Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9664/2021
RE BLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritta al N. 9664/2021 R.G. vertente tra: Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Palamara
Antonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Viale Luigi Majno n.
7, giusta procura in atti;
E
Parte_2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
31/12/1977, residente a [...], rappresentata e difesa dall' avv.
Ranzato Davide ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via Santa
Maria Fulcorina n. 2, giusta procura in atti;
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per Parte 1
In via principale, nel merito:
-Revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 3444/2021 RG
6598/2021 emesso dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, in data 21.09.2021, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento ivi opposta non sono dovute dal sig. Parte 1 per le ragioni
[...]
In via subordinata, nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non accolga la domanda dedotta in via principale, accertare e dichiarare il minor importo effettivamente dovuto dal sig. Parte 1 nei confronti della sig.ra e per l'effetto, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. Parte 2
3444/2021 - RG 6598/2021 emesso dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice dott. Davide
De Giorgio, in data 21.09.2021, condannare l'odierno opponente al pagamento nei confronti dell'odierna opposta della minor somma pari ad euro 5.107,37=, quale importo calcolato sulla base delle indicazioni fornite dall'Ill.mo Giudice all'udienza del 20.02.2024, ossia "riducendo quanto dovuto per la retta scolastica in ragione di €10,00 per ciascun giorno di permanenza scolastica nell'istituto residenziale nel periodo di riferimento del decreto ingiuntivo che le parti calcoleranno, da detrarsi in via equitativa dalla somma di cui al decreto ingiuntivo".
In via ulteriormente subordinata, nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non accolga le domande dedotte in via principale e in via subordinata, accertare e dichiarare il minor importo effettivamente dovuto dal sig. Parte 1 nei confronti della sig.ra e per l'effetto, previa revoca del Parte 2
Decreto Ingiuntivo n. 3444/2021 – RG 6598/2021 emesso dal Tribunale di Monza, nella persona del
-
Giudice dott. Davide De Giorgio, in data 21.09.2021, condannare l'odierno opponente al pagamento nei confronti dell'odierna opposta della somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, determinate ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, accessori di legge e successive occorrende.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente capitolare, dedurre e produrre nelle concedende memorie ex art.183 c.p.c., di cui si domanda sin d'ora l'assegnazione.
CONCLUSIONI per Parte 2
Nel merito, in via preliminare:
1) accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di € 3.414,87, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito: 2) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal sig. Parte 1 poiché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3444/2021 D.I. emesso dal Tribunale di Monza in data 16.09.2021, all'esito del procedimento monitorio n. 6598/2021 R.G. nei confronti del sig. Parte 1
3) in via subordinata, per le causali descritte in narrativa, dichiarare tenuto e condannare il sig.
Parte 1 a pagare in favore della sig.ra Parte 2 l'importo complessivo di € 8.097,37, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo, ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
4) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi direttamente a favore dello scrivente legale.
In via istruttoria:
Si chiede l'accoglimento di tutte le prove articolate nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. del
25.10.2023 e del 14.11.2023 della difesa di parte convenuta opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora Pt 2 ha ottenuto decreto ingiuntivo a carico del sig. Pt 1 per il pagamento della somma di €8.097,37 oltre accessori e spese, a titolo di rimborso della quota parte del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie Per 1 edPer
Nel decreto di omologa della separazione consensuale fra le parti, del 30 aprile 2009, era previsto che
"il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese mediche, nonché di quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie nella misura del 50% (per esempio libri di testo, gite di istruzione)".
