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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2837 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CHIARADIA FRANCESCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c., l'opponente conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo di dichiararsi - previa concessione di sospensiva - la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per la somma di € 51.451,67, notificato il 7.4.2014, per impignorabilità delle rimesse pensionistiche
(unica fonte di reddito per provvedere al proprio sostentamento) oltre che per l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa creditoria. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva e, Controparte_1 pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
Si dà atto di come, dagli estratti di ruolo allegati, emerga che l'esposizione debitoria dell'opponente derivi prevalentemente dal mancato pagamento di contributi previdenziali (vedasi cartelle n. 03420010054739662000,
03420020006147751000, 03420030005168305000,
03420040004013666000, 03420040046924472000 e
3420070000064044000).
Ciò detto, preliminarmente, solo con riferimento alle cartelle n.
03420010054739662000, 03420020006147751000,
03420030005168305000 e 03420040004013666000, notificate rispettivamente il 6.6.2001, il 2.5.2002, il 5.3.2003 ed il 17.2.2004 va dichiarato spirato il termine di prescrizione decennale entro cui poter iniziare l'esecuzione, viceversa non risultando prescritto il diritto a procedere ad esecuzione in riferimento alle restanti cartelle (n.
03420040046924472000 e 3420070000064044000), notificate entro dieci anni dal pignoramento, rispetto alle quali l'eccezione di prescrizione risulta preclusa ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/99, non avendo il contribuente proposto opposizione entro 40 gg. dalla notifica delle stesse.
Posto dunque la possibilità di esecuzione di azione pignoratizia su pensione con riferimento alle sole cartelle n. 03420040046924472000 e
3420070000064044000, alla luce della doglianza di impignorabilità pensionistica spiegata dall'odierno opponente, si impone di precisare il regime applicabile al caso di specie. Al riguardo se è pur vero che l'art. 2, co. 1 n. 3 del DPR 180/1950 e l'art. 128 del RDL 1827/1935 così come modificati dalla C. Cost. consentono la pignorabilità dei crediti pensionistici solo nella misura di un quinto di quanto eccede il minimo necessario alla sussistenza del beneficiario, sono previste dalla legge delle eccezioni per crediti qualificati in relazione ai quali è disposto un diverso bilanciamento degli interessi coinvolti, come nel caso di crediti alimentari o tributari o, con riferimento a dipendenti pubblici, crediti derivanti da rapporti di impiego o crediti derivanti da indebite percezioni a carico di forme di previdenza gestite dall' o da omissioni contributive. Nello specifico, stante la CP_2 ricorrenza di quest'ultimo caso - attesa la comprovata esposizione debitoria derivata da omissioni contributive - è questa l'occasione di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 69 della L. 153/1969 che ne permettono la pignorabilità nei limiti di un quinto tranne - nel caso si tratti di pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo: “1. Le pensioni, gli assegni
e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_3 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall CP_3 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
2. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
3. Le somme dovute all' , per Controparte_3 prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ciò posto, essendo stato specificato dall'opponente il godimento, quale unica fonte di reddito, di una modestissima pensione mensile di € 499,00
(di cui allegata ricevuta di riscossione) percepita alla luce della sua età
(classe '36), rientrandosi nella previsione di cui al co. 2 del prefato art. 69 della l. 153/1969, va dichiarata l'impignorabilità - con riferimento al credito di cui alle cartelle n. 03420040046924472000 e 3420070000064044000 - della pensione da lui percepita nella parte corrispondente al minimo vitale pari, alla data del pignoramento, ad € 501,38 mensili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420010054739662000,
03420020006147751000, 03420030005168305000 e
03420040004013666000, per prescrizione dell'azione;
- dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420040046924472000 e
3420070000064044000, per impignorabilità nella parte corrispondente al minimo vitale.
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 a titolo di compenso professionale oltre contributo unificato, se dovuto, Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M.
n. 55/2014. Con distrazione a favore del procuratore anticipatario. Redatta con la collaborazione dell'addetto NILO Rizzo Ufficio UPP.
Castrovillari, 14/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CHIARADIA FRANCESCO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c., l'opponente conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo di dichiararsi - previa concessione di sospensiva - la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per la somma di € 51.451,67, notificato il 7.4.2014, per impignorabilità delle rimesse pensionistiche
(unica fonte di reddito per provvedere al proprio sostentamento) oltre che per l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa creditoria. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
sebbene regolarmente citata, non si costituiva e, Controparte_1 pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§
Si dà atto di come, dagli estratti di ruolo allegati, emerga che l'esposizione debitoria dell'opponente derivi prevalentemente dal mancato pagamento di contributi previdenziali (vedasi cartelle n. 03420010054739662000,
03420020006147751000, 03420030005168305000,
03420040004013666000, 03420040046924472000 e
3420070000064044000).
Ciò detto, preliminarmente, solo con riferimento alle cartelle n.
03420010054739662000, 03420020006147751000,
03420030005168305000 e 03420040004013666000, notificate rispettivamente il 6.6.2001, il 2.5.2002, il 5.3.2003 ed il 17.2.2004 va dichiarato spirato il termine di prescrizione decennale entro cui poter iniziare l'esecuzione, viceversa non risultando prescritto il diritto a procedere ad esecuzione in riferimento alle restanti cartelle (n.
03420040046924472000 e 3420070000064044000), notificate entro dieci anni dal pignoramento, rispetto alle quali l'eccezione di prescrizione risulta preclusa ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 46/99, non avendo il contribuente proposto opposizione entro 40 gg. dalla notifica delle stesse.
Posto dunque la possibilità di esecuzione di azione pignoratizia su pensione con riferimento alle sole cartelle n. 03420040046924472000 e
3420070000064044000, alla luce della doglianza di impignorabilità pensionistica spiegata dall'odierno opponente, si impone di precisare il regime applicabile al caso di specie. Al riguardo se è pur vero che l'art. 2, co. 1 n. 3 del DPR 180/1950 e l'art. 128 del RDL 1827/1935 così come modificati dalla C. Cost. consentono la pignorabilità dei crediti pensionistici solo nella misura di un quinto di quanto eccede il minimo necessario alla sussistenza del beneficiario, sono previste dalla legge delle eccezioni per crediti qualificati in relazione ai quali è disposto un diverso bilanciamento degli interessi coinvolti, come nel caso di crediti alimentari o tributari o, con riferimento a dipendenti pubblici, crediti derivanti da rapporti di impiego o crediti derivanti da indebite percezioni a carico di forme di previdenza gestite dall' o da omissioni contributive. Nello specifico, stante la CP_2 ricorrenza di quest'ultimo caso - attesa la comprovata esposizione debitoria derivata da omissioni contributive - è questa l'occasione di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 69 della L. 153/1969 che ne permettono la pignorabilità nei limiti di un quinto tranne - nel caso si tratti di pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo: “1. Le pensioni, gli assegni
e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' derivanti da indebite Controparte_3 prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall CP_3 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
2. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
3. Le somme dovute all' , per Controparte_3 prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ciò posto, essendo stato specificato dall'opponente il godimento, quale unica fonte di reddito, di una modestissima pensione mensile di € 499,00
(di cui allegata ricevuta di riscossione) percepita alla luce della sua età
(classe '36), rientrandosi nella previsione di cui al co. 2 del prefato art. 69 della l. 153/1969, va dichiarata l'impignorabilità - con riferimento al credito di cui alle cartelle n. 03420040046924472000 e 3420070000064044000 - della pensione da lui percepita nella parte corrispondente al minimo vitale pari, alla data del pignoramento, ad € 501,38 mensili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto con riferimento alle cartelle di pagamento n. 03420010054739662000,
03420020006147751000, 03420030005168305000 e
03420040004013666000, per prescrizione dell'azione;
- dichiara la nullità dell'atto di pignoramento opposto con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420040046924472000 e
3420070000064044000, per impignorabilità nella parte corrispondente al minimo vitale.
- condanna al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 800,00 a titolo di compenso professionale oltre contributo unificato, se dovuto, Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M.
n. 55/2014. Con distrazione a favore del procuratore anticipatario. Redatta con la collaborazione dell'addetto NILO Rizzo Ufficio UPP.
Castrovillari, 14/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO