Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di processo "in assenza", è valida la notificazione all'imputato presso il difensore d'ufficio domiciliatario, indicato nel corso delle indagini preliminari, in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall'art. 420-bis cod. proc. pen., superabile solo nel caso in cui risulta (ai sensi del successivo art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
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- 1. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 dicembre 2020
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
Leggi di più… - 3. Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio e conoscenza del procedimento: alle SSUU (Cass. 9114/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La elezione di domicilio presso il difensore di ufficio è o no idonea per concertare la conoscenza effettiva del procedimento e quindi una valida pronuncia della dichiarazione di assenza? Aggiornamento: le Sezioni Unite in data 17 agosto 2020 hanno depositato la sentenza n. 23948/2020, chiarendo che "la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, …
Leggi di più… - 4. Conoscenza del processo va accertata senza inammissibili presunzioni (Cass. 23948/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 agosto 2020
La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
Leggi di più… - 5. Elezione di domicilio presso difensore di ufficio: rescissione del giudicato (Cass. 33839/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2017, n. 40848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40848 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
40848-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/07/2017 MAURIZIO FUMO -Presidente - Sent. n. sez. 1881/2017 Rel. Consigliere - MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE UMBERTO LUIGI SCOTTI N.20633/2017 EDUARDO DE GREGORIO MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA MI nato il [...] AK LI nato il [...] avverso la sentenza del 06/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Propongono ricorso per cassazione IC AI e VA VL avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 6 ottobre 2016 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di rissa aggravata, commesso il 15 marzo 2010. 2. Deduce il comune difensore 1) la violazione dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen.. Si sarebbe venuta a determinare la nullità del processo sia di primo grado che di appello, celebrati in assenza degli imputati pur in presenza di una situazione nella quale non vi era prova che costoro, nonostante la regolarità formale della notifica della citazione, effettuata al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio avv. Secolo, fossero a conoscenza del processo stesso, essendo per l'appunto difesi da un difensore d'ufficio, peraltro diverso da quello originariamente nominato. L'articolo 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. consente che si proceda in assenza dell'imputato che abbia eletto domicilio, tuttavia creando una presunzione legale di conoscenza che nulla ha a che vedere con la conoscenza effettiva, come del resto ritenuto dal Tribunale di Asti che ha sollevato questione di legittimità costituzionale;
2) il vizio della motivazione sulla responsabilità. I testimoni presenti nel luogo di accertamento del presunto reato avevano potuto notare soltanto la presenza di uno dei due imputati (VA)riverso terra e col viso insanguinato ma non avevano assistito alle dinamiche della presunta rissa, non potendo così ritenersi provato l'elemento oggettivo di tale fattispecie ossia la reciproca aggressione da parte di persone in numero superiore a tre;
3) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1 Il primo motivo di ricorso pone una questione di diritto processuale che non può trovare soluzione nei sensi auspicati dal difensore ricorrente, posto il tenore letterale, incompatibile con quella, del precetto regolante la materia. Procedendosi, nel caso di specie, secondo le norme del processo in "assenza" dell'imputato, non può non notarsi che tale regime processuale è ammesso, per espressa volontà del legislatore (art. 420 bis cod. proc. pen., 1 come sostituito dall'art. 9, comma 2, I. n. 67/2014) in una serie di casi analiticamente descritti e, in particolare, quando, come nel caso di specie, risulti che l'imputato assente, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio. Si tratta, invero, di un elenco di ipotesi tutte connotate dal ricorrere di circostanze tali (come, per l'appunto, la formalizzazione della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero l'arresto, ovvero la sottoposizione a misura cautelare, ovvero la nomina di un difensore di fiducia, ovvero ancora la ricezione della notificazione dell'avviso di udienza a mani proprie da parte dell'imputato) da indurre lo stesso legislatore a presumere che l'imputato abbia avuto con certezza conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto a tale conoscenza: conclusione interpretativa avvalorata dal fatto che la lista delle predette situazioni processuali si esaurisce con un'ipotesi di chiusura che ne esplicita il connotato comune (e cioè la presunzione di certezza della predetta conoscenza) correlandola anche a qualsiasi altra situazione processuale (...ovvero risulti comunque.."), non espressamente descritta, ma capace di portare il giudice alla stessa conclusione con riferimento al caso concreto. Il sindacato sulla correttezza della presunzione, riferita alla specifica fattispecie processuale sottoposta al vaglio del