Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 27 della legge n. 479 del 1999 all'art. 438 cod. proc. pen., il rito speciale si configura come un diritto dell'imputato il quale può subordinarne la richiesta ad un'integrazione probatoria: il giudice in tale ipotesi è tenuto a verificarne la necessità e la compatibilità con il principio di speditezza processuale, ma non può più, a seguito della novella, dichiarare inammissibile la richiesta per assenza del presupposto della decidibilità allo stato degli atti. (Nella fattispecie la Corte, rilevante l'erroneità della decisione in tale ultimo senso assunta dalla Corte di appello, ha annullato la sentenza dibattimentale con rinvio, demandando al giudice di accertare se il diniego del rito alternativo era stato pronunziato in presenza dei presupposti per la sua applicazione, e, in tal caso, di applicare la riduzione di pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2007, n. 20179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20179 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 08/03/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 372
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 010618/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AT, N. IL 14/09/1970;
avverso SENTENZA del 13/02/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) TO AT ha proposto ricorso avverso la sentenza 13 febbraio 2004 della Corte d'Appello di Milano che - in parziale accoglimento dell'appello proposto da TO AT e KA UJ contro la sentenza 1 luglio 2003 del Tribunale della medesima Città che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione a fini di spaccio di circa kg. 3,778 di cocaina) - ha concesso agli imputati le attenuanti generiche e ha ridotto conseguentemente la pena inflitta ad entrambi.
La Corte ha respinto le censure che si riferivano alla mancata ammissione del giudizio abbreviato proposte da TO e ha respinto altresì i motivi di appello dagli imputati che si riferivano all'accertamento della loro responsabilità in ordine al reato loro ascritto.
2) Contro questa sentenza ha proposto ricorso il solo TO AT il quale ha riproposto la censura, già oggetto dei motivi di appello, relativa all'illegittimo diniego del giudizio abbreviato in quanto immotivato e in contrasto con la normativa che disciplina il rito speciale.
Nel merito, e in relazione all'affermazione di responsabilità, si deduce nel ricorso il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di appello avrebbero dedotto il concorso di TO nell'illecita detenzione della sostanza stupefacente da parte di RI SH (nella cui autovettura erano stati rinvenuti gli oltre tre chili di cocaina), dalla sola circostanza che TO avesse accompagnato IS per alcune centinaia di metri ma senza che fosse stata accertata alcuna condotta di concorso nella detenzione. 3) I motivi di ricorso sulla responsabilità proposti da TO AT sono inammissibili.
I giudici di appello hanno infatti ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli sulla base di circostanze fattuali e di ordine logico che appaiono incensurabili nel giudizio di legittimità.
In particolare non è vero quanto si afferma nel ricorso e precisamente che il concorso di TO sarebbe stato desunto dal mero accompagnamento del trasportatore, non conosciuto e incontrato casualmente, per poche centinaia di metri. I giudici di merito hanno infatti accertato che IS si era recato da Novara a Milano per incontrare qualcuno come affermato dalla donna che accompagnava IS in auto (assolta nel giudizio di primo grado). In secondo luogo non si è trattato di un mero accompagnamento ma, secondo i giudici di merito che l'hanno ricostruito puntualmente, di una vera e propria "scorta": TO e KA erano stati visti discutere mentre si trovavano in attesa di fronte ad un bar quando era sopraggiunto IS, sceso dalla sua autovettura, che aveva salutato TO il quale si era messo alla guida di uno scooter (mentre KA saliva a bordo di altra autovettura) e aveva preceduto le due autovetture incolonnate guidandole fino ad un luogo isolato dove si trovavano auto incendiate ma non v'erano altre autovetture parcheggiate.
Il personale della Guardia di finanza era poi intervenuto mentre i tre si trovavano intorno all'autovettura di IS e guardavano all'interno della medesima dove si trovava ancora la donna e la Corte ha altresì ritenuto inattendibile la giustificazione fornita da TO sulle ragioni che giustificavano la sua presenza nel luogo indicato. Come è agevole verificare si tratta- di una ricostruzione dei fatti astrattamente idonea ad attribuire al ricorrente un ruolo attivo nella detenzione per l'esistenza di una condotta di collaborazione diretta al trasporto e alla cessione della cocaina;
trattasi di valutazione esente da alcun vizio logico o giuridico e, di conseguenza, incensurabile nel giudizio di legittimità riferendosi alla valutazione delle prove acquisite, compito che spetta esclusivamente al giudice di merito.
