Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 16 del c.c.n.l. dei metalmeccanici) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR QU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 61, presso lo studio dell'avvocato MICHELE MICALIZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato VENERO PAPPALARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BULL HN INFORMATION SISTEMS ITALIA (che ha incorporato BULL SUA s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE FABOZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3744/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 20/10/99 R.G.N. 3728/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FABOZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, per l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania - sez. di Mascalucia, Pasquale AM, esponeva di essere stato assunto dalla Honeywell Bull Italia s.p.a. presso la sede di Catania, con mansioni di analista;
che dal 1.1.1994 al 31.10.1995 aveva prestato servizio presso la sede di Tremestieri Etneo della Bull Hn sud - che, in data 11.7.1995 era stato comandato in trasferta presso la sede di Prato Principato Ultro, in provincia di Avellino;
che il 4.10.1995 gli era stata prorogata la trasferta sino al 31.12.1995 e il definitivo trasferimento alla medesima sede per il periodo successivo;
che, non avendo aderito al trasferimento anticipato dalla trasferta, era stato licenziato per assenza ingiustificata di quattro giorni e per insubordinazione - che il licenziamento era illegittimo in quanto il trasferimento era stato disposto in violazione dell'art. 16 del ccnl del settore il quale prevedeva per trasferimento il preavviso di 20 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente conveniva in giudizio entrambe le società indicate per sentir accertare l'illegittimità del licenziamento e condannare le società convenute alla reintegra, con risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio, la soc. Bull Hn Infomation System Italia eccepiva il difetto di legittimazione passiva, dal momento che il AM, in data 1.1.1994, per effetto di accettata cessione di contratto, era passato alle dipendenze della collegata Bull sud. Quest'ultima, costituitasi a sua volta, contestava la fondatezza della domanda.
Il ricorrente deduceva, altresì, l'inefficacia del licenziamento in quanto intimatogli da persona (dr. TI) che aveva agito in nome e per conto della Bull Italia e non della Bull sud.
Con sentenza del 16.4.1998 il Pretore adito riteneva inammissibile, in quanto tardivo, quest'ultimo profilo della domanda e rigettava nel merito le originarie domande.
Proposto appello da parte del AM, e costituitasi in giudizio - la Bull Hn Sud s.p.a., il Tribunale di Catania confermava integralmente la pronuncia pretorile, con sentenza notificata il 1.12.1999. Osservava il Giudice del gravame che correttamente il Pretore aveva ritenuto nuove, e come tali inammissibili, le eccezioni mosse dal ricorrente in ordine all'inefficacia del licenziamento, aggiungendo che, in ogni caso, la questione era infondata essendo provato che il TI, pur inquadrato presso la Bull Italia, sovraintendeva comunque alla gestione del personale anche delle società collegate. Secondo il Tribunale, inoltre, il licenziamento impugnato trovava la sua giustificazione nel l'insubordinazione del AM il quale, nel corso della trasferta aveva arbitrariamente deciso di ritornare presso la sua sede normale di Tremestieri Etneo, rimanendo assente dal lavoro per oltre quattro giorni.
Avverso tale sentenza il AM ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La società intimata si è costituita con controricorso seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 420 c.p.c., 1399, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., 7 della legge 20.5.1070, n. 300, e 23 discpl, generale sez. terza del ccnl 5.7.1994 per il settore metalmeccanico, nonché vizi di motivazione - censura il ricorrente la sentenza impugnata per aver ritenuta tardiva, in quanto proposta solo alla prima udienza del giudizio pretorile e non col ricorso introduttivo, la domanda di inefficacia del licenziamento in quanto intimato da soggetto non legittimato. Assume il ricorrente che la domanda è correlata all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Bull Italia, della quale prima non poteva dubitare, provenendo da questa sia la contestazione dell'addebito, sia il licenziamento. Secondo il ricorrente, quindi, la censura di inefficacia non era nuova rispetto alle conclusioni prese in ricorso.
Nel merito il ricorrente critica la sentenza impugnata per aver apoditticamente affermato l'esistenza di poteri di rappresentanza in capo alla società capofila Bull Italia e l'intervenuta ratifica, senza tener conto del fatto che, a norma del contratto collettivo, la contestazione doveva avvenire in un termine perentorio, e che la ratifica non avrebbe potuto per questo avere efficacia retroattiva. Il motivo non può essere accolto.
La questione circa la titolarità dei poteri di rappresentanza della società Bull sud in capo al dr. TI, autore materiale del licenziamento impugnato, è stata correttamente disattesa dal Pretore e dal Tribunale, sia in quanto "nuova" rispetto alla domanda formulata (definitivamente) in primo grado, concernente piuttosto vizi intrinseci del provvedimento (l'impugnazione originaria riguardava infatti il mancato rispetto del preavviso di 20 gg prescritto per il trasferimento), sia in quanto infondata nel merito, essendo emerso dalla documentazione in atti che in tutte le società facenti capo al gruppo Bull, le relazioni col personale erano intrattenute dal TI, organicamente dipendente dalla Bull Italia.
È sufficiente rilevare in questa sede che costituisce certamente "domanda nuova" come tale inammissibile, quella diretta ad ottenere l'accertamento della invalidità del licenziamento per motivi diversi da quelli indicati nel ricorso introduttivo, poiché la domanda comporta la deduzione di una diversa causa petendi su fatti nuovi che implicano un diverso tema di indagine e di decisione (ex plurimis, Cass. 15.4.1999, n. 3774). Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. del c.c. e dell'art. 16 del ccnl metalmeccanici del 5.7.1994, nonché vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. il Tribunale ha erroneamente ritenuto che durante il periodo di preavviso il AM avesse l'obbligo di recarsi in trasferta presso la nuova sede di destinazione a seguito di trasferimento. In effetti l'ordine immediato di trasferta contestuale a quello di trasferimento costituiva un espediente del datore di lavoro al fine di eludere il rispetto dei termini di preavviso ed operare così il trasferimento immediato del lavoratore in violazione del citato art. 16.
Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 2104, 1206 ss. c.c. e dell'art. 16 ccnl citato, nonché vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta il ricorrente che non essendovi soluzione di continuità fra trasferta e trasferimento, la trasferta costituiva, in sostanza, una anticipazione del trasferimento, come tale, incompatibile con l'art. 16 perché priva del preavviso.
Con l'ultimo motivo si censura la falsa applicazione degli artt. 1362ss. c.c. e dell'art.25 ccnl, cit osservandosi che l'autotutela contrattuale esercitata nel limiti del preavviso è del tutto legittima e non sanzionabile con provvedimenti disciplinari. I tre motivi - congiuntamente esaminabili, in quanto logicamente connessi - meritano accoglimento.
Essendo stata dedotta una errata rappresentazione dei fatti quale origine dei vizi di motivazione della sentenza impugnata, va premesso che la lettera del 4.10.1995 inviata al ricorrente dalla società intimata così si esprimeva: "... nella temporanea difficoltà di operare da parte Sua....il Suo trasferimento presso la nostra sede di Avellino, le comunichiamo la nostra volontà di rinnovare la trasferta con il riconoscimento, a piè di lista, delle spese sostenute, fino al 31.12.1995. Le confermiamo infatti le già esplicitate e note ragioni che non consentono nel prossimo futuro il Suo impegno presso la sede di Catania. Ciononostante, in via eccezionale a seguito delle ragioni da Lei invocate, riteniamo procrastinare il Suo trasferimento definitivo con l'inizio del prossimo anno".
