Sentenza 10 maggio 2012
Massime • 1
In tema di impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere, alla Corte di Cassazione compete la verifica circa la valutazione critica ed argomentata, operata dal giudice, delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate e tale controllo deve limitarsi alla rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2012, n. 34578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34578 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2012 |
Testo completo
M 345 78 / 12 Sentenza 827 Registro generale n. 3437/2012 Udienza c.c. 10.5.2012 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori presidente Nicola MILO Francesco IPPOLITO consigliere (rel.) 66Domenico CARCANO DI SALVO Emanuele 66 APRILE Ercole 46 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti offese - parti civili De CA Filomena, n. a Toronto (Canada) il 3.11.1967 UL Paolo, n. a Napoli il 18.4.1980 EN NN, n. a Castellammare di Stabia il 19.12.1961 nel procedimento penale nei confronti di CO AT, n. ad Avellino il 6.3.1958 MB ME, n. a Napoli il 21.5.1955 LO AR, n. a Lauro il 28.9.1958 LL AN, n. a Napoli il 7.5.1959 contro la sentenza del g.i.p. del tribunale di Avellino, emessa il 29.10.2009; - letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale E. V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. P. Pavone, che ha concluso richiedendo l'accoglimento dei ricorsi. - uditi gli avv.: TOMEO per LO;
p . CoWNBRO law. VIGIONE toti. di BANCE. Ritenuto in fatto 1. Con la decisione impugnata, emessa ex art. 425 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino ha dichiarato non luogo a procedere neri confronti di CO AT, MB ME, LO 1 AR e LL AN per fatti accaduti, nell'anno accademico 2005- 2006, nel Conservatorio 'Cimarosa' di Avellino, ove MB era direttore, CO docente del corso di Didattica della musica, LO e LI membri del Collegio dei docenti della Scuola di Didattica della musica. Il Pubblico Ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio di UB per i delitti di cui agli artt. 328 cpv. e 340-61 n. 9 c.p.; di CO per quelli previsti dagli artt. 81 cpv. 323, 479 e 61 n. 2 c.p.; di MB e CO per il reato di cui agli artt. 40 cpv., 56, 110, 317 e 610 c.p.; per MB, CO e LI per quelli previsti dagli artt. 110., 112 n. 1 e 479 c.p. e per LO per il reato di cui all'art. 479 c.p.. 1.2. Al Direttore del Conservatorio in primo luogo si imputava (capo B) il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) per avere omesso di istituire la sessione d'esame, nel mese di febbraio 2006, in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2004, n. 109, il quale, per i conservatori che contemplavano nei loro ordinamento la Scuola di didattica della musica, aveva previsto la possibilità di far sostenere agli allievi gli esami di passaggio agli anni successivi anche con cadenza semestrale, purché nell'arco del semestre fosse stato completato il relativo percorso formativo. A tal fine, era previsto che, per l'ammissione all'esame finale di diploma, fosse necessario avere frequentato 1'80% delle attività didattiche programmate per ciascun semestre. Ha rilevato il giudice del merito che il decreto aveva dato luogo a innegabili difficoltà interpretative tanto che, con determina n. 6819 dell'8 novembre 2005, il Ministero dell'università aveva comunicato ai direttori di conservatorio che per l'anno accademico 2005/2006 si sarebbe dovuta garantire, come offerta formativa, sia il corso abilitante di Didattica della musica di durata quadriennale (previsto da norme precedenti), sia il percorso formativo articolato in quattro semestri di cui al predetto decreto. Con riferimento a quest'ultimo, con successiva determina n. 226 del 23 gennaio 2006, il Direttore generale del Ministero aveva comunicato alle direzioni dei Conservatori che "data la prescritta cadenza semestrale, non è ipotizzabile sotto il profilo strettamente giudico e formale il completamento del percorso formativo in un arco temporale inferiore ai sei mesi". Il direttore MB, nell'uniformarsi alla nota ministeriale, sul presupposto che nel mese di febbraio non era ancora completato il percorso formativo, necessariamente semestrale, ometteva d'istituire la sessione d'esame di febbraio per il passaggio ai semestri successivi. Successivamente, all'esito di giudizio vittorioso degli allievi dinanzi al T.a.r Lazio, la sessione d'esame fu istituita alla fine del mese di aprile. Il giudice ha ritenuto che l'adozione dell'originaria interpretazione restrittiva del decreto ministeriale da parte del MB, in adesione a quella data dalla Direzione generale del Ministero, non possa in alcun modo integrare la fattispecie prevista e punita dall'art. 340 c.p.
