Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto la violazione del principio, in un caso in cui il giudice d'appello aveva pronunziato su di una domanda proposta in primo grado nella comparsa conclusionale).
Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato
Commentari • 3
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FATTI DI CAUSA 1. L'Immobiliare Calipigia s.r.l. - premesso di avere acquistato, in data 23 settembre 2009, un immobile sito in Roma, via delle Terme di Tito n. 92, e di essere conseguentemente subentrata nel contratto di locazione di tale immobile stipulato, in data 18 ottobre 2007, tra la precedente proprietaria e il conduttore Stefano B. - ha rilevato come quest'ultimo si fosse reso moroso nel pagamento di taluni canoni di locazione e, pur avendo la locatrice ottenuto la convalida dello sfratto per morosità e attivato, nell'aprile del 2010, il corrispondente procedimento di rilascio, la stessa fosse riuscita ad ottenere la restituzione spontanea dell'immobile solo in data 22 settembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE COMPANY LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO S PIO V, 16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
J.A.L. JAPAN AIR LINES, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLO SPANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO NOBILONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AS JET AIR SERVICE SOC;
- intimata -
e sul 2^ricorso n^03507/95 proposto da:
AS JET AIR SERVICE SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELE CHIESA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE, JAPAN AIR LINES;
- intimati -
avverso la sentenza n. 99/94 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 30/03/93 e depositata il 25/01/94 (R.G. 4052/89);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. MANZI);
udito l'Avvocato Roberto NOBILONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con citazione del 21.11.1983 la "The IO MA & Fire Insurance Company", dichiarando di agire in surroga della propria assicurata, conveniva davanti al tribunale di Milano la JA Jet Air Service s.p.a. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di lire italiane equivalenti a yen 11.248.485, oltre accessori, corrisposti da essa attrice alla IS Corporation, quale destinataria di merci che, affidate alla convenuta per il trasporto Milano- Osaka, erano state rubate durante il trasporto terrestre Milano - Roma.
La convenuta resisteva alla domanda, chiedendo di chiamare in manleva la JAL JA Air ES, che costituitasi resisteva alla domanda. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10.11.19881 accoglieva la domanda della IO nei confronti della JA e condannava, altresì, la AL a tenere indenne la convenuta JA nei limiti di una somma minore (yen 10.992.560). La terza chiamata, AL, proponeva appello notificato il 29.11.1989, sia alla convenuta JA sia all'attrice.
La JA, costituitasi con comparsa del 22.12.1989, resisteva al gravame e proponeva a sua volta appello incidentale nei confronti dell'attrice IO.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30.3.1993, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, rigettava la domanda della IO MA nonché quella di rivalsa avanzata dalla JA nei confronti della AL.
Riteneva la Corte, quanto alla causa di garanzia, che dalle prove raccolte emergeva che il contratto di trasporto fu concluso con la JA e non con la AL e che, in ogni caso, il trasporto terrestre da Milano a Roma era stato effettuato dalla JA, per cui non sussisteva alcuna responsabilità della predetta compagnia aerea. Quanto alla domanda proposta dalla IO MA rilevava la Corte che questa non aveva provato la sua qualità di assicuratore non avendo fornito la prova necessaria dell'esistenza, validità ed efficacia del contratto assicurativo e l'identificazione esatta dei contraenti e che dalla quietanza esibita non si evinceva in alcun modo in base a quale obbligo contrattuale detto pagamento era avvenuto;
che il contratto di assicurazione andava provato per il tramite della polizza;
che non poteva essere accolta la domanda sotto il profilo della cessione di credito, come pure ritenuto aggiuntivamente dal tribunale, poiché detta prospettazione costituiva domanda nuova inammissibile, perché proposta solo in sede di comparse conclusionali di primo grado;
che, in ogni caso, non risultava adeguatamente dimostrato il duplice titolo di legittimazione attiva dell'attrice appellata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IO MA & Fire Insurance Company, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso la JA Jet,Air Service s.p.a., che ha proposto anche ricorso incidentale.
La AL JA Air ES resiste con controricorso.
Motivi della decisione l. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente IO MA lamenta la violazione degli artt. 327, 342 e 343 c.p.c., in riferimento agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per non aver rilevato che la causa proposta da essa IO nei confronti della JA era scindibile rispetto alla causa proposta dalla JA contro la AL di chiamata in garanzia, e che, per l'effetto, essendo stato l'appello proposto dalla AL nei confronti della propria chiamante in garanzia, questa non poteva proporre un appello incidentale tardivo nei confronti della IO, ma solo un appello incidentale autonomo, da notificarsi nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. e cioè entro il 27.12.1989, cosa che nella fattispecie non era avvenuta, avendo essa ricorrente avuto notizia dell'impugnazione incidentale solo in sede di prima comparizione.
1.2. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, a prescindere dal rilievo in diritto che questa corte si è già pronunziata sull'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dall'impugnato nei confronti di soggetto diverso dall'impugnante principale, ma parte della causa dipendente (Cass.9.1.1998,n. 132; Cass.12.6.1996,n. 5409; Cass. 1.2.1995,n. 1138), va osservato che nella fattispecie non sussiste un'ipotesi di impugnazione incidentale tardiva.
