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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1839/2022 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1839/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3379/2021 del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 18/10/2021 e vertente
TRA
(GIA' ) (P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Marisa Olga Meroni (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano de
Feudis (C.F. ) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
18/2/2025, sostitutiva dell'udienza del 19/2/2025, da ritenersi qui integralmente trascritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3379/2021, pubblicata in data 18/10/2021, il Tribunale di
Santa Maria C.V., decidendo sull'opposizione proposta dal Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ), avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_1
Part 585/2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società R.G. n. 1839/2022 2
Part
già (d'ora in poi, per brevità, “ ), quale Pt_1 Parte_3 cessionaria della società a titolo di corrispettivi per la Controparte_2 fornitura di energia elettrica, della somma di € 218.472,77, oltre interessi e spese, così ha provveduto:
“ • accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
A sostegno della decisione il Tribunale ha assunto le seguenti ragioni giuridiche:
- l'opposta non ha contestato la circostanza che la società cedente, CP_2
fosse subentrata alla ET , la quale, come
[...] Controparte_3 dedotto dal Comune, con contratto di enfiteusi in data 21/8/1921, si era obbligata, quale corrispettivo della concessione dello sfruttamento delle acque del lago del
Matese, ad erogargli gratuitamente energia elettrica;
- di conseguenza, tale circostanza deve ritenersi pacifica e, quindi, non bisognevole di prova;
Part
- inoltre, quanto alla difesa svolta da secondo cui il credito azionato in via monitoria traeva origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società in data 27/12/2010, dal modulo di Controparte_2 adesione prodotto in atti non si evince se il contratto abbia ad oggetto l'illuminazione pubblica o invece altre utenze comunali escluse dall'enfiteusi. Part
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, convenendo dinanzi a questa Corte il e deducendo, quali motivi d'impugnazione: CP_1
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, essa esponente aveva fermamente contestato la ricostruzione dell'amministrazione comunale secondo cui alla ET Meridionale di Elettricità, originaria parte del contratto di enfiteusi del 1921, sarebbe succeduta CP_2 CP_2
- che, acclarata tale contestazione, era infondato nel merito l'assunto che
[...] sarebbe subentrata alla ET Meridionale di Elettricità; CP_2
- che, infatti, come dedotto dallo stesso la società CP_1 Controparte_2 che sarebbe subentrata nei rapporti della ET Meridionale di Elettricità, era
“controllata” da ( ), poi divenuto CP_2 Controparte_4 [...]
soggetto di diritto privato distinto dalla predetta società CP_2 CP_2
[...] R.G. n. 1839/2022 3
- che, inoltre, il Tribunale aveva errato nell'escludere che il contratto in data
27/12/2010 avesse ad oggetto rapporti di somministrazione di energia elettrica distinti rispetto a quelli riconducibili al precedente contratto del 1921.
§ 3. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto: CP_1
- l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto;
- l'infondatezza nel merito dello stesso, avendo il primo Giudice correttamente applicato il principio di non contestazione e fatto buon governo delle risultanze probatorie;
Part
- in ogni caso, l'insussistenza dell'obbligazione dedotta in lite dalla in quanto il contratto di somministrazione depositato in giudizio era privo del relativo impegno di spesa, con attestazione della relativa copertura finanziaria, come invece previsto, a pena di nullità, dall'art. 191, D. lgs. n. 267/2000.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai senis dell'art. 348-bis c.p.c.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 5. Quanto al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 5.1. Al rigetto del gravame si perviene in accoglimento dell'eccezione in senso lato sollevata dal in ordine alla nullità del contratto di somministrazione CP_1 di cui al modulo di adesione in data 27/12/2010.
