Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di circostanze del reato, l'aggravante dei motivi abietti o futili non può essere integrata dal solo sentimento di vendetta, non inducendo questo, di per sé, in difetto di riferimenti al contesto sociale, ambientale e personale in cui il fatto si è verificato ed al sentimento spregevole manifestato dall'agente, quel profondo senso di ripugnanza o disprezzo richiesto dall'art. 61, n. 1, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2016, n. 55021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55021 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
5502 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1285/2016- Massimo Vecchio - Presidente - Angela Tardio PU 14/12/2016- - Relatore - R.G.N. 7472/2016 Marco Vannucci Rosa Anna Saraceno Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da GR RT, nato a [...] il [...] GR IT, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2015 della Corte di assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. ли RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 gennaio 2015, resa all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli: " ha dichiarato GR RT responsabile del delitto di omicidio, aggravato ai sensi degli artt. 577 n. 3 cod. pen. e dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, in danno di TI SE, commesso in Baia e Latina il 10 gennaio 2014 (capo A), del delitto di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, non meglio precisata, di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 2 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991 (capo B), del delitto di violazione della misura di prevenzione antimafia della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo C), del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'clan dei casalesi', e in particolare all'articolazione territoriale facente capo a AP SE, operante nel territorio dell'alto casertano, di cui all'art. 416-bis, commi primo, secondo, quarto e quinto, cod. pen., commesso in Casal di Principe, Baia e Latina, Sparanise e località limitrofe dal 2008 con condotta perdurante (capo D), e del delitto di calunnia in danno di IR DI, accusato falsamente della partecipazione al predetto omicidio, di cui all'art. 368 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 1 cod. pen. (capo E); ha dichiarato GR IT responsabile, in concorso con GR RT, del delitto di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, utilizzata per commettere il medesimo omicidio, di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo F); -ha condannato GR RT -ritenuta la continuazione tra i reati ed escluse l'aggravante dei motivi abietti e futili, contestata al capo A, e quella di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., contestata al capo D- alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento dei danni morali e materiali arrecati alle parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento delle spese del giudizio in favore delle stesse;
- ha condannato GR IT -ritenuta la recidiva ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.- alla pena di anni due e mesi quattro -ha disposto la confisca e la distruzione dei bossoli in sequestro. ли, di reclusione ed euro seimila di multa;
2. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2015, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto nei confronti di GR RT e interamente nei confronti di GR IT, ha escluso con riferimento al capo A l'aggravante della premeditazione e con riferimento ai capi A e B l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991; ha ritenuto il reato associativo di cui al capo D commesso «dal novembre 2011, con condotta perdurante»; ha concesso a GR RT, con riferimento esclusivo al reato di calunnia (capo E), l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. 2 pen., valutata come equivalente all'aggravante, ivi contestata, di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; ha, per l'effetto, rideterminato la pena nei confronti di GR RT in anni venti di reclusione;
ha applicato alla stesso, a pena espiata, ai sensi degli artt. 71, ultimo comma, d.lgs. n.159 del 2011, 215, 216, comma primo, n. 3 e 217 cod. pen., la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro per la durata minima di un anno.
3. La Corte di secondo grado, dopo avere richiamato la ricostruzione della vicenda operata dal Giudice di primo grado sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli imputati al Pubblico Ministero il 10 gennaio 2014, dal collaboratore di giustizia GR Attilio, non parente degli imputati e già affiliato al clan dei casalesi, e in particolare al gruppo capeggiato da AR HE, e degli esiti delle plurime conversazioni intercorse in carcere tra GR RT e i familiari e intercettate, esaminava distintamente le posizioni dei due appellanti, ripercorrendo le ragioni di censura espresse con i rispettivi motivi di appello, in ordine alle quali provvedeva con le predette statuizioni finali.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto per mezzo dei comuni difensori avvocati Nicola Filippelli ed Emilio Martino, entrambi gli imputati, che ne chiedono l'annullamento sulla base di cinque, non numerati, motivi, i primi tre dei quali relativi a GR RT e gli ultimi due a GR IT.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente GR RT denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., e, in ogni caso, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis (capo D). Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello, che ha disatteso la ли richiesta difensiva di applicare la disciplina della continuazione tra la sentenza in oggetto e quella emessa dalla stessa Corte il 4 aprile 2008, passata in giudicato il 3 giugno 2008, ha valorizzato esclusivamente il lasso temporale tra il termine ultimo di contestazione della sua partecipazione al clan AP (fino al febbraio 2006), giudicata con la sentenza del 4 aprile 2008, e il tempo di commissione del delitto sub D (dal novembre 2011), come riformulato in sentenza, mentre, alla luce dei richiamati principi di diritto, l'assenza di contiguità spazio-temporale tra i reati non era dirimente.