Tale obbligo è stato reiterato nella successiva sentenza n. 1588/2015 del Tribunale di Monza, con cui
è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La signora Pt 2 nel ricorso monitorio ha indicato le somme richieste e le relative causali come segue, dettagliandole anno per anno, nella misura già ridotta pari al 50% dell'importo complessivo della spesa. ANNO DESCRIZIONE SPESA IMPORTO DOC. 2014 Spese mediche MA (dic. 2014)
€ 50,00 3 2015 Corso chitarra LI (lugl. 2015) € 247,50 4
Campo estivo LI (sett. 2015) € 350,00 5 2017 Libri scolastici € 39,30 6
Libri scolastici € 70,95 7 2018 Tassa scolastica LI + divisa (nov.- dic. 2018)
€ 307,50 8
Cure odontoiatriche MA (ott.-dic. 2018)
€ 225,00 9
€ 35,00 10 Trasporto scuola MA (dic. 2018) Cure odontoiatriche MA (gen.-apr. 2019) 2019
€ 300,00 11
Trasporto scuola MA (gen.-apr. 2019)
€ 140,00 12
Tassa scolastica LI (gen.-mar. 2019)
€ 660,00 13
Occhiali MA
€ 95,00 14
Spese maggio/giugno 2019: 15
Trasporto scuola MA
€ 35,00 Trasporto scuola LI
€ 15,70
-
Cure odontoiatriche MA
€ 150.00
- Tassa scolastica LI
Spese luglio 2019:
- Cure odontoiatriche MA
Libri scuola LI
- Libri scuola MA
Caparra scuola LI Spese agosto 2019:
Rata scuola LI
Spese settembre 2019:
Libri scuola LI
Libri scuola MA
Rata scuola LI
Cure odontoiatriche MA
Trasporto scuola MA
- Trasporto scuola LI
- Sport MA
Spese ottobre 2019:
Rata scuola LI
- Trasporto scuola MA
Trasporto scuola LI
Visita medico-sportiva MA Occhiali LI
Spese novembre 2019:
Rata scuola LI
- Trasporto scuola MA
Trasporto scuola LI
Viaggio scolastico MA
Visita dermatologica MA Spese dicembre 2019: Trasporto scuola LI
Trasporto scuola MA
Rata scuola LI
2020 Spese gennaio 2020:
Trasporto scuola MA
Rata scuola LI
-
Trasporto scuola LI
Iscrizione scuola MA
-
Spese febbraio 2020:
Trasporto scuola MA
Rata scuola LI
Spese marzo 2020:
Rata scuola LI
Spese maggio 2020: Trasporto scuola MA
Spese giugno/agosto 2020:
Libri scuola LI + MA
Rata scuola LI (luglio-agosto)
€ 220,00
16
€ 75,00
€ 44,96
€ 58,54
€ 350,00
17
€ 170,00
18
€ 10,75
€ 13,52
€ 350,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 9,90
€ 138,50
19
€ 170,00
€ 35,00
€ 11,55
€ 15,00
€ 115,00
2
20 0
€ 170,00
€ 35,00
€ 9,90
€ 39,48
€ 40,00
21
€ 9,90
€ 35,00
€ 170,00
2
222
€ 35,00
€ 170,00
€ 9,90
€ 16,00
23
€ 35,00
€ 170,00
24
€ 170,00
25
€ 25,00
26
€ 115,18
€ 792,50 י
Spese settembre 2020: 27
- Trasporto scuola MA € 12,50
- Libri scuola MA € 17,01
- Divisa LI € 40,00
- Trasporto scuola LI € 4,95
Spese ottobre 2020: 28
Trasporto scuola LI € 11,55
- Rata scuola LI € 150,00
Trasporto scuola MA
€ 37,50
Spese novembre 2020: 29
€ 90,00 Rata scuola LI
Trasporto scuola LI
€ 4,95
Spese dicembre 2020: 30
Trasporto scuola LI
€ 1,65
-
- Rata scuola LI
€ 190,00
Spese gennaio 2021: 2021 31
Trasporto scuola LI
€ 9,90
-
Rata scuola LI
€ 190,00
-
Trasporto scuola MA
€ 7,50
-
Spese febbraio 2021: 32
Trasporto scuola MA
€ 42,50
-
Trasporto scuola LI
€ 8,25
Rata scuola LI
€ 190,00
-
Spese marzo 2021: 33
Rata scuola LI
€ 190,00
-
Trasporto scuola LI
€ 3,30
Trasporto scuola MA
€ 42,50
Iscrizione scuola MA
€ 27,58
Spese aprile 2021: 34
Trasporto scuola LI
€ 6,60
Rata scuola LI
€ 120,00
-
Spese maggio 2021: 35
Trasporto scuola MA
€ 57,50
-
Il Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso monitorio, ha emesso decreto ingiuntivo n.3444/2021 – RG 6598/2021 in data 21/09/2021 per la somma di €8.097,37 per il pagamento della quota parte delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse delle figlie.
Parte 1 ha chiesto la revoca delCon atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, predetto decreto ingiuntivo, presentando le eccezioni che si dettagliano infra, avverso le domande avanzate dalla signora Pt 2 in sede monitoria.
Si è costituita in giudizio Parte_2 chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto,
il rigetto delle domande avversarie ed il riconoscimento del credito vantato nei confronti di Pt_1
[...] Sulla eccezione preliminare di difetto di procura
L'eccezione è stata superata con il rilascio di nuova procura, con piena efficacia sanante, in applicazione dell'art. 182 c.p.c.
Sulla eccezione di intervenuto pagamento delle spese effettuate negli anni 2014-2018.
Parte opponente ha eccepito che nulla sarebbe dovuto per le spese relative agli anni 2014-2018 per un ammontare complessivo di €1.325,35 in quanto già corrisposte.
A supporto della propria eccezione il sig. Pt 1 tuttavia, ha addotto esclusivamente il seguente inciso del ricorso monitorio, interpretato nel senso di riconoscimento della ricezione del pagamento: le suddette spese, sino all'anno 2018, sono sempre state rimborsate dal sig.Pt_1 ivi comprese quelle relative alle spese di trasporto sostenute nell'interesse delle figlie, per recarsi a scuola e quelle relative alle spese odontoiatriche e mediche.
Orbene una tale interpretazione verrebbe a togliere senso a una parte delle domande dettagliate e circostanziate, e ad una parte della produzione documentale.
Giova premettere che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (ex multis Cass. 7702 del 19/03/2019).
L'interpretazione proposta da parte opponente è contraria ai criteri ermeneutici di cui al codice civile, applicabili anche agli atti unilaterali ove compatibili, in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9127 del 06/05/2015). Contraddice al criterio secondo cui è preferibile l'interpretazione conforme all'intenzione della parte (art. 1362 c.c.) senza limitarsi al senso letterale delle parole in quanto è chiara l'intenzione della signora Pt 2 di richiedere il pagamento delle spese come dettagliate. Contraddice inoltre al criterio di interpretazione complessiva secondo cui le clausole si devono interpretare le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto (art. 1363 c.c.) e al criterio di conservazione secondo cui, nel dubbio, si deve preferire il senso che consente al contratto e alle singole clausole di avere qualche effetto anziché attribuire loro un senso secondo cui non avrebbero alcun effetto (art. 1367 c.c.). Contraddice infine al fondamentale criterio interpretativo della buona fede di cui all'art. 1366 c.c.
Il sig. Pt 1 non ha prodotto alcuna prova dei pagamenti asseritamente effettuati.
L'espressione sopra riportata deve pertanto intendersi significare, come del resto chiarito da parte opposta, che il sig. Pt 1 era solito rimborsare le tipologie di spesa indicate nel ricorso opposto, mentre non ha provveduto al rimborso delle singole spese, appartenenti a tali categorie, che sono state elencate. Sulle spese di trasporto
Parte opponente ha eccepito che le spese di trasporto, come da linee guida concordate da questo tribunale, devono ricomprendersi nel mantenimento ordinario in quanto prevedibili e di importo noto.
Il sig. Pt 1 ha cessato di pagarle nell'anno in cui sono state concordate le linee guida mentre previamente le corrispondeva, come risulta dalla documentazione allegata da parte opposta (bonifici le cui causali presentano voci come “pullman + ripetizioni Per_1 ' (disposizione del 17.04.2018 e "
Per del 24.05.2018), "libri Per 1 + iscrizione scuola (disposizione del 28.06.2018), "saldo istat "
+ pullman Per 1 ottobre e novembre 2018" (disposizione del 07.11.2018).
Il sig. Pt 1 ha affermato di avere rimborsato tale tipologia di spesa fino al 2018, in uno spirito di collaborazione familiare e liberalità, non in adempimento di alcun obbligo extragiudiziale ulteriore rispetto a quello scritto negli accordi omologati.
Per contro, la signora Pt 2 ha affermato la sussistenza di un accordo fra le parti di corrispondere il 50% anche delle spese di trasporto e per i libri scolatici e l'iscrizione alla scuola.
La sentenza di divorzio n. 1588/2015 del Tribunale di Monza, richiama le condizioni concordate tra le parti in sede di separazione (2009) vale a dire “il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese mediche nonché di quelle scolastiche ed extrascolastiche straordinarie nella misura del 50%."
Non vi è né vi poteva essere alcun riferimento al Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso questo Tribunale, adottato successivamente (in data 07.05.2018).
L'accordo fra le parti concluso già dalla separazione e poi confermato in sede di divorzio deve ritenersi un assetto di interessi organico nel quale il mantenimento ordinario è quantificato in rapporto anche alle spese prevedibili che le parti hanno inteso suddividersi al 50%, quali in primis le spese di trasporto ed il corredo libri scolastici.
La stipula di un protocollo non può ritenersi modificare l'assetto economico concordato tra le parti, il cui esatto contenuto si può desumere anche dalle modalità con le quali lo stesso è stato in concreto da anni eseguito.
Il Tribunale ha omologato l'accordo conseguito fra le parti ritenendo sussistere un equilibrato contemperamento degli opposti interessi e una congruità nella assunzione di responsabilità da parte di ciascun genitore in rapporto alle spese all'epoca da ritenersi a carico di entrambi i genitori, quindi anche, secondo le intenzioni delle parti come palesate dalla concreta esecuzione degli accordi, le spese di trasporto. Ove le parti avessero voluto rivedere tale voce, avrebbero dovuto anche mettere in discussione l'ammontare dell'assegno di mantenimento.
La somma è pertanto dovuta. Sulle spese che necessitano di previo accordo
Parte opponente ha allegato che le seguenti spese sono state affrontate nonostante la propria contraria manifestazione di volontà:
Anno Ragione Importo Cfr. Doc.
Fascicolo
Monitorio
2019 Cure odontoiatriche MA € 300,00 11
(gen.-apr. 2019)
Tassa scolastica LI. € 660,00 13
(gen.-mar. 2019)
Cure odontoiatriche MA
€ 150,00 15
Tassa scolastica LI
€ 220,00 15 Cure odontoiatriche Martina. € 75,00 16
Caparra scuola LI € 350,00 16 Rata scuola Elisa € 170,00 17 Rata scuola Elisa € 350,00 18
Cure odontoiatriche MA € 50,00 18
Sport MA € 138,50 18 Rata scuola Elisa € 170,00 19
Visita medico-sportiva € 15,00 19
MA
Rata scuola LI € 170,00 20
Viaggio scolastico MAl € 39,48 20 Rata scuola Elisa € 170,00 21
2020 Rata scuola LI € 170,00 22
Iscrizione scuola MA € 16,00 22 Rata scuola Elisa € 170,00 23
Rata scuola LI € 170,00 24
€ 792,50 26 Rata scuola LI (luglio agosto)
Divisa LI € 40,00 27 Rata scuola Elisa € 150,00 28
Rata scuola LI € 90,00 29
Rata scuola LI € 190,00 30
2021 Rata scuola LI € 190,00 31
Rata scuola LI € 190,00 32
Rata scuola LI € 190,00 33
€ 27,58 33 Iscrizione scuola MA
Rata scuola LI
€ 120,00 34
€ 5.634,06
Per a) Sulle spese per la scuola di convitto da lunedì a venerdì. Per La controversia principale in questo giudizio riguarda le spese per la scuola di
Per da novembre 2018 è iscritta presso il Centro Professionale Alberghiero di Casargo (C.P.A.C.), istituto gestito dall'Azienda a partecipazione pubblica della Provincia di Lecco, denominata A.P.A.F.
(doc.44, email dott.ssa Tes 1 referente dell'istituto).Controparte_1
Si tratta di un istituto di formazione che prevede il soggiorno degli studenti dal lunedì al venerdì e la retta è comprensiva oltre che dell'offerta formativa, di pasti e alloggio.
