Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
L'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonchè la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2008, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
☐ 12 17 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO IATALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 1/10/08
SENTENZA
N. 1631 108
REGISTRO GENERALE
N. 026566/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GALBIATI RUGGERO PRESIDENTE
Dott. FOTI GIACOMO CONSIGLIERE
Dott. AMENDOLA ADELAIDE
€6
Dott. BRICCHETTI RENATO 66
+
Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO 66
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Palermo nei confronti di:
a) TE CE LO N. il 15/9/1974
b) DI GREGORIO GIOACCHNO N. i 2/1/1965
c) DI GREGORIO GIOACCHINO N. il 20/6/1972
d) DI GREGORIO GIOACCHINO N. il 22/6/1972
e) GREGOLI SALVATORE N. il 24.1/1958
f) MO GASPARE N. il 4/2/1949
2) TE CE LO N. i 15/9/1974
N. il 20/6/19723) DI GREGORIO GIOACCHINO
4) DI GREGORIO GIOACCHINO N. il 22/6/1972
5) MO GASPARE N. il 4/2/1949
Coll. Jeletrage
che ha concluso per il rigetto li tutti i ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avviti Vents, Vella, Carson, Bonsiguenone, Tricoli, Zito il nightt fel ricorso Fell PB, l'acouplimentsch homo concluro Si quelli properti repli imputati SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
-I- I fatti oggetto del presente procedimento sono stati riassunti dai giudici del merito nei seguenti termini.
Nell'ambito delle indagini volte all'individuazione dei responsabili di un vasto traffico internazionale di sostanze stupefacenti, confluite in un primo procedimento penale a carico di alcune decine di imputati, personale della Questura di Palermo ha proceduto, il 29 ottobre
2000, al sequestro, nella stazione ferroviaria della stessa città, di una consistente partita di eroina confezionata in 36 panetti, del peso complessivo di 18 chilogrammi, trasportata dal corriere palermitano CA UC, per l'occasione accompagnato dal figlio AI
AR. La droga era stata consegnata ai due il giorno precedente, a Pisa, da due corrieri di nazionalità ungherese che avevano agito per conto del fornitore turco AB DA. Dai servizi d'intercettazione telefonica, predisposti già nei giorni precedenti il sequestro, gli inquirenti hanno accertato il coinvolgimento nel traffico di IN LA, incaricato di tenere i contatti con il turco, di TT NR, dei fratelli GG, VI e SE, e di altri.
L'arresto dei due corrieri, in particolare la decisione, subito manifestata dal CA, di collaborare con gli inquirenti, ha dato l'avvio ad un ulteriore filone investigativo i cui risultati sono confluiti nel presente procedimento. Nell'immediatezza dell'arresto, invero, il
CA si è dichiarato pronto non solo a fornire notizie sulla vicenda per la quale era stato arrestato, ma anche ad indicare i responsabili di una consorteria criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, nella quale egli era stabilmente inserito. Nel corso dei diversi interrogatori, resi a partire dal giorno dell'arresto, il CA, oltre ad ammettere le proprie responsabilità circa il trasporto del 29 ottobre, ha rivelato che lo stesso era inserito in un più vasto traffico di stupefacenti i cui responsabili ha indicato, oltre che nel cognato IN e nel TT, già individuati grazie alle conversazioni intercettate, nel fratello CA
OM e nel viareggino ZZ LV nonché, quali finanziatori del traffico, in TA
SC LO e nei tre omonimi NI Di RE AC (di LO, di SC
LO AL, di GA). In particolare, il collaboratore ha confidato di aver effettuato nell'anno 2000, per conto del cognato IN, altri tre "viaggi” al fine di prelevare e trasportare a Palermo sostanza stupefacente: il primo, accompagnato dal IN, a
Ravenna, dove aveva prelevato della droga nascosta in un estintore;
il secondo ancora a
Ravenna, dove aveva prelevato cinque chilogrammi di droga, il terzo a Pisa, da dove era rientrato a Palermo portando con sé circa tre chilogrammi di eroina.
1 Il quadro delineato dal CA ha in seguito trovato, secondo i giudici del merito, precise conferme, pur con consistenti differenze, in seguito all'arresto ed alla collaborazione, nell'ottobre del 2001, di IN LA, che ha indicato, quale capo dell'organizzazione,
MO PA, subentrato a CA OM, tratto in arresto, senza fare, tuttavia, i nomi del TA e dei NI Di RE.
Nel prosieguo delle indagini, il 28 gennaio 2002, personale della Questura di Palermo ha proceduto all'arresto di ZZ LV, che viaggiava su un treno diretto a Palermo e che trasportava nove panetti di eroina, del peso complessivo di 4,5 chilogrammi, ricevuti in un porto francese da emissari del turco AB. Da talune conversazioni telefoniche intercettate prima, durante e dopo l'arresto, gli investigatori hanno appreso che ad attendere a Palermo il carico erano i NI Di RE, il TA e LI RE e che il 9 febbraio 2002
MO PA si era recato in Turchia per spiegare allo AB i particolari della vicenda finita con l'arresto del corriere. Da altre conversazioni è emerso il coinvolgimento di
NI DR;
da altre ancora si è appreso che Di RE AC di AL aveva continuato a tenere rapporti con il turco per futuri trasporti di stupefacente.
L'anno successivo, hanno ancora rilevato i giudici del merito, ha iniziato a collaborare
TT NR, già chiamato in correità dal CA e dal IN per le forniture dell'anno 2000, il quale, oltre ad ammettere la propria partecipazione a tali vicende ed a
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confermare il coinvolgimento nei traffici del TA, dei NI Di RE, del LI, del
MO nonché dei fratelli VI e SE GG, ha fatto anche i nomi di CA
AN, GI IN e TE RE.
Altra collaborazione alle indagini, hanno ancora sostenuto gli stessi giudici, hanno anche fornito, nel 2003, GG SE e EL IA IO.
Alla stregua di quanto emerso, il PM ha proceduto a carico, oltre che dei collaboratori e di altri imputati, separatamente giudicati, dei tre NI Di RE AC, di TA
SC LO, LI RE, MO PA, FA RE e NI
DR per:
A) associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 del d.p.r. n. 309/90, con le aggravanti, per il MO, di avere diretto l'associazione dopo l'arresto di CA OM, per il TA ed i due NI Di RE AC (classe
1972, di LO e di SC LO AL), di avere organizzato il sodalizio e finanziato gli acquisti dello stupefacente, con l'ulteriore aggravante, per tutti, ex art. 7 del d.l. n. 152/91
(capo 1 dell'imputazione);
2 B) diversi episodi di importazione e cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina, ex artt. 110, 81 cpv c.p., 73/1/6, 80/2 del citato d.p.r., relativi all'importazione a) dalla Turchia, dal Belgio e dall'Olanda, a più riprese, di circa 20 chilogrammi di eroina, tra il 1997 ed il
2000 (capo 2), b) dalla Turchia di 18 chilogrammi della stessa sostanza, accertato in Palermo il 29.10.2000 (capo 3), c) dalla Turchia e dalla Francia di 4,5 chilogrammi di eroina, accertato a Bagheria il 28.1.02 (capo 4).
-II- Con sentenza del 9 giugno 2005, il Gup preso il Tribunale di Palermo, in esito al giudizio di primo grado, svoltosi con il rito abbreviato, ha assolto il NI ed il
TE da ogni addebito, nonché il MO dai reati contestati sub capi 2 e 3 della rubrica ed ha affermato la responsabilità dello stesso MO per i fatti descritti sub capi 1 e 4, nonché dei restanti imputati per tutti i delitti contestati e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/91 e, solo per il MO, l'aggravante di cui al 1° comma dell'art. 74 del d.pr.
n. 309/90, con la recidiva contestata a Di RE cl. 1965, al LI ed al MO e con la diminuente del rito, li ha condannati alle pene ritenute di giustizia.
Ha rilevato il primo giudice che le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare del CA e del TT, i servizi di intercettazione, i sequestri di consistenti quantità di stupefacente con i conseguenti arresti dello stesso CA e del
ZZ, avevano non solo disvelato l'esistenza e la piena operatività di un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, importata dalla
Turchia, destinata al mercato palermitano, ma anche individuato nei soggetti condannati i partecipi di tale associazione nonchè i responsabili dei singoli episodi di traffico descritti nei capi d'imputazione.
-III- Su appello proposto dagli imputati condannati, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2006, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha assolto LI RE e Di RE AC (classe 1965) da ogni addebito, nonchè
MO PA dal reato di cui al capo 4 ed i restanti imputati dai reati di cui ai capi 2 e 3, confermando la responsabilità dello stesso MO per il delitto sub capo 1, riqualificando il fatto ascritto ex art. 110 c.p., 74/2 del d.p.r. n. 309/90 nonchè del TA e dei NI Di
RE (classe 1972) per i delitti sub capi 1 e 4 e, escluse, quanto al delitto associativo, la qualità di finanziatori nonché l'aggravante dell'ingente quantità, quanto al delitto sub capo 4, riconosciute al MO le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, ha rideterminato le pene agli stessi inflitte nelle misure
3 ritenute congrue, riducendo a due anni il periodo di libertà vigilata applicata al TA ed ai
Di RE.
-III-1- Esaminando l'appello proposto da TA SC LO, la corte territoriale ha respinto, anzitutto, l'eccezione di inutilizzabilità, per presunte carenze motivazionali, delle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreto n. 2128 del 10.1.01; ha dichiarato, poi,
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaboratore TT NR
dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini (21.2.03), ritenuta tuttavia ininfluente sul rilievo che costui aveva reso ampio esame in sede di incidente probatorio. E' passata, quindi, ad esaminare la chiamata in correità dell'imputato da parte del collaboratore
CA UC che ha ritenuto inattendibile non solo perché l'accusa doveva ritenersi "de relato", in quanto proveniente da confidenze ricevute da IN LA, che al TA non aveva mai fatto riferimento nei suoi interrogatori, e che in sede di incidente probatorio aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma anche perché la stessa chiamata in correità è apparsa "inficiata da genericità, imprecisione, non immediatezza, progressività ed incostanza".
Mi In particolare, richiamando gli interrogatori resi dal collaboratore, la corte territoriale ha ricordato come, nell'immediatezza del suo arresto, egli avesse indicato come coinvolti nel traffico solo il cognato IN ed il turco AB. Indicazioni confermate qualche giorno dopo, 18 novembre 2000, al PM, al cui cospetto aveva aggiunto il nome di ZZ LV tra gli organizzatori, avendo, per il resto, secondo i giudici del gravame, dimostrato, con le sue vaghe risposte, di ignorare la presenza di altri complici;
solo ad audioregistrazione del verbale chiusa il collaboratore aveva aggiunto che i finanziatori dell'acquisto dei 18 chili di stupefacente erano stati "quattro NI, tra cui uno TA... e un certo RE... vanno sempre insieme” e, richiesto di indicare la fonte di tali informazioni, aveva indicato il cognato IN. Solo nel corso dell'incidente probatorio, del 12 novembre 2004, il collaboratore era stato più preciso e completo nelle risposte, ma a quel punto, a giudizio degli stessi giudici, avrebbe dovuto nascere nel Gup il dubbio di un aggiustamento delle accuse sulla scorta delle emergenze processuali, note al collaboratore.
Ben diverso giudizio la stessa corte ha espresso sulla collaborazione di TT NR, personaggio ritenuto di alto rilievo criminale, da tempo inserito nel traffico di stupefacenti, e dunque ben informato, il quale aveva riferito, si legge nella sentenza impugnata: a) che parte dei 18 chili di eroina sequestrati nell'ottobre del 2000 a CA UC alla stazione di
Palermo, proveniente dal turco AB, detto Totò, era destinata ai tre NI Di RE ed al TA, che lavoravano sempre insieme e che avevano consegnato il denaro necessario al
4 IN, organizzatore dell'acquisto; b) che in precedenza, il gruppo TA/Di RE, che aveva una cassa comune dalla quale attingevano il denaro necessario, avevano finanziato altri acquisti di stupefacente;
c) che allo stesso gruppo era destinata anche la partita di stupefacente sequestrata al ZZ nel gennaio del 2002.
Postasi alla ricerca dei riscontri di tali dichiarazioni, la predetta corte, premessa l'impossibilità di utilizzare la chiamata in correità proveniente dal CA, dichiarato inattendibile, ha rilevato che, mentre con riguardo all'episodio dell'ottobre 2000, contestato sub capo 3, ed a quelli precedenti, cumulativamente descritti sub capo 2, tali riscontri mancavano del tutto, non potendosi tener conto della chiamata dell'inattendibile CA, viceversa, per l'episodio ZZ, descritto sub capo 4, e per il reato associativo di cui al capo 1, precisi ed inequivocabili riscontri i giudici del merito hanno ritenuto di individuare nelle numerose e significative conversazioni telefoniche intercettate prima, durante e dopo il sequestro dell'eroina e l'arresto del ZZ.
-III-2- Valutazioni non dissimili ha espresso la corte del merito con riguardo agli appelli proposti dai due NI Di RE AC, classe 1972. Preliminarmente, detta corte ha respinto le eccezioni riguardanti la legittimità dei decreti esecutivi con i quali la PG era stata autorizzata a servirsi di impianti esterni agli uffici di procura, nonché quelli relativi all'intercettazione dell'utenza mobile in uso in Turchia a BU DA, ed ha dichiarato inutilizzabili talune conversazioni captate con decreti autorizzativi d'urgenza del PM nn.
2110/01, 63/02 e 64/02, per ritardata convalida degli stessi, limitatamente ai periodi precedenti le convalide. Decisione, tuttavia ritenuta ininfluente ai fini dell'affermazione di responsabilità dei due imputati, quanto alle vicende relative al trasporto dei 4,5 chilogrammi di eroina sequestrati al ZZ ed al delitto associativo, essendo le diverse responsabilità chiaramente emerse, a giudizio della corte territoriale, da una significativa sequenza di altre conversazioni telefoniche, specificamente richiamate in sentenza, intercorse tra il turco
AB, il TA, i Di RE e gli altri personaggi coinvolti nel traffico, i cui contenuti la stessa corte ha ritenuto riscontrati dalle dichiarazioni del collaboratore TT NR.