4.2. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente GR RT denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 521, 530, comma 2, cod. proc. pen., 368 e 3 61 n. 1 cod. pen., e, in ogni caso, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di consistenti dati probatori nel senso della configurabilità degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all'art. 368 cod. pen., come contestato al capo E, e dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen. Secondo il ricorrente, egli, nel descrivere la dinamica dell'omicidio nel corso dell'interrogatorio del 10 gennaio 2014, ha dichiarato di avere preso accordi con 'DI' chiedendogli di accompagnarlo per fare un servizio l'indomani all'alba, senza fornirgli altri dettagli, mente la Corte ha ritenuto che vi fosse stata comunque da parte sua una precisa descrizione di attività di ausilio, prestatagli da IR DI, per l'omicidio in esame quantomeno nella sua fase successiva (fuga dal luogo del commesso reato, mentre egli era ancora armato con auto condotta dal detto IR), introducendo una insinuazione in termini contraddittori e in contrasto con l'oggetto della imputazione attinente alla falsa accusa di partecipazione all'omicidio, non appurata al di là di ogni ragionevole dubbio. Né, con riguardo all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen., si è motivato in merito alle sue connotazioni culturali in rapporto al contesto socio- ambientale di riferimento, nel quale la logica della vendetta' assume una valenza da parametrare alla gravità dell'azione da vendicare (nella specie, l'assassinio di un congiunto).
4.3. Con il terzo motivo si denuncia da parte di GR RT per tutti i capi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69, 133, 81, comma secondo, cod. pen., oltre, in ogni caso, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al contenimento nel minimo della pena e dell'ulteriore segmento ли, applicato a titolo di continuazione. Secondo il ricorrente, la Corte è pervenuta alle sue determinazioni conclusive senza tenere conto della sua età avanzata, delle sue gravi condizioni di salute, del suo comportamento processuale e in particolare delle dichiarazioni confessorie rese nella immediatezza del fatto, dirimenti per la tempestiva ricostruzione della vicenda, stante la inconsistenza del residuo compendio indiziario. primo 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente GR IT denuncia, ai sensi aرهل dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed l erronea applicazione degli artt. 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, e, in ogni caso, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo F, e mancanza assoluta di 4 motivazione in merito alla richiesta di assorbimento del reato di detenzione in quello di porto. Secondo il ricorrente, la Corte -che ha ritenuto le considerazioni difensive corrette ma inidonee a legittimare una riforma della sentenza di condanna perché riguardanti sostanzialmente la sua condotta antecedente all'omicidio, mentre la contestazione mossa era più ampia e riguardava un arco temporale più esteso, sempre riconducibile alla giornata del fatto (concorso nella detenzione e porto della pistola anche successivamente per farla sparire)- è incorsa in significativo travisamento nel pervenire al convincimento, conclusivo e personale, che l'attività di occultamento dell'arma non poteva che essere stata eseguita il giorno dell'omicidio e non certo dopo la scarcerazione. Né la Corte ha motivato in ordine alla evidenziata piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto dell'arma. secondo 4.5. Con il quinto e ultimo motivo GR IT denuncia, ai sensi ли dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 62-bis, 132 e 133 cod. pen., oltre che mancanza di motivazione e, in ogni caso, contraddittorietà e manifesta illogicità della medesima in ordine alla omessa esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, per non essersi tenuto conto dello scarso allarme sociale dei suoi precedenti penali e della loro relativa lontananza nel tempo, né delle cogenti ragioni affettive poste a base dell'azione delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da GR RT può essere accolto nei limiti che saranno precisati, svolgendo per il resto censure infondate ovvero non consentite سل o generiche. 