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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 27.11.2025 N. 11218/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Maraia del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Ariano Irpino (AV), via Conservatorio n. 34
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie, carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Capo 1 previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/21 come innanzi analiticamente descritto, conseguentemente: condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, e condannarlo pertanto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 come innanzi analiticamente descritto, condannarsi il al pagamento della somma di € 1000,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Capo 2 accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss., 2020/2021, 2021/ 2022, 2022/2023, 2023/2024, pari a n. 95,05 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 5760,96 (cinquemilasettecentosessanta/96 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
condannare il convenuto in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 CP_2 pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
2 l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“Nel merito, in ogni caso
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. Sull'oggetto del presente giudizio.
*
1.1. Come risulta dalla documentazione di causa, – Parte_1 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fabrizio De Andre' di
PE BO (cfr. nota di deposito del 25 novembre 2025) – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, quale docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, negli Anni Scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (pagg. 1-2, ricorso;
docc. 2-4, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Con il presente giudizio, in primo luogo, la lavoratrice si duole di esser stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 negli Anni
Scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. verbale udienza odierna); conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
In secondo luogo, rivendica il diritto al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti negli Anni
Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stata adeguatamente informata di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
*
3 1.3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*** * ***
2. Sulla domanda inerente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, si osserva quanto segue.
***
2.1. Si evidenzia, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;
sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
***
2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, per come originariamente formulato, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
***
4 2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze
[sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che
5 giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
***
2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
6 Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
***
2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è pronunziato il
Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Il Giudice di Legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
7 A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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2.6. Ciò detto, con particolare riferimento alle pretese azionate in giudizio, relative agli Anni Scolastici 2023/2024 e 2024/2025, si osserva quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
Inoltre, con l'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con Controparte_ decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
La disposizione riformata non risulta rilevante ai fini del decidere, in quanto – regolamentando, una volta ancora, le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze.
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2.7. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per gli Anni Scolastici 2023/2024 e Parte_1
2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
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2.7.1.
Considerato che
parte ricorrente ha attualmente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta (cfr. nota di deposito del 25 novembre 2025), così che risulta provata la permanenza nel sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M.
28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza
9 ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
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3. Sulla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute.
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3.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
10 erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
***
3.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
11 Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
***
3.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con
12 un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_5 contro ). Controparte_6
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di
13 cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
*** 3.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
14 Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
15 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
***
3.5. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.5.1. sostiene, correttamente, di non poter “perdere il diritto Parte_1 all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata” (pag. 11, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 11, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente in giudizio – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la parte ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitato a fruirne.
Tanto basta, in virtù dei principi già sopra richiamati, per concludere per la fondatezza del ricorso.
*
3.5.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e
16 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n.
9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ.,
SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO SCOLASTICO 2020/21 MATURATO 20,5 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 07/12/2020 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7 DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 9 (vacanze natalizie) CP_7
19/02/2021 1 ( CP_7 Controparte_8
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 4 (vacanze pasquali) CP_7
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MATURATO 23,83 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 17/09/2021 1 (sospensione da CDI) CP_7
DAL 06/12/2021 AL 07/12/2021 2 (sospensione
CP_7 didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 9 (vacanze natalizie)
CP_7 04/03/2022 e 04/03/2022 1 )
CP_7 Controparte_8 DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 GIORNI 4 (vacanze pasquali)
CP_7
17 Sono inoltre stati liquidati a parte ricorrente importi per 4,92 giorni di ferie a titolo di ferie non godute. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2022/23 MATURATO 23,08 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 09/12/2022 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 9 (vacanze natalizie) CP_7 24/02/2023 1 ( CP_7 Controparte_8 DAL 06/04/2023 AL 11/04/2023 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_7
DAL 24/04/2023 1 GIORNO (sospensione didattica da calendario CP_7 scolastico) Sono inoltre stati liquidati a parte ricorrente importi per 0,25 giorni di ferie a titolo di ferie non godute. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 MATURATO 21,83 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 07/12/2023 AL 07/12/2023 GIORNI 1 (Ponte CP_7 dell'Immacolata – Autonomia Scolastico) DAL 23/12/2023 AL 06/01/2023 GIORNI 9 (Vacanze CP_7
Natalizie) DAL 15/02/2024 AL 16/02/2024 FERIE GIORNI 2 CP_8
[...] DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 GIORNI 4 (Vacanze Pasquali) CP_7
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 16 GIORNI La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di n. 4 giorni di ferie su propria richiesta e di n. 2 giorni di festività soppresse, come da documentazione allegata: DAL 10/06/2024 AL 13/06/2024 GIORNI 4 CP_7 DAL 19/06/2024 AL 19/06/2024 FESTIVITÀ SOPPRESSE GIORNI 1 DAL 28/06/2024 AL 28/06/2024 FESTIVITÀ SOPPRESSE GIORNI 1 La docente, dopo il termine delle lezioni, non è stata impegnata in alcuna attività didattica Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati” (pagg. 2- 4, memoria). Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite a seguito di domanda, per come contestate in
18 memoria e risultanti in atti: rilievi di cui la ricorrente ha tenuto conto, provvedendo a ridurre la domanda a complessivi € 5.396,32; come chiarito dal procuratore di parte attrice, la riduzione della domanda “dei giorni fruiti su domanda dalla propria assistita;
…per contro, che non vi è prova alcuna che la ricorrente abbia ricevuto alcunché per i titoli per cui è causa” (cfr. verbale udienza odierna).
