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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2464/2023
Il Giudice SA GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO/DE SALVATORE
NI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dal doc.1 attoreo che l'indennità di mobilità oggetto di ripetizione
(per essere stato percepito importo a titolo di indennità sostitutiva di preavviso) riguarda il periodo 8.7-31.10.2015.
Parte attrice non contesta l'indebito ma ritiene che l' abbia chiesto la CP_1
ripetizione delle somme al lordo della trattenuta fiscale e non al netto. Tale tesi non risulta corroborata da alcun elemento, e anzi è smentita dai documenti 3 e 4 prodotti dall' Da essi emerge che, per detto periodo, a CP_1
titolo di mobilità, fu pagato l'importo netto di €3741,42, con ritenuta fiscale di €325,25 e €112,21.
L' ha chiesto la minor somma, rispetto al netto pagato, di €3155,27 CP_1
che, dunque, è sicuramente netta e non lorda.
Spese secondo soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
Condanna l'attore a pagare all' €3155,27 CP_1
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1500 per compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
SA GN
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sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 2464/2023
Il Giudice SA GN ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ELIA FRANCESCO/DE SALVATORE
NI ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
RUPERTO CLAUDIA/ resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dal doc.1 attoreo che l'indennità di mobilità oggetto di ripetizione
(per essere stato percepito importo a titolo di indennità sostitutiva di preavviso) riguarda il periodo 8.7-31.10.2015.
Parte attrice non contesta l'indebito ma ritiene che l' abbia chiesto la CP_1
ripetizione delle somme al lordo della trattenuta fiscale e non al netto. Tale tesi non risulta corroborata da alcun elemento, e anzi è smentita dai documenti 3 e 4 prodotti dall' Da essi emerge che, per detto periodo, a CP_1
titolo di mobilità, fu pagato l'importo netto di €3741,42, con ritenuta fiscale di €325,25 e €112,21.
L' ha chiesto la minor somma, rispetto al netto pagato, di €3155,27 CP_1
che, dunque, è sicuramente netta e non lorda.
Spese secondo soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
Condanna l'attore a pagare all' €3155,27 CP_1
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €1500 per compensi, oltre 15% e accessori di legge.
Il Giudice
SA GN
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