2. È priva di giuridico pregio la censura, che attiene, nel primo motivo, al contestato diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ascritto al capo D e ritenuto -sì come da rideterminazione della contestazione, con la sentenza di appello, alla luce del richiamato principio di diritto, in punto di incidenza del sopravvenuto stato detentivo sulla partecipazione ad associazione mafiosa, e della argomentata disamina delle emergenze probatorie- commesso dal novembre 2011 con condotta perdurante, e il reato di partecipazione al medesimo clan AP, contestato al ricorrente come commesso fino al febbraio 2006 (data della sentenza di primo grado, trattandosi di c.d. contestazione aperta) e giudicato 5 con la sentenza della stessa Corte di assise di appello di Napoli del 4 aprile 2008, definitiva il 3 giugno 2008. 2.1. La Corte di assise di appello, invero, ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione di condivisi principi di diritto, che ha richiamato. Nell'ordinanza si è, in particolare, evidenziato, sulla scorta di elementi, congrui rispetto ai dati fattuali disponibili e coerenti con la ratio dell'istituto della continuazione, l'iter logico seguito per escludere la riconducibilità a un sottostante originario disegno criminoso degli addebiti associativi, contestati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Si sono rimarcate, come punto di partenza, tre circostanze fattuali certe, rispettivamente correlate alla estensione temporale della precedente condanna del ricorrente (fino al febbraio 2006), ai successivi non brevi periodi trascorsi dello stesso in carcere (l'ultimo dei quali dall'ottobre 2009 al novembre 2011) e al suo ritorno «a far parte del clan AP» solo nel novembre 2011. Tali circostanze, con pertinenti argomentazioni critiche, sono state, quindi, valorizzate come dimostrative di una scelta di vita delinquenziale e non della unicità del disegno criminoso, che, nella prospettiva difensiva, sosteneva la richiesta di unificazione delle fattispecie associative, lo stesso presupponendo la rapportabilità del reato o dei reati a una preventiva, unitaria e generale deliberazione criminosa, definita nei suoi dati essenziali, alla quale segua, per ogni singola azione, una deliberazione specifica, e non un mero sistema di vita fondato sul delitto ovvero un programma solo generico di attività delinquenziale, da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa ovvero dell'adesione a essa del Ли soggetto interessato.
2.2. La coordinata e ragionevole valutazione svolta che neppure ha prescisso dall'evidenziare la valenza negativa, nella specie, del notevole lasso di tempo intercorso tra le diverse azioni illecite (pari a cinque anni e sette mesi) pur in assenza di limiti temporali normativi, e la improponibilità, in ogni caso, del riconoscimento della continuazione tra il reato associativo consumato fino al febbraio 2006 e l'omicidio del gennaio 2014, indotto da situazioni in alcun modo programmabili ab origine (nel 2006) e già unificato per continuazione al secondo reato associativo in contestazione- resiste alle censure difensive. Tali censure, infatti, sono limitate a una generica deduzione di dissenso fondata sul rilievo che l'unico dato valorizzato in sentenza è il lasso temporale decorso tra le contestazioni associative, che invece non sarebbe dirimente, omettendo una specifica correlazione con le ragioni della decisione, 6 infondatamente enunciando incorse violazioni di legge e insussistenti carenze interpretative e motivazionali e reclamando sull'indicato unico dato fattuale una non consentita, oltre che non rilevante, rilettura di merito.
3. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di GR RT è destituito di fondamento il primo profilo, che attiene alla sussistenza di un consistente quadro probatorio in ordine alla configurabilità del delitto di calunnia nei termini contestati al capo E.