Non è questa la sede per valutare se la scelta della scuola sia nell'interesse della minore, per quanto appaia scuola particolarmente adatta alla tipologia di formazione prescelta (alberghiero, ristorazione) in cui la scelta convittuale trova un senso nella possibilità di laboratori ed esperienze di natura in senso lato sociale. Si tratta inoltre di realtà che evidentemente gode di sovvenzioni pubbliche in quanto offre un regime convittuale a prezzi decisamente contenuti.
E' un vero peccato che la scelta della scuola non sia stata occasione, per i genitori, di una più ampia Per e serena condivisione circa i bisogni e le aspirazioni di
Nel caso in esame le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori tuttavia il genitore Per principale collocatario ha assunto delle decisioni di rilievo per la figlia ed in particolare di iscriverla ad una scuola di tipo residenziale senza un percorso condiviso con il genitore non collocatario.
,Nella mail iniziale, da parte della signora Pt 2 del 27 ottobre 2018 si legge: "Ho deciso insieme Per che cambierà scuola il 6 abbiamo il colloquio e visita per poi iscriverla. Starà là da lunedì ad
...
a venerdì... ti aggiornerò dopo il colloquio" è indicativa di una modalità mono-genitoriale, senza alcuna apertura verso una partecipazione anche del padre né nella fase iniziale e nemmeno nella fase di verifica e completamento, ad esempio con partecipazione al colloquio.
Dallo scambio serrato di messaggi fra le parti si comprende chiaramente che le stesse non sono addivenute ad un accordo economico: il padre ha condizionato l'accollarsi i costi della scuola ad una Per esclusione del mantenimento ordinario per mentre la madre si era dichiarata d'accordo ad una sua mera riduzione, in mancanza sottolineando come la misura del mantenimento debba venire disposta dal giudice e non accettando le condizioni economiche proposte dal padre.
Con la presente azione la madre ha chiesto al padre di corrispondere l'intero costo della scuola di
Per (comprensivo anche di una quota di mantenimento diretto a carico della scuola) e nel contempo
Per abitasse a casa con lei durante la settimana. l'intero mantenimento come se Il Tribunale aveva proposto un componimento bonario, che tuttavia non può venire trasfuso in sentenza.
Per Si ritiene pertanto che le spese scolastiche per rimangano ad esclusivo carico della madre, in quanto non si possono ritenere concordate.
Per deve In conclusione, quanto dovuto da parte del padre a titolo di mantenimento ordinario per ritenersi invariato fino ad eventuale modifica giudiziaria.
Per Mentre le spese straordinarie per la scuola di - eccettuati i libri scolatici ed il trasporto come sopra motivato - difficilmente scindibili tra spese per vitto e alloggio e spese educative - rimangono a carico della madre.
b) Sulle residue spese
Su tutte le altre spese comunque elencate nel ricorso monitorio, il sig. Pt 1 non ha prodotto alcun documento da cui possa risultare la sua contrarietà e in atti non le ha specificatamente contestate e sarebbe stato disponibile, in via transattiva, a corrisponderle.
Si tratta del resto di spese contenute e ragionevoli.
La mancanza di interlocuzione in merito alle necessità delle figlie e l'assunzione di un ruolo meramente passivo non comporta un esonero dalla responsabilità genitoriale sotto il profilo economico in quanto è principio consolidato di legittimità secondo cui sussiste un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. 16175/215).
Inoltre, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Cass 5059 del 24/02/2021
Riguardo alle spese residue si ritengono senz'altro dovute le spese in quanto nell'interesse delle minori e di importo contenuto in rapporto ai chiari benefici. Fra le spese “residue”, sono quelle riguardanti l'acquisto di libri scolastici di testo, per gli occhiali da vista di Per_1 gli occhiali di elisa, la visita dermatologica di Per_1 e si possono tutte ritenere di natura straordinaria e quindi dovute.
