Ordinanza cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza collegiale 2 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2021, proposto da SE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mollica, Francesca Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locri Nella persona del Sindaco Dott. Giovanni Calabrese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SE Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
dell’ordinanza di sgombero n. 9 del 16 agosto 2021 e dell’ingiunzione del 7 ottobre 2021 di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 c.n.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. AB LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente impugna l’ordine di sgombero di un’area demaniale marittima sita nel Comune di Locri, nonché l’ingiunzione di pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 del codice della navigazione, atti tutti meglio dettagliati in epigrafe.
Avverso di essi sono proposte censure compendiate nei seguenti motivi di diritto.
Con un primo motivo si deduce la mancata applicazione delle norme dirette a garantire la partecipazione procedimentale del destinatario degli atti.
Con un secondo motivo si afferma l’incompetenza all’emanazione di ordinanze di sgombero di aree demaniali marittime da parte del Comune, per essere asseritamente competente la Capitaneria di porto.
Si è costituito per resistere il Comune di Locri.
L’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata respinta con ordinanza n. 286 del 2021 (non appellata) che ha così statuito “ Ritenuto che il ricorso non appare allo stato assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, anche a prescindere dalla effettiva doverosità della previa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ai fini dell’adozione di un provvedimento di demolizione e sgombero, nel caso di specie, la contestazione circa la natura abusiva dell’occupazione era già nota al ricorrente, già destinatario di una informativa di reato nel 1999 nonché di due richieste dell’Ufficio del Demanio del Comune di Locri – rispettivamente del 6 settembre 2011 e del 6 agosto 2021 - di pagamento dell’importo complessivo di € 436.433,11 e di € 365.959,29, a titolo di indennità da occupazione senza titolo di aree demaniali, per i periodi compresi tra l’1 gennaio 1992 ed il 31 luglio 2021;
Rilevato, peraltro, che la natura demaniale dell’area di che trattasi costituisce il presupposto sulla base del quale il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 14 giugno 2021 (avverso la quale il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa nel corso dell’odierna camera di consiglio, si è riservato di proporre appello), ha rigettato la domanda di usucapione ventennale proposta dal NI (cfr. doc n. 3 allegato alla costituzione del Comune di Locri)”.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ai sensi dell’art. 73 c. 3 c.p.a., questo T.A.R. ha emanato l’ordinanza n. 239/2026 con cui ha rilevato la parziale inammissibilità del ricorso per essere carente la giurisdizione di questo giudicante in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, invitando le parti a depositare memorie sul punto.
Le parti nulla hanno dedotto.
Ciò premesso, l’impugnazione avverso l’ingiunzione di pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 c.n. va dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione.
Gli atti che irrogano sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/1981 esulano, infatti, dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della L. 689/1981. La situazione giuridica per cui si invoca tutela presenta la natura di diritto soggettivo e l’attività sanzionatoria dell’amministrazione non è espressione di discrezionalità, ma di potere vincolato, disciplinato da precisi presupposti normativi. Pertanto, l’autorità amministrativa, accertata la sussistenza di un illecito amministrativo, è tenuta obbligatoriamente ad applicare la relativa sanzione pecuniaria, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale.
Ne consegue che con riferimento all’ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 1174 c.n., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Relativamente all’impugnazione dell’ordine di sgombero, il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Il primo motivo va disatteso, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 21 octies c. 2 primo periodo L. 241/1990 e del fatto che quello in esame è un atto vincolato. Per cui, in ipotesi, anche ammesso che nella specie fosse necessario l’avviso di avvio del procedimento, la sua omissione non ha portata viziante dell’atto gravato. Valgono, peraltro, le considerazioni svolte in sede cautelare, circa la conoscenza da parte del ricorrente della ritenuta occupazione abusiva dell’area demaniale in rilievo. Inoltre, secondo condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Puglia Bari sez. II, 15 novembre 2018, n. 1475) l'emissione delle ordinanze di rilascio e di sgombero di un immobile demaniale occupato abusivamente non deve essere preceduta dalla previa comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 L. 241/1990 attesa la natura vincolata degli atti di polizia demaniale.
Anche il secondo motivo di diritto va disatteso. Il Comune è competente all’emissione dell’atto impugnato, come previsto dal combinato disposto dell’art. 1 c. 2 D.lgs. 112/1998 (“ 2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ”), dell’art. 105 c. 2 lett. l) D.lgs. 112/1998 (“ tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo (….) ”), dell’art. 5 c. 1 D.lgs. 85/2010 (“ 1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti: a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali ”), dell’art. 4 L.R. 17/2005 (“ Funzioni e competenze dei Comuni - Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti: a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime; b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico – ricreative (….) ”.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente amministrazione, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 1° aprile 2026, 16 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
AB LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB LF | NA NT |
IL SEGRETARIO