Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/1999, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente dell'8-2-99
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Calbi " N. 245
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Aniello Nappi " N.11199/ 98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IG IO nato in [...] il [...]. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello Di Cagliari, sez. distaccata di Sassari il 24-1-97. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.IO Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore , avv. Alfredo Gaito che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. NI GI e IG IO venivano rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di Tempio Pausania per rispondere: capo a ) del delitto di cui agli artt. 110, 479 in relazione all'art 476 c.2, 61 n.2 c.p. per avere in concorso tra di loro, il primo quale istigatore e beneficiario della condotta criminosa ed il secondo come autore materiale della medesima, falsamente attestato in atto pubblico: la presenza dinnanzi al notaio di RE IO, il quale con detto atto costituiva suo procuratore speciale il IG per la vendita di un terreno;
la lettura dell'atto al comparente RE;
l'apposizione della firma da parte di quest'ultimo in presenza dei testimoni. ( il 19-8-80 ).
capo b ) del delitto di cui agli artt. 110, 476 c.1 e 2, 61n.2 c.p, per avere, in concorso tra di loro, nelle descritte qualità, apposto o fatto apporre all'atto pubblico di cui sopra la falsa firma di RE IO, così formando un atto falso. ( il 19-8-80 ) capo c ) del delitto di cui agli artt. 110, 48, 81 cpv., 479 c.p. in relazione all'art.476 c.2 c.p. per avere, in concorso tra di loro e con le condotte di cui ai capi precedenti, indotto in errore il notaio Luigi Enrico De Rosa che falsamente attestava in atti pubblici essere dinnanzi a lui comparso il IG fornito di procura speciale a vendere rilasciata dal RE, essendo invece questa falsa ed inidonea a conferire i poteri esplicati ( il 23 - 1 - 81 ed il 9 - 2- 81.) Con sentenza 22-2-95 il Tribunale di Tempio Pausania assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste: ciò in quanto non poteva ritenersi certo che l'apparente firma del RE, apposta all'atto 19-8-80, non provenisse in realtà dal medesimo. A seguito di appello del P.G. la Corte di Appello di Cagliari, sez dist. di Sassari, con decisione 24-1-87, previo esperimento di nuova perizia, ritenuta la sussistenza dei contestati fatti e concesse le attenuanti generiche prevalenti, dichiarava non doversi procedere nei confronti del IG per essere i reati ascritti estinti per prescrizione;
assolveva il NI dai reati di cui ai capi a ) e b) perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui al capo c) per non averlo commesso.
Tale pronuncia è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal IG il quale ha dedotto: che la falsità materiale non lasciava spazio a quella ideologica;
che l'impugnazione del P.M era inammissibile per indeterminatezza;
che non sussisteva il falso in relazione al capo c); che il dibattimento era stato ingiustificatamente rinnovato. Al contempo è stata censurata l'espletata perizia nonché la motivazione adottata dalla Corte territoriale ed infine in memoria aggiunta si assunto che, essendo intervenuta la prescrizione, l'accertamento della falsità non sarebbe stato possibile.
Procedendo in ordine logico, si rileva innanzitutto la manifesta infondatezza dell'eccepita indeterminatezza del gravame del P.M.:
basti all'uopo considerare che il relativo atto conteneva tutti gli elementi richiesti dall'art.581 c.p.p e che invero la denuncia del ricorrente è sostanzialmente diretta a contestarlo nella valenza del suo contenuto.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento per quanto concerne la ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica di cui al capo a), osservandosi al proposito quanto segue.
La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che si fa apparire venuto ad esistenza un atto che invece non è mai stato formato.(Cass.20-7-84 n. 0 6754 RV. 165367; Cass.15-5-86 n.0 3796 RV. 172716; Cass.22-4-97 n. 0 5495 RV. 20815. ). Ne consegue che sussiste la seconda ipotesi criminosa qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte: in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate e valutate quali integranti falsità ideologica, la quale d'altro canto presuppone la genuinità dell'atto in cui si inserisce. Orbene, nel caso in esame le attestazioni di cui al capo a), come sopra riportate, investivano l'intero atto nella sua esistenza e pertanto, alla luce degli enunciati principi, non costituivano il delitto ivi contestato di falsità ideologica, ma rientravano in quello di falsità materiale di cui al capo successivo: s'impone di conseguenza - nei confronti del ricorrente ed in virtù dell'effetto estensivo, non avendo il motivo de quo carattere personale, altresì per coimputato non impugnante, NI - l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado sul punto, stante la non configurabilità del reato ascritto.
Per il resto il ricorso si risolve in apodittiche affermazioni, dovendosi altresì segnalare che dal provvedimento impugnato non emergono elementi per un proscioglimento nel merito rispetto agli ulteriori reati e che pertanto ogni denuncia in ordine alla motivazione ed agli operati accertamenti diviene inammissibile in quanto un eventuale annullamento con rinvio sarebbe in contrasto con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, sancito dall'art 129 c. 2 c.p.p. Manifestamente infondato è infine l'assunto secondo cui sarebbe stato precluso l'accertamento della falsità in presenza di prescrizione: quest'ultima invero divenne operante per effetto della concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti sull'aggravante ed un siffatto riconoscimento necessariamente si poneva come sucessivo alla verifica positiva circa la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti del ricorrente IG IO e per l'effetto estensivo nei confronti dell'imputato non ricorrente NI GI, limitatamente al reato di falso ideologico di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999