3.1. La Corte di assise di appello, rispondendo ad analoghi rilievi devolutile, ha puntualizzato che, posto il dato oggettivo -non contestato in appello della falsità della dichiarazione resa dal ricorrente al Pubblico Ministero, nel suo interrogatorio, circa la identificazione in IR DI, invece che nel figlio IT, della persona che lo aveva accompagnato all'incontro con la vittima dell'omicidio, la contestazione atteneva alla ricorrenza del reato di calunnia quanto all'elemento oggettivo e quanto all'elemento soggettivo, per la rispettiva assenza di alcuna accusa nei confronti del IR, cui nessun dettaglio era stato fornito, e della volontà di accusare lo stesso. Ripercorso per sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese dall'indicato imputato, la sentenza ha evidenziato l'univoca emergenza della precisa descrizione di un'attività di ausilio prestata dal IR per il fatto omicidiario, con particolare riguardo alla fase della fuga dal luogo del fatto con l'auto condotta dallo stesso (già utilizzata per raggiungere la casa della vittima), durante la quale il ricorrente, palesemente armato, aveva gettato la pistola in un dirupo. La Corte, logicamente annotando che le dichiarazioni erano state in tal modo tali da coinvolgere il detto IR in una incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto, ha anche coerentemente rappresentato, con pertinente richiamo in diritto (Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. ли 248079), che il reato di calunnia è un reato di pericolo e che, pertanto, ai fini della sua configurabilità, occorre soltanto che «la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile», e ha logicamente osservato che la prova dell'elemento soggettivo era traibile dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva ammesso, in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, di avere voluto volontariamente e consapevolmente coinvolgere il IR nel reato, cui era estraneo, per vendicarsi nei confronti dello stesso, considerato responsabile dell'omicidio del nipote GR ME.
3.2. La Corte del merito, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del 7 contestato delitto e ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, sì che la conclusione cui è pervenuta, in critico confronto con le obiezioni difensive, si fonda su risultanze probatorie linearmente rappresentate come complete e univoche, tali da tradursi nella certezza processuale della responsabilità del ricorrente, e, come tale, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. In questa sede, del resto, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, e a verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
3.3. Il riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. nella rubrica del motivo è rimasto privo di alcuna notazione argomentativa nella illustrazione delle ragioni di doglianza, oltre a essere preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ogni relativa questione pretermessa con l'atto di appello. 4. È, invece, fondato, il secondo profilo del secondo motivo del ricorso di GR RT, che attiene -con riguardo al delitto di calunnia- alla sussistenza dell'aggravante, di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., contestata e ritenuta per avere il ricorrente accusato il IR per motivi abietti di risentimento personale.
4.1. La decisione impugnata, invero, giudicando sufficiente la confessione del ricorrente, la cui attendibilità ha ritenuto essere un dato processuale acquisito, non contestato e non contestabile, ha individuato nell'ammessa falsa accusa del IR per vendicarsi dello stesso, in quanto «ritenuto autore ریال dell'omicidio del nipote», il «motivo abietto di risentimento personale» all'origine dell'episodio delittuoso. Tale limitato argomento, astratto da ogni riferimento al contesto sociale, ambientale e personale in cui il fatto si verificato e al sentimento spregevole espresso, costantemente ritenuti necessario dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, P.G. in proc. Muzaka, Rv. 249010; Sez. 1, n. 30291 del 22/06/2011, Okaya, Rv. 250882; Sez. 1, n. 1489 del 29/11/2012, dep. 2013, Titta, Rv. 254269), contrasta con il condiviso principio di diritto con il quale ha omesso ogni argomentato confronto-, alla cui stregua la vendetta, pur sempre determinata da moti dell'animo di scarso o nullo valore e rilevo morale, di per sé non può indurre, secondo il comune senso morale, a quel profondo senso di ripugnanza e di disprezzo richiesto per la 8 configurazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 1 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 6231 del 13/04/1994, Balzano, Rv. 198036; Sez. 1, n. 7274 del 22/10/2013, dep. 2014, Zhang Chang, Rv. 259162).
