Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6984
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Sentenza 22 maggio 2001

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Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 16 del c.c.n.l. dei metalmeccanici) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6984
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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