Giudizio diverso è stato espresso, analogamente a quanto ritenuto nei confronti del TA, con riguardo agli episodi di traffico descritti sub capi 2 e 3, in relazione ai quali la medesima corte ha sostenuto che non era stato possibile rilevare riscontri alle pur attendibili dichiarazioni del TT, attesa l'impossibilità di recuperare, a fini probatori, la collaborazione di CA UC, le cui chiamate in correità erano state ritenute inattendibili.
5 Nei confronti del TA e dei due NI Di RE, classe 1972, i giudici del gravame, quindi, hanno concluso per l'assoluzione, quanto ai delitti contestati sub capi 2 e 3, e per la conferma delle condanne inflitte per i delitti di cui ai capi 1 e 4, tuttavia escludendo, quanto al delitto associativo, il contestato ruolo di finanziatori e, quanto all'episodio ZZ,
l'aggravante dell'ingente quantità.
-III-3- Parzialmente accolto dalla corte distrettuale è stato anche l'appello proposto da
MO PA, già titolare di un negozio di autoricambi e conosciuto con il soprannome di
"B, la cui responsablità il primo giudice aveva affermato limitatamente al delitto associativo ed all'episodio ZZ di cui al capo 4.
Hanno rilevato, in proposito, i giudici del gravame che le informazioni pervenute dai collaboratori di giustizia non autorizzavano a ritenere l'imputato direttamente interessato all'importazione della sostanza stupefacente sequestrata al ZZ, ovvero allo spaccio della stessa. In particolare, quei giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni rese, in proposito, dai collaboratori di giustizia non potevano ritenersi significative, avendo taluno (CA) omesso di segnalare l'imputato quale soggetto intraneo all'associazione, ed avendo talaltro
Mi (IN), con notevole ritardo rispetto all'inizio della collaborazione, indicato l'imputato quale personaggio di vertice dell'associazione, coinvolto anche nell'operazione ZZ, descritta al capo 4, con dichiarazione ritenuta, in conseguenza del ritardo, inattendibile. Il diverso giudizio circa la collaborazione del TT, ritenuta ancora fonte attendibile, che aveva dichiarato di avere appreso dal IN che in una occasione il MO era stato, dallo stesso IN, incaricato di consegnare del denaro in Turchia, non è stata ritenuta dalla corte del merito sufficiente per pervenire ad un'affermazione di condanna in ragione dell'assenza, sul punto, di specifici riscontri.
Più consistenti e significativi i giudici del gravame hanno ritenuto i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e le stesse ammissioni dell'imputato circa il ruolo avuto nella vicenda ZZ, sia pure successivamente all'arresto del corriere ed al sequestro dello stupefacente. Intercettazioni dalle quali era ampiamente emerso, secondo quei giudici, come il MO -inteso "B- fosse stato incaricato da Di RE AC (di
AL), dopo il fallimento dell'operazione ZZ, di recarsi in Turchia per spiegare l'accaduto allo AB. Incarico prontamente eseguito dall'imputato che, al suo ritorno, aveva puntualmente relazionato, ricevendo un compenso di 5 milioni di lire;
circostanza non smentita dall'imputato che ha sostenuto di essere intervenuto solo per fare una cortesia all'amico Di RE. Conversazioni ed ammissione che, seppur non potevano, a giudizio della corte territoriale, provare il coinvolgimento del MO nell'operazione ZZ né lo
6 stabile inserimento dello stesso nell'organizzazione, tuttavia ne attestavano la disponibilità ad intervenire nell'interesse della stessa, in caso di necessità. Condotta che la stessa corte ha ritenuto di interpretare quale contributo esterno all'associazione, in tali termini riqualificata l'ipotesi delittuosa contestata, altresì meritevole, in ragione della minore gravità della stessa, delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, relativa a precedenti per evasione fiscale.
-III-4 Pieno accoglimento ha trovato l'appello di Di RE AC (cl. 1965), nei cui confronti, a giudizio della corte del merito, non sarebbe emerso alcun concreto elemento di prova, se non quello di essere uno dei NI Di RE, costantemente, e talvolta arbitrariamente, accomunati.
In particolare, ha rilevato detta corte che nessuna delle numerose conversazioni intercettate aveva indicato l'imputato quale interlocutore ovvero soggetto citato da terzi colloquianti.
Mentre incerto ed equivoco è stato ritenuto l'apporto dei collaboratori di giustizia: inattendibile quello del CA, che in quattro interrogatori neanche aveva riconosciuto l'imputato in fotografia, individuato solo nel corso dell'incidente probatorio, ed irrilevante quello del TT, che ben lo conosceva, il quale aveva solo riferito di averlo, in passato, rifornito di eroina e di avere appreso dal IN di un suo coinvolgimento nelle vicende del
2000 che avevano visto il CA come corriere;
circostanza tuttavia negata dal IN.
In conclusione, la corte territoriale ha ritenuto che l'isolata chiamata del TT, priva di riscontri, non poteva ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato che è stato, quindi, assolto da ogni addebito.
-III-5- Uguale consenso ha trovato l'appello di LI RE, in relazione al quale, hanno sostenuto i giudici del gravame, vi era stata la sola chiamata del TT, non riscontrata in atti, e quella del collaboratore EL, che tuttavia aveva richiamato episodi risalenti nel tempo ed estranei ai fatti contestati nel presente procedimento. Mentre scarsamente significativi sono stati ritenuti i contenuti di talune conversazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e Di RE AC (di LO).
Anche il LI è stato, in definitiva, assolto da ogni addebito.
-IV- Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo e, per il tramite dei rispettivi difensori, TA SC LO, MO PA ed i due NI Di RE AC
(classe 1972).
7 -IV-1 II Procuratore Generale censura la decisione della corte territoriale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, nei capi relativi: a) all'assoluzione del
TA e dei due NI Di RE AC (classe 1972) dai delitti contestati sub capi
2 e 3 della rubrica, nonché alla disconosciuta sussistenza, quanto al delitto associativo, dell'ipotesi aggravata di cui al 1° comma dell'art. 74 del d.p.r. n. 309/90 e, quanto al delitto contestato sub capo 4, di quella prevista dall'art. 80/2 dello stesso d.p.r.; ed ancora, alla riduzione a due anni della libertà vigilata loro imposta;
b) all'assoluzione del MO dal delitto ex art. 73 del citato d.p.r., contestato sub capo 4, ed alla derubricazione del delitto associativo originariamente contestato, nonché al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
c) al trattamento sanzionatorio previsto per i quattro predetti imputati;
d) all'assoluzione di Di RE AC (classe 1965) e di LI RE da tutti i reati contestati.
-IV-1-A- Si duole, anzitutto, il PG ricorrente del giudizio d'inattendibilità espresso dalla corte territoriale nei confronti delle chiamate in correità provenienti dal collaboratore
CA UC, in ragione dell'asserita loro genericità e del ritardo con il quale egli aveva fatto i nomi del TA e dei tre NI Di RE. Giudizio caratterizzato, secondo il ricorrente, da argomentazioni contraddittorie ed incongrue e da una non corretta applicazione del disposto dell'art. 192 c.p.p.
In realtà, si sostiene nel ricorso, il collaboratore, dopo avere indicato, fin dal primo interrogatorio reso al PM 1'8.11.2000, tale NR (poi indicato in TT NR e riconosciuto in fotografia) come uno dei consegnatari della droga a Palermo e il TA ed i tre NI Di RE quali finanziatori della spedizione dei 18 chili di eroina, secondo quanto riferitogli dal cognato IN LA, nei successivi interrogatori aveva descritto i particolari dei trasporti di eroina da lui eseguiti ed aveva ribadito l'identità dei finanziatori del traffico, cioè del TA e dei Di RE, pure riconosciuti in fotografia. Lo stesso collaboratore, aggiunge il ricorrente, aveva riferito di incontri nel corso dei quali, presente il
CA, si era parlato di eroina e di denaro. Circostanze e riconoscimenti ribaditi nei successivi interrogatori del 22.5.01 e del 28.11.02 e, infine, in occasione dell'incidente probatorio del 12.11.04. Il giudizio d'inattendibilità sarebbe quindi il frutto di una incompleta e sommaria ricostruzione del percorso collaborativo del CA, viceversa puntualmente esaminato dal giudice di primo grado che aveva richiamato i verbali d'interrogatorio, i cui contenuti aveva coerentemente valutato anche alla luce della loro piena corrispondenza alle chiamate in correità provenienti da TT NR, dalla stessa corte del merito ritenuto pienamente affidabile ed attendibile.
8 E dunque, la conclusione alla quale la corte territoriale è pervenuta, cioè di assoluzione del
TA e dei due Di RE AC (classe 1972) dai reati contestati sub capi 2 e 3 in ragione della ritenuta mancanza di riscontri alla chiamata in correità del TT a causa dell'affermata inutilizzabilità delle dichiarazioni del CA, è frutto, secondo il PG ricorente, di un percorso argomentativo del tutto incongruo ed incoerente. Percorso che, peraltro, non avrebbe tenuto conto di ulteriori significativi elementi acquisiti in atti, rappresentati dalla sostanziale conferma, da parte di IN LA, dei traffici di eroina svelati dal CA e dalla conversazione intercettata il 28.1.02, nel corso della quale il
TA, nel commentare l'arresto di ZZ LV, aveva ricordato i precedenti viaggi di
"UC" che erano andati a buon fine, laddove il riferimento agli episodi di traffico descritti sub capo 2 erano, a giudizio del ricorrente, del tutto evidenti.
Ugualmente incoerente sarebbe il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 74 sopra richiamato, che si porrebbe in contraddizione logica con lo stesso contenuto della sentenza, che ha ritenuto provato a carico dei tre imputati l'episodio ZZ come contestato sub capo 4, e dunque anche con riferimento al ruolo di finanziatori loro contestato
Ancor più carente, con riguardo alle posizioni dei due NI Di RE, sarebbe, sui punti sopra richiamati, la motivazione, consistente nel mero rinvio alla posizione del TA.
Analoghi vizi vengono segnalati con riguardo all'esclusione, quanto al delitto descritto sub capo 4, dell'aggravante relativa all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente trattata. Il 1.
+ richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla recettività del mercato palermitano non sarebbe in linea con i principi recentemente affermati da questa Corte e non terrebbe conto del fatto che dai 4,5 chilogrammi di eroina sequestrati si sarebbe potuto confezionare un numero rilevante di dosi, tale da soddisfare le esigenze di centinaia di assuntori.
Ancora incongrua, e non rispettosa di precise norme di legge, sarebbe la riduzione, disposta dai giudici del gravame, a due anni della misura di sicurezza della libertà vigilata imposta ai tre imputati, ciò in ragione della loro elevata pericolosità sociale, non esclusa dall'assoluzione da taluni dei delitti contestati e ribadita dalla stessa corte territoriale, che ha confermato il diniego delle attenuanti generiche.
-IV-1-B- Anche con riguardo alla posizione di MO PA, il PG ricorrente deduce vizi di motivazione e di violazione di legge con riguardo sia all'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo 4, sia alla riqualificazione del delitto associativo.
In particolare, lamenta il ricorrente come la corte territoriale non abbia tenuto in alcun conto le dichiarazioni rese dai collaboratori CA, TT e IN, che hanno
9 indicato l'imputato quale soggetto intraneo all'associazione, e come abbia sottovalutato il significato di numerose conversazioni intercettate che indicavano l'imputato quale elemento di raccordo dell'organizzazione con il turco AB, fornitore dell'eroina. Elementi dai quali la corte avrebbe dovuto dedurre la piena responsabilità dell'imputato in ordine sia all'episodio ZZ, sia al delitto associativo, nei termini inizialmente contestati.
Denuncia, altresì, il ricorrente la decisione dei giudici del gravame di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in vista del ritenuto ridimensionamento della posizione dell'imputato, laddove il tema andava affrontato guardando alla gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere del soggetto.
-IV-1-C- Vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 e 133 c.p. denuncia il ricorrente, nei confronti di tutti gli imputati, in relazione alla rideterminazione delle pene, in alcun modo motivata dalla corte territoriale e contraddittoria laddove sono stati richiamati numerosi elementi negativi, poi non considerati al momento della quantificazione delle pene. Mentre non sono state esplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto di applicare al MO il minimo della pena prevista per la fattispecie delittuosa ritenuta nei suoi confronti.
M
-IV-1-D- Analoghi vizi presenta, a giudizio del PG ricorrente, la sentenza impugnata, laddove, attraverso una lettura parziale ed illogica del materiale probatorio in atti, i giudici del gravame hanno escluso la responsabilità di Di RE AC (cl. 1965) sol perché non risultava coinvolto, né quale interlocutore ovvero quale soggetto citato da terzi, nelle conversazioni intercettate. Del tutto trascurando le chiamate in correità provenienti da
CA UC, che ha riconosciuto l'imputato come uno dei partecipanti all'incontro di via Messina Marine, e di TT NR, che lo ha indicato come facente parte del gruppo dei Di RE/TA, partecipe dell'organizzazione che fin dal 1996 aveva dato avvio al traffico di stupefacenti. La corte territoriale, peraltro, avrebbe ignorato le dichiarazioni del
+
collaboratore EL IA IO che aveva, tra gli altri, riconosciuto l'imputato come soggetto partecipe dei traffici.
-IV-1-E- Anche l'assoluzione di LI RE sarebbe, per il PG ricorrente, conseguenza dello scoordinato, parziale e frazionato esame degli elementi probatori in atti.
In particolare, del tutto incoerente sarebbe la lettura delle conversazioni intercettate il 20 dicembre 2001 ed il 20 gennaio 2002, intercorse tra l'imputato e Di RE AC (di
LO), i cui contenuti sarebbero stati isolatamente valutati e non inquadrati nell'ambito di un più ampio contesto intercettativo, dal quale chiaramente era emerso il coinvolgimento del
LI nelle vicende delittuose oggetto del processo. Contesto del tutto ignorato dalla corte territoriale che non avrebbe neanche tenuto in considerazione quanto rivelato dai
10 d e
n d
i collaboratori TT, CA e EL circa il ruolo ricoperto dall'imputato nell'organizzazione e la sua partecipazione al traffico.