Si osservi, infine, che la convenuta ha omesso di riformulare i conteggi sulla base delle informazioni e dei dati in suo possesso nonostante, quale datrice di lavoro, fosse l'unico soggetto deputato – ove necessario – a ricalcolare quanto spettante in ragione della ritenuta corretta valutazione delle presenze in servizio;
ne consegue che il Controparte_3
[...]
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...]
, € 5.396,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e Parte_1 non godute relativamente agli Anni Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1
Anni Scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui.
19 Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, inoltre, il
[...]
Controparte_3
a pagare, in favore di , €
[...] Parte_1
5.396,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli Anni Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maraia.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Maraia del Foro di Benevento, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Ariano Irpino (AV), via Conservatorio n. 34
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie, carta docente All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 23 settembre 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Capo 1 previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2021/21 come innanzi analiticamente descritto, conseguentemente: condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_1 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, e condannarlo pertanto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 come innanzi analiticamente descritto, condannarsi il al pagamento della somma di € 1000,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Capo 2 accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli aa.ss., 2020/2021, 2021/ 2022, 2022/2023, 2023/2024, pari a n. 95,05 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa o migliore che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di € 5760,96 (cinquemilasettecentosessanta/96 euro) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
condannare il convenuto in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 CP_2 pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo
[...]
2 l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“Nel merito, in ogni caso
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. Sull'oggetto del presente giudizio.
*
1.1. Come risulta dalla documentazione di causa, – Parte_1 attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Fabrizio De Andre' di
PE BO (cfr. nota di deposito del 25 novembre 2025) – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, quale docente a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, negli Anni Scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato (pagg. 1-2, ricorso;
docc. 2-4, fascicolo ricorrente).
*
1.2. Con il presente giudizio, in primo luogo, la lavoratrice si duole di esser stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 negli Anni
Scolastici 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. verbale udienza odierna); conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
In secondo luogo, rivendica il diritto al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti negli Anni
Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stata adeguatamente informata di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
*
3 1.3. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
*** * ***
2. Sulla domanda inerente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, si osserva quanto segue.
***
2.1. Si evidenzia, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;
sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
***
2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, per come originariamente formulato, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
***
4 2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze
[sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che
5 giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
***
2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
6 Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
***
2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è pronunziato il
Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Il Giudice di Legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
7 A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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2.6. Ciò detto, con particolare riferimento alle pretese azionate in giudizio, relative agli Anni Scolastici 2023/2024 e 2024/2025, si osserva quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26”.
La previsione non ha rilievo alcuno ai fini della presente decisione, in quanto – regolamentando le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – lascia comunque prive di disciplina, con ogni conseguente criticità, le altre tipologie di supplenze.
Inoltre, con l'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
8 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con Controparte_ decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
La disposizione riformata non risulta rilevante ai fini del decidere, in quanto – regolamentando, una volta ancora, le sole supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) – continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze.
***
2.7. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, deve essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente per gli Anni Scolastici 2023/2024 e Parte_1
2024/2025 per l'importo di € 500,00 per ciascun anno.
*
2.7.1.
Considerato che
parte ricorrente ha attualmente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione convenuta (cfr. nota di deposito del 25 novembre 2025), così che risulta provata la permanenza nel sistema scolastico,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M.
28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza
9 ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
*** * ***
3. Sulla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute.
***
3.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente
10 erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
***
3.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
11 Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
***
3.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con
12 un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_5 contro ). Controparte_6
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di
13 cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
*** 3.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
14 Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
15 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr, anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
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3.5. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.5.1. sostiene, correttamente, di non poter “perdere il diritto Parte_1 all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore lo abbia effettivamente posto in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata” (pag. 11, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 11, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente in giudizio – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la parte ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitato a fruirne.
Tanto basta, in virtù dei principi già sopra richiamati, per concludere per la fondatezza del ricorso.
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3.5.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e
16 di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n.
9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ.,
SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Nel caso di specie, il ha Controparte_1 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO SCOLASTICO 2020/21 MATURATO 20,5 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 07/12/2020 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7 DAL 23/12/2020 AL 06/01/2021 9 (vacanze natalizie) CP_7
19/02/2021 1 ( CP_7 Controparte_8
DAL 01/04/2021 AL 06/04/2021 4 (vacanze pasquali) CP_7
Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MATURATO 23,83 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 17/09/2021 1 (sospensione da CDI) CP_7
DAL 06/12/2021 AL 07/12/2021 2 (sospensione
CP_7 didattica da calendario scolastico) DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 9 (vacanze natalizie)
CP_7 04/03/2022 e 04/03/2022 1 )
CP_7 Controparte_8 DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 GIORNI 4 (vacanze pasquali)
CP_7
17 Sono inoltre stati liquidati a parte ricorrente importi per 4,92 giorni di ferie a titolo di ferie non godute. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2022/23 MATURATO 23,08 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 09/12/2022 GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) CP_7
DAL 23/12/2022 AL 06/01/2023 9 (vacanze natalizie) CP_7 24/02/2023 1 ( CP_7 Controparte_8 DAL 06/04/2023 AL 11/04/2023 GIORNI 4 (vacanze pasquali) CP_7
DAL 24/04/2023 1 GIORNO (sospensione didattica da calendario CP_7 scolastico) Sono inoltre stati liquidati a parte ricorrente importi per 0,25 giorni di ferie a titolo di ferie non godute. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 MATURATO 21,83 GIORNI DI FERIE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 07/12/2023 AL 07/12/2023 GIORNI 1 (Ponte CP_7 dell'Immacolata – Autonomia Scolastico) DAL 23/12/2023 AL 06/01/2023 GIORNI 9 (Vacanze CP_7
Natalizie) DAL 15/02/2024 AL 16/02/2024 FERIE GIORNI 2 CP_8
[...] DAL 28/03/2024 AL 02/04/2024 GIORNI 4 (Vacanze Pasquali) CP_7
TOTALE GIORNI DI FERIE FRUITI 16 GIORNI La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di n. 4 giorni di ferie su propria richiesta e di n. 2 giorni di festività soppresse, come da documentazione allegata: DAL 10/06/2024 AL 13/06/2024 GIORNI 4 CP_7 DAL 19/06/2024 AL 19/06/2024 FESTIVITÀ SOPPRESSE GIORNI 1 DAL 28/06/2024 AL 28/06/2024 FESTIVITÀ SOPPRESSE GIORNI 1 La docente, dopo il termine delle lezioni, non è stata impegnata in alcuna attività didattica Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati” (pagg. 2- 4, memoria). Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite a seguito di domanda, per come contestate in
18 memoria e risultanti in atti: rilievi di cui la ricorrente ha tenuto conto, provvedendo a ridurre la domanda a complessivi € 5.396,32; come chiarito dal procuratore di parte attrice, la riduzione della domanda “dei giorni fruiti su domanda dalla propria assistita;
…per contro, che non vi è prova alcuna che la ricorrente abbia ricevuto alcunché per i titoli per cui è causa” (cfr. verbale udienza odierna).
Si osservi, infine, che la convenuta ha omesso di riformulare i conteggi sulla base delle informazioni e dei dati in suo possesso nonostante, quale datrice di lavoro, fosse l'unico soggetto deputato – ove necessario – a ricalcolare quanto spettante in ragione della ritenuta corretta valutazione delle presenze in servizio;
ne consegue che il Controparte_3
[...]
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...]
, € 5.396,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e Parte_1 non godute relativamente agli Anni Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1
Anni Scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui.
19 Per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, inoltre, il
[...]
Controparte_3
a pagare, in favore di , €
[...] Parte_1
5.396,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute relativamente agli Anni Scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maraia.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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