Trattasi di questione avente carattere preliminare e, quindi, assorbente rispetto alle altre dibattute fra le parti e riconducibile agli specifici motivi di impugnazione Part come prospettati dalla R.G. n. 1839/2022 4
§ 5.2. In particolare, l'amministrazione comunale ha dedotto che tale contratto è stato concluso in violazione della disciplina dettata dall'art. 191, comma 1, D. lgs.
n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. Il comma 5 del richiamato art. 191 dispone che, ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, “il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la violazione della citata disciplina comporti la nullità sia della deliberazione che lo autorizzi, sia del conseguente contratto stipulato in attuazione della stessa (cfr., fra le altre,
Cass. 21/6/2024, n. 17197; Cass. 19/12/2019, n. 33768).
§ 5.3. Deve precisarsi che non è rilevante che il abbia introdotto il tema CP_1 in discussione per la prima volta nel presente grado, posto che, come pure affermato dalla Corte regolatrice, trattandosi di questione di nullità per violazione di norme imperative, la stessa è comunque rilevabile d'ufficio anche in appello
(cfr. Cass. 23/2/2024, n. 4867; Cass. 11/12/2023, n. 34590; Cass. 11/6/2018, n.
15050). Part
§ 5.4. Del resto, la riguardo a tale questione, ha svolto difese nel merito, contestando l'applicabilità dell'art. 191, D. lgs. n. 267/2000 sotto tre profili, tutti privi di pregio giuridico.
Quanto al primo, secondo cui l'impegno di spesa rileverebbe solo su di un piano meramente interno alla pubblica amministrazione, l'inconsistenza dell'assunto di parte appellante emerge dal rilievo che, in caso di violazione della norma, il rapporto contrattuale sorge tra il privato ed il funzionario, il che radicalmente esclude che si tratti di questione soltanto interna all'ente locale.
Né è conferente il secondo argomento, per il quale ove il fornitore si renda ab origine inadempiente e non esegua la propria prestazione, con conseguente inesistenza del diritto al corrispettivo, non vi sarebbe nullità.
In proposito, è appena il caso di notare come, da un lato, nella vicenda in esame vi
è stata l'erogazione di energia elettrica, tant'è che l'oggetto della controversia riguarda il pagamento del corrispettivo, e, dall'altro, la nullità dell'accordo contrattuale per violazione dell'impegno di spesa attiene alla sfera genetica del R.G. n. 1839/2022 5
medesimo, prescindendo ovviamente da ogni questione rilevante sul piano dell'esecuzione del rapporto. Part Con un ultimo argomento, la sostiene che, essendosi in presenza di prestazioni periodiche a carattere continuativo, l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, D. lgs. n. 267/2000, sarebbe, per così dire, “automatico”, derivando esso dalla mera approvazione dei bilanci.
Va detto al riguardo che la lettera c) del comma 2 del richiamato art. 183, sostituita dall'art. 74, comma 1, numero 28), lettera c), D. lgs. n. 118/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), d. lgs. n. 126/2014, si applica con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015 (v. art. 80, comma 1, D. lgs. n.
118/2011), con la conseguenza che la stessa non trova, nella specie, spazio di operatività ratione temporis.
§ 5.5. La riscontrata nullità del contratto dedotto in giudizio, avente come affermato carattere preliminare, determina l'assorbimento di ogni altra questione veicolata attraverso i motivi di appello.
§ 6. Pertanto, il rigetto dell'appello comporta la conferma della pronuncia di primo grado, pur se integrata nella motivazione nei termini in precedenza esposti.
§ 7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della domanda (€ 218.472,77), determinandosi il compenso con importi prossimi alla metà fra medi e minimi, tranne per quanto concerne la fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo, con conseguente diminuzione di tale voce tariffaria in ragione del 50%.
