CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
Commentario • 1
- 1. Art. 335 c.p.p.: annotazione preliminare e cause di giustificazioneAccesso limitatoAlfredo Capuano · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36253 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RI nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento IF RA nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ DI SC EP nato a [...] il [...] DI SC OB nato a [...] il [...] DI SC NA RI nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del PM presso il TRIBUNALE di NOLA in data 27 gennaio 2023 e l'ordinanza emessa in data 07/02/2023 dal GIP del TRIBUNALE di NOLA;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36253 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Per una più agevole comprensione della vicenda e dei termini del ricorso sottoposto all'odierno vaglio di questa Corte, giova premettere, per quanto risulta dagli atti, che i coniugi RI NO e UR IF presentavano, in data 28 maggio 2022, una denuncia- querela nei confronti dei condomini PP DI SC, RT RI DI SC e OB DI SC per i reati di calunnia, violenza privata e atti persecutori, apprendendo, in seguito, del tutto "casualmente", che da quella denuncia-querela era scaturito un procedimento, iscritto al n. 4252/22 R.G.N.R. - P.M Noia, definito con decreto penale di condanna per il solo reato di cui all'art. 674 cod. pen. A questo punto, i querelanti decidevano di formulare al P.M. titolare del procedimento richiesta di trasmissione del fascicolo processuale d'interesse al G.I.P. competente, ai sensi degli artt. 408 ss. cod. proc. pen., "ai fini del controllo sulla infondate2:za della notizia di reato, sottesa all'illegittimo procedimento di archiviazione interna della stessa". Il Pubblico ministero, investito della richiesta, disponeva in conformità, trasmettendola al G.I.P. "per quanto di competenza". Il G.I.P., a sua volta, dichiarava "Non luogo a provvedere atteso che il d.p. è già divenuto irrevocabile". Sia il provvedimento del Pubblico ministero che quello del G.I.P. costituiscono oggetto dell'odierno ricorso per cassazione proposto dai coniugi NO-IF. 2. Con il primo ed unico motivo, si deducono erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 408 e ss. cod. proc. pen., mancanza di motivazione e travisamento della richiesta difensiva. Ad avviso dei ricorrenti, la dichiarazione di non luogo a provvedere emessa dal G.I.P. di Noia costituirebbe un atto "abnorme". In primo luogo, sarebbe inconferente il riferimento alla "irrevocabilità" del decreto penale, in quanto non messa in discussione dalla difesa, la quale aveva inteso, in realtà, esporre al G.I.P. le proprie doglianze circa la "mancata instaurazione del regolare e inderogabile procedimento di archiviazione e, quindi, la cestinazione di fatto della querela- denunzia dei due ricorrenti...". Né l'emissione del decreto penale richiamato dal G.I.P. poteva giustificare il mancato controllo della pretesa infondatezza della notitia criminis. Il sostanziale rifiuto del P.M. di trasmettere gli atti al G.I.P. per il controllo sull'inazione e il provvedimento seguente del Giudice adìto avevano determinato una stasi processuale che rendeva l'atto abnorme, attesa la sua non impugnabilità e la vanificazione di rimedi processuali, quale, ad esempio, la riapertura delle indagini, in ragione dell'assenza del provvedimento di archiviazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, "in quanto proposto avver 2 X'LLF n 'non provvedimento' del quale non può ipotizzarsi l'abnormità e avverso un 'non luogo a procedere' da parte di un soggetto, il GIP, non destinatario di alcuna specifica richiesta in relazione alla quale non si è generata una competenza funzionale. L'eventuale inerzia del P.M. avrebbe potuto fondare una richiesta di avocazione ai sensi dell'art. 412 c.p.p., sul presupposto che il denunciante abbia interesse a dolersi dell'omesso esercizio dell'azione penale, piuttosto che sollecitare una archiviazione per poter proporre opposizione". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Stante l'apparente singolarità della presente vicenda, come sopra sintetizzata, è ineludibile premettere e ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per tutte, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Il Collegio rileva che, nella specie, tale principio non è stato rispettato, in quanto non risultano allegati al ricorso gli atti necessari per comprendere, in modo preciso, la sequenza procedimentale sviluppatasi nella vicenda in esame a partire dalla iscrizione della notitia criminis nell'apposito registro;
