Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 16606
CASS
Sentenza 9 marzo 2010

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Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare la condotta di colui che dopo essere stato dichiarato fallito intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso in violazione dell'art. 46 L.F..

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta e reati tributari: irrilevanza della patologia psichiatrica di modesta entità (Cass. Pen. n. 12730/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025

    1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Palermo con cui Me.Em. - amministratore della Keraedil, dichiarata fallita il (Omissis) e di altre due società coinvolte nei reati contestatigli nel presente processo - è stato condannato per i delitti di omessa dichiarazione IVA ascrittigli ai capi 1 e 2 (società G.ESSE Costruzioni Srl), relativi agli anni di imposta 2014 e 2015; per il delitto di occultamento dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 (capo 3, ditta E.M. costruzioni, aperta sotto falsa identità); per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2010, n. 16606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16606
Data del deposito : 9 marzo 2010

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