Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2002, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
2896 / 02 сеee 57694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LA CORTE SUPREM ASSAZIONE Oggetto Rie. iccau er. SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 14120/97 Dott. Massimo ODDO + Consigliere Consigliere Cron. 6789 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere Ud. 18/12/01 ha pronunciato Ta seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DI DI IU, DI DI PE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 8, presso lo difendestudio dell'avvocato TINELLI PE, che li SALVATORE, giusta unitamente all'avvocato TAVERNA procura in calce;
2001 2660 controricorrente avversO la sentenza n. 66/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 12/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il resistente, l'Avvocato TAVERNA, che insiste per il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso pe il rigetto del ricorso;
assorbito il secondo e terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.450 del 19 aprile 1973, venne determinata in £.54.064.000 l'indennità spettante a LI e EP AR AJ per l'espropriazione di alcune aree di loro proprietà, destinate alla realizzazione di un parco pubblico attrezzato. Con decreto della Regione Lazio n.882 del 13 settembre 1974, fu disposto il deposito della predetta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. Con decreto della Regione Lazio n.88 del 18 gennaio 1975 fu disposta l'espropriazione delle aree a favore del Comune di Roma. A seguito di impugnazione degli espropriati, 2 la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 984 del 26 marzo 1990, determinò l'indennità di espropriazione in £.
1.517.000.000 e gli interessi dovuti in £.1.176.964.952, ordinando al Comune di Roma il deposi- to presso la Cassa Depositi e Prestiti della comples- siva somma di £.
2.693..964.955. Autorizzata dai decreti della Giunta regio- nale del Lazio nn.2302/92 del 28 ottobre 1992 e 1533/93 del 21 luglio 1993, la Cassa emise, in data 22 dicembre 1992 e 22 settembre 1993, due successivi mandati di pa- gamento delle predette somme, dovute a titolo di inden- nità e di interessi, operando la ritenuta a titolo di imposta del 20%, pari a £.584.087.051, ai sensi dell'art.11 comma 7 della legge n.413 del 1991. 1.2 Con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Roma, i AR AJ impugnarono il si- lenzio rifiuto dell'Intendente di Finanza di Roma somma di formatosi sulla loro istanza di rimborso della insistendo nella domanda di rimborso e £.584.087.051 - deducendo, in particolare: a) - che, nella specie, di- fettava il presupposto impositivo, poiché sia il prov- vedimento che aveva determinato l'indennità di espro- priazione, sia quello che aveva pronunciato l'espropriazione erano anteriori al 1° gennaio 1989; b) che l'imposizione stabilita dalla legge riguarda le 3 indennità di esproprio, relative a "terreni destinati ad opere pubbliche ○ ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.m. 2 aprile 1968", laddove, nella specie, si trattava di terreni espropriati compresi all'interno di una zona omogenea di tipo F, come documentato dalla circostanza che l'espropriazione aveva avuto luogo per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato. In contumacia dell' Intendente di Finanza di Roma, la Commissione adita, con decisione n. 189/18/96 del 27 marzo 1996, accolse il ricorso con riferimento ad entrambi i motivi dedotti.
1.3 A seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stettero i contribuenti, la Commissione tributaria re- gionale di Roma, con sentenza n.66/02/97 del 12 maggio 1997, confermò la decisione di primo grado. In particolare, la Commissione ha, tra l'altro, così, testualmente, motivato: A). "Thema deci- dendum della presente controversia la legittimità o meno del diritto di ritenere alla fonte l'imposta del 20% su indennità di espropriazione..... ritiene codesto Giudicante che il problema sottoposto al suo esame deb- ba essere risolto sulla base di corretta interpretazio- norme: a) art.11, V CO., L. ne della seguenti all'art. 81, co. I, lett.b ultima 413/91... che rimanda 4 parte del D.P.R. 917/86; b) art.11, VII co., L. 413/91; c) art.11, IX CO., L. 413/91; d) - DD.LL. 28/12/1992 n.17, 27/4/1992 n.269 e 25/6/1992 n. 319, tutti non con- vertiti;
e) art.81 T.U.I.R... L'ipotesi sub a) ricorre se sussistono due condizioni: I) somme percepite nel periodo 31/12/1988-31/12/1991; II) per atti o provvedi- menti emessi in detto periodo. Il caso, sottoposto al vaglio di codesta commissione, non rientra in tale fat- tispecie, onde l'indennità di esproprio non è soggetta a tassazione, anche perché, essendo la normativa entra- ta in vigore il 1°/1/1992, è fuori dal limite temporale della presente controversia. Solo per chiarezza si pre- cisa che il provvedimento ablatorio si perfezionò nel 1975. Circostanza pacifica, perché risultata per tabu- las e non contestata ex adverso, anzi implicitamente ammessa.... L'ipotesi sub b) cioè l'art. 7 L. 413/91 [recte: l'art.11 comma 7], conferisce il diritto all'Ente erogante, all'atto della corresponsione delle somme, di operare la ritenuta a titolo di imposta. Il IX co. della plurimenzionata norma ha previsto la tas- sabilità delle somme percepite in conseguenza degli at- ti indicati e per provvedimenti emessi successivamente al 31/12/1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge e cioè al 1/1/1992. A parte le difficoltà interpretative di detta norma....preme sottolineare le 5 due condizioni previste nella norma: a) somme percepite successivamente al periodo 31/12/1988-31/12/1991; b) per atti/provvedimenti nello stesso periodo. Non ricor- rendo, nel caso in esame, alcuno dei presupposti indi- cati in detta disposizione, ne discende che l'indennità di esproprio de qua non è sottoposta alla particolare tassazione". B) - "Per completezza si evidenzia come l'indennità in argomento riguardi i terreni destinati alle opere e per le zone ivi indicate, con esclusione dei quelle catalogate 'F' i come era il terreno degli appellati. Tutti i decreti legge indicati sub lett.d), che hanno solo aggiunto in sostanza alle zone A-B-C-D anche quella 'F', non sono stati convertiti in legge, sicché essi hanno perduto efficacia ex tunc".
1.4 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- ze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Resistono, con controricorso, LI e Giu- seppe AR AJ. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.11 legge 31.12.1991 n.413 in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che il presupposto impositivo stabilito dall'art.11 6 comma 5 della legge n.413 del 1991, applicabile nella sarebbe costituito, non già dal provvedimentospecie, espropriativo, bensì unicamente dalla percezione dell'indennità avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge medesima, come si sarebbe avverato pacificamente nel caso di specie. Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 11 comma 5 e del D.M.
2.4.1968 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."), sottolineano che: a) "l'Amministrazione ha rilevato che l'imposta è in ogni caso riferita alla espropriazione di 'terreni de- stinati a opere pubbliche o a infrastrutture urbane', e non per questo in zone del tipo F"; b) - "la ricompren- sione in zone omogenee riguarda non l'area espropriata (che è sempre destinata ai fini pubblici) ma la più am- 'all'interno' della quale viene realizzata pia zona un'opera ○ un'infrastruttura pubblica"; c) "non che la Villa AR fosse destinata nel p.r.g. a verse pub- blico, quel che rileva è la (ben più ampia) zona omoge- nea 'all'interno della quale è compresa la Villa"; d)· "questa zona omogenea è la zona Trieste e Nomentana che è certamente zona urbana (di tipo A о B) a servizio della quale è stato realizzato un parco"; e) - "va con- siderato che il comma 5 esclude le zone omogenee di ti- po E ed F, perché queste, non essendo edificabili, sono 7 soggette alle espropriazioni mediante indennità tabel- lare del valore agricolo;
ma quando l'area espropriata, quale che sia la destinazione, è all'interno di una ZO- na edilizia, e quindi sotto il regime normale di inden- nizzo, certamente è soggetta alla imposizione, al pari della cessione volontaria dell'art.8 lett. b) del T.U. come modificato dall'art.11 comma 1 della legge 413" (cfr. Ricorso, pagg. 4-5).
2.2 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le. Come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., supra, n.
1.3 lett.A-B), questa si fonda su una duplice ratio decidendi, ciascu- na delle quali autonomamente idonea a sorreggerla: e cioè, la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art.11 comma 7 della legge n.413 del 1991 non doveva essere operata (dalla Cassa Depositi e Prestiti), sia perché le somme percepite dai AR AJ sono state corrisposte in un periodo di tempo (dicembre 1992 e settembre 1993) non considerato dalla disciplina di cui ai commi 5, 7 e 9 dell'art.11 della legge citata (si prescinde, ov- viamente, dalla conformità a legge di siffatta statui- zione); sia perché i terreni de quibus risultano inse- riti in un tipo di zona ("F") non considerato dal comma 8 5 dell'art. 11 della legge medesima. E' noto che, per costante orientamento di questa Corte, quando la sentenza impugnata si fonda su due o più autonome rationes decidendi ciascuna della mentre il soggetto chequali idonea a sorreggerla esercita il diritto di impugnazione ha l'onere, a pena di inammissibilità, di censurare tutte le predette ra- tiones, è sufficiente che una sola delle censure risul- ti priva di fondamento, perché le altre divengano inam- missibili per carenza di interesse, dal momento che la sentenza stessa resterebbe, comunque, ferma sulla base della ratio decidendi о non impugnata, ovvero la cui critica sia infondata. In tale prospettiva, è immediatamente evi- dente che il secondo motivo di censura è inammissibile, in quanto, con esso, il ricorrente sottopone a critica un accertamento di fatto compiuto dai Giudici d'appello, senza nemmeno dedurre, relativamente allo stesso, il vizio di motivazione della sentenza impugna- ta. Infatti - posto che l'art.11 comma 5 della legge n. 413 del 1991 assoggetta, tra l'altro, ad imposizione "le plusvalenze conseguenti alla percezione....di inden- nità di esproprio.... relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 9 2 aprile 1968... definite dagli strumenti urbanistici"; che l'art.2 lett.F) del Decreto ministeriale del 1968 (emanato in attuazione dell'art. 41-quinquies commi 8 e 9 della legge n.1150 del 1942, recante la legge urbani- stica, introdotto dall'art. 17 della legge n.765 del 1967), applicabile а tutti gli strumenti urbanistici, stabilisce che "sono considerate zone territoriali omo- genee", ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967, "le parti del territorio destinate ad attrezzatu- re ed impianti di interesse generale"; e che i Giudici d'appello hanno inequivocamente affermato "come l'indennità in argomento riguardi i terreni destinati alle opere e per le zone ivi indicate, con esclusione di quelle catalogate 'F', come era il terreno degli ap- pellanti" (cfr., supra, n.
1.3 lett.B), fondandosi, all'evidenza, sulla qualificazione risultante dallo non v'è dubbio, per un verso, strumento urbanistico che i Giudici a quibus hanno accertato che, nello stru- mento urbanistico, i terreni dei AR AJ ri- sultavano inseriti nella zona territoriale omogenea "F", esclusa dalla previsione della norma impositiva de qua;
e, per l'altro, che le critiche formulate dal ri- corrente nel motivo di ricorso in esame si ribadisce, senza alcun cenno ad eventuali vizi di motivazione dimenticano del tutto l'accertamento stesso, contrappo- 10 nendovi apoditticamente circostanze contrarie, ovvero, comunque, introducono argomenti difensivi fondati su circostanze mai prima d'ora dedotte, involgenti, in ogni caso, indagini di fatto notoriamente precluse in questa sede. Dichiarato inammissibile il secondo motivo, per le ragioni ora dette, anche il primo deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse a proporlo, posto che come già rilevato ove anche lo stesso fosse ritenuto meritevole di accoglimento, la sentenza impugnata resterebbe pur sempre sorretta dalla ratio decidendi, la cui critica, formulata nel secondo motivo, è stata ritenuta inammissibilmente proposta.
2.3 La peculiarità della fattispecie integra giu- sto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Bruno Saccucci Salvatore Di Palma تعسرة DEPOSITAT IN CANCELLERIA 27 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio r Osvaldo Ascanio 11