Sentenza 11 aprile 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni, i casi di urgenza che abilitano il P.M. all'emissione del decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni ex art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., possono essere considerati come le "eccezionali ragioni di urgenza", che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - in quanto quelli installati nella Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei - quando le ragioni addotte a fondamento dell'esigenza di attuare immediatamente le operazioni di intercettazione risultano incompatibili non solo con la procedura ordinaria della richiesta autorizzatoria al giudice per le indagini preliminari, ma anche con la sufficienza o idoneità degli impianti presenti nei locali della procura della Repubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2005, n. 27852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27852 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/04/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 664
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 40252/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NI, n. a SA il 30.4.1963;
avverso la ordinanza in data 8 aprile-5 agosto 2004 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FERRI Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria confermava l'ordinanza in data 11 dicembre 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere a RE NI in ordine ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di vari episodi di detenzione illecita di tali sostanze.
Rilevava il Tribunale che l'episodio si inseriva nell'ambito di un vasto traffico internazionale di stupefacenti condotto da una struttura criminale operante nella provincia di Reggio Calabria, e in particolare a SA, facente capo ad RC AR, detto SA, curatore degli illeciti interessi nel campo degli stupefacenti dalla famiglia LL di SA.
Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali e dalle altre risultanze investigative (servizi di pedinamento e controllo nonché in alcuni casi sequestri di ingenti quantitativi di droga) era risultato che il gruppo criminale aveva portato a termine ventitre operazioni di importazione di stupefacenti dall'Olanda, in alcune delle quali (episodi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, sedicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventiduesimo), avvenute tra il luglio e il novembre del 2001, aveva preso parte TI NI.
In tutti questi episodi il TI operava invariabilmente come colui che, in stretto collegamento con l'RC, interveniva nella fase finale della operazione, nel momento in cui i carichi di droga provenienti dall'Olanda, dopo una sosta a NO (località nella quale operava ST NT, e dove avveniva il cambio dei corrieri), raggiungevano SA e venivano destinati alla distribuzione.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il TI, a mezzo del difensore avv. MANAGÒ NI, che deduce:
1. Violazione degli artt. 267 e 268 comma 3 c.p.p.. In tutti i decreti con i quali è stata disposta l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria manca del tutto la motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti tale modalità esecutiva. Nell'ordinanza impugnata si tenta di supplire a tale mancanza con un giudizio postumo che faceva leva sulle particolari esigenze investigative, aspetto su cui non si sarebbe potuto radicare il presupposto della eccezionale urgenza. Nè poteva ritenersi che il presupposto in questione potesse essere identificato nella mera "urgenza" posta a fondamento del decreto del p.m. ex art. 267 comma 2 c.p.p.. Inoltre, nel decreto n. 709/01 (recte, 790/01) del 28 agosto 2001) manca la motivazione anche sul presupposto della insufficienza o inidoneità degli impianti installati nella Procura della Repubblica.
2. Violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TI. Secondo il Tribunale, la coincidenza dei contatti tra il TI e l'RC con il momento dell'arrivo in Calabria delle varie partite di stupefacenti provenienti dal nord dimostrerebbero il coinvolgimento del ricorrente nell'illecito traffico;
ma è lo stesso Tribunale a riconoscere che le spedizioni di stupefacente organizzate dall'RC si succedevano senza soluzione di continuità, sicché, a prescindere dalla consistenza delle accuse mosse all'RC circa la sua attività di importazione di droga, stando a tale impostazione, qualunque fosse stato il momento dei contatti tra i due esso avrebbe avuto inevitabilmente valore indiziante.