4.2. Tali riscontrati, non superabili, vizi impongono l'annullamento sul punto senza rinvio della sentenza impugnata e l'eliminazione dell'aggravante.
5. Le deduzioni, che, con il terzo motivo, attingono la sentenza con promiscuo riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso contenimento nel minimo sia della pena base sia degli aumenti di pena per continuazione, sono inammissibili per la loro genericità.
5.1. Si rileva in diritto che il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, normativamente previsto dall'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., secondo il quale devono essere enunciati nell'atto di impugnazione «i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta», trova la sua ragione d'essere nella necessità di porre il giudice della impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato, oggetto delle censure, e di esercitare il proprio sindacato, inerendo al concetto stesso di "motivo" di impugnazione la individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce. Questo implica, a carico del titolare del diritto di impugnazione, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati dell'atto impugnato, ma anche quello di esprimere un vaglio critico in ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche analitiche e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del provvedimento impugnato, le quali siano capaci di contrastare quelle in esso contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o errato. Ли Non corrispondono, quindi, al requisito della specificità il motivo che risulti intrinsecamente indeterminato o che difetti della necessaria, precisa e concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, finendo con potersi adattare alla impugnativa di un qualunque provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 395298 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19551 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), né il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838), o il motivo che si limiti a enunciare ragioni e argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del 9 provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, P.G., P.C. in proc. R., Rv. 247741).
5.2. Tanto premesso, si osserva che il ricorrente, ripetendo nel ricorso i rilievi già enunciati in atto di appello, ha omesso di correlarsi con le ragioni della decisione, oggetto del proposto ricorso, e con la disamina svolta a fondamento della operata rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che ha argomentativamente riguardato sia la pena base per il più grave reato di omicidio (di cui al capo A), sostituita quella dell'ergastolo con quella di anni ventiquattro di reclusione (previa esclusione dell'aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991), sia gli aumenti per la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e per l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011 con le connesse incidenze sul quantum della pena, sia la diminuita entità dei singoli aumenti ex art. 81 cod. pen., sia l'espressa esclusione della sussistenza di valide ragioni per la concessione delle attenuanti generiche, sia il computo finale della pena avendo riguardo al criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e alla riduzione della pena finale per la scelta del rito abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen. Tale disamina, che, nella illustrazione dei singoli passaggi, ha dato ampio conto degli elementi cui ha attribuito rilievo preponderante, escludendo esplicitamente ovvero assorbendo implicitamente ogni diversa prospettazione difensiva, è esente da vizi logici e giuridici e non è stata oggetto di alcuna critica con il proposto ricorso.
5.3. Né la disposta esclusione dell'aggravante del motivo abietto per il capo e) ha alcuna incidenza sulla pena, avuto riguardo ai calcoli intermedi che ne hanno connotato la determinazione progressiva (nella misura di anni cinquantaquattro, mesi due e giorni venti di reclusione in esito all'aggiunta degli aumenti per la recidiva e la continuazione, e in quella di anni trenta di reclusione ли in esito all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.), fino a quella finale di anni venti di reclusione.
6. Pertanto, e conclusivamente, nei confronti del ricorrente GR RT, annullata senza rinvio la sentenza limitatamente all'aggravante del motivo abietto, ritenuto in relazione al capo E, ed esclusa per l'effetto la ridetta aggravante, il ricorso deve essere rigettato, per le considerazioni svolte, nelle restanti parti.
7. Il ricorso proposto da GR IT, svolgendo censure infondate ovvero inammissibili, deve essere rigettato. 10 8. Non meritano, innanzitutto, accoglimento le censure svolte con il primo motivo, che attengono, sotto i dedotti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla contestata ritenuta sussistenza dei delitti, di cui al capo F, di detenzione e porto della pistola calibro 7.65, utilizzata dal coimputato GR RT per l'omicidio di cui al capo A.
