Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
Dà causa alla nullità assoluta per omessa citazione la notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, in luogo diverso dal domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 41069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41069 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1265
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 020544/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD EL, N. IL 26/06/1980;
avverso SENTENZA del 29/04/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore Avv. BONFANTI.
OSSERVA
Con sentenza in data 23/10/07 il Tribunale monocratico di Palermo ha dichiarato LE GE colpevole di violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1 e per tale reato, accertato il 15/5/05, l'ha condannata a 2 mesi di arresto.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 29/4/08 che ha respinto il gravame dell'imputata. Contro quest'ultima pronuncia la LE ha proposto ricorso per cassazione con il quale eccepisce, come unico motivo, la nullità assoluta del giudizio di secondo grado per non esserle il decreto di citazione stato notificato nel domicilio che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio aveva eletto presso lo studio dell'avv. Giancarlo ON.
La doglianza è fondata e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. Risulta invero dagli atti che la LE nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata il 21/9/07 in udienza innanzi al Tribunale di Palermo aveva, con specifica menzione del numero del procedimento in corso, eletto domicilio presso lo studio dell'avv. ON e risulta altresì che la notifica, non a mani proprie, alla predetta del decreto di citazione in appello non è stata eseguita presso tale domicilio. Ciò premesso, va ribadito il principio già da questa Corte affermato (cfr. Sez. 1^, 21/9/06, Corsaro, rv. 234.900) che l'elezione di domicilio effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce effetto non solo ai fini delle relative pronunce incidentali ma anche ai fini del procedimento principale cui la richiesta si riferisce, e va quindi senz'altro dichiarata la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 del giudizio di secondo grado svoltosi nei confronti della LE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008