Sentenza 3 dicembre 2008
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In tema di reato d'atti osceni in luogo pubblico, il pronto soccorso di un ospedale deve considerarsi come luogo aperto al pubblico, in quanto accessibile liberamente a tutti coloro che richiedono un'assistenza sanitaria urgente.
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- 1. Atti osceni in luogo pubblico: quando si configura il reato previsto dall'art. 527 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la morale ed il buon costume ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di atti osceni in luogo pubblico previsto e punito dall'art. 527 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro la persona e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più… - 2. Carcere è luogo aperto al pubblico e quindi sussiste l'oltraggio (Cass.26028/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2008, n. 12988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12988 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 03/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2518
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 28782/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR ET WU, nato a [...] ili 5.11.1948:
avverso la sentenza resa il 3.4.2008 dalla Corte d'appello di Potenza. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.3.2007 il Tribunale di Melfi assolveva ET WU RU dai reati di cui agli artt. 527 e 594 c.p. per insussistenza del fatto, nonché IA Di CC dal delitto di calunnia per la denuncia-querela da lei presentata contro il predetto RU. Questi era stata imputato dei predetti reati perché nei locali del Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Pescopagano, nel quale svolgeva funzioni di primario neurologo, in presenza di più persone, sbottonandosi la cerniera lampo dei pantaloni e scoprendosi i genitali, si era rivolto all'infermiera Di CC IA pronunciando la frase "IA, se li tocchi un poco diventano quanto un braccio".
Secondo le pacifiche risultanze istruttorie, in data 1.7.2001, la infermiera aveva misurato la pressione arteriosa al RU, il quale subito dopo era stato canzonato dal cugino, ET RU, centralinista nell'Ospedale, presente nei locali, il quale aveva dubitato della virilità del primo e aveva insinuato che i suoi problemi pressori derivavano dal fatto che, a cinquant'anni suonati, non aveva ancora trovato moglie. A questo punto, secondo il tribunale, le versioni dell'accaduto divergevano, perché l'imputato sosteneva di essersi limitato a scostare i pantaloni della tuta da ginnastica indossata in quel frangente, quasi a voler mostrare i genitali, mentre la Di CC sosteneva che l'uomo aveva abbassato la cerniera dei pantaloni e mostrato i genitali, pronunciando la frase incriminata.
Gli altri due testi, ET RU e NI Di RE, dopo iniziali reticenze, avevano ammesso che l'imputato aveva scoperto i genitali, precisando però che la donna non poteva vederli perché era girata di spalle e intenta a registrare alcuni dati al computer. In base a questo compendio probatorio, il tribunale aveva ritenuto la vicenda frutto di un equivoco, sostenendo che la donna aveva frainteso la frase pronunciata dall'imputato.
2 - Il pubblico ministero presso il Tribunale ha interposto tempestivo appello contro l'assoluzione dal reato di atti osceni;
e la Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 3.4.2008, ha dichiarato ET WU RU colpevole del delitto di cui all'art. 527 c.p.p. condannandolo a pena di giustizia, interamente condonata, col beneficio della non menzione, oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile, liquidata equitativamente in Euro 2.500,00.
In sintesi, la corte territoriale ha osservato quanto segue:
- era incontestabile che l'imputato avesse scoperto i genitali, come avevano finito per ammettere anche i testi RU e Di RE, dopo che il pubblico ministero aveva loro contestato ex art. 500 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari;
- era logico che la Di CC avesse percepito il gesto, sia per la linearità coerenza e precisione della sua testimonianza, sia perché la vicenda si era svolta durante il turno di notte, quando normalmente non si svolgevano attività di registrazione al computer come quelle che i testi RU e Di RE avevano asserito essere in corso;
- in ogni caso, il gesto dell'imputato integrava il delitto di atti osceni, anche se la infermiera non lo avesse percepito, perché voltata per lavorare al computer.
3 - Avverso la condanna l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche.
Sostiene che indossava una tuta ginnica sprovvista di qualsivoglia cerniera, sicché non era credibile la deposizione della Di CC laddove aveva precisato che l'imputato si era aperto la cerniera per mostrare i genitali. Aggiunge che la donna aveva presentato querela quasi alla scadenza del termine trimestrale, ossia quando sapeva di essere stata trasferita, con il chiaro intento di strumentalizzarla al fine di lucrare qualche vantaggio economico in un ambiente lavorativo che non sarebbe più stato il suo. Infine, contesta la visibilità concreta del gesto incriminato, che deve considerarsi elemento essenziale per la integrazione del reato di atti osceni, ripetendo al riguardo che la donna non poteva percepirlo, perché voltata per lavorare al computer.
4 - Il ricorso è manifestamente infondato e comunque inammissibile. La censura relativa alla tuta da ginnastica priva di cerniera deduce una circostanza di fatto, sottratta alla cognizione del giudice di legittimità, quando - come nella specie - la motivazione sul punto della sentenza impugnata è adeguata e legittima.
La censura relativa al tempo di presentazione della querela non solo è frutto di una mera illazione soggettiva, ma è anche giuridicamente irrilevante.
La censura sulla concreta visibilità del gesto compiuto dal primario ospedaliero non solo è fondata su incerte risultanze istruttorie, che la corte territoriale ha motivatamente interpretato in senso contrario al ricorrente, ma è anche priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Infatti, premesso che mostrare i genitali in luogo non privato (anche semplicemente per ingiuriare una donna) integra il delitto di atti osceni, come ha sempre ritenuto la giurisprudenza di legittimità, in ordine al requisito della visibilità degli atti, va ricordato che trattasi di reato di pericolo e non di danno, con la conseguenza che è sufficiente la semplice possibilità di offendere il bene del pudore, e non è necessaria la sua lesione effettiva. Dottrina e giurisprudenza hanno poi precisato che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico basta la possibilità astratta di vedere il gesto offensivo del pudore, mentre nei luoghi soltanto esposti al pubblico occorre una visibilità concreta del gesto stesso. E ciò evidentemente perché nei primi, che sono luoghi in cui il pubblico può accedere liberamente o sotto particolari condizioni (di orario, di pagamento, etc.), la possibilità di percepire l'atto osceno è molto più alta;
mentre nei secondi, che sono luoghi non accessibili al pubblico, ma pur sempre visibili da un numero indeterminato di persone (balcone, finestra, giardino privato, etc.), la visibilità del gesto osceno da parte di queste persone è molto più limitata. Orbene, un pronto soccorso ospedaliero è sicuramente un luogo aperto al pubblico, giacché è accessibile a tutti coloro che richiedono un'assistenza sanitaria urgente. La conseguenza è che nel caso di specie, per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p., bastava che il gesto di esibizione dei genitali compiuto dall'imputato fosse astrattamente visibile da terzi, anche se non fu concretamente visto dalla infermiera denunciante. Peraltro - come già osservato - la corte di merito ha motivatamente accertato che la infermiera ebbe modo di percepire chiaramente il gesto osceno.
All'inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, il ricorrente non appare esente da colpa sulla valutazione di ammmissibilità della impugnazione.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009