla pena principale, non alla sanzione amministrativa accessoria che al comma 7, che risulta invece quantificata autonomamente ed al di fuori da qualsiasi rimando alla precedente disposizione.
Risultando determinata la sanzione in misura illegale può quindi disporsi l'annullamento della sentenza sul punto, senza rinvio, quantificandosi la sanzione della sospensione della patente in anni due in applicazione dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
4. Risulta inammissibile, per la mancanza di interesse già rilevata, il rilievo sul difetto di motivazione in merito alla quantificazione della sanzione accessoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, che ridetermina in anni due. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014