-IV-2- TA SC LO deduce:
a) Con primo motivo, violazione degli artt. 271, 267/1, 268/3 c.p.p. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate sull'utenza mobile n. 328/4359779, in uso all'imputato, in esecuzione del decreto di intercettazione urgente n. 2128/01, emesso dal
PM il 10.1.01 (convalidato dal Gip il giorno successivo), e vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata.
Riproponendo censure già poste all'attenzione della corte territoriale, il ricorrente rileva, anzitutto, che nel decreto in questione erroneamente, rimandando ad un'informativa di PG, si
è sostenuto che da numerose precedenti captazioni era emerso che i conversanti, per fissare i loro appuntamenti, utilizzavano un frasario generico e convenzionale al fine di eludere i controlli delle forze dell'ordine. L'argomento, ritenuto significativo ai fini della verifica della sufficienza indiziaria legittimante l'adozione del provvedimento di captazione, e posto a sostegno dello stesso, sarebbe, in realtà, secondo il ricorrente, privo di rilievo, poiché nelle conversazioni intercettate gli appuntamenti tra i diversi conversanti erano stati stabiliti in termini di assoluta chiarezza, del tutto privi degli elementi di cripticità segnalati nel provvedimento in questione, la cui motivazione sarebbe, in conseguenza, palesemente viziata.
Ulteriori censure vengono dedotte con riguardo alla ritenuta indisponibilità degli impianti di captazione posti presso gli uffici di procura ed alle ragioni d'urgenza che rendevano necessario il ricorso ad impianti esterni. Al riguardo, precisa il ricorrente che la certificazione in atti ha attestato l'indisponibilità degli impianti interni alla data del 9.1.02, laddove il decreto autorizzativo è del successivo giorno 10, di guisa che non risulterebbe dimostrata l'indisponibilità di detti impianti alla data di emissione del provvedimento. La motivazione, sul punto, sarebbe del tutto illogica. Per nulla indicati in sentenza, e peraltro del tutto assenti, sarebbero, inoltre, gli eccezionali motivi d'urgenza legittimanti il ricorso agli impianti esterni, genericamente indicati nel pregiudizio che riceverebbero le indagini in corso in caso di ritardo e nella necessità di coordinamento dei servizi dinamici di pedinamento e controllo sul territorio, non meglio specificati.
b) Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, specificamente degli artt.
74 del d.pr. n. 309/90 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo.
11 A tale proposito, il ricorrente, premesso che la corte territoriale ha fatto discendere l'esistenza del sodalizio criminale tra il TA ed i NI Di RE dalla chiamata in correità del TT, che aveva fatto riferimento ad una "cassa comune" del gruppo associato, rileva l'illogicità della sentenza laddove, dopo avere dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaboratore dopo la data del 21.2.03, ha richiamato e riportato, attraverso il rimando alla sentenza di primo grado, le dichiarazioni rese da costui il
18.9.03, cioè in periodo successivo a tale data, e dunque inutilizzabili, e non riproposte dal collaboratore in sede di incidente di esecuzione. Donde il dedotto vizio motivazionale e la violazione dell'art. 192 c.p.p. In ogni caso, sostiene, ancora, il ricorrente, la generica ed isolata propalazione del TT non sarebbe sufficiente per ritenere l'esistenza della associazione, né potrebbe costituire riscontro alle conversazioni intercettate.
Illogica sarebbe, inoltre, la sentenza sul punto relativo alla sussistenza del reato associativo in considerazione del fatto che, da un lato, sono stati ritenuti insussistenti i reati di cui ai capi
2 e 3 per mancanza di riscontri alle dichiarazioni del TT, dall'altro, quanto al reato associativo, è stata conferita valenza probatoria alle propalazioni dello stesso attraverso l'ipervalutazione della circostanza, verbalmente riferita, di plurime consegne di stupefacente al gruppo TA/Di RE. Illogicità che ancor più emergerebbe in considerazione del fatto che nulla di rilevante, nei termini ritenuti dalla tesi d'accusa, sarebbe emerso dalle conversazioni telefoniche.
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In ogni caso, sostiene il ricorrente, sussisterebbe la violazione dell'art. 74 del predetto d.p.r., mentre la sentenza mancherebbe di motivazione in ordine alla individuazione dei presupposti costitutivi dell'associazione in questione.
c) Con terzo motivo, viene dedotta violazione degli artt. 73 del d.pr. n. 309/90 e 192 c.p.p.
e vizio di motivazione in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato sub capo 4.
A tale proposito, il ricorrente sostiene la completa irrilevanza delle conversazioni attribuite all'imputato, dalle quali emergerebbero solo normali rapporti di frequentazione con i NI, non anche un comune interesse per traffici di droga;
mentre le dichiarazioni "de relato" del
TT circa le destinazione dello stupefacente all'imputato ed ai suoi NI non avrebbero alcun rilievo probatorio. I giudici del gravame, peraltro, non avrebbero adeguatamente motivato circa la sicura individuazione dello stesso imputato quale interlocutore di alcune conversazioni e l'attribuibilità al medesimo dell'apparecchio telefonico intercettato.
d) Con ultimo motivo, il ricorrente censura il diniego, da parte della corte territoriale, delle circostanze attenuanti generiche, delle quali l'imputato avrebbe dovuto esser ritenuto
12 meritevole in ragione della giovane età, dell'incensuratezza, del ruolo secondario che avrebbe ricoperto all'interno dell'organizzazione. La pena inflitta sarebbe, in ogni caso, eccessiva.
Con atto successivamente depositato il ricorrente, tramite i difensori, ribadisce ed ulteriormente articola le proprie censure alla sentenza impugnata con riguardo sia alla legittimità del decreto autorizzativo del 10.1.01 n. 2128, sia alla sussistenza dell'organizzazione descritta sub capo 1, sia al diniego delle attenuanti generiche.
Con memoria difensiva prodotta presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, richiamate le norme che disciplinano la chiamata in correità, da un lato ribadisce i contenuti del proprio ricorso, dall'altro, rielabora, sostenendone l'infondatezza, i motivi di ricorso proposti dal PG. In particolare, rileva che i giudici del merito non avrebbero in alcun modo valutato la credibilità e l'attendibilità della chiamata in correità del TT, unica fonte d'accusa dell'imputato, peraltro "de relato", né avrebbero affrontato il tema della sussistenza dei requisiti indispensabili per ritenere realmente costituito il sodalizio criminoso descritto nel capo d'imputazione. Mentre del tutto legittimamente la corte territoriale avrebbe mandato assolto l'imputato dai delitti contestati ai capi 2 e 3 ed avrebbe escluso il ruolo di finanziatore riconosciuto dal Gup, nonchè la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, ed altrettanto legittimamente avrebbe ridotto il periodo di sottoposizione alla libertà vigilata.
-IV-3- Di RE AC (di LO) deduce:
a) Con primo motivo, violazione degli artt. 271, 267/1, 268/3 c.p.p. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate in esecuzione dei decreti d'urgenza n.
516/01 del 20.3.01 (convalidato dal Gip il 21 successivo) e n. 1923/01 del 17.11.01
(convalidato dal Gip in pari data) e vizio di motivazione sul punto.
In proposito, il ricorrente rileva, anzitutto, quanto al decreto n. 516/01, l'assenza, alla stregua degli elementi al momento disponibili, di indizi sufficienti, idonei a giustificare l'emissione del decreto, nonchè del requisito dell'indispensabilità del ricorso al richiamato mezzo di prova. Del tutto carente sarebbe, inoltre, la motivazione circa la sussistenza degli eccezionali motivi di urgenza che legittimano il ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione alla procura. Analoghe considerazioni propone il ricorrente con riguardo al decreto n. 1923/01 ed ai successivi decreti di proroghe, illegittimamente, a suo giudizio, concesse.
b) Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, specificamente degli artt.
74 del d.pr. n. 309/90 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione, in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo.
Si tratta, in generale, delle stesse censure già esaminate con riguardo al ricorso proposto dal
TA circa l'uso, da parte della corte territoriale, delle dichiarazioni rese dal TT il
13 18.9.03, l'insufficienza della generica ed isolata propalazione del collaboratore ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'associazione di cui l'imputato avrebbe fatto parte, la contraddittorietà della decisione di ribadire la sussistenza del delitto associativo, pur avendo ritenuto insussistenti i reati di cui ai capi 2 e 3 della rubrica. I giudici del merito, peraltro, non avrebbero in alcun modo esaminato, a giudizio del ricorrente, l'intrinseca attendibilità del predetto collaboratore.
Del tutto illogica sarebbe, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, laddove è stata richiamata un'intercettazione ambientale nel corso della quale il coimputato TA avrebbe fatto riferimento a due precedenti "viaggi", avendo i giudici del merito arbitrariamente ritenenuto che il riferimento riguardasse trasporti di droga non meglio individuati. In ogni caso, sussisterebbe la violazione dell'art. 74 del predetto d.p.r. mentre la sentenza mancherebbe di motivazione in ordine alla individuazione dei presupposti costitutivi dell'associazione in questione.
c) Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso vengono riproposte le medesime censure formulate dal coimputato TA, sopra richiamate ed alle quali si rimanda, circa la violazione degli artt. 73 del d.pr. n. 309/90 e 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione, in relazione alla confermata responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato sub capo
4, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
-IV-4- Di RE AC (di SC LO AL) deduce:
a) Con primo motivo, la nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al delitto contestato sub capo 4.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che numerosi decreti intercettativi, specificamente indicati nel ricorso, presentano carenze motivazionali sotto diversi profili ed altri vizi, pure specificamente indicati, che avrebbero dovuto determinare l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Le argomentazioni con le quali la corte territoriale ha respinto le censure, sul punto già proposte con i motivi d'appello, sarebbero del tutto illogiche ed inaccettabili con riguardo ai vari temi proposti, relativi: alla illegittimità, in mancanza di rogatoria, dell'intercettazione in Turchia dell'utenza mobile dello AB, alla carenza di certificazioni attestanti l'indisponibilità degli impianti interni all'ufficio di procura, alla omessa indicazione delle eccezionali ragioni d'urgenza di cui all'art. 268/3 c.p.p., alla inutilizzabilità di conversazioni intercettate a causa di intempestive convalide del Gip.
La sentenza impugnata, che ha affermato la responsabilità dell'imputato, quanto al delitto sub capo 4, solo sulla scorta di elementi probatori acquisiti da conversazioni intercettate non
14 utilizzabili, sarebbe, a giudizio del ricorrente, sostanzialmente nulla, sul punto, in quanto del tutto mancante di motivazione.
b) Con secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione circa la ribadita responsabilità dell'imputato in ordine al delitto associativo, sia pure nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 74 del d.p.r. n. 309/90.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore TT, ritenute significative in tesi d'accusa, non fornirebbero certezze probatorie di alcun tipo, e dunque non costituirebbero prova idonea in ragione dell'inattendibilità del dichiarante, che aveva reso dichiarazioni "de relato" non confermate dal collaboratore IN LA.
In ogni caso, del tutto assenti sarebbero gli elementi costitutivi dell'ipotizzata associazione.
c) Con ultimo motivo, il ricorrente censura il diniego, da parte della corte territoriale, delle circostanze attenuanti generiche, delle quali l'imputato doveva ritenersi meritevole in ragione dell'incensuratezza, dell'assenza di carichi penali pendenti, del comportamento processuale, della spontanea costituzione in carcere.
-IV-5- MO PA deduce:
a) Con primo motivo, violazione di legge, specificamente degli artt. 110 c.p., 74/2 del d.p.r.
n. 309/90, in relazione alla qualificazione della condotta contestata all'imputato quale concorso esterno in associazione finalizzata al narcotraffico.
Richiamati taluni principi affermati, sul punto, da questa Corte, il ricorrente rileva come gli stessi siano stati del tutto disattesi dalla corte territoriale, che avrebbe del tutto omesso sia l'indagine circa il momento rappresentativo e quello volitivo dell'elemento psicologico del reato ritenuto, sia la rigorosa verifica, ex post, della rilevanza causale del contributo dell'imputato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione; tematiche in relazione alle quali i giudici dell'impugnazione avrebbero manifestato solo supposizioni.
b) Con secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.
Tutti i ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
-V- Dopo una prima udienza interlocutoria, destinata all'acquisizione degli atti relativi ai decreti di intercettazione oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, non allegati al fascicolo trasmesso dalla corte territoriale, né prodotti dagli interessati, i ricorsi sono stati trattati e definiti all'odierna udienza.
15 MOTIVI DELLA DECISIONE
-VI- TA SC, Di RE AC (di LO) e Di RE AC (di
AL), preliminarmente contestano la legittimità di decreti di intercettazione, disposti in via d'urgenza dal PM, di utenze telefoniche, fisse e mobili, in uso agli imputati e, in conseguenza, l'utilizzabilità delle relative conversazioni. Le doglianze, del tutto simili, sottoposte all'esame della Corte, generalmente riguardano presunti vizi motivazionali dei provvedimenti, che sarebbero sconfinati anche nel vizio di violazione di legge, con riguardo alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei decreti, alle modalità esecutive delle operazioni di captazione ed alla tempestività di taluni decreti di convalida del Gip.
Si tratta, tuttavia, di censure che non sono idonee a contrastare le diverse osservazioni rese nella sentenza impugnata dai giudici del gravame.
-VI-1 Al riguardo deve, anzitutto, rilevarsi che il processo si è svolto in primo grado nelle forme del rito abbreviato incondizionato. Gli imputati, cioè, hanno esercitato il diritto di essere giudicati "allo stato degli atti", sulla scorta degli elementi probatori, dagli stessi conosciuti, acquisiti nella fase delle indagini preliminari. Da ciò consegue che, in vista del rito prescelto, possono essere dedotte in questa sede, secondo un noto e consolidato indirizzo giurisprudenziale, solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, attinenti alle modalità di acquisizione delle prove, tra le quali certamente rientrano i casi di mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano la captazione di conversazioni, non anche, come correttamente è stato osservato nella sentenza impugnata, quelli che denunciano semplici carenze motivazionali. Categoria, quest'ultima, alla quale appartengono gran parte delle doglianze proposte, sul tema, dagli odierni ricorrenti.
-VI-2- Tali doglianze, d'altra parte, non appaiono meritevoli di accoglimento in ragione, anzitutto, della loro genericità.