né risulta inoltrata apposita richiesta in tal senso alla cancelleria del giudice a quo. In particolare, non risulta accluso all'atto impugnatorio neppure il più volte citato decreto penale emesso dal G.I.P. di Noia a carico dei querelati per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., decreto che, a norma dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere comunicato ai querelanti (e non da costoro conosciuto "casualmente"). Né è fatta menzione, in ricorso, dell'eventuale avvenuta formulazione della richiesta, da parte della persona offesa, a norma dell'art. 335, comma 3-ter, cod. proc. pen., di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo. Già per tale aspetto, decisamente deficitario„ del ricorso, sarebbe giustificata una declaratoria di inammissibilità dello stesso. 3. Ma, anche ove si volesse prescindere da tale profilo d'inadeguatezza formale, la tipologia di epilogo decisorio non muterebbe. 3.1. Ed invero, occorre rilevare, quanto al primo (in ordine cronologico) degli atti impugnati, che, per pacifica tradizione giurisprudenziale di legittimità, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il 3 (7 pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudic:e (Sez. U, n. 34536 dell'11/7/2001, P.G. in proc. Chirico, Rv. 219598; Sez. 6, n. 1666 d& 6/4/2000, AT e altro, Rv. 220539). Dunque, si presenta come inammissibile in radice il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 27 gennaio 2023, il P.M. di Noia ha trasmesso al G.I.P. la richiesta inoltrata dagli odierni ricorrenti "per quanto di competenza": sia perché emesso dal P.M., sia per essere tale atto certamente non espressione di una prerogativa giurisdizionale, ma potendosi esso configurare quale incombente di natura amministrativa (Sez. 1, n. 4396 del 17/6/1999, Crea, Rv. 214236). Avrebbe potuto, viceversa, parlarsi di un provvedimento abnorme del P.M., quindi ricorribile per cassazione, solo nel caso di iscrizione di denuncia nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, in cui l'organo dell'Accusa avesse disatteso l'istanza del denunciante di trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari, determinando tale rifiuto - nella specie non verificatosi - una insuperabile stasi processuale (Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675). 3.2. Analogamente inammissibile va giudicato il ricorso con riferimento alla dichiarazione di non luogo a provvedere formulata dal G.I.P. di Noia in data 7 febbraio 2023. Va rammentato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Si tratta di caratteristiche che non è dato ravvisare nel provvedimento citato. Si è già stigmatizzato, in premessa, il profilo di palese non autosufficienza del ricorso, deficit che non consente a questa Corte di comprendere, se non in via deduttiva, l'esatta sequenza procedimentale dipanatasi nella vicenda in esame. Non è dato sapere, in particolare: - se il P.M. procedente abbia ravvisato, fra gli episodi denunciati dai querelanti, la rilevanza penale soltanto per quello sussunto nell'alveo dell'art. 674 cod. pen.; - ovvero, se il P.M. abbia operato una separazione di procedimenti, attribuendo agli altri episodi il carattere di "non notizia di reato" (mod. 45), con successiva archiviazione interna (c.d. "cestinazione"), non impugnabile in quanto non avente natura di provvedimento giurisdizionale (Sez. 7, Ordinanza n. 48888 del 15/11/2012, P.O. in proc. Ferri, Rv. 253926); 4 - ovvero, se il P.M., sempre avendo operato una separazione di procedimenti, abbia chiesto l'archiviazione per gli episodi diversi da quello oggetto del decreto penale divenuto esecutivo (in tal caso, però, le persone offese, che avevano formulato esplicita richiesta nella denuncia-querela, sarebbero state informate per l'eventuale proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.). In assenza di alcuna allegazione documentale pertinente da parte dei ricorrenti, non è possibile escludere che il G.I.P. del Tribunale di Noia sia stato formalmente investito esclusivamente della richiesta di decreto penale in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen. e che, pertanto, solo in relazione a tale decreto, da lui conosciuto quale Autorità emittente, sia stato indotto a rispondere alla richiesta degli odierni ricorrenti, veicolata dal Pubblico ministero, con l'unica formula possibile, che desse conto della intervenuta definitività del decreto medesimo, senza alcun profilo di abnormità rilevabile. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che consegue la condanna dei proponenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile Ì ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36253 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 30/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Per una più agevole comprensione della vicenda e dei termini del ricorso sottoposto all'odierno vaglio di questa Corte, giova premettere, per quanto risulta dagli atti, che i coniugi RI NO e UR IF presentavano, in data 28 maggio 2022, una denuncia- querela nei confronti dei condomini PP DI SC, RT RI DI SC e OB DI SC per i reati di calunnia, violenza privata e atti persecutori, apprendendo, in seguito, del tutto "casualmente", che da quella denuncia-querela era scaturito un procedimento, iscritto al n. 4252/22 R.G.N.R. - P.M Noia, definito con decreto penale di condanna per il solo reato di cui all'art. 674 cod. pen. A questo punto, i querelanti decidevano di formulare al P.M. titolare del procedimento richiesta di trasmissione del fascicolo processuale d'interesse al G.I.P. competente, ai sensi degli artt. 408 ss. cod. proc. pen., "ai fini del controllo sulla infondate2:za della notizia di reato, sottesa all'illegittimo procedimento di archiviazione interna della stessa". Il Pubblico ministero, investito della richiesta, disponeva in conformità, trasmettendola al G.I.P. "per quanto di competenza". Il G.I.P., a sua volta, dichiarava "Non luogo a provvedere atteso che il d.p. è già divenuto irrevocabile". Sia il provvedimento del Pubblico ministero che quello del G.I.P. costituiscono oggetto dell'odierno ricorso per cassazione proposto dai coniugi NO-IF. 2. Con il primo ed unico motivo, si deducono erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 408 e ss. cod. proc. pen., mancanza di motivazione e travisamento della richiesta difensiva. Ad avviso dei ricorrenti, la dichiarazione di non luogo a provvedere emessa dal G.I.P. di Noia costituirebbe un atto "abnorme". In primo luogo, sarebbe inconferente il riferimento alla "irrevocabilità" del decreto penale, in quanto non messa in discussione dalla difesa, la quale aveva inteso, in realtà, esporre al G.I.P. le proprie doglianze circa la "mancata instaurazione del regolare e inderogabile procedimento di archiviazione e, quindi, la cestinazione di fatto della querela- denunzia dei due ricorrenti...". Né l'emissione del decreto penale richiamato dal G.I.P. poteva giustificare il mancato controllo della pretesa infondatezza della notitia criminis. Il sostanziale rifiuto del P.M. di trasmettere gli atti al G.I.P. per il controllo sull'inazione e il provvedimento seguente del Giudice adìto avevano determinato una stasi processuale che rendeva l'atto abnorme, attesa la sua non impugnabilità e la vanificazione di rimedi processuali, quale, ad esempio, la riapertura delle indagini, in ragione dell'assenza del provvedimento di archiviazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, "in quanto proposto avver 2 X'LLF n 'non provvedimento' del quale non può ipotizzarsi l'abnormità e avverso un 'non luogo a procedere' da parte di un soggetto, il GIP, non destinatario di alcuna specifica richiesta in relazione alla quale non si è generata una competenza funzionale. L'eventuale inerzia del P.M. avrebbe potuto fondare una richiesta di avocazione ai sensi dell'art. 412 c.p.p., sul presupposto che il denunciante abbia interesse a dolersi dell'omesso esercizio dell'azione penale, piuttosto che sollecitare una archiviazione per poter proporre opposizione". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Stante l'apparente singolarità della presente vicenda, come sopra sintetizzata, è ineludibile premettere e ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per tutte, Sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Il Collegio rileva che, nella specie, tale principio non è stato rispettato, in quanto non risultano allegati al ricorso gli atti necessari per comprendere, in modo preciso, la sequenza procedimentale sviluppatasi nella vicenda in esame a partire dalla iscrizione della notitia criminis nell'apposito registro;