In fatto il ricorrente veniva trasferito presso la sede Bull Sud di Prata Principato Ultra (Avellino) a partire dall'inizio del 1996. La sentenza impugnata così motiva sul punto:"... il licenziamento trova la sua giustificazione nella insubordinazione di AM, che, nel corso della trasferta, ha arbitrariamente deciso di ritornare al lavoro presso la sua sede normale di Tremestieri Etneo, ed è effettivamente rimasto assente dal lavoro per oltre quattro giorni (dal 9 al 13 ottobre 1995) ... dal contenuto della lettera 4 ottobre 1995 può desumersi che non era certo intenzione di Bull Sud di far venire meno il comando in trasferta in vigore ed attuare immediatamente, cioè il giorno stesso, il trasferimento ....... pertanto, non essendo ancora terminata la trasferta, il AM non aveva alcun legittimo motivo per non presentarsi sul luogo di lavoro indicatogli ... Tale atteggiamento di autotutela sarebbe stato legittimo, una volta ultimato il periodo di trasferta, sempre che l'azienda avesse esplicitato la propria volontà di non permettergli di usufruire del termine di preavviso e fermo restando che avrebbe potuto comunque tutelare le proprie ragioni con un ricorso giudiziario in via di urgenza".
Orbene, premesso che il trasferimento del lavoratore è costituito dal definitivo mutamento del luogo ove lo stesso svolge normalmente la sua attività lavorativa, mentre la trasferta implica soltanto uno spostamento temporaneo e provvisorio, non v'è dubbio che la citata lettera conteneva un duplice contenuto: da una parte prevedeva lo spostamento del ricorrente nella sede di Avellino sino alla fine dell'anno 1995, dall'altra disponeva contestualmente la sua definitiva dislocazione nella medesima sede, senza soluzione di continuità, a partire dal primo gennaio del 1996.
Considerato che il disposto dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro - secondo cui l'ordine di trasferimento deve essere impartito dal datore di lavoro con un preavviso di venti giorni - mira a ridurre al minimo i disagi del trasferimento, venendo incontro ad una elementare esigenza del lavoratore che è quella di cercare per sè e per la sua famiglia, una sistemazione abitativa adeguata nel luogo della prestazione lavorativa e di provvedere ad ogni altro bisogno individuale o familiare derivante dal mutamento del contesto ambientale di destinazione, appare evidente come una finalità del genere risulti compromessa allorché - come nella specie - venga adottato un provvedimento con il quale il datore di lavoro, prima della scadenza del prescritto termine di preavviso incarichi un dipendente di una trasferta presso la medesima sede di destinazione finale (per una fattispecie affatto simile, cfr. Cass., 1 ottobre 1991, n. 10209 e Cass., 21 ottobre 1991, n. 11138). Secondo il Tribunale di Catania il fatto che il trasferimento fosse stato gia disposto a ridosso della trasferta, non significava necessariamente che il termine di preavviso sarebbe stato negato:
dalla lettera del 4.10.1995 non poteva trarsi l'intento della società di non consentire al Bregami la fruizione del termine di preavviso una volta ultimato il periodo di trasferta. Senonché una tale lettura appare smentita dal tenore letterale del documento in cui appare invece del tutto esplicita l'intenzione della società datrice di lavoro di disporre con effetto immediato e senza soluzione di continuità il mutamento definitivo e non provvisorio del luogo di lavoro del dipendente.
In questi termini, l'interpretazione dell'atto compiuta dal Tribunale appare contraria al criteri dettati dagli artt. 1362 e segg . c.c. in quanto del tutto incompatibile non solo con la formulazione testuale della citata lettera del 4.10.1995, ma anche con la clausola del contratto collettivo la quale - come già rilevato - impone il rispetto del preavviso quale condizione di legittimità del mutamento - non più provvisorio - del luogo della prestazione del proprio dipendente, unilateralmente disposto dal datore di lavoro. D'altra parte, per quanto sopra esposto, deve escludersi che la fruizione del preavviso possa coincidere con lo svolgimento di una trasferta nel medesimo luogo stabilito per il trasferimento.
A fronte dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro - in quanto inadempiente per le ragioni spiegate - nonché alla stregua delle altre circostanze di fatto e di diritto, va nuovamente valutato il comportamento reattivo del lavoratore, secondo i criteri desumibili dall'art. 1460 c.c., e, di conseguenza, la legittimità del licenziamento impugnato.
A tale indagine provvederà la Corte di appello di Catania - cui la presente causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata - con l'ulteriore compito di liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso;
rigetta il primo motivo.
Cassa la sentenza in relazione al motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001