Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4631
CASS
Sentenza 29 marzo 2001

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 4 dicembre 2000, con il numero di registro generale 508/99. Le parti in causa erano un condominio e un condomino, il quale aveva opposto un decreto ingiuntivo emesso a suo carico per il pagamento di spese condominiali. Il condominio richiedeva la conferma della legittimità del decreto e la condanna del condomino al pagamento delle somme dovute, mentre il condomino contestava la validità del decreto, sostenendo che non vi fosse stata l'approvazione assembleare necessaria per la spesa.

Il giudice ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione del Giudice di pace che aveva revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha argomentato che l'assenza di approvazione dell'assemblea rendeva incerta la legittimità della spesa, e che il credito del condominio non era certo e liquido. Inoltre, ha chiarito che la richiesta di condanna al pagamento implicava anche la legittimità della spesa e la ripartizione tra i condomini, senza necessità di ulteriori pronunce. Infine, la Corte ha compensato le spese processuali, ritenendo giustificata tale decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4631
    Data del deposito : 29 marzo 2001

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