Sentenza 9 marzo 2010
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare la condotta di colui che dopo essere stato dichiarato fallito intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso in violazione dell'art. 46 L.F..
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta e reati tributari: irrilevanza della patologia psichiatrica di modesta entità (Cass. Pen. n. 12730/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Palermo con cui Me.Em. - amministratore della Keraedil, dichiarata fallita il (Omissis) e di altre due società coinvolte nei reati contestatigli nel presente processo - è stato condannato per i delitti di omessa dichiarazione IVA ascrittigli ai capi 1 e 2 (società G.ESSE Costruzioni Srl), relativi agli anni di imposta 2014 e 2015; per il delitto di occultamento dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo 3, ditta E.M. costruzioni, aperta sotto falsa identità); per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 09/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 639
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 31222/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NG, N. IL 11/04/1957;
avverso la sentenza n. 505/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AN, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione. Annullamento anche riguardo al capo A) con rideterminazione della pena.
udito, per la parte civile, l'avv. Salidu;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione QU AN avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 29 maggio 20 09 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado (del 24 ottobre 2007) e per l'effetto è stata ribadita la condanna in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta post-fallimentare e a quello di truffa aggravata, con contestazione di recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Al QU è stato addebitato di avere - dopo essere stato dichiarato fallito sia come socio che come legale rappresentante delle "Nuove Officine livornesi" sas - distratto una serie di beni che avrebbero dovuto invece essere fatti affluire alla massa fallimentare.
Precisamente la distrazione ha avuto ad oggetto:
- una vettura Mercedes, acquistata nel 2002 con la fittizia intestazione ad un terzo, - un motoscafo venduto nel luglio 1997;
- una imbarcazione da diporto ceduta nel giugno 1997;
- altra imbarcazione da diporto acquistata nel settembre 2001;
- la somma di Euro 1.498.000 priva versata e poi prelevata fino al novembre 2001 da un conto acceso presso la CdR di Pisa - fil.di Tirrenia, - la somma di Euro 57.300 prima versata e poi prelevata fino al novembre 2001 da un conto acceso presso la stessa banca- fil. di Lucca;
- una serie di warrant e azioni ordinarie - la somma di Euro 139.750 utilizzata per acquistare il natante DO FF e di Euro 15179 pagati per l'ormeggio della imbarcazione fino al marzo 2005. Inoltre, gli è stato addebitato il reato di truffa con riferimento ai rapporti intrattenuti con le filiali della CdR di Pisa sopra menzionate, per avere issato l'artificio di dichiararsi persona facoltosa e ad alto reddito, tacendo invece la qualità di fallito e così ottenendo affidamenti che gli hanno consentito di raggiungere la soglia di più di L. 17 milioni di saldo passivo oltre ad un mutuo ipotecario di L. 500 milioni (e altro mutuo di L. 65 milioni, come si legge a pag. 1 della sentenza impugnata), fatti commessi fino al dicembre 2001.
La Corte ha ritenuto provato l'impianto accusatorio, rigettando l'impugnazione dell'imputato. Ha altresì ritenuto che l'impugnazione del PM in punto di pena dovesse trovare accoglimento e conseguentemente ha statuito la modifica del giudizio di bilanciamento delle circostanze, trasformato da quello di prevalenza delle attenuanti a quello di mera equivalenza.
La pena, che in primo grado era stata determinata in anni 2 e mesi 8 di reclusione è stata così portata ad anni 3 e mesi 10 di reclusione.
I giudici hanno ritenuto dimostrato che l'imputato, dichiarato fallito nel 1995, aveva determinato una esposizione debitoria pari a circa L. 15 miliardi.
Durante la procedura fallimentare egli aveva iniziato una nuova attività, dalla quale aveva tratto ricavi consistenti che però erano stati utilizzati non a favore della procedura concorsuale ancora in corso, ma per acquistare titoli, auto e imbarcazioni da diporto.
Deduce il ricorrente;
1) la inosservanza dell'art. 406 c.p.p., n.
3. Già nel giudizio di primo grado era stato inutilmente richiesto che la richiesta di proroga delle indagini preliminari (dopo il primo semestre dalla iscrizione nel registro degli indagati) fosse dichiarata invalida perché notificata al solo imputato e non anche al difensore.