§ 8. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 19/4/2022, nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria C.V. n. 3379/2021, pubblicata in data 18/10/2021, così provvede: R.G. n. 1839/2022 6
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni nei termini di cui in motivazione;
b) condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_5
delle spese del presente grado, che liquida in € 9.700,00 per compensi
[...] professionali ed € 1.455.00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1839/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3379/2021 del Tribunale di Santa Maria C.V., pubblicata in data 18/10/2021 e vertente
TRA
(GIA' ) (P.I. Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, come da procura in atti, P.IVA_1
dall'avv. Marisa Olga Meroni (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., difeso, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano de
Feudis (C.F. ) C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da nota ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
18/2/2025, sostitutiva dell'udienza del 19/2/2025, da ritenersi qui integralmente trascritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 3379/2021, pubblicata in data 18/10/2021, il Tribunale di
Santa Maria C.V., decidendo sull'opposizione proposta dal Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ), avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_1
Part 585/2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della società R.G. n. 1839/2022 2
Part
già (d'ora in poi, per brevità, “ ), quale Pt_1 Parte_3 cessionaria della società a titolo di corrispettivi per la Controparte_2 fornitura di energia elettrica, della somma di € 218.472,77, oltre interessi e spese, così ha provveduto:
“ • accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite”.
A sostegno della decisione il Tribunale ha assunto le seguenti ragioni giuridiche:
- l'opposta non ha contestato la circostanza che la società cedente, CP_2
fosse subentrata alla ET , la quale, come
[...] Controparte_3 dedotto dal Comune, con contratto di enfiteusi in data 21/8/1921, si era obbligata, quale corrispettivo della concessione dello sfruttamento delle acque del lago del
Matese, ad erogargli gratuitamente energia elettrica;
- di conseguenza, tale circostanza deve ritenersi pacifica e, quindi, non bisognevole di prova;
Part
- inoltre, quanto alla difesa svolta da secondo cui il credito azionato in via monitoria traeva origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società in data 27/12/2010, dal modulo di Controparte_2 adesione prodotto in atti non si evince se il contratto abbia ad oggetto l'illuminazione pubblica o invece altre utenze comunali escluse dall'enfiteusi. Part
§ 2. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, convenendo dinanzi a questa Corte il e deducendo, quali motivi d'impugnazione: CP_1
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, essa esponente aveva fermamente contestato la ricostruzione dell'amministrazione comunale secondo cui alla ET Meridionale di Elettricità, originaria parte del contratto di enfiteusi del 1921, sarebbe succeduta CP_2 CP_2
- che, acclarata tale contestazione, era infondato nel merito l'assunto che
[...] sarebbe subentrata alla ET Meridionale di Elettricità; CP_2
- che, infatti, come dedotto dallo stesso la società CP_1 Controparte_2 che sarebbe subentrata nei rapporti della ET Meridionale di Elettricità, era
“controllata” da ( ), poi divenuto CP_2 Controparte_4 [...]
soggetto di diritto privato distinto dalla predetta società CP_2 CP_2
[...] R.G. n. 1839/2022 3
- che, inoltre, il Tribunale aveva errato nell'escludere che il contratto in data
27/12/2010 avesse ad oggetto rapporti di somministrazione di energia elettrica distinti rispetto a quelli riconducibili al precedente contratto del 1921.
§ 3. Costituitosi in giudizio, il ha dedotto: CP_1
- l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., in quanto privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto;
- l'infondatezza nel merito dello stesso, avendo il primo Giudice correttamente applicato il principio di non contestazione e fatto buon governo delle risultanze probatorie;
Part
- in ogni caso, l'insussistenza dell'obbligazione dedotta in lite dalla in quanto il contratto di somministrazione depositato in giudizio era privo del relativo impegno di spesa, con attestazione della relativa copertura finanziaria, come invece previsto, a pena di nullità, dall'art. 191, D. lgs. n. 267/2000.
§ 4. Così riassunti i termini della controversia, va in via preliminare disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ai senis dell'art. 348-bis c.p.c.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
§ 5. Quanto al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 5.1. Al rigetto del gravame si perviene in accoglimento dell'eccezione in senso lato sollevata dal in ordine alla nullità del contratto di somministrazione CP_1 di cui al modulo di adesione in data 27/12/2010.
