Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Il vizio di motivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, rilevante per il ricorso per Cassazione, è circoscritto, come per le sentenze del giudice conciliatore nella vigenza dell' art. 113 cod. proc. civ., anteriormente alla legge 21 novembre 1991 n. 374, all'inesistenza, o all' apparenza di essa, ovvero al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della "ratio decidendi", o infine alla perplessità della medesima, sì che sia impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO AMATO, che la difende unitamente all'avvocato MANNO GIAN PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA TEANO 4, in persona del suo Amministratore pro- tempore, CE GA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S.COSTANZA 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO DONAVER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 472/96 del Giudice di pace di GENOVA, depositata il 10/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 1 agosto 1995, NA AR convenne, davanti al Giudice di pace di Genova, il Condominio dell'edificio di viale Teano 4 e domandò che fosse condannato al pagamento della somma di lire 1.668.000, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Espose che nel pomeriggio del sabato 17 ottobre 1992 si era verificata l'occlusione nella colonna principale degli scarichi per le acque luride del condominio, a valle dell'innesto delle tubazioni che interessano l'appartamento di essa attrice, determinando la fuoriuscita delle acque luride dagli impianti sovrastanti. Non essendo riuscita a contattare l'amministratore, aveva richiesto l'intervento di una ditta specializzata, cui aveva pagato il compenso di lire 1.688.000 e di cui aveva inutilmente richiesto la restituzione al condominio, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. Il condominio di viale Teano 4, in persona dell'amministratore in carica, si costituì, contestò in fatto ed in diritto la pretesa avversa e ne chiese il rigetto.
Istruita la causa, con sentenza 10 maggio 1996 il Giudice di Pace, definendo il giudizio secondo equità, condannò il condominio a pagare, in favore dell'attrice, la somma di lire 834.000 e compensò le spese.
Si legge nella sentenza che, nella immediatezza del fatto, non era possibile stabilire se l'ostruzione riguardasse la colonna comune o soltanto la parte di pertinenza dell'appartamento di proprietà dell'attrice, ragion per cui l'autorizzazione dell'amministratore non doveva essere richiesta. non rientrando nelle sue competenze intervenire per conto di un condominio su cose di proprietà del singolo. Non essendo stato accertato trattarsi di danni alle parti comuni, la domanda ex art. 1134 cod. civ. non poteva essere accolta. Nondimeno, preso atto della disponibilità del convenuto di pervenire ad una transazione, ritenuta l'opportunità di favorire la distensione nei rapporti condominiali e considerato che alla ostruzione della colonna di scarico potevano aver concorso incrostazioni determinate dalla vetustà dell'impianto, in applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., era opportuno decidere secondo equità e disporre che il condominio contribuisse alle spese sostenute dalla AR in ragione del 50% (somma comprensiva degli interessi ed al netto della quota dovuta dalla AR quale partecipante al condominio).
Ricorre per cassazione IA NA AR;
resiste con controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A fondamento del ricorso la ricorrente deduce:
1.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1134 cod. civ. Il giudice si è lasciato fuorviare dalla circostanza che il danno alla cosa comune (intasamento della colonna di scarico fognario condominiale) si era manifestato con una uscita di liquame all'interno dell'appartamento della signora AR, ma non per questo poteva ritenersi che l'intervento disposto dalla signora AR fosse a proprio esclusivo beneficio e non anche a vantaggio dell'intero condominio.
1.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Nessuna delle parti aveva richiesto la parziale compensazione dell'importo pagato. Se l'art. 1134 cod. civ. era applicabile la somma doveva essere restituita per intero;
se non era applicabile, la domanda doveva essere respinta in toto.
2.- Il ricorso non può essere accolto.