giudice del merito, è stato circoscritto, dallo stesso legislatore, a casi del tutto particolari quando, come testualmente previsto dall'art. 420 ter cod. proc. pen., il giudice abbia cioè la certezza о anche soltanto il dubbio che l'assenza dell'imputato, pure formalmente citato in modo regolare e versante in una delle situazini sopra descritte, sia dovuta a assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Peraltro, quando ad investire il giudice sia non la certezza ma soltanto il dubbio, la stessa norma prevede, nel comma 2, ultima parte, che tale dubbio sia liberamente valutato dal giudice medesimo, senza poter formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Da ciò discende che soltanto la ipotesi -descritta nel comma 1 dell'art. 420 ter cod.proc. pen. in cui "risulta" che l'assenza è dovuta ad assoluta - impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, la decisione del giudice di procedere in assenza dell'imputato, pur M in presenza di notifica regolare della citazione e degli altri presupposti di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen., è passibile di denuncia per violazione di legge. Nel caso in cui, invece, la questione venga posta dal difensore in termini di mera "probabilità" o possibilità della non conoscenza, senza comunque neppure dedurre -come appunto si è verificato nel caso di specie- che il suo assistito versasse nella condizione del descritto art. 420 ter comma 1 cod. proc. pen., non 2 può dirsi integrata, per il giudice che procede così come per il giudice dell'impugnazione, la ipotesi del processo che non avrebbe dovuto celebrarsi in "assenza" dell'imputato perchè fuori dei casi consentiti e comunque con violazione dei diritti difensivi derivante da una situazione processuale di fatto parificabile a quella conseguente alla omessa citazione. Ed infatti, tale evenienza non trova ulteriore e diversa tutela nelle nuove norme sul processo in "assenza" che hanno, da un lato, abolito il processo contumaciale fissando però, dall'altro, i casi in cui possa validamente presumersi la conoscenza del processo da parte dell'imputato, nel contempo confinando il diritto dell'imputato stesso, che di fatto non abbia avuto tale tempestiva effettiva conoscenza, a vedersi tutelato soltanto con lo strumento della rescissione del giudicato, destinato ad operare peraltro solo caso in cui sia lo stesso imputato a provare che l'assenza è stata dovuta ad una "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo. Si tratta, com'è evidente, di una totale rivisitazione dei precetti e delle presunzioni, oltre che della distribuzione degli oneri probatori, dovuta alla citata novella del 2014, con la conseguenza che non sembra a questo Collegio possibile richiamare e pretendere l'applicazione di tutti gli approdi giurisprudenziali e di tutti i principi elaborati con riferimento al sistema previgente: un sistema nel quale, soltanto la irregolarità della notifica della citazione apriva le porte al sindacato, da parte del giudice, sulla idoneità della stessa a raggiungere l'effetto per il quale era stata prevista ( così SSUU n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005 ), Palumbo Rv. 229540) mentre, in presenza di una notifica formalmente regolare, la eventuale non conoscenza del processo da parte oltre che nei mezzi dell'imputato dichiarato contumace trovava tutela predisposti già allora dall'art. 420 ter, dei quali si è detto - attraverso lo strumento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in contumacia: uno strumento, tuttavia, successivamente abolito per la anticipazione della tutela accordata all'imputato inconsapevole, mediante i più radicali strumenti processuali sopradescritti, con la conseguenza che anche il complesso della elaborazione giurisprudenziale assai avanzata formatasi in relazione alla applicazione dell'art. 175 comma 2 cod. proc. pen., non appare automaticamente richiamabile a presidio del diritto che la difesa dell'imputato intenda svolgere nei gradi del processo in assenza. Per tali ragioni sembra non generalizzabile e comunque non applicabile al caso in esame il principio espresso da Sez. 2, Sentenza n. 9441 del 24/01/2017 Ud. (dep. 27/02/2017) Rv. 269221, secondo cui in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il 3 difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria.
1.2 Da respingere sono infine gli ulteriori motivi di ricorso. Le censure lamentano presunti difetti di motivazione, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non elude il tema della prova della responsabilità ma lo affronta sulla base della testimonianza degli operanti appartenenti alla polizia giudiziaria i quali hanno personalmente recepito e descritto gli esiti inequivoci del confronto fra gruppi di diversa etnia ai quali appartenevano gli odierni imputati, essendo anche in grado di attestare il perdurare della contrapposizione pur dopo l'intervento della polizia medesima. Si tratta, pertanto, di censure inammissibili per il carattere della genericità che le connota. Con il terzo motivo, infine, non viene centrato l'obiettivo di dimostrare che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia stato disposto anche in presenza del solo requisito legittimante e cioè della dimostrazione di circostanze favorevoli agli imputati, capaci di determinare la propria influenza sulla dosimetria della pena, indebitamente ignorate dal giudice dell'appello.
2. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 2000. Così deciso il 13 luglio 2017 Maria Vi ll Il Presidente il Cons. est. suizi DEPOSITATA C 07 SET 200 acc IL FOX D un