1.3. Al medesimo Direttore era stato contestato anche il delitto di cui all'art. 328 cpv. c.p. (capo E) per non avere tempestivamente risposto alla domanda scritta con cui l'allieva NN EN chiedeva il provvedimento di diniego dell'ammissione all'esame di passaggio al secondo anno. 2 Il giudice ha escluso che la suddetta domanda avesse natura di diffida o di messa in mora, assolvendo l'imputato per insussistenza del fatto, facendo applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono;
ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale. (Cass. 6, n. 41225/2005, Rv. 232765, Grassi;
n. 8263/2000, Rv. 216717,Visco).
1.4. Al docente CO erano stati contestati (capo D) i delitti di cui agli artt. 323, 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, nella riunione del Collegio dei docenti della Scuola, indetta in vista degli esami di passaggio da tenersi tra il 26 e il 29 aprile 2006, falsamente attestato che l'allieva NN EN non aveva completato il primo semestre dell'anno scolastico, relativamente alla materia "elementi di composizione per la didattica" per non avere assolto agli obblighi di frequenza minima;
il docente aveva così impedito alla predetta allieva l'ammissione alla sessione d'esame, intenzionalmente procurandole un danno ingiusto, ossia l'esclusione dall'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso. Il giudice ha escluso il reato di falso, accertando che il provvedimento di diniego dell'ammissione dell'EN non conteneva alcuna attestazione suscettibile di un giudizio di verità o falsità, bensì una valutazione. Ha escluso altresì il delitto di abuso d'ufficio, in relazione alla tesi di taluni componenti del Collegio dei docenti sulla natura valutativa del giudizio del completamento del percorso formativo, alternativa all'interpretazione di altri, secondo cui bastava la semplice frequenza del corso, questione che anche nella successiva sessione tornò a formare ancora oggetto di discussione e verbalizzazione nel collegio dei docenti.
1.5. Le stesse ragioni venivano poste a fondamento dell'assoluzione dagli stessi reati (capo F) contestati al CO per avere, in vista della sessione di esame del 3-8 agosto 2006, affermato che nessuno dei allievi aveva effettivamente completato il percorso formativo relativo all'anno di corso, così impedendo l'ammissione agli esami di tali allievi e intenzionalmente procurando loro un ingiusto danno. Il diniego dell'ammissione - successivamente superato su invito del Direttore a tener conto degli eventi eccezionali verificatisi nello corso dell'anno (mancata sessione nel mese di febbraio e successivo spostamento della stessa in aprile, a seguito del vittorioso ricorso degli allievi innanzi al T.a.r. Lazio) non conteneva alcuna attestazione suscettibile di un giudizio di verità o falsità, ma si basava sull'interpretazione, non arbitraria delle nuove disposizioni, che मै 3 privilegiava la proficuità della partecipazione alle lezioni rispetto al mero dato percentuale della frequenza.
1.6. Ai capi H ed I si imputava al Direttore e al collegio dei docenti, chiamati a deliberare sull'ammissione degli allievi agli esami di passaggio e di diploma nella riunione del 29 giugno 2006, nonché a AR LO, membro interno della commissione nella seduta d'esame del 10 luglio 2006, di avere falsamente attestato che l'allieva EN era iscritta al corso annuale anziché semestrale. Il giudicante ha escluso la sussistenza della falsa attestazione, osservando che "nel verbale della riunione del collegio dei docenti si indicavano espressamente i motivi per cui la PE era ammessa all'esame come allieva del percorso annuale”. In particolare, nel dubbio se considerarla "allieva del percorso annuale o di quello semestrale, si sceglieva la soluzione più favorevole all'allieva che, altrimenti, non avrebbe potuto sostenere l'esame perché priva del requisito, previsto dal DM n. 109/2004, della frequenza dell'80% del monte orario delle lezioni. Quale allieva del percorso annuale, invece, l'ammissione della EN era possibile per avere ella frequentato almeno i due terzi delle lezioni impartire". Per quanto concerne il LO, il Tribunale aveva accertato che "l'attestazione contenuta nello statino d'esame - dove la EN viene indicata come allieva del cd. percorso ordinario non gli appartiene. Ma - evidentemente è ricavata aliunde, segnatamente dagli atti della procedura di ammissione alla quale egli non ha partecipato".