Come il Tribunale, anche la Corte aveva ritenuto infondata la questione in base al tenore letterale dell'art. 406 c.p.p. che non cita il difensore tra i destinatari della notifica.
Un simile approccio ermeneutico della norma deve però, ad avviso della difesa, ritenersi insoddisfacente alla luce del disposto dell'art. 99 c.p.p. che estende al difensore le facoltà e i diritti dell'imputato che non siano strettamente personali. A tal proposito e a titolo meramente esemplificativo dell'assunto, il ricorrente cita le sentenze n. 418/1993 e n. 436 deh 980 (rectius, 1990) della Corte costituzionale nelle quali si è dato atto della necessità della estensione della notifica anche al difensore relativamente ad attività procedimentali a contenuto tecnico per le quali il codice formalmente non prevedeva l'adempimento in questione. Nella specie è indubbio che l'avviso della richiesta di proroga delle indagini, comportando per la parte la possibilità di presentare memorie e quindi innescando la possibilità di una difesa a contenuto tecnico, avrebbe dovuto raggiungere anche il difensore. La nullità così determinatasi avrebbe dato atto alla invalidità di tutta l'attività di indagine eseguita dopo la scadenza del primo termine delle indagini preliminari;
2) la inosservanza dell'art. 99 c.p.. La Corte, in accoglimento dell'appello del PM, aveva ritenuto vietato il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, formulato dal primo giudice, essendo stata, nella specie, ritenuta la recidiva nella forma prevista dall'art. 99 c.p., comma 4. Tale divieto è quello previsto dal testo dell'art. 69 c.p., u.c., come modificato dalla L. n. 251 del 2005. Tuttavia tale novella non sarebbe applicabile al caso di specie posto che è entrata in vigore l'8 dicembre 2005 e quindi successivamente alla consumazione dei reati, avvenuta a marzo 2005.
3-4) il vizio di motivazione quanto al reato sub A).
La Corte non aveva tenuto presente che la vettura Mercedes era sempre rimasta nella disponibilità del QU che ne aveva anche subito il sequestro ad opera della GdF.
Quanto alle imbarcazioni, difettava la motivazione sulla consapevolezza di avere compiuto atti distrattivi. Il QU si era limitato ad una attività di acquisto e vendita dei natanti,utilizzando sempre lo stesso capitale che, alfine aveva investito nell'acquisto del "DO FF", imbarcazione che, al pari del prezzo di acquisto erano rifluiti, per effetto di sequestro, alla massa fallimentare.
La difesa sottolinea poi che dal ragionamento della Corte si inferisce che oggetto della distrazione sono ritenute le somme ricavate di volta in volta dalla vendita dei natanti: condotta comunque diversa da quella contestata che riguarda i natanti e non i proventi delle rispettive vendite. Quanto alle cifre contanti prima versate e poi ritirate dai conti correnti, la difesa contesta il ragionamento della Corte secondo cui il fallito non può beneficiare di nuovi introiti provenienti dalla attività che intraprenda dopo il fallimento, se non nei limiti delle proprie necessità e quelle della famiglia. È vero invece che anche il fallito è ammesso ad iniziare una nuova impresa la quale prevede come normali iniziative di acquisto e vendita che non possono subire legittime limitazioni. Un simile principio sarebbe affermato anche da Cass. n. 9812 del 2006 la quale, nell'interpretare la L. Fall., art. 42 esclude che il fallito debba rispondere anche delle somme impiegate per l'acquisto dei beni che necessitano alla nuova impresa e quindi obbliga al conferimento dei soli "utili" di impresa.
In merito infine ai warrant e alle azioni, la difesa sottolinea che si tratta di beni acquisiti al fallimento e quindi non distratti. 5) il vizio di motivazione quanto al reato di truffa sub B). Il delitto è stato configurato con riferimento al "silenzio" che il ricorrente avrebbe maliziosamente tenuto riguardo alla propria condizione soggettiva di fallito. Tuttavia avrebbe dovuto invece valorizzare il dovere di vigilanza e di controllo che sul soggetto passivo del reato, un istituto di credito, incombe: istituto che, viceversa, deve ritenersi abbia volontariamente "affidato" il ricorrente in ragione dei notevoli flussi di danaro dallo stesso attivati.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il primo motivo è infondato.