A tale giudizio, invero, non si sottraggono i ricorsi in esame, laddove essi denunciano l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, in relazione a vizi riscontrati nei relativi provvedimenti autorizzativi, senza tuttavia indicarle, anche solo per consentire alla Corte che già ha sopperito alla mancata produzione, da parte dei ricorrenti, dei provvedimenti contestati, disponendone l'acquisizione di verificare se le stesse siano state captate in esecuzione di taluno dei decreti affetti dai vizi denunciati, ovvero di altri provvedimenti non raggiunti da analoghe censure. L'onere di tale specificazione, del quale avrebbero dovuto farsi carico i ricorrenti, in ragione della funzione e dei limiti del giudizio di legittimità, appare ancor più pregnante ove si consideri che le doglianze riguardano solo alcuni dei
16 decreti autorizzativi, emessi nell'ambito di un'attività captativa ben più ampia ed articolata che ha riguardato numerose utenze, fisse e mobili, in uso a diversi soggetti, aventi ad oggetto conversazioni utilizzate ampiamente, secondo quanto emerge dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, ai fini della decisione.
-VI-3- I ricorrenti, d'altra parte, non hanno in alcun modo argomentato, come pure sarebbe stato necessario, in ordine al rilievo probatorio delle conversazioni stesse ed alla possibilità che la loro inutilizzabilità potesse determinare il sovvertimento del giudizio di colpevolezza espresso dai giudici del merito. Ciò, in particolare, anche alla luce dei diversi e significativi elementi probatori utilizzati dagli stessi giudici, i quali hanno richiamato, non solo i contenuti di conversazioni, ma anche le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, intranei all'associazione di trafficanti e responsabili del traffico, nonchè i numerosi servizi di appostamento e pedinamento che hanno decisamente contribuito all'identificazione dei responsabili.
-VI-4- Le doglianze devono, comunque, ritenersi infondate "nel merito".
-VI-4-A- Quanto a TA SC, la censura di violazione di legge, in tema d'intercettazioni, è riferita, nel ricorso, alla presunta mancanza di motivazione del decreto fr autorizzativo n. 2128/01, emesso dal PM in via d'urgenza il 10.1.02, e viene sostenuta in relazione al disposto degli artt. 267, comma 1°, e 268, comma 3°, c.p.p.
In particolare, dopo avere in premessa richiamato i presupposti cui la legge subordina l'adozione di un provvedimento di intercettazione -correttamente individuati nella presenza di "sufficienti indizi" di reato (procedendosi per delitti di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.)
e nella "indispensabilità” (“necessità”, trattandosi di delitti di cui alla citata norma) delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267/1)- nonché, quanto alle modalità di captazione, le condizioni in presenza delle quali è legittimo il ricorso ad impianti esterni -individuate nella “indisponibilità” di quelli interni all'ufficio di procura e nelle ragioni di "eccezionale urgenza" che impongono il ricorso a quelli esterni (art. 268/3)- nel delineare i vizi concretamente riscontrati nel predetto decreto, il ricorrente rileva: a) con riguardo al presupposto della "sufficienza indiziaria", l'inconsistenza del richiamo, nel predetto decreto, all'uso, da parte degli indagati, di un "frasario convenzionale" per eludere interventi delle forze dell'ordine; b) con riguardo alle modalità di captazione, l'assenza di motivazione circa la "indisponibilità" degli impianti di captazione interni e la presenza di ragioni di "eccezionale urgenza" legittimanti il ricorso a quelli esterni.
Orbene, ritiene la Corte che del tutto infondate siano le censure proposte, nessun vizio potendosi riscontrare nel decreto del PM.
17 Questi, anzitutto, nell'indicare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere il provvedimento in questione, ha espressamente richiamato, ritenendoli parte integrante dello stesso provvedimento, i contenuti della nota della squadra mobile della Questura di Palermo, del 22 dicembre 2001, che, nel richiedere l'intercettazione dell'utenza cellulare in uso al
TA, oltre a ricordare il frasario convenzionale, e dunque sospetto, che aveva in genere caratterizzato le conversazioni dei personaggi intercettati, ha fatto riferimento ai servizi di sorveglianza e di intercettazione dai quali erano emersi segnali, ritenuti significativi, del coinvolgimento dell'imputato e dei due suoi NI Di RE AC (classe 1972) in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. In particolare, in detta nota è stata ricordata la conversazione, intercettata il 20 dicembre precedente sull'utenza di Di RE
AC (cl. 1972, di LO), nel corso della quale un cittadino straniero aveva manifestato la speranza che un certo "affare" potesse concludersi prima della fine dell'anno.
Affermazione dalla quale fondatamente, dapprima gli inquirenti, quindi il PM, hanno ritenuto di trarre, non solo la conferma del coinvolgimento nell'illecito traffico dei NI TA-Di
RE, segnalati costantemente insieme e legati da comuni interessi, ma anche la convinzione dell'imminente arrivo in Palermo di una consistente partita di droga destinata agli imputati.
Congruamente motivato, quindi, sia pure “per relationem", è apparso alla corte territoriale il decreto in questione sotto il profilo della sufficienza degli elementi indiziari raccolti, la cui legittimità, peraltro, è stata, a distanza di pochi giorni, consacrata dall'arresto di ZZ
LV mentre, sul treno diretto a Palermo, trasportava 4 chilogrammi e mezzo di eroina, ricevuti in un porto francese da emissari del turco DA AB.
Del tutto ingiustificate sono anche le censure motivazionali mosse specificamente alla sentenza impugnata ancora in tema di "sufficienza" indiziaria, che il ricorrente ritiene incongruamente ribadita dalla corte territoriale attraverso il richiamo ad un linguaggio convenzionale, con il quale i vari interlocutori si davano appuntamento, laddove, viceversa,
l'indicazione dei luoghi d'incontro sarebbe avvenuta in maniera palese e senza il ricorso a frasari criptici. In realtà, l'inconsistenza della doglianza appare evidente ove si consideri che i giudici del gravame hanno richiamato la convenzionalità del linguaggio adoperato dagli
*:
indagati nelle loro conversazioni con riguardo non tanto alle località fissate per gli incontri, quanto alle ragioni degli stessi, in relazione alle quali, hanno legittimamente sostenuto quei giudici, il frasario adoperato è apparso volutamente vago ed ambiguo, e dunque tale da lasciare fondatamente supporre che l'oggetto delle conversazioni e degli incontri fosse
18 proprio il traffico di sostanze stupefacenti e che tra i responsabili dello stesso vi fosse anche il TA.
Ancora infondate sono le censure relative alle modalità di esecuzione delle intercettazioni,
eseguite utilizzando postazioni esterne all'ufficio di procura. In realtà, quanto al tema della
"indisponibilità", risulta che il decreto autorizzativo in questione ha espressamente richiamato l'attestazione del funzionario responsabile dell'ufficio intercettazioni della procura palermitana, allegata agli atti, che tale indisponibilità ha formalmente certificato.
Mentre del tutto pretestuose devono ritenersi le obiezioni relative all'efficacia della richiamata certificazione in quanto risalente al 9 gennaio, e dunque al giorno precedente l'adozione del decreto d'intercettazione, e non attestante analoga indisponibilità per i giorni successivi. La corte territoriale, invero, ha condivisibilmente osservato che la data del 9 gennaio, apposta sulla certificazione, attestava l'indisponibilità di impianti "interni" non solo per la singola giornata del 9, bensì per l'intero arco di tempo considerato. D'altra parte, è lecito ritenere che, in previsione della disponibilità di taluna postazione per la giornata del
10, data di emissione del decreto, il funzionario certificatore non avrebbe certo emesso un attestato destinato ad essere smentito il giorno successivo. Mentre appare chiaramente del tutto improponibile la tesi secondo cui lo stesso funzionario dovesse certificare, giorno per giorno, la già attestata indisponibilità degli impianti.
Quanto al tema della "eccezionalità" delle ragioni d'urgenza che legittimano, ex art. 268/3, il ricorso agli impianti esterni, la corte territoriale ha specificamente richiamato la necessità, segnalata nel citato provvedimento, di intervenire prontamente per non arrecare pregiudizio alle indagini in corso e di coordinare i servizi ascolto e di controllo del territorio in atto. 租
Servizi che già in precedenza avevano consentito l'arresto di uno dei trafficanti (CA
UC il 29.10.2000) e che erano stati accuratamente predisposti per bloccare il buon esito dell" "affare", da portare a termine entro l'anno, al quale era stato fatto riferimento nella conversazione telefonica intercettata il 20.12.01. D'altra parte, che le ragioni d'urgenza fossero realmente "eccezionali” è stato in seguito confermato allorchè, a distanza di pochi giorni dal decreto autorizzativo, in data 28.1.02, gli inquirenti hanno sorpreso ZZ
RE in possesso di alcuni chilogrammi di eroina.
Occorre, d'altra parte, osservare che il decreto in questione non è stato censurato sotto il profilo della sussistenza delle ragioni d'urgenza che, ex art. 267/2 c.p.p., consentono la decretazione del PM;
con ciò, evidentemente, potendosi ritenere accertata, in quanto non contestata, tale sussistenza. Se ciò è vero, occorre allora richiamare i principi affermati da questa Corte in tema di intercettazioni (per tutte, Cass. nn. 2563/05, 27852/05, 775/07),
19 laddove il giudice di legittimità ha sostenuto che la motivazione circa la sussistenza dell'
"urgenza" ex art. 267/2 c.p.p. può assorbire quella delle “eccezionali ragioni d'urgenza" di cui all'art. 268/3 c.p.p., ove le ragioni addotte ai fini dell'immediata attivazione delle operazioni d'intercettazione siano incompatibili sia con la normale procedura autorizzativa, sia con l'attesa della disponibilità degli impianti installati presso gli uffici di procura.
Circostanza certamente riscontrabile nel caso di specie, laddove le ragioni dell'urgenza sono apparse evidenti in vista dell'esigenza di intervenire immediatamente, ed in maniera coordinata, al fine di stroncare un traffico internazionale di stupefacenti, in atto, e di individuarne i responsabili, come in realtà avvenuto.
-VI-4-B- Osservazioni non dissimili valgono con riguardo alle doglianze, ancora in tema di intercettazioni, proposte da Di RE AC (di LO), che, come per il TA, sono riferite, in relazione al disposto degli artt. 267/1 e 268/3 c.p.p., all'assenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei decreti di intercettazione e delle condizioni in presenza delle quali deve ritenersi legittimo il ricorso agli impianti esterni, nonchè alla presunta mancanza di motivazione degli stessi decreti, nel caso di specie individuati in quelli portanti i nn. 516/01 e 1923/01, emessi dal PM in via d'urgenza, rispettivamente, il 20.3.01 ed il 17.11.01. Con riguardo al decreto n. 1923/01 si denuncia anche l'assenza della certificazione attestante l'indisponibilità degli impianti interni
Infondate sono le richiamate censure per ragioni del tutto simili a quelle esposte con riguardo al ricorso proposto dal TA.
Per quanto riguarda i presupposti di legge che legittimano l'adozione dei decreti in questione, ritiene la Corte che nessuna carenza motivazionale può riscontrarsi nei provvedimenti sopra richiamati. Il PM, invero, nell'indicare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere i provvedimenti in questione, ha espressamente richiamato, ritenendoli parte integrante dello stesso provvedimento, i contenuti delle note della squadra mobile della
Questura di Palermo che, nel richiedere l'intercettazione delle utenze in uso al Di RE, ovvero la proroga di precedenti provvedimenti autorizzativi, ha ricordato il coinvolgimento dell'imputato, già destinatario di precedenti decreti d'intercettazione, nel traffico di stupefacenti, i suoi rapporti con altri trafficanti, in particolare con il fornitore turco, AB, e le dichiarazioni accusatorie del correo CA UC, che aveva iniziato un rapporto di collaborazione con gli inquirenti subito dopo il suo arresto, avvenuto il 29 ottobre 2000, e che aveva indicato il Di RE ed i suoi NI quali soggetti partecipi dell'illecito traffico.
Elementi fondatamente ritenuti, dapprima dagli inquirenti, quindi dal PM, fortemente indizianti nei confronti dell'imputato.
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20 0 Del tutto rispettosi della normativa di riferimento e congruamente motivati, sia pure "per relationem", sono quindi legittimamente apparsi alla corte territoriale i decreti in questione sotto il profilo della sufficienza degli elementi indiziari raccolti.
Anche il presupposto della necessità, ai fini investigativi, delle intercettazioni è stato specificamente accennato nei predetti decreti, seppur in termini di particolare sinteticità e tuttavia sufficienti in quanto correlato alle caratteristiche dell'inchiesta in corso, quale delineata nelle allegate note informative, alla natura dei reati ipotizzati, al coinvolgimento di numerosi personaggi, taluno dei quali di nazionalità estera e residente all'estero. Elementi che necessariamente rappresentavano l'esigenza del ricorso alle intercettazioni per una proficua prosecuzione delle investigazioni e per la raccolta di elementi probatori diversamente non acquisibili.
Chiaramente sussistenti devono ritenersi anche le ragioni d'urgenza legittimanti l'intervento diretto del PM, individuate, seppur sommariamente, nella necessità di intervenire prontamente ed in sintonia con lo sviluppo delle indagini, al fine di evitare ritardi che potessero pregiudicarle. Si è trattato, in ogni caso, di ragioni riconosciute dallo stesso Gip nei successivi decreti di convalida che, d'altra parte, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, una volta intervenuti, sanano ogni vizio formale della decretazione d'urgenza, compresa l'eventuale mancanza di tale requisito;
mentre la sanzione d'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni disposte in via d'urgenza è prevista dall'art. 267
c.p.p. solo nel caso di mancata convalida (Cass. n.23512/05)
Ancora infondate sono le censure relative alle modalità di esecuzione delle intercettazioni,
eseguite utilizzando postazioni esterne all'ufficio di procura, stante la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 268/3 c.p.p., costituite dalla indisponibilità degli impianti interni allo stesso ufficio, affermata dal PM e certificata dall'attestazione rilasciata dal funzionario responsabile del servizio intercettazioni della procura palermitana, e dalla presenza di eccezionali ragioni d'urgenza. In realtà, quanto al tema dell'indisponibilità, risulta che i decreti autorizzativi in questione, come quelli segnalati dal TA, hanno espressamente richiamato l'attestazione del funzionario responsabile dell'ufficio intercettazioni della procura palermitana, che tale indisponibilità ha formalmente certificato. E' pur vero che, con riguardo al decreto n. 1923/01, tale certificazione non risulta allegata agli atti richiamati da questa Corte, è tuttavia altrettanto vero che del suo rilascio il PM ha dato formalmente atto nel suo provvedimento, e che tanto deve ritenersi sufficiente. L'accertamento della carenza o inidoneità degli impianti in questione è, invero, di competenza del P.M. e per esso non è richiesta alcuna certificazione.