2.1 Sulla base del testo dell'art. 113 cod. proc. civ., precedente la modifica introdotta con la legge n. 374 del 1991, nei confronti delle sentenze pronunziate dal conciliatore si riteneva proponibile il ricorso per cassazione per violazione o per falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nei limiti in cui si denunciava la violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi regolatori della materia, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e delle regole processuali (non essendo stato deformalizzato in via equitativa il processo davanti al conciliatore). (Cass., Sez. I, 12 novembre 1996, n. 9904; Cass., Sez. III, 22 febbraio 1996, n. 1373; Cass., Sez. un., 2 settembre 1995, n. 9264; Cass., Sez. III, 18 aprile 1995, n. 4331). Il vizio di motivazione si riteneva rilevante solo quando era configurabile l'inesistenza della motivazione, ovvero la motivazione apparente, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, o infine la motivazione perplessa, sulla cui base non fosse possibile stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto fosse stata posta a base della decisione (Cass., Sez. II, 13 dicembre 1994, n. 10653; Cass., Sez. I, 5 novembre 1992, n. 11975). Per contro, si considerava sottratto al sindacato di legittimità il giudizio equitativo, in quanto il ricorso non poteva investire la regola equitativa applicata in concreto, neppure sotto il profilo della inosservanza di norme di legge ritenute conformi ad equità, atteso che il giudizio di equità è, per sua natura, giudizio di merito, riferendosi al criterio regolatore del caso concreto.
La sentenza del conciliatore doveva ritenersi pronunziata secondo equità, oltre che nel caso in cui il giudice aveva espressamente applicato una regola di equità o una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, anche quando avesse fatto riferimento a norme di diritto senza menzionare l'equità della decisione, dovendo ritenersi, in quest'ultimo caso, che il giudicante avesse dato per implicito la corrispondenza delle norme di diritto alle regole di equità (Cass., Sez. I, 17 maggio 1995, n. 5422).
2.2 Il nuovo testo dell'art. 113 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, al secondo comma prevede che "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Rispetto alla normativa previgente, la disposizione contempla due innovazioni di considerevole rilievo. L'ambito del giudizio di equità non si estende a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, ma viene limitato a quelle il cui valore non eccede i due milioni di lire. Nella nuova formulazione è venuto meno il richiamo ai principi generali della materia, alla cui osservanza il conciliatore era tenuto.
Di considerevole rilevanza appare il mancato richiamo ai principi regolatori della materia, in quanto denota il chiaro intento legislativo di circoscrivere l'ambito delle impugnazioni delle sentenze dichiarate espressamente non appellabili (art. 339 comma 3 cod. proc. civ., secondo cui sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità"). Il che significa che, per le cause di circoscritto valore economico, il legislatore ha voluto fissare un limite assai rigoroso alle impugnazioni. Tenuto conto del mancato richiamo ai principi regolatori della materia, il ricorso contro il giudice di pace per violazione o falsa applicazione di norme di diritto si può ammettere per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge e regole processuali.
3.- Trattandosi di causa di valore inferiore ai due milioni di lire, la sentenza pronunziata dal giudice di pace di Genova il 10 maggio 1996 non è impugnabile per i vizi denunziati.
Premesso che, nella specie, non si fa questione di motivazione inesistente, ne' apparente, ovvero viziata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere la identificazione della ratio decidendi, e neppure perplessa e tale da non stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto fosse stata posta a base della decisione, deve essere rigettato il primo motivo, poiché la asserita violazione dell'art. 1134 cod. civ. non costituisce violazione delle norme costituzionali, di principi generali dell'ordinamento, di norme concernenti materie sottoposte a riserva assoluta di legge o di regole processuali.
Deve essere rigettato, altresì, il secondo motivo, in quanto non sussiste la dedotta violazione delle norme processuali. In effetti, la decisione dei giudice di pace di compensare fino alla concorrenza della metà l'importo richiesto dall'attrice attiene al merito della causa, posto che presupposto implicito e necessario della decisione è la interpretazione della posizione processuale del condominio convenuto di voler addivenire alla definizione amichevole della controversia come ammissione di parziale responsabilità, vale a dire come disponibilità a transigere, per essere consapevole del fatto che a determinare la ostruzione della colonna potevano aver concorso le incrostazioni dovute alla vetustà dell'impianto. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condannala ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 121.800, oltre lire 1.000.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999