Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2014, n. 36396
CASS
Sentenza 10 luglio 2014

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Non è applicabile al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, di cui all'art. 186, comma settimo, codice della strada, il raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, previsto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186, comma 2, lett. C), cod. strada. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il richiamo alla lett. c del secondo comma, contenuto nel settimo comma dell'art. 186, è limitato alla pena principale, mentre la sanzione amministrativa accessoria è quantificata autonomamente, senza alcun richiamo alla disposizione prevista per la guida in stato di ebbrezza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2014, n. 36396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36396
Data del deposito : 10 luglio 2014

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