Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 881
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circoscritto, come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell' art. 113 cod. proc. civ., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374, all'inesistenza, o all' apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della "ratio decidendi", o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 881
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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