Nessuna soddisfacente risposta è stata poi data alla tesi difensiva che attribuiva a rapporti di credito-debito o a interessi relativi ad attività imprenditoriali agricole che accomunavano il TI e l'RC il motivo dei contatti tra i due. Posto che in nessuna delle conversazioni intercettate si fa riferimento a operazioni concernenti stupefacenti, è meramente congetturale l'assunto del Tribunale secondo cui il contenuto dei colloqui concerneva illeciti traffici. Anche se l'RC fosse implicato in un traffico di stupefacenti non si vede perché ogni persona che aveva contatti con lui dovesse inevitabilmente ritenersi coinvolta in tale illecita attività. Ancor meno sono rinvenibili indizi di appartenenza del TI a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, atteso che, secondo l'accusa, egli sarebbe stato coinvolto solo in alcuni degli episodi di importazione e vendita della droga, dai quali non era possibile inferire una sua adesione a un programma criminoso genericamente riguardante un traffico di stupefacenti. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente assume che il presupposto delle "eccezionali ragioni di urgenza", contemplato dall'art. 268 comma 3 c.p.p., non può essere identificato nella mera "urgenza" posta a fondamento del decreto del p.m. ex art. 267 comma 2 c.p.p.. Ma, come ripetutamente affermato da questa Corte, almeno a partire dalla sentenza emessa dalla Sesta sezione alla c.c. del 17 novembre 2004, ric. Gancitano, qualora, ricorrendo un caso di "urgenza", le operazioni di intercettazione devono essere avviate immediatamente, abilitandosi il pubblico ministero a disporle senza che si possa attendere il provvedimento autorizzativo del giudice, sussistono evidentemente anche le "eccezionali ragioni di urgenza" considerate come presupposto legittimante l'utilizzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, posto che sia riscontrata la insufficienza o inidoneità di quelli installati nella Procura della Repubblica. In altri termini, va confermato il seguente principio di diritto: i "casi di urgenza" che abilitano il pubblico ministero a emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni a norma dell'art. 267 comma 2 c.p.p. comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei.
Consegue che la motivazione circa la sussistenza della "urgenza" ex art. 267 comma 2 c.p.p. assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 comma 3 c.p.p. (contra Cass., sez. 4^, u.p. 22 aprile 1999, Nobile, che fa leva sul mero dato formale della esistenza di due distinte previsioni), ove le ragioni addotte ai fini della esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta-autorizzazione stabilita in via ordinaria dall'art. 267 comma 1 c.p.p. sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica (nello stesso ordine di idee, v. Cass., sez. 2^, c.c. 27 marzo 2003, Leonardi e, idem, Di Pietro).
Consegue ancora che se il decreto d'urgenza del pubblico ministero è (come nella specie) convalidato da giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti di urgenza ai fini sia dell'art. 267 comma 2 sia dell'art. 268 comma 3 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 5^, c.c. 28 ottobre 1997, Caputo).
In ogni caso vale osservare che il ricorrente non ha dedotto per quale motivo le ragioni di urgenza rappresentate dal pubblico ministero nel provvedimento in esame non siano idonee a soddisfare i requisiti contemplati da entrambe le disposizioni sopra richiamate. In ordine, poi, al distinto "presupposto della inidoneita" o insufficienza degli impianti presso la Procura della Repubblica, risulta che agli atti era contenuta una attestazione di cancelleria, sottoscritta da un pubblico ufficiale, circa l'indisponibilità degli impianti medesimi. Non è dubbio che tale allegazione, acquisita dal pubblico ministero, sia da intendere implicitamente richiamata dal provvedimento in esame ai fini della motivazione circa l'impossibilità di eseguire le operazioni attraverso gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica;
e che essa soddisfi l'onere motivazionale richiamato dall'art. 268 comma 3 c.p.p., secondo i concetti espressi nella sentenza delle Sezioni unite, c.c. 26 novembre 2003, Gatto, cui questo Collegio presta adesione. Con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente contrappone una sua personale valutazione circa il significato dei colloqui intercettati a quella fatta proprio dal Tribunale, che al riguardo ha esposto con completezza e rigore logico gli indici dai quali doveva invece desumersi il pieno coinvolgimento dell'indagato negli illeciti traffici di stupefacenti;
i quali d'altro canto, per il loro numero e la loro frequenza, erano nello stesso tempo indicativi dell'adesione del TI a un generico programma criminoso avente ad oggetto simili traffici e dello specifico ruolo da esso rivestito. Trattandosi dunque di censura in fatto, essa non può essere presa in esame in questa sede di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2005