Infatti, come emerge dallo stesso ricorso della IO, l'appello della AL fu notificato sia alla JA che alla IO e la JA depositò presso la cancelleria della corte di appello la comparsa di risposta con appello incidentale il 22.12.1989 (pag. 4 del ricorso), mentre il termine per proporre impugnazione scadeva il 27.12.1989 (pag. 6 del ricorso).
Ne consegue che la IO, per effetto della notifica dell'impugnazione dell'appellante principale AL, era già parte nel giudizio di appello e che l'appello incidentale proposto nei suoi confronti era tempestivo e non tardivo, in quanto a norma dell'art. 343, 1^, c.p.c. (anche nella formulazione all'epoca vigente, che in aggiunta prevedeva anche l'ipotesi della mancata costituzione in cancelleria), detto appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria, senza la necessità della notifica dello stesso.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 336 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume la ricorrente che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la legittimazione attiva di essa IO MA sia in via di surroga sia quale cessionaria poiché i documenti esibiti "contengono una vera e propria cessione".
Detto punto è stato riconosciuto dalla stessa sentenza di secondo grado, che però ha ritenuto che si trattava di un profilo nuovo della domanda, prospettato solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi inammissibile.
Ritiene la ricorrente che il giudice di appello ha violato l'articolo 112 c.p.c., poiché ha dichiarato detta novità della domanda, pur in assenza di uno specifico mezzo di impugnazione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 163 e 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. per aver la sentenza impugnata ritenuto che costituisca domanda nuova l'aver dedotto che nella fattispecie la fonte di trasmissione del diritto poteva essere anche una cessione di credito.
2.2. I due motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente.
Le surriferite doglianze (come anche il successivo quarto motivo) pongono in luce alcune incongruenze rilevabili nella motivazione dell'impugnata sentenza che va perciò rettificata, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. - ma non sono da sole idonee a giustificare la cassazione di detta sentenza.
Osserva questa Corte che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum o causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto oppure ponga a fondamento della decisione fatti e decisioni estranee alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno della domanda dalla parte (Cass. 29.1.1990,n. 532; Cass. 2.2.1995,n. 1222). Nella fattispecie è pacifico tra le parti ed emerge dall'impugnata sentenza che la richiesta della somma, anche a titolo di cessione di credito, fu avanzata dall'attrice, solo in sede di comparsa conclusionale (in aggiunta al titolo ex art. 1916 c.c.). Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, non può con la stessa introdursi una domanda nuova, neppure sotto il profilo di una diversa causa petendi, poiché detta comparsa è inidonea a variare o ampliare l'ambito obiettivo della controversia ( Cass. 3.4.1987,n. 3234;Cass. 16.6.1980, n. 3814). Ne consegue che se la domanda nuova è introdotta con la comparsa conclusionale, non si pone neppure un problema di accettazione o meno del contraddittorio ad opera dell'altra parte, e se il giudice, in ogni caso accoglie detta domanda si verifica un'ipotesi di ultrapetizione rispetto alle domande regolarmente proposte ai sensi dell'art. 112 c.p.c. (così come, nel caso inverso in cui non esamini la questione non si versa in ipotesi di omessa pronunzia;
Cass. n. 3234 del 1987). Sennonché il vizio di ultrapetizione nel quale sia incorso il giudice di primo grado, se non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, non può essere rilevato d'ufficio in grado di appello ne' può essere dedotto per la prima volta in cassazione, in quanto detta violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato non determina nullità assoluta della sentenza, ma solo vizio denunciabile con i normali mezzi di impugnazione (Cass.21.8.1985,n. 445; Cass. 10.3.1987,n. 2479).
Pertanto nella fattispecie, in assenza di uno specifico motivo di doglianza, il giudice di appello non poteva rilevare che la domanda, accolta sotto il diverso profilo della cessione del credito costituiva domanda nuova (rectius: domanda non ritualmente proposta, prima ancora che nuova).
Ciò comporta l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che nella fattispecie la prospettazione della cessione di credito costituisse domanda nuova, in quanto, in ogni caso, avendo su di essa deciso il giudice di primo grado, non poteva essere rilevata dal giudice d'appello in difetto di impugnazione.
2.3. Nè può ritenersi, come sostiene la resistente JA, che, avendo essa proposto appello incidentale, con cui contestava la legittimazione attiva della IO MA, in ogni caso avrebbe impugnato anche detto accoglimento della domanda sotto il profilo della cessione del credito e quindi, avrebbe rilevato, la novità della domanda relativa, proposta solo in sede di comparsa conclusionale.
Infatti la censura mossa in grado di appello dalla JA non investe la "novità della domanda" ne' l'ultrapetizione del giudice di primo grado rispetto alle domande ritualmente proposte, ma il merito della causa, e cioè il punto se la IO fosse titolare del diritto azionato, sia pure per qualunque causa petendi.