21 Quanto al tema della eccezionalità delle ragioni d'urgenza che legittimano, ex art. 268/3, il ricorso agli impianti esterni, la corte territoriale ha specificamente richiamato la necessità, segnalata nei provvedimenti di riferimento, di intervenire prontamente per non arrecare pregiudizio alle indagini in corso e di coordinare i servizi di controllo del territorio in atto.
Servizi che già in precedenza avevano consentito l'arresto di uno dei trafficanti (CA) e che di lì a poco avrebbero permesso l'arresto di altro trafficante (ZZ) ed il sequestro dello stupefacente dallo stesso trasportato.
Né rileva il fatto che, nel richiamare le ragioni di "eccezionale urgenza" di cui all'art. 268/3
c.p.p., il PM abbia in sostanza riprodotto le ragioni d'urgenza rilevate ex art. 267/2 dello stesso codice;
ciò in vista della sostanziale affinità dei parametri di valutazione che, richiamati a giustificazione della decretazione d'urgenza, non possono che valere anche a giustificazione delle ragioni di "eccezionale urgenza" che legittimano il ricorso agli impianti esterni all'ufficio di procura;
dovendosi ritenere improponibile la possibilità di un giudizio di urgenza formulato a corrente alternata, cadenzato e mutevole secondo le diverse prospettive considerate.
Ugualmente infondate sono le censure mosse, sui punti sopra esaminati, alla sentenza impugnata, ove si consideri che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i giudici del gravame hanno respinto le eccezioni proposte dall'imputato con argomentazioni del tutto coerenti e congrue, pienamente in sintonia con la normativa di riferimento. Il ricorso, peraltro, si presenta, sul punto, del tutto generico, posto che in esso si fa riferimento ad una apparenza e ad una carenza motivazionale, senza, tuttavia, indicare le parti motivazionali affette dal vizio dedotto né i termini e l'oggetto della censura.
-VI-4-C- In relazione alle doglianze, ancora in tema di intercettazioni, proposte da Di
RE AC (di SC LO AL), osserva la Corte che le stesse, oltre che generiche e ripetitive di questioni già sottoposte all'esame della corte territoriale, sono del tutto infondate, alla luce delle congrue e coerenti argomentazioni poste dalla predetta corte a sostegno delle decisioni adottate.
Rimandando, con riguardo alle censure relative ai decreti n. 1923/01 e 2128/01, a quanto già osservato esaminando i ricorsi del TA e di Di RE AC (di LO), quanto agli altri provvedimenti censurati, occorre rilevare:
a) In ordine al decreto d'urgenza del PM n. 2110/01 del 21.12.01, che, come hanno sostenuto i giudici del gravame, del tutto legittimamente, attraverso la procedura dell'
"istradamento", e senza attivare una rogatoria internazionale, sono state intercettate le conversazioni che hanno riguardato il cittadino turco AB DA. Del tutto corretto è
22 apparso il ricorso alla tecnica dell'istradamento che, in realtà, consente solo la captazione di telefonate che transitano dalle centrali site nel territorio dello Stato italiano, attraverso i
"ponti telefonici". L'intercettazione viene, in sostanza, eseguita solo se la telefonata, pur relativa ad un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza ovvero, nel caso inverso, che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia. Si tratta, quindi, di attività di captazione che avviene nel territorio nazionale, e dunque pienamente rispettosa della sovranità degli Stati, che non necessita il ricorso alla rogatoria, viceversa necessario nel caso un cui l'intercettazione non avvenga in Italia.
In proposito, peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato la legittimità della tecnica in questione ed ha chiarito che la stessa non comporta violazione alcuna delle norme sulle rogatorie internazionali proprio perchè l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano. E ciò vale sia per le telefonate in partenza dall'estero, convogliate su un gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, sia, ed a maggior ragione, per le telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, atteso che queste vengono convogliate da un gestore sito nel territorio nazionale e sono, quindi, certamente captabili in Italia senza necessità di ricorrere alla rogatoria (Cass. nn. 10051/08, 13206/08).
I giudici del gravame hanno, altresì, risolto i dubbi circa l'orario di deposito in cancelleria del decreto di convalida del Gip emesso il 21.12.01, e dunque in pari data rispetto al decreto del PM, dichiarando l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate tra il 21 ed il 23
dicembre, pur ritenute non rilevanti ai fini della decisione.
Le censure dedotte, sul punto, dal ricorrente, sotto il profilo della illogicità della motivazione, laddove il giudice del gravame ha dichiarato utilizzabili le conversazioni intercettate a partire dal 24 dicembre, devono ritenersi infondate, oltre che generiche.
L'infondatezza nasce dalla considerazione, tratta dall'esame del decreto in questione e dei relativi allegati, secondo cui, emesso il decreto d'urgenza alle ore 10,45 del 21.12.01, il successivo decreto di convalida, come già accennato, risulta emesso dal Gip nella stessa giornata del 21.12.01. E' pur vero che quest'ultimo decreto non porta l'annotazione dell'ora di emissione e che, in calce allo stesso, vi è apposto un timbro della procura della repubblica che attesta che il provvedimento in questione è pervenuto a quell'ufficio in data 24 dicembre, ma è altrettanto vero che la tempestività della emissione del decreto non può trarsi dalla data del "pervenuto", bensì da quella di effettiva adozione del provvedimento che, secondo quanto
è riportato nel decreto del Gip è quella del 21 dicembre, ben addentro l'arco temporale delle
23 48 ore. E dunque, persino sovrabbondante si presenta la decisione della corte territoriale di dichiarare inutilizzabili le conversazioni intercettate tra il 21 ed il 23 dicembre, cioè prima dell'adozione del decreto di convalida.
La genericità è, invece, conseguente alla mancata indicazione, da parte del ricorrente, delle conversazioni censurate e della loro rilevanza probatoria.
Ugualmente infondate sono le altre censure afferenti il decreto in esame, peraltro ripetitive di questioni già sottoposte al giudice del gravame che ha, correttamente, rilevato:
-che l'assenza di formale certificazione dell'indisponibilità di postazioni interne all'ufficio di procura non determina alcuna conseguenza, trattandosi di valutazione riservata al PM e da questi, nel caso di specie, attestata nel decreto d'urgenza, convalidato dal Gip;
-che le ragioni di eccezionale urgenza, legittimanti il ricorso agli impianti esterni, erano insite nella necessità di coordinare i servizi di ascolto, di pedinamento e di controllo del territorio diretti a stroncare un traffico in atto e l'imminente trasporto in Italia di un consistente quantitativo di eroina;
in effetti intercettato, circa un mese dopo, proprio grazie al coordinamento di detti servizi.
Decisioni che si presentano del tutto condivisibili in quanto rispettose della normativa di riferimento e dei principi affermati da questa Corte in tema di intercettazioni, in relazione alle quali, d'altra parte, il ricorrente non prospetta alcuna osservazione in contrario, essendosi limitato alla semplice elencazione delle censure, senza specificarne i contenuti e senza confrontarsi con le argomentazioni articolate dai giudici del gravame;
in tal guisa ancora caratterizzando in termini di assoluta genericità ed aspecificità le dedotte censure.
b) Quanto al decreto del PM n. 63/02 del 14.1.02, deve ribadirsi che le censure proposte si presentano ugualmente infondate.
La corte territoriale ha, invero, correttamente respinto le eccezioni di inutilizzabilità proposte dal ricorrente (in considerazione di asserite carenze motivazionali del decreto emesso d'urgenza dal PM e dell'assenza sullo stesso, e sul provvedimento di convalida del
Gip, degli orari di deposito), avendo ritenuto del tutto congrua la motivazione del decreto di urgenza ed avendo dichiarato l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate tra il 14 ed il
17 gennaio 2002 in ragione delle incertezze rilevate circa gli orari di deposito del provvedimento interessato. Decisioni che il ricorrente contesta, ancora una volta, in maniera generica, attraverso la semplice elencazione delle censure, ed aspecifica, senza, cioè, confrontarsi con le argomentazioni articolate dai giudici del gravame.
Quanto alla specifica censura relativa alla mancata indicazione dell'ora sul decreto d'urgenza e su quello di convalida del Gip, occorre ribadire il principio affermato da questa
24 Corte, secondo cui "L'attestazione dell'ora di ricezione presso l'ufficio G.i.p. della richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza di proroga delle intercettazioni e l'attestazione sul conseguente decreto di convalida dell'ora di emissione non sono adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni" (Cass. n. 38325/05), pur avendo la parte la possibilità di dimostrare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento di convalida. Prova mai fornita dal ricorrente.
c) Anche con riguardo ai decreti del PM n. 64/02 del 14.1.02, n. 92/02 del 17.1.02 e n.
297/02 (in realtà, si tratta del decreto n. 227/02) del 2.2.02, deve rilevarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso, ancora incentrati sul tema della sussistenza degli “eccezionali motivi d'urgenza" e, inoltre, dell'omessa allegazione dell'attestazione di indisponibilità degli impianti interni (decreto n. 92/02) e della mancata contestualità temporale della stessa data di attestazione e di quella del provvedimento (decreto n. 227/02).
In proposito, basterà ancora richiamare i riferimenti, nei decreti contestati, alle esigenze di un immediato ed operativo coordinamento dei servizi di ascolto, pedinamento e controllo del territorio, indispensabili, secondo le allegate note della Questura di Palermo, per stroncare un intenso traffico, ancora in atto, di stupefacenti, nonchè quanto sopra rilevato in ordine all'assorbimento della motivazione relativa alla sussistenza delle “eccezionali ragioni d'urgenza", di cui all'art. 268/3, in quella dell' "urgenza” ex art. 267/2 c.p.p.; quest'ultima, peraltro, convalidata dal Gip e non contestata dal ricorrente.
Quanto alle ulteriori censure riguardanti il decreto n. 92/02, in relazione alla denunciata assenza dell'attestazione di indisponibilità degli impianti "interni”, nonché il decreto n.
227/02, in relazione alla dedotta mancata contestualità temporale tra la data del decreto
(2.2.02) e quella dell'attestazione d'indisponibilità (1.2.02), valga quanto già sostenuto circa l'attribuzione al PM del compito di valutare l'indisponibilità degli impianti, nei casi di specie attestata nei decreti d'urgenza, convalidati dal Gip, e l'irrilevanza della mancata contestualità temporale in ragione del fatto che la certificata indisponibilità, comunque attestata dal PM nel suo provvedimento, non può certo riguardare la sola data di rilascio della certificazione,
+.
bensì l'intero arco di tempo considerato.
d) Su tutti i punti esaminati la corte territoriale ha ampiamente e coerentemente motivato nei termini sopra richiamati, donde la manifesta infondatezza del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
e) Da ultimo, occorre rilevare come l'infondatezza delle specifiche censure proposte dal Di
RE in punto di utilizzazione delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate, determini anche l'infondatezza dell'ulteriore vizio motivazionale che risulta proposto, sotto il
25 profilo dell'assenza della motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 73 del d.p.r. n. 309/90, di cui al capo 4, solo in relazione all'asserita inutilizzabilità di tale fonte probatoria.
-VII- Ulteriori censure propongono, nei rispettivi ricorsi, il TA ed i due Di RE
AC (di LO e di SC LO AL) che espongono motivi di doglianza che si presentano simili, se non, in taluni passaggi, del tutto sovrapponibili. Essi, comunque, si integrano vicendevolmente, identiche essendo le ragioni di fondo del contrasto con le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito;
ciò che giustifica la loro comune e contestuale trattazione.
-VII-1- Una prima doglianza attiene alla conferma, da parte dei giudici del gravame, dell'affermazione di responsabilità dei tre ricorrenti con riguardo al delitto associativo contestato, pur riqualificato ai sensi del 2° comma dell'art. 74 del d.p.r. n. 309/90.
A tale proposito, nei ricorsi viene, anzitutto, denunciato: a) il vizio di motivazione, sotto i profili della illogicità e della contraddittorietà, laddove la corte territoriale, pur avendo accolto le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal collaboratore TT NR dopo la scadenza del termine massimo di durata dell'indagine, fissato nella data del 21.2.03, ha poi finito con il richiamare, utilizzandoli, i contenuti dell'interrogatorio dallo stesso reso il 18.9.03, cioè a termine già scaduto, riportati nella sentenza di primo grado, avendo erroneamente ritenuto che tali dichiarazioni fossero state rese in sede di incidente probatorio;
b) ancora il vizio di motivazione, non avendo i giudici del merito in alcun modo affrontato i temi della credibilità intrinseca del TT e della natura "de relato" delle sue dichiarazioni, non confermate dal teste di riferimento, cioè dal collaboratore IN LA;
gli stessi giudici d'altra parte, escludendo il ruolo di
"finanziatori" dei tre NI, avrebbero chiaramente mostrato, secondo i ricorrenti, di non credere al TT;
c) ulteriore vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., laddove i giudici del gravame hanno ritenuto di trarre la prova del delitto associativo dai riferimenti, ancora provenienti dal TT, a "plurime consegne" di eroina, dallo stesso personalmente eseguite al gruppo TA-Di RE, trascurando di considerare la genericità del riferimento e l'assenza di riscontri, tali non potendosi considerare gli esiti delle conversazioni intercettate;
d) ancora il vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, laddove la corte territoriale, da un lato, ha assolto gli imputati dai delitti di cui ai capi 2 e 3 per l'assenza di riscontri alle accuse del TT, dall'altro, con riguardo al delitto associativo, ha attribuito valenza probatoria alle stesse propalazioni, ipervalutandone i riferimenti alle
264 6 precedenti "plurime consegne"; e) l'insussistenza di un'organizzazione criminosa, i cui elementi costitutivi sarebbero, nel caso di specie, del tutto assenti, anche in ragione dell'episodicità delle condotte specifiche attribuite (episodio ZZ); sul punto, peraltro, la motivazione sarebbe del tutto assente;
f) l'arbitraria interpretazione delle conversazioni intercettate, ritenute di nessun rilievo probatorio in quanto del tutto scollegate con le vicende delittuose contestate;
in particolare, deducono i ricorrenti il vizio di motivazione laddove gli stessi giudici hanno ritenuto di trarre un forte elemento indiziante circa la sussistenza del sodalizio criminoso da una conversazione ambientale nel corso della quale il TA aveva fatto riferimento a due precedenti "viaggi”, arbitrariamente collegati a trasporti di droga.