8.1. La valutazione organica delle risultanze acquisite, che, secondo il ricorrente, è manchevole, in rapporto alle considerazioni difensive, e travisata, in rapporto alle risultanze probatorie, è stata, invero, compiutamente condotta dalla Corte di assise di appello, che è pervenuta al giudizio conclusivo, confermativo dell'affermazione della responsabilità dello stesso in ordine agli indicati delitti, all'esito di un articolato iter argomentativo, che ha ripercorso i contenuti degli elementi di accusa valorizzati in primo grado, evidenziandone i collegamenti fattuali e logici, e ha indicato, con plausibile approccio logico, le ragioni per le quali le considerazioni difensive, che ha sintetizzato e ha giudicato corrette, non legittimavano la reclamata riforma della decisione di condanna. La Corte, in particolare, sottolineando che tali considerazioni riguardavano sostanzialmente solo la condotta dell'indicato imputato antecedente rispetto all'omicidio commesso dal padre, ha ripercorso il contenuto della più ampia imputazione ascritta e, descrivendo la condotta tenuta anche alla luce della inequivoca portata delle intercettazioni in atti, ha rimarcato, come dato conclusivo, il concorso completo e totale» del ricorrente quanto alla gestione complessiva dell'arma, sottolineando la emersa prova della complicità tra i due imputati e del loro pieno accordo nelle azioni susseguenti il fatto di sangue;
ha segnatamente sottolineato il loro congiunto allontanamento dal luogo del fatto portando l'arma a casa, coscientemente e consapevolmente, e la successiva distinta azione illecita del ricorrente, che detenendo l'arma, una volta giunti a ملل casa, ha provveduto al suo occultamento, in un contesto temporale collocato nel giorno dell'omicidio per la confluenza di plurimi dati specificamente apprezzati.
8.2. Lo sviluppo decisionale non è, pertanto, attinto fondatamente dalle ripetute obiezioni difensive, che, in contrasto con consolidati principi attinenti alle valutazioni da farsi in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), propongono rilievi che, lungi dall'esprimere incongruenze o omissioni argomentative, tendono a una non consentita reinterpretazione e revisione, nell'ottica difensiva, del significato di alcuni dati, già logicamente e ragionevolmente giudicati, senza vuoti argomentativi, sul piano fattuale e nelle loro ricadute in diritto.
8.3. Le espresse ragioni della decisione escludono anche la fondatezza della censura, dedotta con lo stesso motivo, concernente l'affermato assorbimento del 11 delitto di detenzione illecita dell'arma in quello di porto della stessa arma, sotto il profilo della piena coincidenza temporale tra le due condotte, e l'assenza di alcuna motivazione al riguardo. La sentenza, richiamate le circostanze temporali e di fatto esposte e analizzate in risposta alle diverse prospettazioni difensive, giudicate infondate, ha, infatti, dato conto della emersa prova della consumazione da parte del ricorrente delle due condotte di porto e di detenzione, integranti i reati contestati, con specifica, e ignorata, motivazione.
9. L'ultimo motivo, con il quale il ricorrente GR IT censura il trattamento sanzionatorio, è di contenuto generico in quanto astratto da un confronto critico con la sentenza, che ha specificamente illustrato le ragioni della decisione, ritenendo, con motivazione congrua, immune da illogicità di sorta e sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, in risposta alle osservazioni difensive, ora riproposte, che non sussistessero valide ragioni che consentissero di concedere le attenuanti generiche e di escludere la recidiva contestata e che la pena inflitta, come computata in primo grado, fosse del tutto equa e proporzionata alla personalità dell'imputato e al fatto in contestazione. 10. Al rigetto del ricorso di GR IT segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti di GR RT limitatamente alla aggravante del motivo abietto, ritenuta in relazione al capo E, ed esclude la aggravante ridetta. Rigetta nel resto il ricorso di GR RT. Rigetta il ricorso di GR IT che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio Vecchio Angela Carti DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2017 IL CANCELLIERE FA AI