Trattasi di questione avente carattere preliminare e, quindi, assorbente rispetto alle altre dibattute fra le parti e riconducibile agli specifici motivi di impugnazione Part come prospettati dalla R.G. n. 1839/2022 4
§ 5.2. In particolare, l'amministrazione comunale ha dedotto che tale contratto è stato concluso in violazione della disciplina dettata dall'art. 191, comma 1, D. lgs.
n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. Il comma 5 del richiamato art. 191 dispone che, ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, “il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la violazione della citata disciplina comporti la nullità sia della deliberazione che lo autorizzi, sia del conseguente contratto stipulato in attuazione della stessa (cfr., fra le altre,
Cass. 21/6/2024, n. 17197; Cass. 19/12/2019, n. 33768).
§ 5.3. Deve precisarsi che non è rilevante che il abbia introdotto il tema CP_1 in discussione per la prima volta nel presente grado, posto che, come pure affermato dalla Corte regolatrice, trattandosi di questione di nullità per violazione di norme imperative, la stessa è comunque rilevabile d'ufficio anche in appello
(cfr. Cass. 23/2/2024, n. 4867; Cass. 11/12/2023, n. 34590; Cass. 11/6/2018, n.
15050). Part
§ 5.4. Del resto, la riguardo a tale questione, ha svolto difese nel merito, contestando l'applicabilità dell'art. 191, D. lgs. n. 267/2000 sotto tre profili, tutti privi di pregio giuridico.
Quanto al primo, secondo cui l'impegno di spesa rileverebbe solo su di un piano meramente interno alla pubblica amministrazione, l'inconsistenza dell'assunto di parte appellante emerge dal rilievo che, in caso di violazione della norma, il rapporto contrattuale sorge tra il privato ed il funzionario, il che radicalmente esclude che si tratti di questione soltanto interna all'ente locale.
Né è conferente il secondo argomento, per il quale ove il fornitore si renda ab origine inadempiente e non esegua la propria prestazione, con conseguente inesistenza del diritto al corrispettivo, non vi sarebbe nullità.
In proposito, è appena il caso di notare come, da un lato, nella vicenda in esame vi
è stata l'erogazione di energia elettrica, tant'è che l'oggetto della controversia riguarda il pagamento del corrispettivo, e, dall'altro, la nullità dell'accordo contrattuale per violazione dell'impegno di spesa attiene alla sfera genetica del R.G. n. 1839/2022 5
medesimo, prescindendo ovviamente da ogni questione rilevante sul piano dell'esecuzione del rapporto. Part Con un ultimo argomento, la sostiene che, essendosi in presenza di prestazioni periodiche a carattere continuativo, l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, D. lgs. n. 267/2000, sarebbe, per così dire, “automatico”, derivando esso dalla mera approvazione dei bilanci.
Va detto al riguardo che la lettera c) del comma 2 del richiamato art. 183, sostituita dall'art. 74, comma 1, numero 28), lettera c), D. lgs. n. 118/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), d. lgs. n. 126/2014, si applica con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015 (v. art. 80, comma 1, D. lgs. n.
118/2011), con la conseguenza che la stessa non trova, nella specie, spazio di operatività ratione temporis.
§ 5.5. La riscontrata nullità del contratto dedotto in giudizio, avente come affermato carattere preliminare, determina l'assorbimento di ogni altra questione veicolata attraverso i motivi di appello.
§ 6. Pertanto, il rigetto dell'appello comporta la conferma della pronuncia di primo grado, pur se integrata nella motivazione nei termini in precedenza esposti.
§ 7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014,
e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della domanda (€ 218.472,77), determinandosi il compenso con importi prossimi alla metà fra medi e minimi, tranne per quanto concerne la fase istruttoria, la quale non ha avuto luogo, con conseguente diminuzione di tale voce tariffaria in ragione del 50%.
§ 8. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 19/4/2022, nei Parte_1 confronti del , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria C.V. n. 3379/2021, pubblicata in data 18/10/2021, così provvede: R.G. n. 1839/2022 6
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni nei termini di cui in motivazione;
b) condanna la al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_5
delle spese del presente grado, che liquida in € 9.700,00 per compensi
[...] professionali ed € 1.455.00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 2/7/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.