Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, qualora il fallito dopo la dichiarazione di fallimento intraprenda una nuova attività di impresa (nella specie edilizia) acquistando materie prime ed attrezzature e pagandole con il ricavato dei lavori eseguiti, non è configurabile la distrazione di cui all'art. 216, comma secondo, l. fall., se essa concerna i ricavi reinvestiti nell'esercizio dell'impresa, posto che la curatela fallimentare ha facoltà, ex art. 42, comma secondo, l. fall., di appropriarsi dei risultati positivi della nuova attività al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 01/03/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 438
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 44176/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI NI;
nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 4.3.2005 dalla Corte d'appello dell'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello dell'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva condannato CH NI, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione per il "reato di cui alla L.Fall. art. 216, comma 3", per avere, successivamente al fallimento (dichiarato il 22
giugno 1991) della sua attività imprenditoriale "CH NI", distratto la somma di lire 142.479.563 della quale era entrato in possesso come beneficiario o giratario di titoli di credito (originario capo A), che, proseguendo la sua attività imprenditoriale utilizzava (dal 18.2.1992 al 10.10.1993) per pagamenti di beni acquistati dalla s.p.a. Tassello che distraeva dall'attivo fallimentare;
distraendo altresì la somma di lire 102.750.999 ricevuta dalla s.r.l. Essetre Immobiliare per lavori eseguiti dal giugno 1991 al luglio 1992.
Affermava la Corte d'appello che l'imputato, dopo al dichiarazione di fallimento, aveva "pagato delle forniture con somme tratte sui propri conti correnti ... e incassato somme per il pagamento per lavori eseguiti;
somme tutte che non sono state versate nel fallimento ponendo quindi in essere una sottrazione ai creditori". Sussisteva il dolo perché CH ben sapeva di essere fallito, avendo addirittura fatto opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, e ciò nonostante aveva proseguito la sua attività "pagando somme e percependo compensi".
2. Ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b ed e), la violazione della L.Fall. art. 42
e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ex art. 125 c.p.p.. Dopo la dichiarazione di fallimento il CH aveva iniziato infatti una nuova attività, avente ad oggetto modesti lavori edilizi, ed aveva acquistato materie prime e attrezzature pagate con il ricavato dei lavori eseguiti. Nei motivi d'appello era stata prospettata la legittimità di tale attività lavorativa: la questione sottoposta alla Corte d'appello riguardava dunque la capacità giuridica del fallito dopo l'apertura della procedura concorsuale e durante la stessa e la riferibilità al fallimento dei proventi e delle perdite della attività lavorativa esercitata ex novo dal fallito. E a tale quesito la Corte d'appello aveva completamento omesso di dare risposta.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. Fall. artt. 1, 42 e 216. Nessun divieto di dedicarsi ad una attività lavorativa per il fallito discenderebbe, infatti, dalla L. Fall. artt. 1 e 42, apparendo il contrario chiaramente in contrasto con i dettami della Costituzione. Non riguardando lo spossessamento del fallito le attività oggetto del lavoro intrapreso dopo il fallimento e non dovendo tali attività essere conferite al fallimento (il ricorrente cita S.U. civ. n. 12159 del 1993, e altre conformi), l'imputato andava perciò assolto per insussistenza del fatto dall'addebito di distrazione a lui contestato. DIRITTO
1. Osserva innanzitutto il Collegio che la qualificazione del reato ai sensi della L. Fall. art. 216, comma 3, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, non trova alcun riscontro nella descrizione delle condotte contestate e nella loro individuazione ad opera dei giudici di merito. Il Tribunale, dichiarando colpevole il CH "del reato di cui alla L. Fall. art. 216, comma 3, in tal modo unificati i fatti di cui all'imputazione", espressamente affermava che l'imputato era pienamente consapevole "del fatto distrattivo" che sosteneva provato nella sua materialità dagli accertamenti della Guardia di Finanza e determinava il trattamento sanzionatorio partendo dalla pena base di tre anni di reclusione L. Fall. ex art. 216, comma 1, diminuendola ad anni due per le attenuanti generiche.
La Corte d'appello s'è limitata a confermare, assai brevemente, le statuizioni del primo Giudice. Il fatto addebitato al ricorrente è dunque senz'altro quello di cui alla L. Fall. art. 216, comma 2. D'altra parte non risulta in alcun modo dalle sentenze impugnate che le condotte contestate si riferiscano, anche in parte, al pagamento preferenziale di crediti fallimentari.
2. Tanto premesso, il ricorso è sicuramente fondato nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello non ha dato alcuna risposta alla censura, sviluppata nel secondo motivo d'appello (sub B), concernente la riferibilità al fallimento dei proventi e delle perdite della attività lavorativa esercitata ex novo dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. E il ricorrente ha probabilmente ragione anche quando afferma che i giudici di merito non hanno correttamente interpretato la L. Fall. art. 42. Entrambe le sentenze non chiariscono, infatti, se le somme di denaro indicate in imputazione possano intendersi riferite in qualche modo anche a proventi o ad attività dell'impresa fallita ne' offrono argomenti per escludere l'esattezza, in fatto, della prospettazione difensiva e cioè che dopo il fallimento della sua precedente attività imprenditoriale l'imputato aveva iniziato una attività nuova, avente ad oggetto modesti lavori edilizi, ed aveva acquistato materie prime e attrezzature pagate con il ricavato dei lavori eseguiti;
e che a tale attività, successiva al fallimento, si riferirebbero, interamente, gli importi contestati come distratti.
Non risulta in tal modo possibile per questa Corte verificare, alla stregua delle censure, se le somme contestate come distratte si riferivano o meno ad una nuova attività del fallito, diversa da quella oggetto della procedura concorsuale, ne' se dette "distrazioni" erano comprensive dei ricavi al lordo delle spese e, in aggiunta con inaccettabile duplicazione, degli importi corrisposti ai fornitori in pagamento di tali spese. Prospettazione quest'ultima che parrebbe tuttavia, trovare conferma nella corrispondenza, al centesimo, della somma indicata semplicemente come distratta al punto A) dell'imputazione con la somma indicata al punto B) come versata a fornitori in pagamento di beni acquistati dopo il fallimento, nel prosieguo dell'attività imprenditoriale.
Orbene, il citato art. 42, comma 2, testualmente prevede che sono compresi nel fallimento anche i beni che provengono al fallito durante il fallimento, dedotte però le passività incontrate per l'acquisto.
D'altro canto tra gli effetti del fallimento previsti dalla L. Fall. art. 42 e segg., non può ritenersi rientrare anche l'incapacità del fallito di iniziare una nuova attività lavorativa, salvi i limiti previsti da leggi speciali (vedi Cass. pen. sez. 3^, Sentenza n. 7137 del 26/01/2000, Montoro, che cita Cass. civile, Sez. 1^, 21 marzo 1989 n. 1417, Banca Lombarda c/o Fall.to Morano;
Sez. 1^, 13 maggio 1991 n. 5334, Banca Toscana c/o FalL.to Silvestri;
S.U. 10 dicembre 1993 n. 12159, Fall.to Campi c/o Banca Cattolica del Veneto;
Sez. 1^, 9 luglio 1994 n. 6517, Cassa Centrale Risparmio V.E. c/o Fall.to Morfino;
Sez. 1^, 16 maggio 1997 n. 4345, Pedrini c/o cassa Risparmio Torino). La diversa soluzione non è difatti espressamente imposta da alcuna norma positiva, potendo invece implicitamente ritenersi esclusa, innanzitutto, dalla L. Fall. art. 46, comma 1, n. 2, laddove si riferisce alla successiva attività del fallito escludendo l'acquisizione al fallimento dei relativi proventi nei limiti occorrenti per il mantenimento del fallito e della sua famiglia (sul potere - dovere del Giudice penale di valutare tali importi in assenza di specifica determinazione ad opera del Giudice delegato, vedi Sez. 5, Sentenza n. 1432 del 13/12/1978, Nuzzo, nonché Sez. 5, Sentenza n. 38244 del 17/03/2004). Essa incontrerebbe peraltro ostacolo invalicabile nelle norme di rango costituzionale che tutelano il diritto al lavoro e la dignità di ogni individuo. Il cosiddetto vincolo fallimentare e lo spossessamento del fallito istituiscono dunque una incapacità relativa, che non investe la capacità di agire in relazione ad una nuova attività lavorativa (ferma la necessità invece d'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività oggetto di fallimento), limitandosi ad incidere sugli effetti di tale attività: a devolverne cioè al fallimento, per quanto interessa, gli utili (e soltanto questi, dedotto quanto occorre per le necessità personali e familiari del fallito), secondo una regola che da applicazione particolare al principio di cui all'art. 2740 c.c. (per il quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri). È perciò da ribadire che "qualora il fallito, dopo la data dell'apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività d'impresa, o - nonostante la mancanza di autorizzazione - prosegua quella già svolta, la curatela fallimentare, ha facoltà, ai sensi della L. Fall. art. 42, comma 2, di appropriarsi dei risultati positivi della suddetta attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, non potendo essere acquisiti anche i ricavi che sono stati reinvestiti nell'esercizio dell'impresa" (Cass. civ., sez. 1^, Sentenza n. 5738 del 10/06/1998, Roberti (Sebastiani) c. SICO Sri Fall.).
3. Consegue alle considerazioni svolte che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia perché esamini, facendo applicazione dei principi enunciati, se, ed eventualmente in che misura, gli importi contestati possano considerarsi realmente distratti al fallimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006