4) È invece fondato il motivo che si riferisce al diniego sulla richiesta di giudizio abbreviato.
Dal verbale dell'udienza tenuta il 1 luglio 2003 nel giudizio di primo grado - che questa Corte può esaminare essendo stato dedotto un vizio di natura processuale - risulta che il difensore di TO abbia chiesto il giudizio "abbreviato condizionato alla acquisiz. dei tabulati telefonici".
Questa richiesta è stata rigettata dal Tribunale che ha così motivato: "rilevato che il proc. non è definibile allo stato degli atti e che le circostanze vanno chiarite attraverso le deposizioni degli Agenti operanti,, in particolare le modalità degli incontri e dell'occultamento della sostanza stupefacente".
Investita del motivo d'appello concernente la legittimità di questa statuizione la Corte milanese l'ha ritenuta corretta precisando che "il Tribunale ha dato contezza della inapplicabilità di tale rito, nei termini proposti dalla Difesa, stante la necessità di escutere i verbalizzanti al fine di individuare i ruoli assunti dai singoli imputati, l'attività da ciascuno di essi compiuta, nonché le esatte modalità di occultamento della sostanza".
Ciò premesso si osserva che, prima delle modifiche introdotte nel 1999, il giudizio abbreviato poteva essere disposto dal giudice, se vi era il consenso del pubblico ministero, quando riteneva "che il processo può essere definito allo stato degli atti" (art. 440 c.p.p., comma 1). Oggi il sistema che disciplina il rito alternativo in esame è profondamente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479. In particolare il nuovo testo dell'art. 438 c.p.p. (sostituito dalla citata L. n. 79, art. 27), oltre a non prevedere più il consenso del P.M., ha disciplinato il nuovo giudizio abbreviato configurandolo come un diritto dell'imputato. Ed è ancora previsto (comma 5) che l'imputato possa subordinare la richiesta ad un'integrazione probatoria e che il giudice sia tenuto a disporre il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. La decidibilità allo stato degli atti non costituisce più, quindi, un requisito di ammissibilità del rito alternativo e questa conclusione è confermata non solo dal tenore letterale dell'art. 438 citato ma altresì dal testo dell'art. 441 c.p.p., comma 5, che disciplina proprio il caso in cui il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti attribuendogli, in questo caso, il potere di assumere, anche d'ufficio, "gli elementi necessari ai fini della decisione".
Nel caso in esame i giudici di primo e di secondo grado hanno, in buona sostanza, applicato le norme abrogate fornendo una motivazione sulla non decidibilità allo stato degli atti invece di valutare - come era loro imposto dall'art. 438 c.p.p., comma 5 - se la richiesta integrazione probatoria risultasse necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale del rito. Quali sono le conseguenze dell'erronea statuizione del giudice di primo grado sull'ammissibilità del giudizio abbreviato?
Ovviamente è ormai divenuta irreversibile l'adozione del rito ordinario e quindi non può più realizzarsi una delle due conseguenze cui il rito abbreviato è preordinato, la disincentivazione del dibattimento.
Va però considerato che nei casi in cui si sia proceduto al giudizio ordinario per il rigetto, da parte del giudice del dibattimento (anche nel caso di reiterazione della richiesta formulata in udienza preliminare giusta quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 2003), della rinnovata richiesta dell'imputato condizionata all'integrazione probatoria necessaria l'imputato può appellare sul punto deducendo l'illegalità della pena inflitta (in questo senso v. Cass., sez. un., 27 ottobre 2004 n. 44711, Wajib, rv. 229173-76).
Accertata l'erroneità della risposta data dalla Corte di merito al motivo di appello il giudice del rinvio dovrà dunque verificare, alla luce della disciplina innovata del giudizio abbreviato, se il diniego del rito alternativo sia stato pronunziato pur in presenza dei presupposti per la sua ammissione applicando, nel caso di verifica positiva sull'esistenza di questi presupposti, la riduzione di pena.
5) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di TO AT limitatamente al punto dell'ammissione al giudizio abbreviato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO AT con rinvio alla Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007