CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2023, n. 25532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25532 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD XI nato il [...] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 21 giugno 2021, confermava la sentenza del Gup del Tribunale peloritano, che aveva accertato la responsabilità penale di EX DE, che condannava alla pena di anni tre di reclusione in relazione al delitto di lesioni personali gravi per la limitazione funzionale dei movimenti di rotazione e supinazione del braccio (art. 582, 583, primo comma, n. 2, cod. pen.), nonché aggravate ai sensi degli artt. 585, primo comma, e 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen., quindi con crudeltà e per motivi futili. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25532 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EX DE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 61, primo comma, nn. 1 e 4, cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere configurate le circostanze aggravanti dei futili motivi in relazione alla causale di vendetta, valutandone la sproporzione;
sarebbe anche censurabile la motivazione impugnata in ordine all'aggravante della crudeltà, fondata solo sulla gravità della condotta commessa in sé con un'arma, senza indicazione del quid pluris necessario a integrare l'aggravante predetta. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 62, primo comma, n. 2 cod. pen., per non avere la Corte territoriale motivato riguardo ai punti di censura, non avendo dato il necessario rilievo al comportamento processuale collaborativo e allo stato d'ira dell'imputato, indotto dalla condotta altrui. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'ari:. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposto entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 Quanto alla circostanza aggravante dei motivi futili, la Corte territoriale rende una risposta accurata alla doglianza proposta con l'appello. Ricostruendo la dinamica del delitto, che vedeva la persona offesa Macrì schierato a difesa dell'amico IN CA — al quale alcuni connazionali 2 amici, fra i quali l'imputato, avevano sottratto la chitarra per gioco —, la Corte di appello evidenziava come, esauritasi una prima fase, nella quale AV AL e il Macrì avevano preso le difese del CA e avevano indotto il Tadage a restituire la chitarra, intimandogli di non chiamare altre persone e minacciando di picchiarlo come pure strappandogli di mano un ramo che l'ultimo brandiva in atteggiamento di sfida, DE aveva chiamato in soccorso altri connazionali filippini, fra i quali ON OS, che brandiva una sbarra di ferro. Il AL era riuscito a fuggire, mentre DE e OS, a quel punto, avevano aggredito il Macrì. DE, infatti, aveva sferrato pugni a due ragazze, UN e OM, che avevano cercato di difendere Macrì, e dopo che OS era riuscito a colpire quest'ultimo con la sbarra di ferro, facendolo cadere, gli si era accanito contro e in particolare aveva colpito il braccio sinistro con una bottiglia di vetro rotta, ripetutamente, provocandogli le lesioni che avevano richiesto un immediato intervento di ricostruzione dei muscoli e dei tendini terzo, quarto e quinto della mano sinistra. Tanto ricostruito, la Corte di appello rilevava come fosse sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, in quanto l'azione dell'imputato fu motivata dal desiderio di vendetta, chiedendo a supporto l'intervento di altri connazionali per punire chi aveva osato frapporti fra sé e CA, vale a dire AL, che però fuggiva, aggredendo quindi le due giovani donne e infine Macrì, in un contesto nel quale i suoi antagonisti erano disarmati e non costituivano minaccia alcuna. La Corte di merito ha rilevato come si trattasse di una lite conseguente a una banale discussione, nata per lo scherzo del nascondimento della chitarra. E bene, in primo luogo la motivazione della Corte non si limita a riferirsi al solo intento di vendetta, bensì palesa la futilità del motivo a trarsi anche dalla banalità della discussione, oltre che dalla circostanza che non fosse stato Macrì, ma AL, medio tempore fuggito, ad affrontare più decisamente DE. Pertanto, la Corte fa buon governo dei principi in materia, allorché correla la futilità alla banalità dell'occasione e alla sproporzione: difatti certamente futile può ritenersi il motivo che scaturisca da una determinazione criminosa indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (da ultimo, fra le molte, Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01)). Per altro anche il richiamo alla vendetta, a ben vedere, non risulta eccentrico rispetto alla futilità dei