Esso presenta invero un preliminare profilo di inammissibilità dovuto al fatto che la doglianza non è articolata dal difensore con la specifica indicazione delle ragioni dell'interesse ad essa, mediante la elencazione degli atti di indagine che sarebbero state acquisiti, in mancanza di un legittimo provvedimento di proroga. La giurisprudenza di questa Corte è costante, al riguardo, nel sostenere che in tema di ricorso per Cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, si da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009) Rv. 243416; conf. Sez. U, Sentenza n. 39061 del 16/07/2009 Ud. (dep. 08/10/2009) Rv. 244329).
Nel merito, comunque, va osservato che, come rilevato dalla Corte d'appello e riconosciuto anche dal difensore, la norma dell'art. 406 c.p.p. non prevede che la notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini, avanzata dal PM, sia effettuata anche in favore del difensore, essendo questa imposta solo nei riguardi dell'indagato e della persona offesa che ne abbia fatto richiesta. La notifica è finalizzata a dare l'avviso della facoltà di presentazione di memorie e, molto spesso, a produrre l'effetto della "emersione" della notizia della effettuazione di indagini a favore dell'indagato.
Proprio tale ultima evenienza spiega la ragione della mancata previsione della notifica della richiesta di proroga al difensore, venendo la stessa formulata in una fase in cui normalmente non vi è stata ragione di conferimento di un mandato posto che, a monte, la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato è essa stessa evenienza non soggetta a comunicazioni se non salve le eccezioni previste dall'art. 335 c.p.p., su espressa richiesta dell'interessato o del difensore. Anche la informazione di garanzia presuppone la necessità del compimento di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.
La mancata previsione dell'avviso anche al difensore non costituisce, d'altra parte, una lacuna da colmare con interpretazione estensiva della norma, posto che la opzione del legislatore è assistita da una ragionevolezza interna al sistema in ragione della natura meramente interlocutoria del provvedimento di proroga che, come è noto, non è soggetto ad impugnazione neppure nel caso in cui sia adottato nelle forme dell'art. 127 c.p.p. (Sez. U, Sentenza n. 17 del 06/11/1992 Cc. (dep. 23/12/1992) Rv. 191786; conf., tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 48430 del 20/11/2008 Cc. (dep. 30/12/2008) Rv. 242137), trattandosi di atto di mero impulso processuale, che non conclude il procedimento, ne' una sua fase decisoria (Rv. 213652). Nè il sistema prevede un dovere generalizzato di avviso al difensore di qualsiasi atto processuale dal quale scaturisca un diritto di interlocuzione o di impugnazione per l'indagato/imputato, come si evince ad esempio dalla fattispecie del sequestro, in relazione al quale l'art. 355 c.p.p., comma 3, legittima il difensore a proporre istanza di riesame, senza che esista alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo, sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del cit. articolo, comma 2, soltanto nei confronti della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" (Rv. 237933). Massime precedenti Conformi: N. 29493 del 2003 Rv. 226771, N. 30453 del 2003 Rv. 226505.
In conclusione, i diritti difensivi dell'indagato non sembrano subire un apprezzabile vulnus per la mancata previsione della notifica al proprio legale o ad un difensore di ufficio nel caso de quo, essendo impregiudicata evidentemente la facoltà del difensore, all'uopo nominato e informato dalla parte, di predisporre memorie difensive in base alla generale previsione dell'art. 121 c.p.p.. Le diverse ipotesi citate nel ricorso e valutate dalla Corte costituzionale nulla aggiungono di decisivo ai fini della adozione di una differente soluzione.
Il giudice delle leggi ha infatti affermato il principio della implicita estensione al difensore delle comunicazioni previste per l'indagato/imputato con riferimento ad ipotesi non commensurabili con quella in esame.