né risulta inoltrata apposita richiesta in tal senso alla cancelleria del giudice a quo. In particolare, non risulta accluso all'atto impugnatorio neppure il più volte citato decreto penale emesso dal G.I.P. di Noia a carico dei querelati per il reato di cui all'art. 674 cod. pen., decreto che, a norma dell'art. 459, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere comunicato ai querelanti (e non da costoro conosciuto "casualmente"). Né è fatta menzione, in ricorso, dell'eventuale avvenuta formulazione della richiesta, da parte della persona offesa, a norma dell'art. 335, comma 3-ter, cod. proc. pen., di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo. Già per tale aspetto, decisamente deficitario„ del ricorso, sarebbe giustificata una declaratoria di inammissibilità dello stesso. 3. Ma, anche ove si volesse prescindere da tale profilo d'inadeguatezza formale, la tipologia di epilogo decisorio non muterebbe. 3.1. Ed invero, occorre rilevare, quanto al primo (in ordine cronologico) degli atti impugnati, che, per pacifica tradizione giurisprudenziale di legittimità, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il 3 (7 pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudic:e (Sez. U, n. 34536 dell'11/7/2001, P.G. in proc. Chirico, Rv. 219598; Sez. 6, n. 1666 d& 6/4/2000, AT e altro, Rv. 220539). Dunque, si presenta come inammissibile in radice il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale, in data 27 gennaio 2023, il P.M. di Noia ha trasmesso al G.I.P. la richiesta inoltrata dagli odierni ricorrenti "per quanto di competenza": sia perché emesso dal P.M., sia per essere tale atto certamente non espressione di una prerogativa giurisdizionale, ma potendosi esso configurare quale incombente di natura amministrativa (Sez. 1, n. 4396 del 17/6/1999, Crea, Rv. 214236). Avrebbe potuto, viceversa, parlarsi di un provvedimento abnorme del P.M., quindi ricorribile per cassazione, solo nel caso di iscrizione di denuncia nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (mod. 45), seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, in cui l'organo dell'Accusa avesse disatteso l'istanza del denunciante di trasmissione degli atti al giudice delle indagini preliminari, determinando tale rifiuto - nella specie non verificatosi - una insuperabile stasi processuale (Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, De Colombi, Rv. 274675). 3.2. Analogamente inammissibile va giudicato il ricorso con riferimento alla dichiarazione di non luogo a provvedere formulata dal G.I.P. di Noia in data 7 febbraio 2023. Va rammentato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (per tutte, Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). Si tratta di caratteristiche che non è dato ravvisare nel provvedimento citato. Si è già stigmatizzato, in premessa, il profilo di palese non autosufficienza del ricorso, deficit che non consente a questa Corte di comprendere, se non in via deduttiva, l'esatta sequenza procedimentale dipanatasi nella vicenda in esame. Non è dato sapere, in particolare: - se il P.M. procedente abbia ravvisato, fra gli episodi denunciati dai querelanti, la rilevanza penale soltanto per quello sussunto nell'alveo dell'art. 674 cod. pen.; - ovvero, se il P.M. abbia operato una separazione di procedimenti, attribuendo agli altri episodi il carattere di "non notizia di reato" (mod. 45), con successiva archiviazione interna (c.d. "cestinazione"), non impugnabile in quanto non avente natura di provvedimento giurisdizionale (Sez. 7, Ordinanza n. 48888 del 15/11/2012, P.O. in proc. Ferri, Rv. 253926); 4 - ovvero, se il P.M., sempre avendo operato una separazione di procedimenti, abbia chiesto l'archiviazione per gli episodi diversi da quello oggetto del decreto penale divenuto esecutivo (in tal caso, però, le persone offese, che avevano formulato esplicita richiesta nella denuncia-querela, sarebbero state informate per l'eventuale proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.). In assenza di alcuna allegazione documentale pertinente da parte dei ricorrenti, non è possibile escludere che il G.I.P. del Tribunale di Noia sia stato formalmente investito esclusivamente della richiesta di decreto penale in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen. e che, pertanto, solo in relazione a tale decreto, da lui conosciuto quale Autorità emittente, sia stato indotto a rispondere alla richiesta degli odierni ricorrenti, veicolata dal Pubblico ministero, con l'unica formula possibile, che desse conto della intervenuta definitività del decreto medesimo, senza alcun profilo di abnormità rilevabile. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che consegue la condanna dei proponenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nei ricorsi (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile Ì ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente