Ordinanza cautelare 15 dicembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05455/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5455 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cantelli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Caserta, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in OL, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Caserta, prot. n. -OMISSIS- del 22 agosto 2022 con cui gli è stata revocata la licenza di porto di armi per uso caccia nr.-OMISSIS- rilasciata in data 3.06.2017, ed d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, in grado di ledere i diritti e gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. UG LI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
essere titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia da oltre 5 anni;
- che i Carabinieri della Stazione di Lusciano, in data 8.11.2019, assumendo di dover agire in via cautelativa, procedevano al ritiro delle armi regolarmente detenute dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e contemporaneamente del personale porto d’armi a seguito di una denuncia/querela presentata contro il padre -OMISSIS- -OMISSIS- per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone;
- che la Prefettura di Caserta, con provvedimento Area I bis prot. n. -OMISSIS- del 15.03.2022 (Fasc. -OMISSIS-/2021/6d/Area I bis), vietava ad esso ricorrente di detenere armi e munizioni;
- che il Questore di Caserta, con prot. n. -OMISSIS- del 22.08.2022 riteneva di dover revocare la licenza di porto di armi per uso caccia nr.-OMISSIS- rilasciata in data 3.06.2017.
Istava quindi per l’annullamento degli atti in epigrafe.
All’udienza camerale del 13.12.2022, con ordinanza cautelare n. 2184/2022, l’istanza cautelare è stata respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per carenza di motivazione, atteso che non sono affatto indicati i presupposti su cui il provvedimento si fonda; il ricorrente possiede armi da oltre cinque anni, perfettamente conservate e tenute, come peraltro gli stessi Carabinieri affermano, e che mai è stato e/o destinatario di alcuna segnalazione, contestazione, etc. e/o protagonista di alcuna mancanza con riguardo alla affidabilità e alla detenzione, non si comprende davvero come possa affermarsi il mancato possesso dei requisiti; la denuncia è stata sporta nei confronti del padre del ricorrente e, in data 4.05.2022, le p.o. - -OMISSIS- -OMISSIS-- hanno rimesso la querela nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
L'Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso, osservando che il diniego di porto d’armi, come la sua revoca, non hanno carattere sanzionatorio nei confronti del destinatario ma cautelativo delle sicurezza pubblica in quanto finalizzato ad evitare il pericolo determinato dalla possibile disponibilità di armi in capo ad un soggetto che possa non garantirne un corretto uso; e tale poteva essere considerato l'interessato che, in ragione dei rapporti di parentela, poteva trovarsi nelle condizioni di non assicurare un uso corretto delle armi. Nel caso di specie, l’atto era stato adottato per evitare che le armi potessero entrare nella disponibilità del padre convivente nei cui confronti è stata sporta denuncia querela per il reato di minaccia grave da parte dei suoi familiari.
Come rilevato già in sede cautelare, e ribadito all’odierna udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è inammissibile.
Infatti, non risulta essere stato impugnato il provvedimento prefettizio, recante il più generale divieto di detenzione di armi e munizioni, su cui la revoca gravata si basa.
E, come ritenuto in giurisprudenza, “ La domanda di annullamento della revoca della licenza di porto d'armi è inammissibile per difetto d'interesse poiché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 del T.U.L.P.S., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata poiché l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi ” (T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 16/06/2025, n. 708).
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 5455 dell’anno 2022;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
UG LI Di OL, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG LI Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.