Articolo 4 della Legge 9 agosto 1954, n. 634
Articolo 3
Versione
31 agosto 1954
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 31 agosto 1954