Si tratta infatti di fattispecie (come ad esempio quella della richiesta di incidente probatorio avanzata dal PM ex art. 395 c.p.p., oggetto della ordinanza n. 436 del 1990) nelle quali è stato riconosciuto che il difensore veniva penalizzato in ordine a specifiche attività (presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbono costituire oggetto della prova e altre persone interessate ex art. 396 c.p.p., comma 1), attività che dovevano essere svolte in uno spazio ristrettissimo di tempo (due giorni, ex art. 396 c.p.p.) e che sottintendevano tutte un adeguato esercizio della difesa tecnica. Ma soprattutto attività che per il disposto dell'art. 401 c.p.p. il difensore non avrebbe potuto più esercitare nell'udienza in Camera di consiglio, essendo decaduto.
Nessuna delle dette evenienze si verifica nel caso di specie. Anche la ordinanza n. 418 del 1993, citata nel ricorso, non afferma principi con i quali la presente decisione si ponga in contrasto. In quella circostanza il giudice delle leggi ha ritenuto indispensabile che sia dato al difensore l'avviso di fissazione della camera di consiglio nel caso del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, ma, significativamente, non anche della richiesta del PM di archiviazione del procedimento, richiesta che in linea di principio si potrebbe comunque prestare a memorie ad adiuvandum da parte dell'interessato.
Ancora una volta la ratio della interpretazione estensiva della norma sugli avvisi è stata individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio e la difesa tecnica, in riferimento però all'espletamento di una decisiva procedura camerale, destinata a chiudere le indagini sul caso o a determinare l'avvio della fase processuale. Nessuna di tali circostanze è riproducibile nel caso in esame nel quale dunque, la richiesta di proroga, soggetta al potere insindacabile del giudice (salvo abnormità comunque rilevabili ex post), è adeguatamente affidata alla attenzione della sola parte privata interessata la quale, ai limitatissimi effetti previsti (riguardanti essenzialmente un dato - quello della complessità delle indagini- rispetto al quale non è stato neppure dedotto in concreto l'interesse ad interloquire nel caso di specie) usufruisce di un termine adeguato (cinque giorni) per consultazioni con il proprio difensore.
Il secondo motivo è invece fondato, come rilevato anche dal Procuratore Generale di udienza.
La Corte ha applicato retroattivamente una norma avente natura sostanziale, quale è quella dell'art. 69 c.p.p., comma 4, riguardando essa le modalità di bilanciamento delle circostante e quindi in definitiva il calcolo della pena irrogabile. Essendo il precetto in questione produttivo di effetti sfavorevoli per l'imputato rispetto al testo previgente della stessa norma, ed essendo entrato in vigore solo l'8 dicembre 2005, deve escludersene la operatività in relazione a reati commessi prima di tale data, alla luce del disposto dell'art. 2 c.p., comma 4. Il giudizio di equivalenza delle circostanze, formulato dalla Corte in riforma di quello di prevalenza delle attenuanti espresso da primo giudice e solo in virtù del nuovo testo dell'art. 69 c.p.p., comma 4, può e deve quindi essere riportato allo status quo antea ed essere nuovamente indicato come giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva relativamente al reato sub A).
Il terzo e quarto motivo sono infondati e per taluni versi anche inammissibili.
La Corte di merito ha fornito ai rilievi dell'allora appellante una risposta del tutto adeguata osservando, con accenti ripresi dalla sentenza di primo grado, che decisivo è risultato il fatto che dalla attività intrapresa dopo la dichiarazione di fallimento il QU ha tratto ricavi assolutamente consistenti che sono stati sottratti alla procedura fallimentare ancora pendente e stornati in beni e investimenti strettamente personali a favore dello stesso fallito, in violazione della L. Fall., artt. 42 e 44, nonostante che in tale procedura fosse stato accertato uno stato passivo di L. 15 miliardi. I giudici non hanno mancato di sottolineare che l'attività intrapresa dal QU dopo la dichiarazione di fallimento avrebbe potuto legittimamente produrre per l'imputato i soli redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mentre le eccedenze, ove non conferite al fallimento, sia che avessero la forma di beni mobili sia che avessero assunto la forma di prezzo di vendita, costituiscono materia di bancarotta post- fallimentare per distrazione.
Nella sentenza impugnata si da anche atto della inconsistenza e della assoluta inattendibilità della tesi difensiva secondo cui tutte le movimentazioni bancarie rilevate sui conti correnti dell'imputato sarebbero state solo strumentali a far rifluire i proventi delle monetizzazioni dei titoli sui conti della nuova persona giuridica (la Orion) con la quale il QU operava: la tesi, hanno spiegato i giudici, era rimasta comunque solo enunciata e non provata nonostante che l'onere di dimostrare la destinazione dei ricavi della impresa gravi sull'imputato.
La Corte ha poi bene osservato la irrilevanza della circostanza che, alfine, grazie alle azioni di individuazione della Guardia di finanza e di recupero del curatore, le somme e i beni sono confluiti nella procedura fallimentare: il recupero non fa perdere valore cioè al fatto che i beni e gli importi sono stati prima distratti mediante destinazione a finalità proprie ed esclusive del fallito. Si tratta della applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella locuzione "suoi beni" adoperata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 per indicare l'oggetto della distrazione, rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione e trasformazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri, quando non si atteggino come mere aspettative: invero, l'oggetto materiale della bancarotta e costituito da quel complesso di rapporti giuridici economicamente valutabili (cose materiali e diritti) che fanno capo all'imprenditore e rappresentano la garanzia delle ragioni della massa dei creditori, e sui quali può incidere l'illecita manomissione ai danni di costoro (Rv. 106756 ; conf.Rv. 165675).
Quanto al dolo del delitto si è anche rimarcato come ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post-fallimentare, quali previsti dalla L. Fall., art. 216, comma 2, non è richiesta nemmeno, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dalla citata L. Fall. art. 216, comma 1, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato (Rv. 237977).
Avverso la ricostruzione operata dai giudici del merito, del tutto plausibile in fatto e ineccepibile in diritto, l'interessato propone una tesi che seppure presenta in astratto una sua suggestività, è però basata su una ricostruzione diversa del fatto che, in quanto tale, non è ammessa nella sede di legittimità. La difesa sostiene infatti che il fallito, nel riprendere a svolgere una attività economica dopo essere stato dichiarato tale, aveva obbligo verso la curatela nei limiti degli "utili" prodotti e non reinvestiti. E come posto in evidenza proprio dalla sentenza di questa Corte citata nel ricorso, qualora il fallito dopo la dichiarazione di fallimento intraprenda una nuova attività di impresa acquistando materie prime ed attrezzature e pagandole con il ricavato dei lavori eseguiti, tali esborsi non possono configurare altrettante ipotesi di distrazione posto che la curatela fallimentare ha facoltà, ex L. Fall., art. 42, comma 2, di appropriarsi dei risultati positivi della nuova attività al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione (vedi Rv. 234240).
È però anche da ricordare che la giurisprudenza della Cassazione civile pone in evidenza che il fallito non solo deve essere autorizzato a tanto dal giudice, ma resta comunque gravato dall'onere di dimostrare partitamente la natura e la entità di quelle che sostiene essere state le "spese" e quindi le "passività" di impresa. Si è rimarcato, ad esempio, che qualora il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività economica autorizzata e si avvalga, della collaborazione di un terzo, i pagamenti in favore di quest'ultimo eseguiti dal fallito ricadono nel regime generale di inefficacia della L. Fall., art. 44, se non viene dimostrato, da parte di chi ne invoca l'immunità dalle iniziative recuperatorie della curatela, la natura di "costi" inerenti alle operazioni che, ai sensi della diversa disposizione di cui al citato decreto, art. 42, comma 2, sono destinate ad incrementare l'attivo concorsuale con beni sopravvenuti al fallito (Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 24/01/2008 (Rv. 601383); conf. Sez. 1, Sentenza n. 8274 del 07/06/2002 (Rv. 554970). Nel caso di specie - con ciò pervenendosi al rilievo della censura in fatto formulata dal ricorrente - la difesa non solo nulla ha opposto alla osservazione dei giudici circa la assoluta clandestinità della nuova intrapresa economica del QU, ma si è limitata a controdedurre, con argomentazioni appunto di puro fatto, che i natanti non sarebbero stati distratti bensì venduti dal QU per poi reinvestire il provento in imbarcazioni di sempre maggior valore alfine confluite nella massa fallimentare. Ora, a prescindere dalla