Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
L'ordinanza del G.i.p. che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è impugnabile, neppure attraverso il ricorso per cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48430 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2604
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 043429/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) DELLA CROCE DI DOJOLA BEATRICE N. IL 07/12/1950;
avverso ORDINANZA del 26/10/2007 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. in sede intese alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Torino in data 26- 10-07 con la quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari, proposta dal PG della Corte di Appello di Torino in qualità di ufficio avocante del procedimento nei confronti di tal Della Croce Di LA Beatrice per il delitto di cui all'art. 378 c.p., lo stesso PG ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge in relazione all'art. 412 c.p.p. e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto in cui è stato ritenuto tassativo il termine di gg. 30 previsto dalla norma innanzi cit. entro il quale svolgere le indagini preliminari indispensabili al PG avocante per formulare le richieste. Ad avviso dell'Ufficio ricorrente tale interpretazione si pone in contrasto con la ratio del principio del "favor actionis", rendendo vana l'eventuale necessità di prorogare le indagini, stante la ristrettezza degli asseriti termini di legge.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, nel ribadire quanto argomentato dalla Consulta in ordine alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 c.p.p., comma 4 e art. 412 c.p.p., comma 2 (cfr. ordinanze n. 253/91 e 289/91), giova preliminarmente richiamare il principio di diritto secondo cui l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari è provvedimento inoppugnabile, non essendo esperibile avverso di esso neppure il ricorso per cassazione.
In proposito va evidenziato che tale principio, da un lato, non pregiudica il diritto dell'indagato di far valere gli eventuali vizi verificatisi nel procedimento relativo alla proroga, potendo gli stessi essere comunque eccepiti nell'udienza preliminare al fine di far dichiarare l'inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati nel termine prorogato e, dall'altro, non implica che rimanga senza tutela (come erroneamente assume il PG ricorrente)l'interesse pubblico al promovimento dell'azione penale, potendo tale interesse essere perseguito o a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 4, attraverso l'indicazione da parte del GIP, investito della richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, o a norma dell'art. 414 c.p.p., attraverso la riapertura delle indagini (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 6-11-92 n. 17, Bernini ed altri), Di qui l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008