Orbene, ritiene la Corte che le doglianze dedotte siano del tutto infondate.
In realtà, i giudici del gravame hanno esaminato tutte le questioni poste dagli imputati a sostegno dei rispettivi appelli e, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, attraverso una valutazione completa e coerente, hanno legittimamente ritenuto che dagli elementi probatori acquisiti fosse emersa chiara ed evidente la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti dei quali sono stati riconosciuti responsabilili.
a) In particolare, quei giudici hanno ritenuto, del tutto fondatamente ed in termini di assoluta coerenza logica, che le precise ed articolate dichiarazioni accusatorie del collaboratore Pettinato Enrico -descritto come personaggio sicuramente credibile, di notevole spessore criminale, da anni ben addentrato nel settore del narcotraffico, e dunque al corrente delle vicende delittuose ad esso riconducibili, ed in collegamento con i personaggi coinvolti avessero ricevuto precisi e significativi riscontri dai contenuti delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate e dagli esiti delle attività di osservazione e pedinamento dei soggetti inquisiti.
Le dichiarazioni del TT, peraltro, hanno ancora sostenuto i giudici del gravame, sono intervenute dopo che altro collaboratore, IN LA, aveva evocato -sia pure in termini ritenuti non del tutto credibili in ragione del tentativo del dichiarante di sminuire il proprio ruolo all'interno del sodalizio e le proprie responsabilità- varie vicende di traffico ed aveva indicato taluni dei responsabili, quali il ZZ, CA UC ed il fratello dello stesso CA OM, il fornitore turco DA UM, MO PA. Tutti personaggi indicati quali partecipi di un vasto traffico internazionale di stupefacenti, i cui ruoli e le cui responsabilità sono state ribadite dal TT.
Lo stesso collaboratore ha ricordato, secondo quanto ha sostenuto il primo giudice, che i NI TA-Di RE avevano formato, a partire dal 1996, una "società" alla quale egli stesso aveva, personalmente, periodicamente fornito, fino al 2002, notevoli quantità di eroina
27 (circa 10 kg ogni 15/20 giorni), puntualmente consegnate nel fondo di proprietà del TA e che gli stessi avevano una "cassa comune", dalla quale venivano prelevate le somme necessarie all'acquisto della droga.
Altri conferimenti di stupefacente, ai quali egli aveva avuto modo di assistere personalmente, erano pervenuti da parte di CA OM.
b) I giudici del merito, in particolare nella sentenza di primo grado, espressamente richiamata dai giudici del gravame, hanno poi ricordato anche la collaborazione di GG
SE, altro personaggio di spicco in seno al gruppo di trafficanti, le cui dichiarazioni, seppur generiche ed incomplete, sono state ritenute perfettamente in linea con quelle rese dal
TT. Hanno anche ricordato la collaborazione di EL IA IO, che ha confermato il complessivo quadro accusatorio fornito dal TT ed il coinvolgimento dei
Di RE e del TA nel traffico di stupefacenti.
c) D'altra parte, è stato giustamente indicato nelle sentenze di merito, quale decisivo riscontro del quadro accusatorio, l'arresto del ZZ, giunto in esito ad una complessa attività investigativa che ha consentito agli inquirenti di seguire passo dopo passo le fasi precedenti e concomitanti il trasporto della droga, nonché quelle successive all'arresto del trafficante ed al sequestro dell'eroina. Conversazioni, sinteticamente riportate nella sentenza impugnata, dalle quali coerentemente i giudici del merito hanno ritenuto di cogliere significativi elementi probatori in direzione della tesi d'accusa non solo con riguardo al reato ex art. 73 contestato sub capo 4 della rubrica, ma anche con riguardo al delitto associativo.
Proprio a proposito di quest'ultimo reato, i giudici del gravame hanno ricordato come da dette conversazioni fosse chiaramente emerso, a precisa conferma e riscontro delle dichiarazioni del TT, che risalenti e consolidati erano i rapporti di "affari" tra il turco
AB ed il clan Di RE-TA. Rapporti che si erano da tempo instaurati e che non erano limitati alla vicenda ZZ, ma avevano ben altro rilievo, in quanto inseriti all'interno di una comune strategia, di più ampio respiro, diretta all'importazione dalla
Turchia di grosse partite di eroina fornite dallo AB. Strategia alla cui base vi era una ben 7.
articolata e stabile organizzazione, che disponeva di corrieri, oltre che di cospicue somme e dei necessari appoggi, e che si era sviluppata e consolidata nel tempo.
A conferma di ciò, nella sentenza impugnata è stato ricordato che il 30 gennaio 2002, appena dopo l'arresto del ZZ, era stata intercettata in ambientale una conversazione tra il TA ed altri interlocutori, tra i quali Di RE AC di LO (l'unico sicuramente identificato) nel corso della quale lo stesso TA aveva ricordato ai presenti due precedenti "viaggi", conclusisi positivamente, evocando altresì il nome di "UC".
28 Riferimenti ed evocazione ai quali la corte territoriale ha ritenuto di non potere attribuire, con ragionevole certezza (contrariamente a quanto aveva affermato il primo giudice), il valore di riscontri delle propalazioni di CA UC circa i trasporti di eroina dallo stesso effettuati nell'anno 2000 per conto del gruppo TA-Di RE, ma che, tuttavia, pur valutati nel loro significato più riduttivo, la stessa corte ha ritenuto significativi perché comunque confermativi del coinvolgimento del predetto gruppo, in quanto committente e destinatario della droga, in precedenti trasporti di eroina a Palermo. Quella conversazione, in sostanza, ha chiaramente confermato, secondo il coerente e condivisibile argomentare dei giudici del merito, non solo la non occasionalità del trasporto ZZ, ma anche l'organico e stabile inserimento dei tre ricorrenti in un'organizzazione dedita al narcotraffico. Né possono essere condivise le obiezioni dei ricorrenti circa la individuazione del "UC" nel collaboratore CA UC e nei "viaggi" ulteriori episodi di traffico. Ciò perché a tali
"viaggi" aveva già fatto riferimento il CA e perchè l'unico soggetto in "affari” con il clan TA-Di RE e coinvolto nel traffico, a nome "UC", è proprio il CA. A
"plurime consegne" di eroina al predetto clan ha, d'altra parte, accennato anche il TT, ad ulteriore conferma del pieno e centrale inserimento di tale gruppo nel predetto traffico.
Ancora dai contenuti delle conversazioni intercettate, espressamente richiamati nella sentenza impugnata, la corte del merito ha ritenuto che la stessa organizzazione era rimasta operativa anche dopo l'arresto del ZZ, se è vero che lo AB, parlando con Di RE
AC di AL, ha affermato, in una conversazione del 25 febbraio: "ricominciamo, no problem”, pur se, come aveva sostenuto il Di RE in una precedente conversazione del
15 febbraio precedente, bisognava "aspettare qualche tempo per riprendere". Conversazioni che legittimamente i giudici del gravame hanno ritenuto di interpretare nel senso di una programmazione di ulteriori “affari" che, in vista del complessivo quadro probatorio emerso, non potevano che riguardare ulteriori trasporti di droga
E dunque, deve ritenersi vano il tentativo dei ricorrent i di definire "episodica" la vicenda conclusasi con l'arresto del ZZ, laddove le emergenze processuali hanno segnalato non solo la risalenza nel tempo del traffico ma anche l'intenzione degli stessi trafficanti di riprendere i propri "affari" malgrado tale vicenda.
Del tutto legittimamente, quindi, alla luce delle dichiarazioni del TT, dei contenuti delle conversazioni intercettate, degli esiti dei servizi di pedinamento e di controllo del territorio, è stata ritenuta la sussistenza del delitto associativo, ex art. 74 del d.p.r. n. 309/90, i cui elementi costitutivi sono stati chiaramente richiamati nel contesto argomentativo della sentenza impugnata che ha fatto preciso riferimento: alla stabilità dell'accorso criminoso,
2
29 9 protrattosi nel tempo, alla notevole disponibilità di denaro, alla suddivisione dei ruoli tra gli associati, alle capacità organizzative, ai rapporti del gruppo con trafficanti stranieri per l'importazione della droga e con altre organizzazioni presenti sul territorio anche ai fini dello smercio della droga importata. D'altra parte, gli odierni ricorrenti avevano creato tra loro una vera e propria "società" fornita, come si è già accennato, di una cassa comune dalla quale attingevano i fondi per finanziare il traffico;
circostanza rivelata dal collaboratore TT nei diversi interrogatori, interamente confermati in sede di incidente probatorio. Mentre nessuna contraddizione può rilevarsi nella decisione impugnata, per essere stata l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo accompagnata dall'assoluzione dei ricorrenti da taluni reati fine (capi 2 e 3), laddove si consideri che, pur tralasciando il tema dalla legittimità di tali assoluzioni, in relazione alle quali si dirà più oltre, la sussistenza del delitto associativo prescinde dalla sussistenza di reati fine e che, nel caso di specie, sono stati considerati, oltre alla vicenda ZZ, gli altri episodi di traffico dei quali ha ampiamente narrato il TT.
d) Per quanto attiene alle ulteriori censure contenute nei ricorsi in esame la Corte rileva, anzitutto, che nessuna contraddizione può rilevarsi nella motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici del merito utilizzato le dichiarazioni rese dal TT il
18.9.03, cioè successivamente al termine massimo di durata dell'indagine, pur avendo, gli stessi giudici, dichiarato inutilizzabili tali dichiarazioni proprio per essere state acquisite dopo detto termine.
In realtà, la corte territoriale ha espressamente sostenuto di avere richiamato ed utilizzato non le dichiarazioni del 18.9.03, bensì quelle, del tutto sovrapponibili, e comunque Fr confermative del precedente dichiarato, rese dal collaboratore, come già accennato, in sede di 9.
+
incidente probatorio. Donde la manifesta infondatezza della doglianza, oltre che della specifica censura d'inutilizzabilità.
e) Ugualmente infondate sono le doglianze relative all'asserito mancato esame della attendibilità intrinseca dello stesso TT in relazione alla contraddittorietà delle sue propalazioni ed al narrato tipicamente “de relato".
In realtà, il giudice del gravame non ha eluso il delicato tema dell'intrinseca credibilità del collaboratore, risolvendolo, con argomentazioni certo coerenti rispetto alle emergenze processuali, in termini del tutto positivi. In particolare, richiamando la sentenza di primo grado, il giudice del gravame ha esaminato le obiezioni e le critiche di "progressività”, e dunque di inattendibilità, mosse dagli imputati alle propalazioni del collaboratore nei motivi d'appello ed ha ritenuto, argomentando in maniera congrua e coerente sul piano logico, che
30 la collaborazione del TT, inizialmente non lineare, né immediata, non poteva ritenersi, per ciò solo, inattendibile o compiacente, essendo, evidentemente, quell'atteggiamento solo il frutto di una decisione inizialmente, comprensibilmente, sofferta, poi sfociata, dopo l'ammissione delle iniziali reticenze, nella più ampia disponibilità a riferire i fatti a lui noti e ad indicare i nomi dei personaggi coinvolti nelle diverse vicende narrate, via via singolarmente riconosciuti in fotografia.
La ricchezza dei particolari, d'altra parte, la sicura e decisa narrazione dei fatti, i precisi riferimenti ai luoghi, ai tempi ed ai protagonisti delle vicende narrate, sono stati legittimamente ritenuti sintomi evidenti di genuinità, e dunque, di credibilità della fonte e di attendibilità della narrazione. Questa, peraltro, solo in relazione ad alcune parti del narrato si
è posta come “de relato", mentre per altra parte, significativa e rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti contestati, il collaboratore si è posto quale testimone diretto dei fatti evocati. Così, ad esempio, con riguardo alle forniture di eroina al gruppo TA-Di
RE tra gli anni 1996 e 2002, egli è teste diretto e coinvolto nel traffico, avendo personalmente provveduto alla consegna dello stupefacente ai predetti NI presso un terreno di proprietà del TA, così come la presenza di una "cassa comune" tra costoro è circostanza personalmente accertata dal collaboratore, che aveva anche direttamente assistito
M a talune consegne di stupefacente da parte di CA OM ai NI Di RE-
TA.
I ricorrenti, d'altra parte, fanno riferimento alla contraddittorietà del narrato del collaboratore senza indicare la natura di tali contraddizioni, in tal guisa esponendosi, sul punto, al giudizio di genericità del motivo proposto.
f) Manifestamente infondati sono i ricorsi anche laddove si contesta l'interpretazione, fornita dai giudici del merito, delle conversazioni intercettate, in considerazione delle ineccepibili argomentazioni che la sorreggono, peraltro spesso confortate dai contestuali servizi di pedinamento e di controllo del territorio.
Le contestazioni, peraltro, si presentano del tutto generiche ove si consideri che i ricorrenti si sono ben guardati dal fornire di tali conversazioni interpretazioni diverse rispetto a quelle operate dai giudici del merito, così come non hanno mai chiarito la natura dei rapporti d'affari che li legavano tra loro e con tutti gli altri personaggi coinvolti nelle vicende in esame.
VII-2- Per motivi diversi rispetto a quelli proposti da Di RE AC di AL, legati esclusivamente alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate ed alla ritenuta conseguente assenza di prova del fatto contestato, anche TA SC e Di RE
31 AC, di LO, censurano la sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per l'episodio di traffico di 4,5 chilogrammi di eroina, descritto sub capo n. 4 dell'imputazione, sotto i diversi profili dell'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/90 e dell'art. 192 c.p.p. e del vizio di motivazione.
Le doglianze, pur se riferite anche al vizio di violazione delle norme sopra richiamate, sostanzialmente denunciano la carenza e la contraddittorietà della motivazione laddove, esaminando i contenuti delle conversazioni intercettate, i giudici del gravame hanno sostenuto che in esse vi fossero chiari riferimenti al traffico di eroina conclusosi con l'arresto del ZZ, avendo tuttavia omesso, a giudizio dei ricorrenti, di eseguire un esame completo di tali conversazioni, intercorse tra parenti, al fine di verificare che esse avessero realmente ad oggetto traffici illeciti ovvero normali rapporti parentali. Se tale esame avessero eseguito, si sostiene nei ricorsi, i giudici del merito avrebbero certamente preso atto della banalità delle conversazioni in questione ed avrebbero escluso qualsiasi responsabilità dei ricorrenti per l'episodio di traffico. I medesimi giudici avrebbero anche omesso di motivare in ordine alla indicazione dei due ricorrenti quali interlocutori di alcune conversazioni e sull'attribuibilità agli stessi degli apparecchi intercettati. Mentre alcun rilievo avrebbe dovuto attribuirsi alle dichiarazioni, "de relato", rese, sulla vicenda, dal collaboratore TT.
Anche le esposte censure devono ritenersi manifestamente prive di fondamento.
In realtà, la corte territoriale, richiamata anche la sentenza del primo giudice, certo più accurata ed analitica nella ricostruzione della vicenda, ha ribadito, in assoluta coerenza con il materiale probatorio acquisito, che la responsabilità dei ricorrenti rispetto al delitto in questione fosse decisamente emersa dai contenuti delle conversazioni intercettate che hanno consentito, non solo di seguire, passo dopo passo, le fasi organizzative dell'illecito trasporto e quelle esecutive, conclusesi con l'arresto del ZZ, prontamente comunicato al fornitore turco AB, ma anche di recepire l'intenzione, manifestata dal clan TA-Di RE, di mantenere il contatto con detto fornitore e di riprendere, quanto prima, il losco traffico.
I diversi passaggi della vicenda, le sequenze dei diversi incontri tra i vari personaggi coinvolti nel trasporto dell'eroina (il ZZ, i Di RE, il TA, lo AB), i contenuti delle numerose e significative conversazioni intercorse tra gli stessi soggetti tra il 20
+
dicembre 2001 ed il 28 gennaio 2002, data dell'arresto del ZZ, e nei giorni immediatamente successivi, sono stati specificamente analizzati dai giudici del merito che non hanno omesso di segnalare come il frenetico intrecciarsi di telefonate (con i riferimenti all" "affare" in corso, alla partenza del ZZ da Palermo e del corriere turco dalla Turchia, all'invio di denaro allo AB tramite l'ufficio postale di Pontedera, al ritardo nella consegna
32 dovuto alle condizioni del mare, alla ricomparsa del ZZ a Palermo ed alla programmata prossima partenza dello stesso verso Marsiglia per la consegna di 20 milioni per un non meglio specificato contratto), ed ancora, la comunicazione allo AB dell'infelice esito del trasporto, con i relativi commenti, e dell'invio in Turchia di un emissario ("B) incaricato di fornire al complice turco le ragioni dell'insuccesso, nonché la manifestata intenzione dei palermitani di assumere le spese di difesa dell'arrestato, chiaramente indicassero il coinvolgimento del gruppo palermitano nel trasporto dei 4,5 chilogrammi di eroina sequestrati al ZZ al suo rientro a Palermo. In piena sintonia e coerenza con i contenuti delle conversazioni, telefoniche ed ambientali, intercettate e con gli esiti dei servizi di PG, culminati con l'arresto del ZZ, i giudici del merito hanno sostenuto che l'eroina sequestrata il 28.1.02 fosse stata fornita dallo AB, cui era stata commissionata ed al quale era stata pagata da Di RE AC di AL, tramite il corriere ZZ, e che al trasporto erano interessati anche il TA ed i NI Di RE, sorpresi a riunirsi durante le fasi cruciali dell'organizzazione e del trasporto della droga, a commentare l'arresto del complice, a rassicurare il fornitore turco, a programmare la ripresa del traffico.
La motivazione della sentenza impugnata si presenta, dunque, sul punto, del tutto congrua e logicamente ineccepibile laddove i ricorsi in esame, oltre che manifestamente infondati, si presentano del tutto generici allorchè, ad esempio, assumono che le conversazioni in questione sarebbero state erroneamente interpretate dai giudici del merito, senza tuttavia fornirne un diverso significato;
salvo poi, contraddittoriamente, a mettere in dubbio la stessa individuazione dei ricorrenti quali interlocutori delle diverse conversazioni -taluna delle quali captata in ambientale- e quali titolari o utilizzatori degli apparecchi telefonici intercettati.
Mentre le dichiarazioni "de relato" rese, sul punto, dal TT hanno, nel contesto motivazionale, solo una funzione di conferma di una responsabilità già ampiamente ed autonomamente emersa dai servizi di ascolto e pedinamento dei soggetti coinvolti, oltre che di controllo del territorio.
-VII-3- Manifestamente infondate sono anche le doglianze, provenienti dai tre ricorrenti, relative alla determinazione della pena e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Inesistenti sono, invero, i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti poiché i giudici del gravame, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, hanno dato conto delle ragioni delle decisioni adottate, anche con riguardo al ribadito diniego delle attenuanti generiche, legittimamente giustificato in ragione della complessiva gravità dei fatti e dei ruoli centrali ricoperti dai ricorrenti, che hanno evidentemente indotto quei giudici ad
33 attribuire agli elementi di favore segnalati dagli imputati un rilievo del tutto secondario e non significativo nella direzione dagli stessi auspicata.
-VIII- MO PA, detto "B per l'attività di commerciante di ricambi per auto dallo stesso esercitata, è individuato come il personaggio inviato dal clan TA-Di
RE in Turchia, per riprendere i contatti con il fornitore turco DA AB dopo l'arresto del ZZ ed il sequestro dell'eroina. La responsabilità dello stesso è stata ribadita dai giudici del gravame solo con riguardo al delitto associativo, seppur riqualificato in termini di concorso esterno all'associazione descritta sub capo 1 dell'imputazione.
Di tale decisione si duole l'imputato che deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione sia all'affermazione di responsabilità che alla determinazione della pena che, pur contenuta grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, avrebbe dovuto essere, secondo il ricorrente, ancor più contenuta attraverso un giudizio di prevalenza delle predette attenuanti.
Il ricorso è infondato.
Inesistenti sono, invero, i vizi dedotti, avendo la corte territoriale rilevato, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e con motivazione congrua e coerente sul piano logico, come la condotta dell'imputato ed i suoi rapporti con gli esponenti di spicco dell'organizzazione, pur non potendosi ricondurre nell'alveo si un inserimento stabile nella stessa, non potessero non inquadrarsi sotto il profilo del concorso esterno, in vista della rilevanza del contributo che egli, all'occorrenza, garantiva al raggiungimento dello "scopo sociale".
Tale condotta è stata coerentemente ricostruita dai giudici del merito attraverso l'esame di talune conversazioni, intercettate dopo l'arresto del ZZ, che hanno evidenziato il pieno inserimento nella vicenda appena conclusa da parte dell'imputato recatosi, su richiesta del gruppo palermitano, in Turchia per riprendere i contatti con il fornitore turco.
In particolare, nella sentenza impugnata è stata segnalata la conversazione intercettata il 5 febbraio 2002, tra lo AB e Di RE AC, di AL, nel corso della quale costui ha preannunciato al primo il prossimo arrivo in Turchia dell' "amico Batteria" che lo avrebbe informato degli avvenimenti palermitani. Viaggio -peraltro confermato dallo stesso imputato anche con riguardo al suo incontro con lo AB- al quale hanno fatto riferimento altre conversazioni telefoniche e del quale vi è sicura traccia in atti, essendo stato accertato che il 9 febbraio il MO si è imbarcato da Palermo su volo Alitalia per la Turchia, da dove è rientrato l' 11 successivo.
34 Il giudici del merito, d'altra parte, hanno rilevato come il ricorrente avesse avuto, in passato, altri incontri con lo AB. Circostanza coerentemente dedotta dai contenuti della richiamata conversazione del 5 febbraio, laddove il Di RE, nel preannunciare al turco l'arrivo dell' "amico Batteria", ha soggiunto "ricordi?", con ciò lasciando evidentemente intendere la precisa conoscenza, da parte dello AB, dell'identità di quell'amico, chiaramente frutto di precedenti incontri. Dei rapporti tra il turco e l'odierno ricorrente ha dato, del resto, precisa conferma LA IN, le cui dichiarazioni in proposito, pur tenendo conto dei limiti di attendibilità rilevati quanto alle propalazioni riguardanti il
MO, ben si combinano con i contenuti delle conversazioni intercettate.
Del resto, il compito che si era assunto, da ultimo, l'imputato, in un frangente di particolare difficoltà dell'associazione, che aveva appena subito l'arresto di un affiliato, il sequestro di una rilevante partita di droga ed il conseguente blocco del traffico, non poteva che essere affidato, in vista della sua delicatezza, a persona ritenuta affidabile ed autorevole, il cui intervento presso il fornitore turco potesse garantire non solo il chiarimento della vicenda
ZZ, ma anche la possibilità di una prossima ripresa delle forniture di eroina.
Era, per altro verso, un compito che non poteva che essere accettato da persona ben consapevole del traffico e della rilevanza del mandato affidatogli, che era proprio quello di spiegare al complice turco le ragioni del fallimento dell'ultimo "affare", documentate anche attraverso articoli di stampa, e dunque di rassicurare lo AB, e di preparare il terreno per la ripresa delle forniture. Di tale consapevolezza ha dato atto il giudice del gravame ricordando, tra l'altro, che il MO, quale compenso di un servigio tanto delicato ed essenziale per gli interessi dell'organizzazione, ha chiesto, ed ottenuto, un considerevole compenso (cinque milioni). L'imputato, d'altra parte, ha eseguito la sua missione con puntualità ed efficienza, se è vero che, dopo il suo viaggio in Turchia, tra il fornitore turco, ormai rassicurato, e gli acquirenti palermitani, secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, si erano formate nuove intese per la ripresa del traffico.
Circostanze ed argomentazioni dalle quali la corte territoriale ha legittimamente ritenuto di riscontare, con argomentazioni del tutto condivisibili e coerenti sul piano logico, la prova di una precisa contiguità dell'imputato all'organizzazione di trafficanti, volta a fornire, in caso di necessità ed approfittando dei frequenti viaggi dello stesso in Turchia, un contributo, concreto e specifico, alla realizzazione del programma associativo.
Infondate sono, infine, anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, la cui determinazione, attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il giudizio di
35 equivalenza rispetto alla recidiva contestata, appare congrua e coerentemente rapportata alle responsabilità dell'imputato ed alla sua personalità.
-IX- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre, come già anticipato, avverso la richiamata sentenza della stessa corte e ne censura le decisioni, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, nei capi relativi: a) all'assoluzione del TA e dei due NI Di RE AC (classe 1972) dai delitti contestati sub capi 2 e 3 della rubrica, nonché alla disconosciuta sussistenza, quanto al delitto associativo, dell'aggravante di cui al 1° comma dell'art. 74 del d.p.r. n.
309/90 e, quanto al delitto contestato sub capo 4, di quella prevista dall'art. 80/2 dello stesso dpr;
ed ancora, alla riduzione a due anni della libertà vigilata loro imposta;
b) all'assoluzione del MO dal delitto ex art. 73 del citato d.p.r., contestato al capo 4, ed alla derubricazione del delitto associativo in termini di concorso esterno, nonché al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
c) al trattamento sanzionatorio previsto per i quattro predetti imputati;
d) all'assoluzione di Di RE AC (classe 1965) e di LI RE da tutti i reati contestati.
Orbene, osserva la Corte che certamente fondate sono le censure rivolte dal PG ricorrente alle decisioni assolutorie riferite al TA ed ai tre NI Di RE e di esclusione di aggravanti originariamente contestate, come sopra richiamate sub lettere a) e d), donde l'annullamento con rinvio, su tali punti, della sentenza impugnata. Mentre devono in quelle ritenersi assorbite le restanti doglianze attinenti alla congruità delle pene (lett.c) ed all'applicazione della misura di sicurezza;
questioni che i giudici di rinvio riesamineranno liberamente, in coerenza con le decisioni adottate sui temi oggetto del rinvio.
-IX-1- Le richiamate assoluzioni, nonché l'esclusione dell'aggravante ex comma 1 dell'art. 74 sono attribuite, nel contesto argomentativo della sentenza impugnata, all'affermata inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore CA UC ed alla impossibilità di trarre aliunde (come invece è stato ritenuto per le vicende in relazione alle quali sono state confermate altre responsabilità) elementi di riscontro della fonte accusatoria rappresentata dalla collaborazione di TT NR;
l'unica ritenuta dai giudici del gravame attendibile ed utilizzabile con riguardo alle questioni oggetto di contestazione.
Tale impostazione argomentativa non può, tuttavia, essere condivisa.
Non coerente rispetto alle emergenze processuali, e dunque illogica, si presenta la motivazione della sentenza impugnata laddove il giudizio d'inattendibilità delle dichiarazioni del CA è stato fondato sul notevole ritardo, rispetto all'avvio della collaborazione, con
36 cui costui ha chiamato in causa, indicandoli quali finanziatori del traffico di droga, i NI
TA-Di RE;
ritardo che avrebbe dovuto far nascere nel giudice di primo grado, secondo la corte territoriale, il fondato dubbio di un "aggiustamento" del narrato, adattato in vista delle emergenze processuali, ben note al collaboratore.
In definitiva, l'intempestività delle accuse, la loro progressività, genericità ed imprecisione, renderebbero la collaborazione del CA del tutto inattendibile, mentre la natura "de relato" delle chiamate in correità le renderebbe inutilizzabili in quanto non confermate dal teste di riferimento, IN LA. In particolare, i giudici del gravame hanno segnalato che -a fronte di una collaborazione avviatasi nell'immediatezza dell'arresto (29.10.2000) con dichiarazioni anche eteroaccusatorie, tuttavia limitate al solo IN ed al fornitore turco
AB, ai quali si sono aggiunti, nel corso dell'interrogatorio reso al PM l' 8 novembre successivo, il nome di ZZ LV ed il generico riferimento al TA ed ai tre Di
RE il CA solo a tre anni di distanza, il 12 novembre 2004, in sede di incidente probatorio, ha chiamato in causa il TA ed i tre Di RE, fornendo risposte complete e precise. 1;
Orbene, osserva la Corte che tale giudizio e le argomentazioni che lo sostengono appaiono il frutto di una sommaria e parziale ricostruzione delle fasi della collaborazione del CA, ovvero di una incompleta valutazione della ricostruzione di tali fasi, quale proposta dal A giudice di primo grado.
