Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui ricollega, alla condizione di recidivo o di delinquente abituale o professionale, diversi e più lunghi tempi di estinzione del reato, non essendovi contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., in considerazione del maggior allarme sociale provocato dal comportamento di chi, rendendosi autore di reiterate condotte criminose, mette maggiormente a rischio la sicurezza pubblica.
Commentario • 1
- 1. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31891 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 02/07/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1467
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 21184/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
NG CA, n. a Palermo il 03.06.1963, rappresentata e assistita dall'avv. Librizzi Luca, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, seconda sezione penale, n. 2467/2012, in data 05.12.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa avv. Librizzi Luca che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata, in subordine, la proposizione di giudizio di legittimità costituzionale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 05.12.2013, la Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello proposto nell'interesse di NG CA e confermava la pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, che l'aveva condannata alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili per i reati di truffa aggravata (capi A, B, C e D), per aver fatto sottoscrivere, in qualità di collaboratrice esterna della Società Alleanza Assicurazioni s.p.a., sempre seguendo uno schema di condotta analogo, ad alcuni clienti, in larga parte successivamente costituitisi parte civile (e precisamente IN IU, Lo Giudice Fabrizio, GE ON, LA RI, LA NA RI, LA ET, LA ER, LA AN e LA RI, gli ultimi tre anche nella qualità di eredi di LA AR), polizze negoziali relative ad investimenti finanziari, cui in realtà non corrispondeva alcun investimento, posto che la stessa provvedeva ad incamerare le somme ricevute senza dar corso ai contratti stipulati (fatti commessi in Palermo, consumati tra il 4 aprile 2004 ed il 30 aprile 2005, con la recidiva specifica ed infraquinquennale contestata e ritenuta in sentenza).
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di NG CA viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, art. 161 c.p.p., comma 4 e art. 548 c.p.p., comma 3, in relazione all'ordinanza pronunciata all'udienza del 05.12.2013 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione a tutti i reati di truffa per i quali è stata pronunciata condanna (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. (terzo motivo).
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, di promuovere giudizio di legittimità costituzionale in relazione al terzo motivo di doglianza.
2.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come all'udienza del 05.12.2013 avesse eccepito la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputata; secondo la Corte d'appello, poiché l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato all'imputata presso il difensore di fiducia che non aveva rifiutato l'adempimento, la notifica era da considerarsi valida ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Il ragionamento della Corte territoriale non è condivisibile alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, sent. n. 36684 del 28.09.2010), secondo cui l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis non è applicabile nelle ipotesi in cui l'imputato risulti avere eletto o dichiarato domicilio per le notificazioni, in quanto, in tali ipotesi, la specifica norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4 prevede che si faccia corso alla notifica presso il difensore se la notificazione nel domicilio eletto diviene impossibile: ebbene, nella fattispecie, l'imputata risulta elettivamente domiciliata in Palermo via del Cigno 42 ed è pertanto presso tale indirizzo che avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, recependo acriticamente gli elementi che erano stati valutati dal Tribunale, pur affermando che nelle truffe contrattuali che si concretizzano con la sottoscrizione di proposte di investimento, il momento consumativo delle stesse consiste in quello della effettiva corresponsione da parte dei sottoscrittori dei relativi importi, e, eccettuati alcune singole ipotesi in cui i pagamenti furono eseguiti mediante assegno, riconosceva che non è stato possibile raggiungere la prova delle effettive somme truffate dalla NG alle singole persone offese, riteneva comunque consumato il delitto contestato.
2.3. In relazione al terzo motivo, si eccepisce l'avvenuta prescrizione dei reati in contestazione. In ogni caso, si chiede di voler promuovere giudizio di legittimità costituzionale relativamente all'art. 161 c.p., comma 2, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99 c.p., comma 2, l'interruzione della prescrizione possa comportare l'aumento della metà del tempo necessario a prescrivere, per violazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 e conseguente ingiustificata disparità di trattamento normativo in ragione delle condizioni personali del cittadino pur in presenza di identiche situazioni di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura. Lamenta la ricorrente l'erroneità del rigetto da parte della Corte territoriale della propria eccezione, sollevata oralmente in limine, in merito alla mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado a favore dell'imputata.
2.1. Occorre innanzitutto premettere che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, sent. n. 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).
2.2. Dall'esame degli atti presenti nel fascicolo, rileva il Collegio come l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado risulti essere stato notificato all'imputata presso lo studio del difensore di fiducia, ove la stessa aveva precedentemente (e per la prima volta) eletto domicilio nell'ambito della proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.2.1. Invero, per ormai assolutamente consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, sent. n. 14416 del 19/02/2013, dep. 27/03/2013, El Hairi, Rv. 255029; Sez. 4, sent. n. 7300 del 29/01/2009, dep. 19/02/2009, Dostuni, Rv, 242868; Sez. 1, sent. n, 45785 del 02/12/2008, dep. 11/12/2008, Ambrosino, Rv. 242576; Sez. 1, sent. n. 41069 del 23/10/2008, dep. 04/11/2008, Cardinale, Rv. 242037), l'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono pertanto valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio. Sotto questo primo e del tutto assorbente profilo, quindi, preso atto della vigenza di tale elezione, la notifica effettuata presso il difensore, deve considerarsi del tutto valida.
2.2.2. Peraltro, secondo l'altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione in parola risulta destituita di fondamento anche qualora si volesse ritenere non regolarmente notificato all'imputata l'estratto contumaciale, atteso che la circostanza in parola non sortirebbe, nei confronti della sentenza di secondo grado, l'effetto di nullità invocato, avendo la Corte comunque esaminato (ed espressamente disatteso) la sollevata eccezione (cfr., Sez. 5, sent. n. 44846 del 24/09/2013, dep. 06/11/2013, Pinsoglio e altro, Rv. 257134; Sez. 2, sent. n. 257778 del 05/06/2012, dep. 04/07/2012, Menna, Rv. 253083).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Va evidenziato in premessa come, con motivazione logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale da conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputata.
3.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007;
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
3.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
3.5. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
3.6. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il primo motivo di doglianza si risolva nella mera enunciazione del dissenso da parte della deducente (rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio e volutamente sottrattasi all'onere di fornire una diversa ricostruzione critica o alternativa a quella provata dall'accusa) rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito. Con lo stesso, infatti, non si propone un'effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha peraltro adeguatamente motivato l'affermazione di responsabilità dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti.
3.6.1. Invero, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La sanzione trova fondamento nell'esigenza di porre il giudice della impugnazione in condizione di individuare i capi ed i punti del provvedimento che si intendono censurare e presuppone che le censure stesse siano formulate con specifico riferimento alla concreta situazione giudicata e non già con prospettazioni che, per la loro astrattezza e genericità, si attagliano a qualsiasi situazione.
3.6.2. Ciò premesso, rileva il Collegio come, a fronte di una censura del tutto generica ed assertiva (la mancata esatta quantificazione di tutti gli importi truffati dalla NG dovrebbe indurre ad escludere la sua penale responsabilità), si ponga, nella fattispecie, una motivazione che riconosce - in termini del tutto congrui e giustificati come l'ampia istruttoria dibattimentale di primo grado, sostanziatasi con prove testimoniali e prove documentali di lettura univoca, abbia consentito di dare pieno riscontro a tutte le ipotesi d'accusa: di tal che, il preteso vuoto probatorio denunciato, viene correttamente interpretato e contestualmente ampiamente superato dai giudici di secondo grado attraverso la piena condivisibilità della giustificazione addotta dal primo giudice che, in presenza di qualche incertezza sugli importi dei falsi contratti artatamente approntati dalla NG, lungi dall'escludere il reato ovvero da lasciarne incerti i margini probatori, aveva rimesso le parti al giudice civile per la corretta quantificazione dei risarcimenti.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Nessuno dei reati in contestazione risulta essersi prescritto in epoca precedente al 05.12.2013 (data della sentenza d'appello) dal momento che al tempo ordinario di prescrizione applicabile (pari ad anni sei, su cui concorda anche la ricorrente) va aggiunto il periodo interruttivo nella misura di anni tre a ragione della recidiva qualificata contestata e ritenuta in sentenza, fissandosi il termine ordinario, decorrente dalla più risalente data del 30.10.2004, alla data del 30.10.2013 a cui va aggiunto l'ulteriore periodo complessivo di sospensione di mesi sei e giorni quindici, con spostamento finale in avanti del termine prescrizionale alla data del 15.04.2014, successiva alla pronuncia di secondo grado.
4.1. Costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio presta adesione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 28848 del 08/05/2013, dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
4.2. Il Collegio ritiene infine non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.
4.2.1. Assume la ricorrente come la norma censurata, nel determinare il tempo necessario a prescrivere per imputati incensurati (aumento di un quarto), imputati con recidiva infraquinquennale o specifica (aumento della meta), imputati recidivi plurimi (aumento di due terzi) e imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali (aumento del doppio), facendo dipendere i differenti termini massimi di prescrizione non dalla gravità oggettiva del fatto bensì dallo status soggettivo dell'imputato, determini un ritorno al "diritto penale d'autore" ed introduca una discriminazione assai pericolosa che finisce per pregiudicare gli autori di reali bagatellari ma commessi con continuità rispetto ai reati più gravi ma commessi in contesti episodici.
4.2.2. È noto come, con la riforma dell'art. 69 cod. pen. introdotta dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220, si è gravato il giudice di un potere discrezionale estremamente lato, con conseguente pericolo di provocare disparità e incertezze in sede applicativa. La dilatazione del giudizio di bilanciamento conseguente alla riforma del 1974 avrebbe in seguito indotto più volte il legislatore a circoscriverlo o ad escluderlo per talune circostanze e in tale contesto si inserirebbe la modifica dell'art. 69 c.p., comma 4, la cui ratio è chiaramente volta ad "inasprire il regime sanzionatorio di coloro che versano nella situazione di recidiva reiterata, impedendo che tale importante circostanza sia sottratta alla commisurazione della pena in concreto", frutto di una scelta discrezionale del legislatore.
4.2.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la norma censurata non appaia in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto tende ad attuare una forma di prevenzione generale della recidiva, non inasprendo il regime sanzionatorio bensì prevedendo termini più lunghi per la maturazione della prescrizione a ragione di una scelta discrezionale del legislatore di meritevolezza di tutela, in ragione social-preventiva: il tutto, trova giustificazione nel maggior allarme sociale provocato dal comportamento del recidivo che, con il suo agire, dimostra un alto e persistente grado di antisocialità mettendo maggiormente a rischio la sicurezza pubblica.
4.2.4. Non del tutto estraneo a simile ragionamento è il tema del più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto per il recidivo. Non v'è dubbio, infatti, che la commisurazione della pena è demandata al giudice alla stregua dei principi fissati dal legislatore, che, nel caso di specie, avrebbe inteso sanzionare il fenomeno della recidiva in sè, a prescindere dalla gravità dei fatti commessi, dai loro tempi e modi e dalle sanzioni irrogate, in quanto il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali, quali che esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto efficacemente esplicarsi.
4.2.5. Peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come, salvo che per i reati di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), la recidiva conservi il carattere discrezionale o facoltativo, così restando integro il potere del giudice di escludere l'applicazione della circostanza qualora ritenga che la ricaduta nel reato non sia "indice di insensibilità etico/sociale del colpevole", escludendo così meccanismi sanzionatori automatici ed indifferenziati.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015