Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 1217
CASS
Sentenza 1 ottobre 2008

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L'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonchè la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1217
    Data del deposito : 1 ottobre 2008

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