Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché la maggior forbice edittale è collegata alle droghe leggere oggi interessate dalla previsione punitiva. (Fattispecie nella quale è stata confermata la sentenza di condanna che aveva determinato la pena-base nella misura di anni nove di reclusione per la detenzione illecita di 285 grammi lordi di cocaina).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2009, n. 28839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28839 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/02/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 491
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 028200/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AN, N. IL 26/08/1957;
avverso SENTENZA del 18/05/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZECCA GAETANINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Dominici Giuliano, in sostituzione dell'avv. Goito, che deposita memoria ex art. 102 c.p.p., e chiede l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza pronunziata dal Gup presso il Tribunale di Perugia all'udienza del 13/5/2004 ha irrogato ad DR GA la minor pena di anni 4 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa per il ritenuto delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato per detenzione di gr. 285,234 lordi di cocaina pari a g. 69,339 di cocaina pura utile per 462 dosi da 150 mlg ciascuna. La sentenza di appello ha riconosciuto in aggiunta alla diminuzione per il rito, la diminuzione per le attenuanti generiche e dunque ha fondato i calcoli di pena sulla base di anni 9 ritenuta dal giudice di primo grado.
RITENUTO IN DIRITTO
La GA ha proposto, a mezzo di suo difensore, ricorso per Cassazione avverso tale sentenza e ha poi curato il deposito di motivi nuovi.
Il ricorso denunzia:
1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 11 Cost.;
art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1;
Il giudice di appello avrebbe utilizzato argomenti illogici per dimostrare la consapevolezza e volontarietà della detenzione e avrebbe fatto perno su situazioni di fatto inventate di sana pianta (la trasparenza dell'involucro contenente la sostanza) e avrebbe omesso ogni motivazione in punto di omessa attività investigativa necessaria per evidenziare l'utilità della collaborazione offerta dalla imputata. La motivazione sarebbe costruita in assenza di prove come risulterebbe dallo stesso linguaggio adoperato in sentenza e riferito ripetutamente al verosimile, all'usuale e mai ad una certezza fondata.
2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 191 e 526 c.p.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. La sentenza impugnata affiderebbe la consapevolezza della detenzione a fatti non allegati e mai acquisiti al processo.
3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli art. 11 Cost., comma 6; art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma.
7. Il testo significante si sviluppa su due considerazioni:
a) la scelta del rito abbreviato comporta la decisione del processo allo stato degli atti e dunque non è dato congetturare che se il processo avesse avuto sviluppo istruttorio l'utilità del contributo dell'imputata sarebbe emersa.
b) la mancanza di utilità delle dichiarazioni rese dall'imputata è affidata alla evidente mancanza di qualsiasi utilità in un caso nel quale il reato ha prodotto ormai i suoi effetti.
4. Mancanza di motivazione circa la denegata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. I motivi nuovi si diffondono ampiamente su:
1. violazione dei criteri di apprezzamento della prova indiziaria e sulla illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata avrebbe scartato un accertamento in concreto del requisito della coscienza e volontarietà della detenzione e si sarebbe affidata ad una mera presunzione della consapevolezza della GA di detenere sostanza stupefacente. La sentenza avrebbe travisato le risultanze processuali accertando la presenza di una confezione in materiale trasparente, laddove il verbale di perquisizione rivela un confezionamento a più strati non trasparenti. Gli indizi per tali ritenuti corrisponderebbero a sospetti e congetture mentre il procedimento valutativo si esaurirebbe in paralogismi e petizioni di principio che evidenziano i vizi del ragionamento motivazionale.
2. illogicità manifesta della mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. La motivazione violerebbe la legge nella parte in cui pone a carico dell'imputata che ha dichiarato il suo intero patrimonio di conoscenze il mancato svolgimento di indagini per opera dell'ufficio sicché l'inerzia degli inquirenti sarebbe trasformata in inutilitità della collaborazione prestata dalla imputata.
3. Necessità di applicazione della legge penale successiva più favorevole con riferimento alla novellazione di cui al D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 conv. e mod. in L. 2 febbraio 2006, n. 49 che comporterebbe l'annullamento con rinvio anche nei casi nei quali la pena base irrogata nel provvedimento impugnato sia superiore al minimo edittale della vecchia disciplina (Cass. 17/10/2007 Sez. 4, mass. uff. 236.06 1). Deve essere anzitutto rilevato e non condiviso il metodo della frammentazione del testo censurato, che da sola produce la perdita delle connessioni di sistema del ragionamento giustificativo adoperato in sentenza. Il paradossale riferimento alla struttura sintattica dell'estensore (ricorso pg 7) costituisce probabilmente un errore di scritturazione non bastevole a suffragare la irrituale eventualità che l'impugnazione abbia come obbiettivo non (la motivazione e il dispositivo di) un provvedimento giurisdizionale ma una persona considerata come mera struttura sintattica. A ritenere accoglibili talune censure relative all'involucro del pacco sequestrato e alla agitazione dell'imputata registrata dai carabinieri (motivi n. 1 e 2, censura 1 dei motivi aggiunti), resta poi egualmente intatto il convergente significato, ben sottolineato nella motivazione impugnata, del sequestro di una quantità non piccola di cocaina, della presenza della imputata con il pacchetto di cocaina in un luogo abitualmente frequentato da spacciatori, della riferita accettazione di un incarico di consegna da persone definite conoscenti a persone sconosciute in città diversa dalla propria (secondo quanto risulta dalla incapacità della GA di fornire nomi, indirizzi e dati comunque identificativi delle persone mittenti, della collocazione del pacco da consegnare all'interno della custodia di un macchina fotografica ancorché insieme alla detta macchina, dell'affidamento operato da tre soggetti di un incarico di consegna di stupefacente di non poco valore a persona soltanto conoscente, della inattendibilità della tesi difensiva dell'avere la imputata accettato un incarico di consegna di sostanza che (forse) era tabacco. Tali circostanze nella singolarità della configurazione concreta di ciascuna e le valutazioni operate sul loro contemporaneo e non accidentale verificarsi, costituiscono adeguato fondamento di un giudizio di consapevolezza e volontarietà di una condotta dell'imputata (la detenzione per la consegna) che solo spiega la condotta materialmente accertata. I fatti fin qui elencati (la considerazione dei quali ad opera della sentenza di appello adeguatamente sostiene la statuizione censurata) sono tutti ritualmente acquisiti al processo sicché il secondo motivo di censura deve essere pure rigettato. Il giudizio del giudice di merito sul punto risulta sorretto dalla unicità del significato attribuibile, secondo ordinarie e condivise regole di esperienza, alla condotta della imputata rapportata e spiegata entro l'insieme dei fatti accertati nella loro concatenazione obbligante. Viceversa l'utilizzo di espressioni valutative appartenenti alla sfera del possibile o del verosimile o dell'usuale, si rivela inadeguato alla richiamata serie di circostanze pur prese (singolarmente ma anche sistematicamente) a fondamento della statuizione resa, e dunque risulta essere un semplice cattivo uso del linguaggio non commisurato alla consistenza e alla valenza dei fatti pur considerati, specificamente menzionati e utilizzati nell'ambito di un giudizio che risulta coerente alla ricostruzione processuale operata e logico nella corrispondenza tra dispositivo adottato e significato forte del sistema di circostanze e di condotte poste a fondamento di quel dispositivo.
Anche ogni motivo di censura relativo alla negazione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 (censura n. 3 del ricorso e n. 2 dei motivi aggiunti) è totalmente infondato. La sentenza impugnata ben sottolinea che la imputata ha fornito solo qualche nome di battesimo o di paese di ritenuta residenza dei soggetti che le affidarono il pacco di sostanza stupefacente per la consegna a Perugia, sicché non avrebbe fornito alcun dato concretamente utilizzabile per un prosieguo di indagine e nessun contributo avrebbe fornito nelle prospettive di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. La valutazione di merito circa la irrilevanza del contributo all'accertamento della intera vicenda e la prognosi circa l'esito di indagini che dovevano essere svolte su tracce prive di precisione e di credibilità costituiscono giudizi della Corte di Appello ragionevolmente costruiti, al di là di un improprio riferimento processuale, e come tali insuscettibili di valutazione rinnovata in questa sede.
Anche la negazione della attenuante speciale di cui al cit. D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, è esente dai vizi denunziati.
Le circostanze attraverso la considerazione delle quali il giudice di appello ha costruito l'interezza della vicenda oggetto di processo non consentono di ravvisare modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza sequestrata tali da consentire l'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sia o no occasionale l'azione addebitata alla imputata, il contesto che la ha caratterizzata è nel suo complesso e per tutte le altre ragioni evidenziate in motivazione di appello, ostativo alla applicazione del comma 5.
La censura relativa alla pena deve essere rigettata con riguardo al prevalente indirizzo giurisprudenziale che, in ragionevole considerazione del rapporto tra nuovo minimo di pena dell'art. 73 introdotto dalla L. n. 49 del 2006, nuova ampiezza della sfera di applicabilità della sanzione penale, e misura effettivamente adottata dalla sentenza impugnata, consente di ritenere la applicazione di una pena base di nove anni per detenzione di cocaina per circa 285 grammi lordi, indifferente alla novellazione che ha ridotto solo il minimo della pena, restando la maggior forbice edittale collegata anche alle sostanze interessate dalla previsione punitiva.
Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009