Sentenza 29 gennaio 2009
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L'elezione di domicilio effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono pertanto valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio.
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Gli atti del procedimento incidentale della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato in cui è contenuta, oltre alla nomina fiduciaria anche l'elezione di domicilio, che costituiscono primarie manifestazioni del diritto di difesa e spiegano effetti anche all'interno del procedimento principale. Nomina e elezione di domicilio contenuti nell'0istanza id ammissione al patrocinio dello stato devono essere tempestivamente trasmessi dal G.I.P. al P.M. procedente, e questi, a sua volta, deve inserirli nel fascicolo del dibattimento. Nomina del difensore di fiducia, con l'elezione di domicilio, deve essere rivolta al giudice competente per la valutazione della istanza di ammissione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2009, n. 7300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7300 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 234
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 041189/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU IO N. IL 25/10/1975;
avverso SENTENZA del 21/11/2002 CORTE APPELLO LECCE Sez. Dist. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Falcolini Enrico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
DO GI veniva condannato dal Tribunale di Taranto, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione e L. 30.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, e finalizzato al riconoscimento dell'attenuate dell'ipotesi della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. di Taranto -
confermava l'impugnata decisione.
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, con atto di gravame sottoscritto personalmente, eccependo la nullità della sentenza di secondo grado sull'asserito rilievo della mancata conoscenza del giudizio di appello essendo stato notificato il relativo avviso, per l'udienza del 21 novembre 2002, presso il difensore di fiducia avvocato Pomarico e non al domicilio da lui precedentemente eletto presso la propria residenza in Francavilla al Vico Maddalena n. 11, dove peraltro gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado;
afferma il ricorrente che l'elezione di domicilio presso l'avvocato Pomarico, contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, era stata effettuata comunque irritualmente, ed in ogni caso doveva considerarsi riferita al solo procedimento incidentale relativo a tale istanza e limitata alle comunicazioni relative esclusivamente all'istanza stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
Innanzi tutto mette conto sottolineare che, in via di principio generale, la procedura concernente l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si inserisce nel procedimento principale - in relazione al quale il beneficio è richiesto - e quindi non può essere considerata quale procedimento autonomo rispetto a quello principale. Ed invero nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 - in cui sono elencati i requisiti dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, richiesti a pena di inammissibilità - è stabilito, alla lettera a), che l'istanza deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente", mentre alcun cenno vi è all'indicazione di un domicilio da parte dell'istante: il che significa, all'evidenza, che un'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio contenuta nell'istanza "de qua" deve intendersi riferita inevitabilmente non solo agli avvisi che riguardano strettamente la procedura relativa all'ammissione al beneficio richiesto, ma anche, e soprattutto, agli avvisi concernenti il procedimento per il quale il beneficio stesso è richiesto. In tal senso ha già avuto modo di esprimersi questa Corte enunciando il principio secondo cui "è legittima l'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente finalità diverse, purché ne sia certa l'autenticità e non equivoco il contenuto" (Sez. 1, n. 35438 del 21/09/2006 Cc. - dep. 23/10/2006 - Rv. 234900, imp. Corsaro): e nell'enunciare tale principio, in relazione a fattispecie relativa alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura esecutiva diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che, appunto, l'elezione di domicilio effettuata contestualmente alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, doveva ritenersi operante non solo ai fini delle pronunce incidentali relative a detta richiesta, ma anche ai fini dell'intero procedimento camerale. A ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che, comunque, dall'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in atti, depositata all'ufficio G.I.P. del Tribunale di Taranto in data 2 marzo 2001 (di cui appresso si dirà), non si rileva alcuna formale ed esplicita manifestazione di volontà circa la delimitazione dell'elezione di domicilio ai soli avvisi concernenti la procedura avviata con l'istanza di ammissione al beneficio.
Palesemente e del tutto infondati sono poi i rilievi del ricorrente, secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore avvocato Pomarico sarebbe stata irritualmente effettuata. Va in proposito premesso che in atti v'è una cd. "... istanza per gratuito patrocinio" depositata dall'avvocato Pomarico presso la Cancelleria dell'Ufficio G.i.p. del Tribunale di Taranto in data 2.3.2001, come da attestazione apposta dallo stesso Cancelliere, nel quale atto sono compresi: a) la detta istanza, con l'elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Pomarico;
b) l'autentica, da parte di quest'ultimo, della firma dell'istante. Orbene, nell'interpretazione dell'art. 162 c.p.p., comma 1 e 2, data da questa Corte, non è dubbio che l'elezione di domicilio è un atto a forma vincolata da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità prescritte dall'ordinamento processuale, ad esempio (comma 2) mediante dichiarazione nella cancelleria del Tribunale: nel qual caso ciò che rileva è, oltre all'attestazione del deposito in cancelleria, la sottoscrizione autenticata da uno dei soggetti a ciò legittimati (artt. 161 e 162 c.p.p.). La natura di atto personale a forma vincolata della dichiarazione (o dell'elezione) di domicilio concerne, secondo ratio e funzione della norma, la riconducibilità all'imputato della relativa manifestazione di volontà. La forma da rispettare ad substantiam è dunque, secondo la regola di disciplina dell'art. 162 c.p.p., la dichiarazione a verbale o, diversamente, l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, diretto all'autorità che procede, che contiene tale dichiarazione.
Dunque, la disposizione dello stesso art. 162 c.p.p., comma 2, secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne, all'evidenza, soltanto la trasmissione a distanza. Essa non regola in alcun modo, ma neppure vieta, la presentazione diretta in cancelleria dell'atto, come accaduto nel caso di specie;
e non può esser intesa, la norma dell'art. 162 c.p.p., comma 2, come una tassativa prescrizione di forma, dal momento che la spedizione per L. mandata offre garanzia certamente minore rispetto alla presentazione mediante deposito in cancelleria ad opera del difensore, o dello stesso imputato o di loro incaricati, circa l'identificazione dell'autore del documento.
Le forme di comunicazione mediante telegramma o raccomandata indicate dalla norma sopra citata, non solo sono riferibili esclusivamente alla trasmissione a distanza, ma devono comunque considerarsi prescritte ad probationem tantum. Sicché quando la elezione (o dichiarazione) del proprio domicilio, ritualmente autenticata, venga depositata in cancelleria e allegata al fascicolo processuale, come è avvenuto nella concreta fattispecie, deve ritenersi comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla norma (cfr. Cass. sez. 5A, 15.12.2005, Rema e altro, non massimata sul punto). E ciò a prescindere dal rilievo che (secondo principi già consolidatisi sotto la vigenza dell'art. 171 c.p.p. 1930) il vizio della notificazione conseguente alla irrituale designazione del domicilio eletto (o dichiarato) non potrebbe essere validamente opposto - non vertendosi in ipotesi di mancanza di notifica - dalla stessa parte che vi ha dato causa, ex art. 182 c.p.p.. A quanto fin qui detto deve aggiungersi, solo per mera completezza argomentativa, un'ultima considerazione. Pur a voler seguire la tesi del ricorrente, ipotizzando una nullità della notificazione del decreto di citazione al DO per il giudizio di appello, si verterebbe, senza alcun dubbio, in caso di nullità di ordine generale ma sanabile secondo l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte anche con l'avallo autorevole delle Sezioni Unite: è stato infatti precisato che "in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen." (Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 Ud. - dep. 07/01/2005 - imp. Palumbo, Rv. 229539). Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato;
e poiché il difensore avvocato Pomarico è comparso all'udienza del 21 novembre 2002, nulla eccependo al riguardo e concludendo per l'accoglimento dei motivi di appello (insistendo in particolare per la riduzione della pena) come si rileva dal verbale di detta udienza, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicché, essendo stato presente nel giudizio d'appello il difensore (di fiducia) del ricorrente, la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini: Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588, prima già citata).
Non può essere affrontata (di ufficio) la questione relativa all'applicabilità del più favorevole trattamento sanzionatorio, con riferimento al minimo edittale introdotto con la L. n. 49 del 2006 per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il quale il DO è stato condannato, stante l'inammissibilità originaria (per motivi manifestamente infondati) del ricorso. Ed invero, è ormai indirizzo interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi (o ad altra causa originaria di inammissibilità) non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di applicare, ex art. 609 c.p.p., comma 2, la norma penale più favorevole (cfr., "ex plurimis": Sez. 6, n. 37648, cc. del 16/10/2006, dep. 15/11/2006, imp. Rizzo, Rv. 234610; Sez, 4, n. 38452, p.u. del 05/10/2006, dep. 22/11/2006, imp. Bonetti ed altro, Rv. 235061).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009