1.7. Al CO e MB era stato contestato anche il delitto di cui agli artt. 40 cpv., 56, 110 e 317 c.p. (capo C) e quello di cui agli artt. 40 cpv., 56, 110 e 610 c.p. (capo J) perché, con minacce di bocciatura e reiterate altre condotte vessatorie nei confronti degli allievi, il CO aveva compiuto atti idonei e univocamente diretti ad indurre gli allievi a sottoscrivere una rinunzia scritta agli effetti favorevoli delle pronunzie del T.a.r. Lazio e di aver tenuto analoghe condotte per costringere gli allievi EN, UL e De CA a chiedere il trasferimento ad altro Conservatorio. Le imputazioni erano state estese al MB in qualità di Direttore, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., per avere omesso, benché informato, ogni azione diretta a impedire l'illecito operato del professore CO. : Il giudicante ha ridimensionato la portata delle accuse, valutando la prospettazione della bocciatura come strumento di stimolo per invogliare gli allievi a profondere il massimo impegno nello studio e altre manifestazioni autoritarie del CO (quali, ad es., il divieto di allontanarsi dall'aula per necessitò fisiologiche) come comportamenti dispotici, disciplinarmente censurabili, ma sulla base delle dichiarazioni di denuncianti e parti offese - per nulla connessi al perseguimento dello scopo di sottomettere gli allievi dopo il successo giurisdizionale dinanzi al Tar ovvero a tentativi di induzione a rinunciare agli effetti favorevole dell'ottenuta sentenza. Valutando le dichiarazioni delle parti offese, dei denuncianti e di altri numerosi allievi, il giudice del merito ha escluso la sussistenza di minacce da parte del docente CO, concludendo che il trasferimento degli allievi EN, UL e De CA (cioè dei tre odierni ricorrenti) fu determinato da loro scelta dovuta ai dissapori creatisi con il professore CO, senza alcuna 4 prova che l'atteggiamento autoritario e severo del docente fosse finalizzato all'allontanamento dei tre allievi.
2. Ricorrono per cassazione le persone offese, costituite parti civili, in epigrafe indicate, a mezzo del comune difensore, che dopo avere esposto - tutti gli elementi fattuali da lui ritenuti rilevanti ai fini della decisione - deduce i seguenti motivi: 1°: "violazione di legge per violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sulla carente enunciazione delle ragioni nella decisione. - Specificamente, in ordine alla motivazione resa per i capi C) e J), trattati congiuntamente, nonché ai capi F) e D), separatamente esaminati, mancanza e contraddittorietà, nonché manifesta illogicità della motivazione vizio risultante da altri atti del processo Motivazione apparente e non preceduta dal vaglio delle nominate risultanze istruttorie con consequenziale contraddittorietà della motivazione in ordine a premesse che anche nell'interpretazione delle norme richiamate, oggetto di specifica decisione dell'autorità giudiziaria amministrativa, si palesano inaccettabili e giungono a conclusioni aberranti e comunque costituiscono vizio di concatenazione logico giuridica - Travisamento dei fatti per essere stati esclusi elementi rilevanti ai fini della decisione la cui sussistenza si presenta pacifica in atti espressamente richiamati"; 2°: erronea applicazione della legge penale quale vizio di interpretazione ovvero inesatta interpretazione dell'art.479 e dell'art. 423 c.p., in relazione al fatto reato contestato nel capo D) e in relazione al fatto contestato nel capo F) dell'imputazione; 3°: erronea applicazione della legge penale quale vizio di interpretazione ovvero inesatta interpretazione dell'art. 479 c.p. in relazione al fatto contestato nei capo H) e I) dell'imputazione; 4°: erronea applicazione della legge penale quale vizio di interpretazione ovvero inesatta interpretazione dell'art. 328 c.p. in relazione al fatto contestato nel capo E) dell'imputazione; 5°: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione resa nella sentenza riferita al capo B) dell'imputazione e inesatta interpretazione della norma amministrativa e consequenziale erronea applicazione dell'art. 340 c.p.. 3. Il difensore dell'imputato CO ha depositato memoria con cui deduce, oltre all'infondatezza dei motivi, anche la radicale inammissibilità del ricorso, che esorbita dai limiti d'impugnabilità ex art. 576 c.p.p., il quale legittima l'impugnazione della parte civile ai soli effetti della responsabilità civile. Avendo la sentenza prosciolto l'imputato per insussistenza del fatto e mancando l'impugnazione del Pubblico Ministero, le parti civili avrebbero potuto impugnare la sentenza soltanto sotto il profilo civilistico e non già sotto quello penalistico. Considerato in diritto 1. Va innanzitutto rilevata l'infondatezza della preliminare deduzione del difensore dell'imputato CO, volta alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso in quanto esorbitante dai limiti previsti dall'art. 576 c.p.p.. き 5 L'art. 428, comma 2, c.p.p., come sostituito dall'art. 4 I. 20 febbraio 2006, n. 46, prevede espressamente che "la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.” le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che detto ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte all'art. 428 cod. proc. pen., esclusivamente agli effetti penali, al punto che la Corte, in caso di annullamento con rinvio, deve disporre la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.u.p. che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. Sez. U, n. 25695/2008, Rv. 239701, D'Eramo).
