Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9812
CASS
Sentenza 1 marzo 2006

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In tema di reati fallimentari, qualora il fallito dopo la dichiarazione di fallimento intraprenda una nuova attività di impresa (nella specie edilizia) acquistando materie prime ed attrezzature e pagandole con il ricavato dei lavori eseguiti, non è configurabile la distrazione di cui all'art. 216, comma secondo, l. fall., se essa concerna i ricavi reinvestiti nell'esercizio dell'impresa, posto che la curatela fallimentare ha facoltà, ex art. 42, comma secondo, l. fall., di appropriarsi dei risultati positivi della nuova attività al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/03/2006, n. 9812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9812
    Data del deposito : 1 marzo 2006

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