motivi. L'art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen. configura 3 l'aggravante per due tipologie di motivi, che possono concorrere o essere anche alternativi: motivo abietto e motivo futile. Il motivo futile, appunto, è quello caratterizzato da levità, sproporzione e banalità, come ora definito. Il motivo abietto, invece, è quello induce, secondo il comune senso morale, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo, cosicché la vendetta di per sé non configura l'aggravante (Sez. 1, n. 55021 del 14/12)2016, dep. 2017, Pellegrino, Rv. 272393 - 01, che richiama Sez. 1, n. 6231 del 13/04/1994, Balzano, Rv. 198036; Sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013, dep. 2014, Zhang Chang, Rv. 259162). E bene, correttamente la Corte di appello configura la futilità, e non l'abiezione del motivo, la riconosce nella condotta banale e sproporzionata, la integra con l'intento di vendetta che, quindi, non è l'unico che giustifica l'aggravamento e soprattutto che appare analogamente 'futile' in ragione della sproporzione e della banalità della lite. 2.2 Pertanto può affermarsi in tema di circostanza aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., che il motivo futile è determinato da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, quand'anche fosse ispirata da un ingiustificato intento di vendetta. 2.3 Quanto alla circostanza aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen. la Corte territoriale si muove in sintonia con il consolidato principio per cui l'avere agito con crudeltà è caratterizzato da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole;
essa deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629 - 01; Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827 - 01). A ben vedere la Corte di appello richiama il contenuto della perizia che ricostruiva nel dettaglio la dinamica della condotta lesiva, consistente nell'uso della bottiglia rotta da parte del DE, che aveva determinato lacerazioni al braccio di Macrì «da ricondurre ad un ripetuto impatto del corpo tagliente e contundente sul braccio, con il quale, verosimilmente, è stato impresso dall'aggressore anche un movimento longitudinale e rotatorio penetrante lungo tuti:o l'avambraccio. I colpi sferrati con detto mezzo, visti i danni prodotti, sono stati numerosi e inferti con forza e particolare violenza, con l'intento di provocare danni corporali consistenti». 4 Da qui la Corte di appello trae il convincimento, congruo e logico, dell'accanimento di DE, contro la vittima, che si trovava già a terra e tramortita dai colpi di spranga, nonché dell'ampiamente esorbitante violenza, del tutto sproporzionata rispetto alla normale capacità di reazione della vittima. 2.4 Infine, la doglianza relativa al travisamento della dichiarazione di IT, allegata al ricorso, non è decisiva nei termini proposti, oltre a risultare di fatto una valutazione afferente la comparazione fra le 1:estimonianze, non consentita in sede di legittimità. IT riferiva che DE cinturò Macrì, per tenerlo bloccato, consentendo al OS di colpirlo con la spranga di ferro, così cadendo a terra sia l'attuale imputato che la persona offesa. Ma tutto ciò non è affatto incompatibile con la ricostruzione che, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali, ha ricostruito la brutale aggressione del ricorrente. A ben vedere a fronte delle dichiarazioni di Macrì, ma anche di AL, UN e OM, le sole dichiarazioni di IT, quand'anche travisate per omissione, non appaiono in grado di disarticolare la ricostruzione argomentata delle sentenze di merito, in doppia conforme: infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza e la natura non consentita del primo motivo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. La circostanza attenuante della provocazione è incompatibile con la sussistente aggravante dei futili motivi, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante invocata. Come anche corretto è stato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo valutato la Corte di merito la gravità della condotta, 5 la personalità dell'agente e la sua inclinazione alla violenza, il coinvolgimento di una banda criminale. La motivazione resa è quindi conforme al consolidato insegnamento di questa Corte: le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultimo, v. Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente , la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2D10, Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/ 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la motivazione, congrua in ordine ai fattori ostativi alla attenuazione, rende conto del corretto esercizio della discrezionalità. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 21 giugno 2021, confermava la sentenza del Gup del Tribunale peloritano, che aveva accertato la responsabilità penale di EX DE, che condannava alla pena di anni tre di reclusione in relazione al delitto di lesioni personali gravi per la limitazione funzionale dei movimenti di rotazione e supinazione del braccio (art. 582, 583, primo comma, n. 2, cod. pen.), nonché aggravate ai sensi degli artt. 585, primo comma, e 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen., quindi con crudeltà e per motivi futili. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25532 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 17/03/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di EX DE consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 61, primo comma, nn. 1 e 4, cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere configurate le circostanze aggravanti dei futili motivi in relazione alla causale di vendetta, valutandone la sproporzione;
sarebbe anche censurabile la motivazione impugnata in ordine all'aggravante della crudeltà, fondata solo sulla gravità della condotta commessa in sé con un'arma, senza indicazione del quid pluris necessario a integrare l'aggravante predetta. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 62, primo comma, n. 2 cod. pen., per non avere la Corte territoriale motivato riguardo ai punti di censura, non avendo dato il necessario rilievo al comportamento processuale collaborativo e allo stato d'ira dell'imputato, indotto dalla condotta altrui. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'ari:. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposto entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1 Quanto alla circostanza aggravante dei motivi futili, la Corte territoriale rende una risposta accurata alla doglianza proposta con l'appello. Ricostruendo la dinamica del delitto, che vedeva la persona offesa Macrì schierato a difesa dell'amico IN CA — al quale alcuni connazionali 2 amici, fra i quali l'imputato, avevano sottratto la chitarra per gioco —, la Corte di appello evidenziava come, esauritasi una prima fase, nella quale AV AL e il Macrì avevano preso le difese del CA e avevano indotto il Tadage a restituire la chitarra, intimandogli di non chiamare altre persone e minacciando di picchiarlo come pure strappandogli di mano un ramo che l'ultimo brandiva in atteggiamento di sfida, DE aveva chiamato in soccorso altri connazionali filippini, fra i quali ON OS, che brandiva una sbarra di ferro. Il AL era riuscito a fuggire, mentre DE e OS, a quel punto, avevano aggredito il Macrì. DE, infatti, aveva sferrato pugni a due ragazze, UN e OM, che avevano cercato di difendere Macrì, e dopo che OS era riuscito a colpire quest'ultimo con la sbarra di ferro, facendolo cadere, gli si era accanito contro e in particolare aveva colpito il braccio sinistro con una bottiglia di vetro rotta, ripetutamente, provocandogli le lesioni che avevano richiesto un immediato intervento di ricostruzione dei muscoli e dei tendini terzo, quarto e quinto della mano sinistra. Tanto ricostruito, la Corte di appello rilevava come fosse sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, in quanto l'azione dell'imputato fu motivata dal desiderio di vendetta, chiedendo a supporto l'intervento di altri connazionali per punire chi aveva osato frapporti fra sé e CA, vale a dire AL, che però fuggiva, aggredendo quindi le due giovani donne e infine Macrì, in un contesto nel quale i suoi antagonisti erano disarmati e non costituivano minaccia alcuna. La Corte di merito ha rilevato come si trattasse di una lite conseguente a una banale discussione, nata per lo scherzo del nascondimento della chitarra. E bene, in primo luogo la motivazione della Corte non si limita a riferirsi al solo intento di vendetta, bensì palesa la futilità del motivo a trarsi anche dalla banalità della discussione, oltre che dalla circostanza che non fosse stato Macrì, ma AL, medio tempore fuggito, ad affrontare più decisamente DE. Pertanto, la Corte fa buon governo dei principi in materia, allorché correla la futilità alla banalità dell'occasione e alla sproporzione: difatti certamente futile può ritenersi il motivo che scaturisca da una determinazione criminosa indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (da ultimo, fra le molte, Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01)). Per altro anche il richiamo alla vendetta, a ben vedere, non risulta eccentrico rispetto alla futilità dei motivi. L'art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen. configura 3 l'aggravante per due tipologie di motivi, che possono concorrere o essere anche alternativi: motivo abietto e motivo