2. Ciò premesso, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso i cui motivi sono al limite dell'ammissibilità per ragioni - intrinseche alla disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. - va rigettato.
3. Osserva il Collegio che l'impugnazione proposta, sia là dove denuncia vizi di motivazione (motivi 1 e 5) sia quando deduce erronea applicazione della legge penale (motivi 2, 3 e 4), in realtà si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del merito e motivata in maniera non illogica, e finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Rende palese tale intento il lunghissimo preambolo espositivo dei fatti, con riferimento a note varie, missive inoltrate al Conservatorio, corrispondenza diretta al Ministero, resoconti di accessi al presidio ospedaliero di Ariano Irpino, denunce, atti e memorie inoltrate al Pubblico Ministero e, soprattutto, trascrizioni di dichiarazioni (rese alla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo del P.M.) di una ventina di persone informate dei fatti, tra cui docenti, parti offese, allievi, etc. In pratica, è stato riversato nel ricorso ed esibito alla Corte di legittimità il materiale probatorio contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questa Corte ha ripetutamente affermato la nullità del provvedimento del giudice che si limiti all'elencazione descrittiva degli elementi di fatto, qualificati come autoevidenti e dimostrativi della sussistenza delal colpevolezza dell'imputato, essendo indispensabile, per sorreggere un giudizio, l'esistenza della valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova. Per le medesime ragioni non è ammissibile un ricorso che, senza riuscire ad individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria, essendo comunque escluso in radice dal sindacato di legittimità il vizio di travisamento del fatto. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità, invece, è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, 6 Napolitano;
Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). Ciò è imposto sia dai chiarissimi e precisi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito. Che tale sia, in effetti, l'obiettivo del ricorso in esame è fatto palese dallo stesso ricorrente che, sul primo motivo, a conclusione della trascrizione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, chiede alla Corte di "giudicare se, alla luce della documentazione evidenziata e delle conseguenze generate dall'atteggiamento del CO [...], nella motivazione espressa persista una logica coerenza ed intrinseca razionalità nella motivazione del Giudicante".
3. Identico rilievo va fatto sul quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta al Tribunale come errata l'interpretazione restrittiva della nota ministeriale n. 336 del 2006, "oggetto del ricorso al T.a.r. Lazio, conclusosi con l'annullamento della medesima", quasi che l'evocato giudizio di illegittimità dell'atto, reso dal competente giudice amministrativo, debba o possa meccanicamente fondare l'affermazione di responsabilità penale.
4. Ad analoga conclusione il Collegio perviene con riferimento agli altri tre motivi di ricorso, che solo formalmente deducono l'erronea applicazione della legge penale, mentre in realtà continuano a censurare le valutazioni fattuali operate dal Tribunale, come risulta anche dalle stesse argomentazioni che collegano strettamente il denunciato vizio d'inesatta interpretazione della legge penale al censurato vaglio delle risultanze processuali.
P.Q.M.
бе La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 10 maggio 2012 11.bresidente Il consigliere est Il presidente 5Ippolito N. Milo DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 11 SET 2012 E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P S Piers Esposito 7