Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31891
CASS
Sentenza 2 luglio 2015

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui ricollega, alla condizione di recidivo o di delinquente abituale o professionale, diversi e più lunghi tempi di estinzione del reato, non essendovi contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., in considerazione del maggior allarme sociale provocato dal comportamento di chi, rendendosi autore di reiterate condotte criminose, mette maggiormente a rischio la sicurezza pubblica.

Commentario1

  • 1La recidiva
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    di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31891
Data del deposito : 2 luglio 2015

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