2.4. Sennonché la sentenza di secondo grado, pur avendo ritenuto erroneamente (per la suddetta preclusione processuale), che la domanda era inammissibile perché nuova, ha anche ritenuto che la domanda, sotto il profilo della cessione del credito, non poteva essere accolta perché non risultava dimostrato il duplice titolo di legittimazione attiva dell'attrice appellata.
Quindi il rigetto della domanda attrice sul punto della cessione di credito si fonda su una duplice ragione, da una parte la pretesa inammissibilità della domanda per novità della stessa e dall'altra sulla mancanza di prova.
Premesso che l'interpretazione dell'atto di appello, che rientra nei compiti del giudice di merito, non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire (Cass. 26.5.1995,n. 5829), va rilevato che nella fattispecie la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto che il motivo di appello relativo "alla carenza di legittimazione attiva della IO" investisse il merito della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio ed ha ritenuto infondato nel merito detta pretesa titolarità, per mancanza di prova.
La ricorrente, che ha censurato l'impugnata sentenza sul punto della pretesa novità della domanda, non ha invece censurato detta sentenza sul punto della ritenuta assenza di prova della cessione di credito. Quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata (Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10555). Ne consegue che il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, assorbito il terzo.
3.1. Infondato è il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1888,1916,2697, 2702 e 2720 c.c., in relazione all'art. 1360 n. 3 c.p.c..
Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse sufficiente, ai fini della surrogazione, la prova offerta con la quietanza di pagamento dall'assicuratore, essendo necessaria la produzione della polizza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza, validità ed efficacia e contenuto del contratto di assicurazione e ciò, in quanto il contratto di assicurazione va provato per iscritto a norma dell'art. 1888 c.c.. 3.2. Rileva preliminarmente questa corte che l'atto scritto richiesto ad probationem del contratto di assicurazione può certamente consistere anche in documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo di causa (Cass. 18.4.1975,n. 1486). Pertanto la diversa prova scritta può essere ravvisata anche nella quietanza di pagamento dell'indennità, rilasciata dall'assicurato, a nulla rilevando agli effetti probatori, il fatto che la quietanza non è il documento che consacra la volontà di concludere il contratto (Cass. 17.5.1972,n. 1501). Quindi, in linea di principio, ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore, che è tenuto a provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito, può adempiere a detto onere con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno risarcito (Cass. 25.10.1982,n. 5565), non essendo necessario che produca anche la polizza assicurativa. In questi termini va quindi corretta la motivazione dell'impugnata sentenza.
Detto principio va però correlato alla posizione difensiva assunta dal terzo responsabile.
Infatti qualora l'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c. agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via di eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e quindi può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto (Cass. 3.7.1991, n. 7300). In questo caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero della polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che dalla quietanza non risultasse in alcun modo provato in forza di quali precisi obblighi contrattuali il pagamento fosse avvenuto e l'esatta identificazione dei due contraenti.
Ciò assume particolare rilievo se si considera che dalla stessa sentenza emerge che la AS contestava che la IS fosse la destinataria delle merci, essendo invece tale la MA OR Ltd.
In ogni caso, avendo ritenuto la sentenza impugnata che dalla quietanza non risultavano in alcun modo gli elementi relativi all'esistenza ed al contenuto del contratto di assicurazione, la contraria censura mossa dalla ricorrente si risolve in un doglianza di travisamento del fatto, quale emergente dalle risultanze processuali ed il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'assunta inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n.4, c.p.c..(Cass.15.5.1997,n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
4. Passando ad esaminare il ricorso incidentale proposto dalla JA, va rilevato che la stessa ha lamentato la violazione degli artt.1678, 1683, 1687, 1693, 1703, 1704,1710,1715, 1720 c.c., nonché
dell'art. 18 della Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ritiene la ricorrente che dalla documentazione esibita risultava che la AL era subvettore per l'intero tragitto Milano-Osaka e che pertanto la stessa doveva ritenersi responsabile della perdita della merce nei confronti della propria mittente JA, mentre la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che la JA avrebbe effettuato il trasporto via terra da Milano a Roma, trascurando le contrarie risultanze documentali.
In ogni caso la sentenza impugnata non ha esaminato il motivo di appello relativo alle limitazioni di responsabilità del vettore aereo internazionale.
5.1. Il ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale, dovendo ritenersi implicitamente condizionato all'accoglimento della impugnazione della IO.
Infatti nell'ipotesi di rigetto della domanda principale dell'attore e di impugnazione della sentenza da parte di questi, la domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto, deve essere riproposta nelle forme dell'impugnazione incidentale, condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale, non presupponendo la conferma dell'impugnata sentenza, ma la sua riforma. In questo caso, infatti, si profila un problema di interesse all'impugnazione che in tanto sussiste per il chiamante in garanzia, in quanto egli sia dichiarato tenuto al pagamento, da cui chiede di essere manlevato, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione principale.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999