Le spese vengono pertanto ripartite come da seguente schema comprensivo di tutte le spese oggetto di domanda nel ricorso monitorio: ANNO CAUSALE 2014 Spese mediche Per_1
2015 Corso Chitarra LI
Parte 3
2017 Libri Scolastici
Libri Scolastici
Per 2018 Tassa scolastica + divisa
Cure odontoiatriche Per 1
Trasporto scuola Per 1
2019 Cure odontoiatriche Per 1
Trasporto scuola Per_1
Per Tassa scolastica
Occhiali Per 1
Trasporto Scuola Per_1
Trasporto scuolaPer
Cure odontoiatriche Per 1
Per Tassa scolastica
Cure odontoiatriche Per 1
Per Libri scuola
Libri scuola Per 1
Per Caparra scuola
Per Rata scuola
SPESA A SPESA NON A DOC
CARICO CARICO DEL PADRE
DEL PADRE
3
€50
4
€247,50
€350 LO5
€39,30 6
€70,95 7
€307,50 8
€225 9
€35 10
€ 300,00 11
€140 12
€660 13
€95 14
€35 15
€15,70 15
€150 15
€220 15
€75 15
€44.96 15
€58,54
€350 16
€170 17 Per Libri scuola
Libri scuola Per 1
Per Rata scuola
Cure odontoiatriche Per 1
Trasporto scuola Per_1
Per Trasporto scuola
Sport Per 1
Per Rata scuola
Trasporto scuola Per 1
Per Trasporto scuola
Visita medico-sportiva Per_1
Per Occhiali
Per Rata scuola
Trasporto scuola Per_1
Per Trasporto scuola
Viaggio scolastico Per_1
Visita dermatologica Per_1
Per Trasporto scuola
€10,75 18
€13,52 18
€350 18
€50 18
€35 18
€9,90 18
€138,50 18
€170 19
€35 19
€11.55 19
€15 19
€115,00 19
€170 20
€35 20
€9,90 20
20
€39,48
20
€40,00
€9,90 21 Trasporto scuola Per 1
Rata scuola Per 2020 Trasporto scuola Per_1
Per Pt 4 scuola
Per Trasporto scuola
Iscrizione scuola Per 1
Trasporto scuola Per 1
Per Rata scuola
Per Rata scuola
Trasporto scuola Per 1
Per Libri scuola + Per 1
Per Rata scuola
Trasporto scuola Per 1
Libri scuola Per 1
Parte 5
Trasporto scuolaPer
Per Trasporto scuola
Per Rata scuola
Trasporto scuola Per_1
Per Rata scuola
Trasporto scuolaPer
2021 Trasporto scuolaPer
Per Rata scuola
Per Trasporto scuola
€35 21
€170 21
€35 22
€170 22
€9,90 22
€16 22
€35 23
€170 23
€170 24
€25 25
€115,18 26
€792,50 26
€12,50 27
€17.01 27
€40 27
€4.95 27
€11,55 28
€150 28
€37,50 28
€90 29
€4,95 29
€1,65 30
€190 30
€9,90 31 Per Rata scuola €190 31
Trasporto scuola Per_1 €7,50 31
Trasporto scuola Per_1 €42,50 32
Trasporto scuolaPer
€8,25 32
Per 3
Rata scuola €190 32 2
Per 3
Rata scuola €190 33
3
Per Trasporto scuola €3,30 33
Trasporto scuola Per 1 €42.50 33
Iscrizione scuola Per_1 €27,58 33
Trasporto scuolaPer
€6,60 34
Per Rata scuola €120 34
Trasporto scuola Per_1 €57,50 35
TOTALI €2.986,30 €4.990
Sulla richiesta di rimborso della somma di €800,00
Parte ricorrente ha allegato che la signora Pt 2 avrebbe prelevato in modo illegittimo dal conto corrente cointestato la somma di €800,00 ed ha chiesto di compensare quanto eventualmente dovuto a titolo di mantenimento con il proprio allegato credito per la restituzione di tale somma.
La domanda non merita accoglimento in quanto parte opponente, che ne era onerato, non ha fornito prova sufficiente dei fatti a suo fondamento.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve venire revocato e il sig. Pt_1 deve venire condannato al pagamento della minor somma costituita da €2.986,30. Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale dal 20 maggio 2019 (data di notifica del precetto) al saldo.
Le spese di lite si intendono compensate data la soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3444/2021 del 21 settembre 2021; II. Condanna il sig. Parte_1 al pagamento in favore della signora Parte 2
della somma di €3.272,87, oltre a interessi in misura legale dal 20 maggio 2029;
Dichiara compensate le spese di lite: III.
Monza, 30 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Caterina Caniato