In realtà, rileva la Corte che l'affermazione dei giudici del gravame è stata smentita non solo dal PG ricorrente, ma dallo stesso giudice di primo grado. Il Gup, invero, dopo avere richiamato, pur dando atto della frammentarietà ed incompletezza del narrato, i riferimenti del CA, nell'interrogatorio dell'8 novembre 2000, al ruolo di finanziatori ricoperto dal
TA e dai Di RE nel trasporto dei 18 chili di eroina di cui tratta il capo 3 della imputazione (e di un precedente viaggio risalente alla fine di giugno del 2000), ha ricordato nella sua sentenza, riportandone parzialmente anche i contenuti, una serie di interrogatori, resi dal collaboratore il 15.11.2000, il 16.12.2000, il 25.1.2001, il 22.5.01, il 28.11.02, nel corso dei quali costui aveva non solo descritto, già nell'interrogatorio del 15.11.2000, con dovizia di particolari, i vari trasporti di eroina da lui eseguiti, ma aveva anche confermato le identità dei finanziatori del traffico, rivelategli dal cognato IN LA, per conto del quale lui lavorava.
Secondo il Gup, dunque, il CA aveva, ben prima delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, ribadito che TA SC ed i tre NI Di RE AC, uno dei quali indicato quale titolare di una macelleria alla "Giudecca", erano pienamente
37. coinvolti nel traffico ed avevano finanziato diverse "spedizioni", tra le quali quella relativa al trasporto dei 18 chili di eroina, conclusasi con il suo arresto e con il sequestro della droga.
Nel corso di tali interrogatori, il collaboratore, secondo quanto ancora si apprende dalla lettura della sentenza di primo grado, aveva anche descritto le circostanze in cui tali personaggi si erano in talune occasioni incontrati, con il IN e con il fratello CA
OM, per organizzare i vari traffici. Personaggi che ha poi riconosciuto in fotografia, con difficoltà e parzialmente, a causa della cattiva qualità delle foto, il 6 dicembre 2000 ed il
25 gennaio 2001 nonché, più compiutamente e su foto più recenti, il 28 novembre 2002. II riconoscimento ha riguardato anche Di RE AC (classe 1965), che ha anche indicato come uno dei partecipanti agli incontri e che era andato varie volte a trovare presso la sua macelleria, unitamente al IN, sempre per questioni relative al traffico della droga.
E dunque, l'affermazione dei giudici del gravame, secondo cui il CA, dopo i primi generici accenni -1'8 novembre 2000- al coinvolgimento nei traffici del gruppo TA-Di
RE, avrebbe specificato i termini delle proprie accuse solo tre anni dopo, nel corso dell'incidente probatorio del 12.11.04, donde il giudizio di genericità, progressività, non immediatezza, e dunque di inattendibilità delle chiamate in correità, si presenta, alla luce di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, sicuramente erronea.
Fondate, quindi, sono le doglianze del PG ricorrente, laddove la corte del merito ha, inspiegabilmente, del tutto ignorato gli interrogatori resi dal collaborante dopo l' 8 novembre
2001, della cui esistenza e dei cui contenuti, quali riportati nella sentenza di primo grado, non si ha ragione di dubitare e che, in ogni caso, se inesistenti ovvero erroneamente riportati in detta sentenza, avrebbero dovuto essere specificamente esaminati e confutati dal secondo giudice. Fondatezza che, tuttavia, evidentemente prescinde dal giudizio di credibilità del collaboratore e di attendibilità delle sue dichiarazioni;
giudizio al quale liberamente dovrà pervenire il giudice di rinvio, in esito al complessivo ed approfondito esame di tutte le dichiarazioni rese da costui e degli altri elementi utili allo scopo. Così come al giudice di rinvio spetterà di verificare, ove concluda per l'attendibilità del collaboratore, se lo stesso abbia reso dichiarazioni "de relato" e se queste siano, in tutto o in parte, utilizzabili.
¿
-IX-2- Ugualmente fondati sono gli ulteriori rilievi proposti dal PG ricorrente in relazione alla mancata valutazione di altri elementi probatori acquisiti in atti, rappresentati, in particolare, dalle dichiarazioni del collaboratore EL IA IO, del tutto ignorate dai giudici del gravame benché costui, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza del
38 Gup, avesse riconosciuto in fotografia sia il TA che i tre NI Di RE, tutti indicati quali soggetti con i quali egli aveva trafficato droga.
In realtà, l'analisi del compendio probatorio, eseguita dai giudici del gravame, sembra derivare da un lettura parziale e non coordinata delle emergenze probatorie e da una tendenza alla loro frammentazione, alle quali dovrà pure, in assoluta autonomia, porre riparo il giudice di rinvio.
-IX-3- Ugualmente fondate sono le censure del PG ricorrente relative al disconoscimento, con riguardo al delitto contestato sub capo 4, dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.p.r. n. 309/90.
A proposito di tale aggravante, contestata in relazione all'episodio di traffico di 4,5 chili di eroina e ritenuta dalla corte di merito insussistente perché il richiamato quantitativo non potrebbe ritenersi ingente nel mercato palermitano, “inondato notoriamente di cocaina ed eroina", fondatamente ha rilevato il ricorrente che un più recente indirizzo di questa Corte, abbandonati i riferimenti al mercato ed alla sua saturazione, ne correla l'esistenza, oltre che alla qualità, alla quantità dello stupefacente, nel senso che questa deve essere tale da creare le condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti (Cass. nn. 30075/06, 43372/07).
A tali condivisibili principi si dovrà attenere il giudice di rinvio nel riconsiderare la sussistenza dell'aggravante.
-IX-4- Devono essere, viceversa, respinti i ricorsi proposti dal PG nei confronti di LI
RE e di MO PA.
A) Con riguardo a LI RE, la corte territoriale ha, anzitutto, rilevato che i collaboratori CA UC e IN LA, collaboratori e protagonisti del traffico di stupefacenti, non ne avevano in alcun modo evocato la partecipazione a taluno degli episodi di traffico attribuiti al gruppo TA-Di RE, né il suo inserimento nella consorteria di trafficanti. Quanto alle accuse del TT, che ha associato l'imputato al predetto gruppo, ha sostenuto la medesima corte che le stesse sono rimaste isolate, non potendo essere, a tal fine, utilizzate, a conferma delle accuse, le dichiarazioni di EL IA, riferite a vicende ben diverse, risalenti agli anni precedenti, né le poche conversazioni intercettate che hanno visto il LI quale interlocutore, in considerazione della loro genericità.
Orbene, ritiene la Corte che le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata, congrue e coerenti sotto il profilo logico, resistano alle censure mosse dal PG ricorrente.
Queste, in realtà, si concentrano, oltre che su una conversazione ambientale del 28.1.02, nel corso della quale il LI ed uno dei Di RE hanno fatto riferimento al ZZ, solo
39 su due telefonate (del 20.12.01 e del 20.1.02), con le quali Di RE AC, di LO, ha contattato il LI per un appuntamento, in relazione alle quali, tuttavia, sono rimaste del tutto sconosciute le ragioni degli incontri e della presenza dell'imputato. Mentre le altre conversazioni indicate dal ricorrente, in funzione di una lettura coordinata del compendio probatorio acquisito, che hanno visto quali interlocutori persone diverse dall'imputato, sono state ritenute dallo stesso PG significative solo perché temporalmente coincidenti con gli sviluppi della vicenda ZZ, non per una diretta e significativa interlocuzione dell'imputato, né per precisi riferimenti allo stesso da parte dei conversanti.
E dunque, anche la lettura coordinata delle conversazioni in questione, pur inquadrate nel richiamato contesto, non smentisce il giudizio finale dei giudici del gravame che hanno legittimamente ritenuto gli elementi emersi a carico dell'imputato espressione di un quadro probatorio incerto e frammentario, che in nessun caso potrebbe autorizzare il convincimento di un coinvolgimento dello stesso imputato nell'episodio ZZ, tanto meno nella organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.
B) Ugualmente infondato è il ricorso proposto nei confronti di MO PA.
Come ha esattamente rilevato la corte territoriale, gli elementi probatori acquisiti non autorizzano, anzitutto, a ritenere l'imputato partecipe dell'operazione di trasporto a Palermo dei 4,5 chilogrammi di eroina sequestrati al ZZ. Il suo coinvolgimento nella vicenda non emerge, in realtà, da nessuna delle conversazioni intercettate fino al 28 gennaio 2002, cioè fino al giorno della infelice (per i trafficanti) conclusione del citato trasporto, non essendo egli tra gli interlocutori né tra i soggetti oggetto delle diverse conversazioni fino a quella data intercettate. Il suo nome (anzi il suo soprannome: TT) è emerso, solo ad operazione conclusa, nel testo della conversazione del 5 febbraio, tra lo AB e Di RE
AC, di AL, nel corso della quale quest'ultimo ha avvertito il turco del prossimo arrivo in Turchia dell'amico "B che lo avrebbe informato della situazione. Mentre
nessuno dei collaboratori, con riguardo alla vicenda del trasporto dell'eroina sequestrata il
28.1.02, ha fatto riferimento al MO, tranne IN LA la cui attendibilità, tuttavia,
proprio con riguardo alle accuse rivolte a detto imputato, è stata posta in dubbio dal giudice del gravame, anche in ragione dell'evidente enfatizzazione, da parte del collaboratore, del ruolo del MO, allo scopo di diminuire le proprie responsabilità, riconosciuta dallo stesso giudice di primo grado.
Qualunque possa essere, dunque, la natura dei rapporti esistenti tra quest'ultimo ed il gruppo TA-Di RE, certo è che nulla, in concreto, ha indicato l'imputato quale
404 0 sicuro partecipe della citata vicenda, di guisa che certamente infondato è il motivo di ricorso relativo all'assoluzione del MO dal delitto descritto sub capo 4 dell'imputazione.
Non diversamente deve concludersi quanto alla qualificazione del delitto associativo quale concorso esterno ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quindi, all'entità della pena inflitta.
Anche in relazione a tale questione, ha, anzitutto, fondatamente osservato la corte territoriale, che CA UC nulla di particolare ha riferito sul MO, pure dallo stesso conosciuto in quanto titolare di un negozio di vendita di ricambi per auto, e che
TT NR si è limitato ad affermare, avendolo appreso da IN LA, che l'imputato era stato da costui impiegato per consegnare dei soldi in Turchia. Non attendibili sono apparse le dichiarazioni del IN anche se le stesse, pur depurate dalla rilevata enfatizzazione, hanno tuttavia indicato l'imputato quale soggetto quantomeno contiguo al gruppo TA-Di RE, da questo utilizzato nei momenti in cui si rendeva necessario prendere contatti con lo AB.
Sono stati, tuttavia, i contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate nei giorni successivi all'arresto del ZZ e le parziali ammissioni dello stesso imputato a delinearne un preciso intervento nella vicenda, concretizzatosi nel viaggio in Turchia per incontrare, su richiesta del gruppo palermitano, lo AB per informarlo di quanto accaduto. Viaggio al quale hanno fatto riferimento altre conversazioni telefoniche e del quale vi è sicura traccia in atti, essendo stato accertato che il 9 febbraio il MO si è imbarcato da Palermo su volo
Alitalia per la Turchia, da dove è rientrato l' 11 successivo. Circostanze dalle quali la corte territoriale ha ritenuto di riscontrare, con argomentazioni del tutto condivisibili e coerenti sul piano logico, la prova non di uno stabile ed organico inserimento dell'imputato nella struttura organizzativa dell'associazione, bensì di un rapporto occasionale, diretto a fornire, in caso di necessità ed approfittando dei frequenti viaggi del MO in Turchia per ragioni connesse all'attività commerciale esercitata, un contributo, pur concreto e specifico, alla realizzazione del programma associativo.
Condotta correttamente qualificata dalla stessa corte in termini di concorso esterno nell'associazione di trafficanti.
Infondate sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio, che il giudice del gravame ha legittimamente ritenuto di contenere in vista della minore, rispetto agli altri imputati, gravità della condotta, anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contesta, ritenuta,
41 evidentemente, a tal fine, non ostativa in vista della natura dei precedenti (evasione fiscale) registrati.
-X- In conclusione, la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso del procuratore generale, deve essere annullata nei confronti di SC LO TA, Di
RE AC di LO, Di RE AC di SC LO AL, quanto alla assoluzione dai delitti di cui ai capi 2-3 e all'esclusione delle aggravanti ex artt. 74, comma 1, e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990, contestate sub capi 1 e 4; nonchè nei confronti di Di RE AC, classe 1965, quanto all'assoluzione per i reati contestati, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo. Con assorbimento delle doglianze relative alla congruità delle pene ed all'applicazione delle misure di sicurezza e con rigetto, nel resto, del ricorso.
Devono, viceversa, essere rigettati i ricorsi di SC LO TA, Di RE
AC di LO, Di RE AC di SC LO AL e MO PA che devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei seguenti capi e punti:
1) nei confronti di SC LO TA, Di RE AC di LO, Di RE
AC di SC LO AL quanto: a) all'assoluzione dai delitti di cui ai capi 2-3;
b) all'esclusione delle aggravanti ex artt. 74, comma 1, e 80, comma 2, del D.P.R. n.
309/1990, contestate sub capi 1 e 4;
2) nei confronti di Di RE AC, classe 1965, quanto all'assoluzione per i reati contestati;
con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.
Rigetta, nel resto, il ricorso del P.G.
Rigetta, altresì, i ricorsi di SC LO TA, Di RE AC di LO, Di
RE AC di SC LO AL e MO PA che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008
Il Consigliere Il Presidente
afelbst
42 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
14 GEN. 2009
IL COLLABORATORE DHCANCELLERIA ERE DICAS
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