Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata. (Fattispecie relativa al porto di un coltello a serramanico con lama di 8 cm., rinvenuto addosso a un autotrasportatore e asseritamente utilizzato per preparare panini e sbucciare frutta; la S.C. ha ritenuto ingiustificato il porto per non avere trovato riscontro, nella perquisizione eseguita contestualmente, la giustificazione addotta dall'agente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CAMPO STEFANO " N. 92
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 43069/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) GA AB n. il 05.06.1966
avverso sentenza del 05.05.1998 PRETORE di IVREA - sezione, distaccata di STRAMBINOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Carmine DI ZENZO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 5 maggio 1995 il Pretore di Ivrea - sezione distaccata di Strambino condannava GA BI, imputato del reato di cui all'art. 4 legge 18.4.1975 n. 110 (porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama di cm. 8), ritenuto il c.d. caso di lieve entità di cui all'art. 4 co. 3^ legge 110/1975, alla pena di lire duecentomila di ammenda.
Il giudice del merito, respinta l'istanza di oblazione dell'imputato dal momento che il reato contestato è punibile con le pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda e il terzo comma del'art.4 legge 18.4.1975 n. 110 prevede una circostanza attenuante e non una autonoma figura di reato, precisava che la giustificazione addotta dall'imputato per il porto del coltello - a suo dire usato abitualmente, nel corso dei viaggi quale autotrasportatore in proprio, per preparare panini e sbucciare arance - non era stata provata, atteso che l'oggetto era stato sequestrato addosso all'imputato nel corso di una contestuale perquisizione personale dello stesso e del suo furgone e non erano stati rinvenuti frutta o cibi ne' sullo GA, ne' all'interno dell'automezzo, sicché nella specie non sussistendo alcuna relazione di attualità tra il porto del coltello e l'attività giustificativa addotta, lo stesso risultava ingiustificato.
Inoltre nella specie sussisteva il necessario elemento psicologico, in quanto non v'era prova che l'imputato avesse agito in buona fede per essere stato tratto in inganno da comportamenti positivi di soggetti, quali ad esempio le forze di polizia, non potendosi ciò configurare con l'esito di altre perquisizioni subite nel corso delle quali la presenza del coltello non gli era stata contestata.
2. Ricorre per cassazione lo GA, il quale deduce manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 40, 43 e 162 c.p.), assumendo che la comprovata abitudine dell'imputato a servirsi del coltello per soddisfare a proprie esigenze relative alla preparazione di sostanze alimentari rendeva giustificato il porto del coltello, anche perché il concetto di attualità della correlazione tra porto del coltello e uso giustificativo dello stesso era stato valutato in modo esasperatamente restrittivo dal giudice del merito;
rilevando che l'imputato aveva agito in buona fede dal momento che in altre occasioni le forze di polizia non gli avevano contestato il porto ingiustificato del coltello;
asserendo che l'oblazione era ammessa per il reato in questione, in quanto a tale fine doveva farsi riferimento alla pena applicata in concreto, tanto più che, in presenza dei relativi presupposti, il giudice era obbligato a ritenere la sussistenza dell'ipotesi meno grave di cui al terzo comma della legge 110/ 1975. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Invero, nel ritenere ingiustificato il porto del coltello il pretore, sulla scorta di quanto accertato in punto di fatto, ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte di cassazione, secondo il quale il porto di uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere, quale risulta essere il coltello in questione, è ritenuto giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata;
infatti, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza.
In ordine al secondo motivo di gravame, premesso che per la configurazione dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18.4.1975 n, 110 è sufficiente la cosciente volontà dell'agente di portare, nella specie, il coltello fuori dei luoghi consentiti dalla legge senza un giustificato motivo, è opportuno chiarire che non fa sussistere la buona fede dell'agente, di per sè escludente l'elemento psicologico del reato, la circostanza che egli in precedenza non sia stato perseguito per detta condotta, pur essendo stato sottoposto da parte delle forze di polizia a perquisizioni.
Infatti, ai sensi dell'art. 5 c.p. così come modificato dalla sentenza n. 364 del 24.3.1988 della Corte costituzionale, detta situazione non pone il reo in una posizione di ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che la condotta in questione è stata sempre ritenuta come reato dalla giurisprudenza, non gli è stata data da alcun organo competente formale assicurazione della sua non perseguibilità penale e l'addotta circostanza può essersi verificata per incuria o ignoranza delle forze di polizia operanti:
tutte situazioni inidonee a configurare una soggettiva situazione di buona fede dell'imputato.
Infine, per il reato in questione non è ammissibile l'oblazione di cui all'art. 162 c.p., atteso che la stessa non è configurabile per le contravvenzioni punibili con pena congiunta detentiva e pecuniaria, come è previsto dall'art. 4 legge 18.4.197 5 n. 110. In proposito deve ribadirsi che per l'ammissibilità dell'oblazione deve aversi riguardo alla pena prevista in astratto per il reato non circostanziato, sicché, allorquando in concreto viene irrogata la sola pena pecuniaria in presenza di una situazione di fatto comportante soltanto detta specie di pena - come si è verificato nel caso che ci occupa per il riconoscimento del c.d. fatto lieve di cui al terzo comma dell'art. 4 legge 110/1975 che configura una circostanza attenuante e non un'ipotesi autonoma di reato - a nulla rileva, ai fini della possibilità di procedere all'oblazione ex art. 162 c.p., che sia stata inflitta soltanto la pena pecuniaria, sicché anche sotto quest'ultimo profilo il ricorso risulta manifestamente infondato.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 1999