irrilevanza di tale ultima affermazione, per quanto sopra osservato a proposito della incapacità delle iniziative della Gdf o del curatore a produrre effetti sananti, si deve osservare poi come il resto della doglianza integri, come è evidente, non già una censura sulla logicità o completezza della motivazione, bensì un rilievo che semplicemente mira a rappresentare una alternativa - e per questo inammissibile - ricostruzione del fatto. Invero, pur notandosi che la Corte non ha sviluppato in punto di diritto il tema delle passività di impresa di cui alla L. Fall., art. 42. comma 2, si rileva però che i giudici hanno comunque escluso la esistenza di prove rilevanti sul tema ed hanno altresì accertato che il QU aveva utilizzato somme provenienti dalla nuova attività di impresa in beni voluttuari e di lusso assolutamente personali. È per tale ragione che l'asse portante della motivazione risulta non già quello tratto dalla L. Fall., art. 42, appena citato, quanto piuttosto quello derivante dalla L. Fall., art. 46, risultando basato sul principio giurisprudenziale secondo cui il reato di bancarotta post fallimentare si concreta nella distrazione delle somme pervenute al fallito per l'attività esercitata successivamente alla dichiarazione di fallimento, qualora dette somme superino i limiti determinati dal giudice delegato in relazione a quanto occorre per il mantenimento dell'imprenditore fallito e della famiglia, ai sensi della L. Fall., art. 46, comma 1, n. 2 e u.c. (Rv. 141067; conf. Rv. 230340).
Al riguardo la Cassazione civile ha invero pure precisato che il giudice delegato, nel determinare la quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il fallito e quella da destinare alla soddisfazione dei creditori, deve considerare, da un lato, che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, ma, dall'altro, che tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti. (Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002, Rv. 558976). Ed anche sotto tale profilo risulta congrua la motivazione che evidenzia il netto superamento della soglia anzidetta, con particolare riferimento alle movimentazioni bancarie (titoli e azioni).
Il quinto motivo riguardante il reato sub B) è infine infondato. Occorre dare atto che la condotta in questione non è coperta da prescrizione. Secondo il metodo di calcolo derivante dalla previgente disciplina, infatti, il termine di sette anni e sei mesi dovrebbe essere fatto decorrere dalla data di consumazione del reato continuato (la continuazione è stata ritenuta con il delitto sub A) e quindi dal marzo 2005, con la conseguenza che esso verrebbe a scadere nel 2012.
Secondo la nuova disciplina invece, il termine dovrebbe essere fatto decorrere dal 2001 per la irrilevanza della figura del reato continuato. Però non gioverebbe all'imputato il bilanciamento della recidiva con le circostanze attenuanti generiche. Il computo del termine della prescrizione dovrebbe partire dunque dal minimo di sei anni previsto dall'art. 157 c.p., comma 1, da aumentare di due terzi per effetto delle cause di interruzione, come previsto dall'art. 161 c.p.p., u.p. per il caso della ritenuta recidiva specifica reiterata nel quinquennio: il termine di prescrizione in conclusione sarebbe di dieci anni decorrenti dal 2001 e quindi destinato a scadere non prima del 2011.
Il motivo di doglianza relativo a tale reato è, nel merito, manifestamente infondato. A prescindere infatti dalla assenza di qualsiasi allegazione degli elementi in fatto (v. art. 581 c.p.p., lett. c) che valga a evidenziare la rilevanza e l'interesse alla relativa deduzione, è comunque da ricordare che in proposito la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nel rilevare che ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso;
tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, ne' dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità.
L'idoneità dell'artificio e del raggiro non è quindi esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa (Rv. 244948) massime precedenti Conformi;
N. 17202 del 1989 Rv. 182775, N. 297 del 1990 Rv. 183020, N. 16264 del 1990 Rv. 185974, N. 4011 del 1993 Rv. 193929, N. 11441 del 1999 Rv. 214868, N. 13624 del 2003 Rv. 224495. In ragione della soccombenza del ricorrente, questi deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate, sulla base della nota dalla stessa presentata, come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, in ordine al reato sub A), limitatamente al bilanciamento delle circostanze attenuanti, che dichiara prevalenti e determina la pena complessiva in anni due e mesi otto di reclusione. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2300 oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010