futile. Il motivo futile, appunto, è quello caratterizzato da levità, sproporzione e banalità, come ora definito. Il motivo abietto, invece, è quello induce, secondo il comune senso morale, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo, cosicché la vendetta di per sé non configura l'aggravante (Sez. 1, n. 55021 del 14/12)2016, dep. 2017, Pellegrino, Rv. 272393 - 01, che richiama Sez. 1, n. 6231 del 13/04/1994, Balzano, Rv. 198036; Sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013, dep. 2014, Zhang Chang, Rv. 259162). E bene, correttamente la Corte di appello configura la futilità, e non l'abiezione del motivo, la riconosce nella condotta banale e sproporzionata, la integra con l'intento di vendetta che, quindi, non è l'unico che giustifica l'aggravamento e soprattutto che appare analogamente 'futile' in ragione della sproporzione e della banalità della lite. 2.2 Pertanto può affermarsi in tema di circostanza aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., che il motivo futile è determinato da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, quand'anche fosse ispirata da un ingiustificato intento di vendetta. 2.3 Quanto alla circostanza aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen. la Corte territoriale si muove in sintonia con il consolidato principio per cui l'avere agito con crudeltà è caratterizzato da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole;
essa deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo (Sez. U, n. 40516 del 23/06/2016, Del Vecchio, Rv. 267629 - 01; Sez. 1, n. 20185 del 20/12/2017, dep. 2018, Q., Rv. 272827 - 01). A ben vedere la Corte di appello richiama il contenuto della perizia che ricostruiva nel dettaglio la dinamica della condotta lesiva, consistente nell'uso della bottiglia rotta da parte del DE, che aveva determinato lacerazioni al braccio di Macrì «da ricondurre ad un ripetuto impatto del corpo tagliente e contundente sul braccio, con il quale, verosimilmente, è stato impresso dall'aggressore anche un movimento longitudinale e rotatorio penetrante lungo tuti:o l'avambraccio. I colpi sferrati con detto mezzo, visti i danni prodotti, sono stati numerosi e inferti con forza e particolare violenza, con l'intento di provocare danni corporali consistenti». 4 Da qui la Corte di appello trae il convincimento, congruo e logico, dell'accanimento di DE, contro la vittima, che si trovava già a terra e tramortita dai colpi di spranga, nonché dell'ampiamente esorbitante violenza, del tutto sproporzionata rispetto alla normale capacità di reazione della vittima. 2.4 Infine, la doglianza relativa al travisamento della dichiarazione di IT, allegata al ricorso, non è decisiva nei termini proposti, oltre a risultare di fatto una valutazione afferente la comparazione fra le 1:estimonianze, non consentita in sede di legittimità. IT riferiva che DE cinturò Macrì, per tenerlo bloccato, consentendo al OS di colpirlo con la spranga di ferro, così cadendo a terra sia l'attuale imputato che la persona offesa. Ma tutto ciò non è affatto incompatibile con la ricostruzione che, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali, ha ricostruito la brutale aggressione del ricorrente. A ben vedere a fronte delle dichiarazioni di Macrì, ma anche di AL, UN e OM, le sole dichiarazioni di IT, quand'anche travisate per omissione, non appaiono in grado di disarticolare la ricostruzione argomentata delle sentenze di merito, in doppia conforme: infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza e la natura non consentita del primo motivo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. La circostanza attenuante della provocazione è incompatibile con la sussistente aggravante dei futili motivi, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896 - 01. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale non ha riconosciuto l'attenuante invocata. Come anche corretto è stato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo valutato la Corte di merito la gravità della condotta, 5 la personalità dell'agente e la sua inclinazione alla violenza, il coinvolgimento di una banda criminale. La motivazione resa è quindi conforme al consolidato insegnamento di questa Corte: le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultimo, v. Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente , la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2D10, Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/ 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la motivazione, congrua in ordine ai fattori ostativi alla attenuazione, rende conto del corretto esercizio della discrezionalità. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente