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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa LA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 12871 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Broccio
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
RA YE, MO DA
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.6.2025
MOTIVI della DECISIONE
C'era ha convenuto in giudizio allegando di aver concluso Parte_1 Controparte_1 con la stessa: 1) contratto di mutuo chirografario del 28.3.2017 dell'importo di €
100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di €
1 60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di €
100.000,00; 4) contratto di conto corrente n. 103272068, stipulato in data 30 giugno 2014;
5) contratto di conto corrente n. 300446353 concluso in epoca anteriore al 2005 originariamente recante il n. 147559.
Con riferimento ai contratti di mutuo ha dedotto che la banca aveva, in brevissimo tempo, concesso i finanziamenti indicati, determinato un aggravamento dell'indebitamento dell'azienda e facendo lievitarne gli impegni restitutori;
peraltro aveva effettuato la proroga delle scadenze, “senza un corretto e tempestivo aggiornamento degli eventi, durante il periodo pandemico, alla centrale rischi, cagionando in maniera imprudente un incremento dell'attenzione da parte degli altri intermediari del credito, che hanno prontamente ricevuto i segnali di allarme e comunicato alla azienda le irregolarità”.
In relazione alla disciplina negoziale ha eccepito per tutti e tre i contratti di mutuo indicati, la violazione dell'art. 117 Tub per non aver la banca allegato al contratto il piano di ammortamento, per aver applicato il regime di capitalizzazione alla francese, senza compiuta indicazione dei criteri di rimborso (come evidenziati i criteri alternativi praticabili nella relazione del c.t.p.), la non corrispondenza tra il tasso annuo nominale ed il tasso effettivo. Ha dunque dedotto che il consenso prestato risultava essere viziato, non essendo i tassi univocamente individuabili.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 103272068 ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
il superamento del tasso usura;
illegittima applicazione di spese, commissioni e costi non correttamente pattuiti.
Il saldo banca alla data del 31.12.2020 (a credito del correntista per € 967,82) doveva dunque essere ricalcolato in € 31.788,00 all'esito dell'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 300446353 ha dedotto che il primo contratto recante la relativa disciplina portava la data del 22.9.2015, mentre il rapporto era stato concluso in data antecedente al 2005 (n. 147559). Il documento negoziale del
22.9.2015 non conteneva poi compiuta indicazione delle condizioni contrattuali, era privo di data certa, mentre la sottoscrizione del cliente era contenuta in uno solo dei fogli che componevano il documento. Analoghe censure sono state mosse all'ulteriore documento negoziale rinvenuto dell'1.2.2017.
2 Ha domandato applicarsi il tasso di cui all'art. 117 TUB e conseguentemente rideterminare il saldo alla data del 31.12.2020, che secondo gli estratti conto ammontava a € 139.434,69 a credito del correntista, nella maggiore somma di € 166.544,60 con un recupero di € 40.631,53.
Ha altresì domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da valutarsi anche in via equitativa, determinato dall'illegittimo comportamento della stessa.
Nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ha poi allegato l'ulteriore comportamento “ritorsivo” posto in essere dalla convenuta, che, a seguito dell'introduzione del presente giudizio, aveva revocato il precedente consenso reso alla rinegoziazione dei mutui “a condizioni agevolata con garanzia del medio credito centrale, in applicazione del DL 23/20 emergenza covid, datata 01.12.2021”.
costituita in giudizio, ha eccepito, con riferimento alla domanda relativa Controparte_1 ai contratti di conto corrente: l'inammissibilità della domanda essendo i rapporti ancora pendenti;
la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate nel decennio anteriore alla proposizione della domanda;
il mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice.
Nel merito ha osservato come il contratto n. conto corrente n. 300446353 risultava consacrato nel documento negoziale del 22.9.2015, non essendovi prova che detto rapporto fosse la continuazione di un altro precedente rapporto, non avendo peraltro la parte assolto all'onere probatorio sulla circostanza dedotta. Ha poi contestato nel merito la fondatezza delle contestazioni tutte svolte dall'attrice.
In relazione ai contratti di mutuo ha affermato la corretta determinazione delle condizioni tutte di erogazione, concludendo per il rigetto della domanda.
**
Osserva il Tribunale che parte attrice ha svolto distinte ed autonome domanda in relazione ai diversi contratti richiamati.
In primo luogo ha allegato la nullità delle pattuizioni contrattuali dei tre mutui indicati conclusi con la banca convenuta (mutuo chirografario del 28.3.2017 dell'importo di €
100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di €
60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di €
100.000,00).
3 Ha sostenuto che vi sarebbe indeterminatezza degli interessi pattuiti perché i contratti prevedono l'indicazione dell'ammortamento “alla francese” senza tuttavia indicare quale specifico sistema adottato che avrebbe potuto “essere declinato/sviluppato in regime di capitalizzazione semplice ovvero in regime di capitalizzazione composta”.
Ha altresì dedotto la mancata allegazione del piano di ammortamento, la verificazione di una forma di anatocismo nascosto e la non corrispondenza del tasso effettivo indicato a quello reale.
Deve premettersi che dalla disamina dei tre contratti indicati risulta il rispetto dei principi di necessaria e sufficiente determinazione delle condizioni negoziali e dunque dell'art. 117 TUB, con indicazione delle singole rate da corrispondere come da piano da ammortamento allegato.
In particolare: 1) il contratto di mutuo chirografario del 28.3.2017, indica l'importo finanziato di € 100.000,00 , il TAEG fisso pari a 4,91736%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del 2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante;
2) il mutuo del 12.3.2018 indica l'importo finanziato di € 60.000,00, il TAEG fisso pari a
3,47294%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del 2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante;
3) il mutuo del 14.11.2018 indica l'importo finanziato di € 100.000,00, il TAEG fisso pari a 2,90%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del
2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante.
Quanto al piano di ammortamento alla francese va osservato (richiamando quanto osservato dalla Corte di Cassazione S.U. n.15130/2024) che lo stesso esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identiche composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
4 calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
La giurisprudenza di legittimità è giunta alla conclusione che tale modalità di calcolo degli interessi non determina una forma di anatocismo. Ed invero ha affermato, con conclusione cui si ritiene di aderire che “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
La Corte ha ulteriormente risposto al quesito relativo al se “la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello
"all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”.
Sul punto è stata data risposta negativa.
Da un lato si è ribadito (come già affermato dalla Cass. nelle sentenze n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più
5 recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
Dall'altro si è osservato come l'art. 117 T.u.b. non richiede, tanto meno a pena di nullità,
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (neanche in tema di credito immobiliare ai consumatori: art. 120 novies TUB.
Le domande di nullità riferite a detti contratti spiegate da parte attrice non possono dunque trovare accoglimento.
Né può essere accolta la domanda di risarcimento del danno.
Dalla documentazione depositata non è possibile ricostruire con compiutezza l'accordo che si assume raggiunto con la banca convenuta e rispetto al quale la stessa avrebbe poi revocato il proprio consenso successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Il documento depositato unitamente alla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. di parte attrice ha infatti ad oggetto una “richiesta di affidamento” dell'importo di € 180.000,00 “di nuova concessione” garantito all'80% da medio credito centrale, e non una proroga dei precedenti finanziamenti concessi, come invece allegato da parte attrice.
Parte attrice non ha poi sufficientemente allegato, né tanto meno provato, il danno concretamente patito per effetto della revoca del consenso precedentemente manifestato.
Anche detta domanda va dunque respinta.
Con riferimento ai contratti di conto corrente, deve preliminarmente osservarsi che mentre l'azione di ripetizione non può essere esperita fintanto che il rapporto bancario non sia stato risolto (come eccepito dalla banca convenuta), la diversa domanda di accertamento negativo, può essere spiegate anche durante il periodo di svolgimento del rapporto contrattuale. Il correntista ha infatti un concreto interesse alla rideterminazione del saldo del rapporto alla luce delle dedotte nullità di singole pattuizioni contrattuali che impongano il ricalcolo del saldo come computato dalla banca.
La domanda di parte attrice diretta a rideterminare il saldo dei due contratti di conto corrente indicati è dunque ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità spiegata dalla banca convenuta.
Nel merito deve osservarsi come il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve
6 quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi)
e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
E' evidente dunque che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
In relazione al riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'azione di accertamento dell'indebito avanzata dal correntista (quale quella qui proposta), va precisato che l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto, grava sull'attore correntista (cfr. da ultimo Cass.
37800/2022). La prova dei movimenti di conto può poi trarsi non solo dagli estratti conto, ma anche da altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E' stato così evidenziato come, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass.
15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543)”.
Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto
7 disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. "saldo zero". In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Con riferimento poi all'onere del deposito dei contratti bancari, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi in cui il correntista (che agisce per l'accertamento negativo del credito), alleghi di non aver mai sottoscritto il relativo documento negoziale e che lo stesso si è quindi concluso per facta concludentia, così deducendo una circostanza in fatto incompatibile con il relativo deposito, dall'ipotesi in cui invece svolga contestazioni relative alle singole clausole pattizie, che presuppongono appunto la relativa sottoscrizione e la disamina del relativo contenuto.
Mentre nella prima ipotesi deve ritenersi che l'onere del deposito compete alla banca convenuta che si difenda in giudizio contestando l'assunto dell'attore, nella seconda evenienza compete al correntista attore depositare il documento negoziale le cui clausole intende censurare. Tale ricostruzione è quella resa dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6480/2021 laddove, al netto della fattispecie di nullità della pattuizioni di interessi anatocistici (in cui la nullità prescinde dalla valida conclusione del contratto, e discende dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c.), ha affermato che: ” Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacchè è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare
l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).”…tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del
8 contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Ciò posto, va osservato che l'attrice ha svolto specifiche censure in relazione a due rapporti di conto corrente.
Con riferimento al rapporto n. 300446353 ha dedotto che lo stesso era sorto in un periodo anteriore al 2005, e che il documento negoziale del 22.9.2015 si riferiva in realtà al medesimo rapporto avente precedente numerazione n.147559 e che dunque si è trattato di un unico rapporto contrattuale.
Ha quindi eccepito la mancanza di alcuna pattuizione negoziale per il periodo sino al
22.9.2015 e poi svolto specifiche censure con riferimento agli affidamenti concessi su detto rapporto ed in relazione al contratto del 22.9.2015.
Deve ritenersi che la complessiva contestazione svolta dall'attrice a detto rapporto non si sostanzi nell'allegazione della mancata conclusione per iscritto, e ciò in quanto il correntista ha domandato, con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., la produzione in giudizio del relativo contratto ad opera della convenuta ex art. 210 c.p.c., sull'implicito presupposto dell'esistenza di detto documento.
Né ha inteso domandare l'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. per il periodo di rapporto non “coperto” da disciplina contrattuale redatta per iscritto.
Ne consegue che l'onere del deposito del relativo contratto gravava su parte attrice.
Risulta altresì che la banca conventa, onerata del relativo deposito ex art. 210 c.p.c., non vi ha provveduto.
Deve poi ritenersi che il mancato deposito risulta nella specie comportamento non imputabile alla convenuta in quanto l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale gravante sulla banca, non può avere ad oggetto documenti aventi data anteriore al decennio, come previsto dall'art. 2220 c.c.
Conseguentemente essendo parte attrice il soggetto avente lo specifico interesse alla disamina del documento per fare valere la nullità delle relative pattuizioni, e non potendo la convenuta essere onerata della conservazione di documentazione avente da anteriore al decennio, le conseguenze negative della mancata acquisizione non possono che gravare su parte attrice.
9 D'altra parte risulta dirimente nella specie il mancato deposito, ad opera della stessa correntista, degli estratti conto in via continuativa o comunque sufficienti a ricostruire l'andamento del rapporto.
Sul punto va rilevato come in relazione a detta documentazione, come eccepito dalla banca convenuta, l'attore non ha domandato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo lo stesso, come sopra esposto, riferito al solo documento negoziale del contratto.
Nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. di parte attrice si legge infatti” Appare evidente che ove mai la banca convenuta non abbia prodotto e trasmesso in violazione dell'art 119
TUB il predetto contratto, si chiede che la ne ordini l'immediata produzione CP_2 in diretta applicazione dell'art 210 c.p.c”.
Il deposito degli estratti conto relativi al periodo 2005 – 2010, peraltro parziale mancando gli estratti conto scalari per il periodo 4 trimestre 2008 – 4 trimestre 2010 né quelli precedenti il 31/10/2005 (come evidenziato dal c.t.u.), e riferiti dunque a periodo per il quale non è stato depositato il relativo contratto, esclude anche la possibilità di svolgere la disamina contabile.
Né possono essere presi in considerazione gli estratti conto relativi al periodo dall'1/01/2011 al 31/03/2020 in quanto, come eccepito da parte convenuta, tardivamente depositati durante le operazioni peritali.
L'unico rapporto oggetto di esame può dunque essere quello consacrato nel documento negoziale del 22.9.2015.
La relativa verifica è poi circoscritta, per le ragioni sopra esposte, al solo periodo per il quale risultano depositati i relativi estratti conto e dunque, come indicato dal c.t.u., dal 2 trimestre 2020 – 4 trimestre 2020.
In relazione a detto contratto il consulente ha verificato: - la corretta pattuizioni delle condizioni contrattuali;
-il corretto esercizio dello jus variandi;
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale (in violazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione applicabile ratione temporis); - l'illegittima applicazione della commissione di disponibilità fondi che non trova compiuta regolamentazione tra i documenti depositati agli atti di causa.
Il c.t.u. ha dunque correttamente escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i costi non preventivamente pattuiti, applicato gli interessi oltre fido previsti nel contratto dell' 1.2.2017 e le condizioni migliorative applicate dalla banca.
10 Ha quindi rideterminato il saldo di detto conto in €. 129.531,60 a credito del correntista alla data del 31.12.2020. A fronte delle due opzioni prospettate dal c.t.u. deve infatti adottarsi quella che considera il saldo negativo pari a € 20.098,67, a favore di parte convenuta, quale primo saldo utile, in quanto, il mancato deposito integrale degli estratti conto è, nella specie, evento imputabile al correntista.
In relazione al contratto n. 103272068 risulta depositata la lettera contratto del
30/06/2014, i contratti di affidamento del 10.09.2014 e dell' 8.09.2015 e gli estratti conto per l'intero periodo di svolgimento del rapporto.
Il consulente all'esito della disamina dei documenti negoziali, ha ritenuto superato il tasso soglia per l'intero periodo contrattuale -ad eccezione dei trimestri 04/2014, 01/2015,
2/2015 e 4/2015- osservando come detto superamento è determinato dagli importi delle commissioni di disponibilità immediata fondi effettivamente applicati, ed ha quindi proceduto a ricondurre, nei periodi indicati, il tasso alla soglia di cui alla L. 109/1996.
In relazione a detto accertamento, per come esposto negli allegati alla relazione del c.t.u., risulterebbe che il tasso soglia è superato sin dal momento della pattuizione.
Si rende quindi necessario ex art. 279 n. 5 c.p.c. previa separazione della domanda avente ad oggetto detto contratto e rimessione della causa sul ruolo, disporre il richiamo del c.t.u. per chiedere al consulente di terminare il taeg al momento della pattuizione, e in caso di rilevato superamento del tasso soglia allora vigente, procedere, in applicazione dell'art. 1815 c.c. ad eliminare i tassi usurari pattuiti.
In relazione alle domande definite con la presente sentenza, va poi disposta la parziale compensazione delle spese di lite, con condanna di parte attrice al pagamento della quota parte del 50% delle spese sostenute dalla convenuta. Il giudizio si è infatti concluso con il rigetto delle domande relative i contratti di mutuo, delle domande di risarcimento del danno, mentre il saldo del conto corrente n. 300446353 è stato rideterminato (€.
129.531,60) in misura quasi coincidente col saldo banca (pari a € 129.220,75) a seguito dell'accertata applicazione illegittima dell'anatocismo.
Parte attrice va quindi condannata a pagare alla convenuta la quota parte del 50% delle spese di lite sostenute che si liquidano, nella misura già ridotta, tenendo conto del valore della controversia (determinato avuto riguardo all'importo quantificato dall'attore a titolo di somme illegittimamente trattenute dalla banca e pari a € 72.419,53) e dell'attività
11 espletata, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. , in € 2.500,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste in solido a carico di entrambe le parti.
p.q.m.
rigetta le domande spiegate da aventi ad oggetto: 1) mutuo Parte_1 chirografario del 28.3.2017 dell'importo di € 100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di € 60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di € 100.000,00). ridetermina il saldo del conto corrente n. 300446353 in €. 129.531,60 a credito del correntista alla data del 31.12.2020; dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'attrice a pagare alla convenuta la quota parte delle spese sostenute liquidate in € 2.500,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge. pone a carico solidale delle parti le spese di c.t.u.; dispone la separazione della domanda avente ad oggetto il contratto di conto corrente n.
103272068 e la prosecuzione di detto giudizio come da separata ordinanza;
Palermo, 5.12.2025
Il Giudice
LA GA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa LA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 12871 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Broccio
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
RA YE, MO DA
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 3.6.2025
MOTIVI della DECISIONE
C'era ha convenuto in giudizio allegando di aver concluso Parte_1 Controparte_1 con la stessa: 1) contratto di mutuo chirografario del 28.3.2017 dell'importo di €
100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di €
1 60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di €
100.000,00; 4) contratto di conto corrente n. 103272068, stipulato in data 30 giugno 2014;
5) contratto di conto corrente n. 300446353 concluso in epoca anteriore al 2005 originariamente recante il n. 147559.
Con riferimento ai contratti di mutuo ha dedotto che la banca aveva, in brevissimo tempo, concesso i finanziamenti indicati, determinato un aggravamento dell'indebitamento dell'azienda e facendo lievitarne gli impegni restitutori;
peraltro aveva effettuato la proroga delle scadenze, “senza un corretto e tempestivo aggiornamento degli eventi, durante il periodo pandemico, alla centrale rischi, cagionando in maniera imprudente un incremento dell'attenzione da parte degli altri intermediari del credito, che hanno prontamente ricevuto i segnali di allarme e comunicato alla azienda le irregolarità”.
In relazione alla disciplina negoziale ha eccepito per tutti e tre i contratti di mutuo indicati, la violazione dell'art. 117 Tub per non aver la banca allegato al contratto il piano di ammortamento, per aver applicato il regime di capitalizzazione alla francese, senza compiuta indicazione dei criteri di rimborso (come evidenziati i criteri alternativi praticabili nella relazione del c.t.p.), la non corrispondenza tra il tasso annuo nominale ed il tasso effettivo. Ha dunque dedotto che il consenso prestato risultava essere viziato, non essendo i tassi univocamente individuabili.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 103272068 ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
il superamento del tasso usura;
illegittima applicazione di spese, commissioni e costi non correttamente pattuiti.
Il saldo banca alla data del 31.12.2020 (a credito del correntista per € 967,82) doveva dunque essere ricalcolato in € 31.788,00 all'esito dell'eliminazione delle poste illegittimamente addebitate.
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 300446353 ha dedotto che il primo contratto recante la relativa disciplina portava la data del 22.9.2015, mentre il rapporto era stato concluso in data antecedente al 2005 (n. 147559). Il documento negoziale del
22.9.2015 non conteneva poi compiuta indicazione delle condizioni contrattuali, era privo di data certa, mentre la sottoscrizione del cliente era contenuta in uno solo dei fogli che componevano il documento. Analoghe censure sono state mosse all'ulteriore documento negoziale rinvenuto dell'1.2.2017.
2 Ha domandato applicarsi il tasso di cui all'art. 117 TUB e conseguentemente rideterminare il saldo alla data del 31.12.2020, che secondo gli estratti conto ammontava a € 139.434,69 a credito del correntista, nella maggiore somma di € 166.544,60 con un recupero di € 40.631,53.
Ha altresì domandato la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da valutarsi anche in via equitativa, determinato dall'illegittimo comportamento della stessa.
Nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. ha poi allegato l'ulteriore comportamento “ritorsivo” posto in essere dalla convenuta, che, a seguito dell'introduzione del presente giudizio, aveva revocato il precedente consenso reso alla rinegoziazione dei mutui “a condizioni agevolata con garanzia del medio credito centrale, in applicazione del DL 23/20 emergenza covid, datata 01.12.2021”.
costituita in giudizio, ha eccepito, con riferimento alla domanda relativa Controparte_1 ai contratti di conto corrente: l'inammissibilità della domanda essendo i rapporti ancora pendenti;
la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate nel decennio anteriore alla proposizione della domanda;
il mancato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice.
Nel merito ha osservato come il contratto n. conto corrente n. 300446353 risultava consacrato nel documento negoziale del 22.9.2015, non essendovi prova che detto rapporto fosse la continuazione di un altro precedente rapporto, non avendo peraltro la parte assolto all'onere probatorio sulla circostanza dedotta. Ha poi contestato nel merito la fondatezza delle contestazioni tutte svolte dall'attrice.
In relazione ai contratti di mutuo ha affermato la corretta determinazione delle condizioni tutte di erogazione, concludendo per il rigetto della domanda.
**
Osserva il Tribunale che parte attrice ha svolto distinte ed autonome domanda in relazione ai diversi contratti richiamati.
In primo luogo ha allegato la nullità delle pattuizioni contrattuali dei tre mutui indicati conclusi con la banca convenuta (mutuo chirografario del 28.3.2017 dell'importo di €
100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di €
60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di €
100.000,00).
3 Ha sostenuto che vi sarebbe indeterminatezza degli interessi pattuiti perché i contratti prevedono l'indicazione dell'ammortamento “alla francese” senza tuttavia indicare quale specifico sistema adottato che avrebbe potuto “essere declinato/sviluppato in regime di capitalizzazione semplice ovvero in regime di capitalizzazione composta”.
Ha altresì dedotto la mancata allegazione del piano di ammortamento, la verificazione di una forma di anatocismo nascosto e la non corrispondenza del tasso effettivo indicato a quello reale.
Deve premettersi che dalla disamina dei tre contratti indicati risulta il rispetto dei principi di necessaria e sufficiente determinazione delle condizioni negoziali e dunque dell'art. 117 TUB, con indicazione delle singole rate da corrispondere come da piano da ammortamento allegato.
In particolare: 1) il contratto di mutuo chirografario del 28.3.2017, indica l'importo finanziato di € 100.000,00 , il TAEG fisso pari a 4,91736%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del 2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante;
2) il mutuo del 12.3.2018 indica l'importo finanziato di € 60.000,00, il TAEG fisso pari a
3,47294%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del 2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante;
3) il mutuo del 14.11.2018 indica l'importo finanziato di € 100.000,00, il TAEG fisso pari a 2,90%, la durata di 60 mesi, il tasso di mora del
2%, il criterio di ammortamento alla francese con rata mensile costante.
Quanto al piano di ammortamento alla francese va osservato (richiamando quanto osservato dalla Corte di Cassazione S.U. n.15130/2024) che lo stesso esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identiche composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono
4 calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
La giurisprudenza di legittimità è giunta alla conclusione che tale modalità di calcolo degli interessi non determina una forma di anatocismo. Ed invero ha affermato, con conclusione cui si ritiene di aderire che “Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.
La Corte ha ulteriormente risposto al quesito relativo al se “la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello
"all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”.
Sul punto è stata data risposta negativa.
Da un lato si è ribadito (come già affermato dalla Cass. nelle sentenze n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più
5 recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
Dall'altro si è osservato come l'art. 117 T.u.b. non richiede, tanto meno a pena di nullità,
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto (neanche in tema di credito immobiliare ai consumatori: art. 120 novies TUB.
Le domande di nullità riferite a detti contratti spiegate da parte attrice non possono dunque trovare accoglimento.
Né può essere accolta la domanda di risarcimento del danno.
Dalla documentazione depositata non è possibile ricostruire con compiutezza l'accordo che si assume raggiunto con la banca convenuta e rispetto al quale la stessa avrebbe poi revocato il proprio consenso successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Il documento depositato unitamente alla memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. di parte attrice ha infatti ad oggetto una “richiesta di affidamento” dell'importo di € 180.000,00 “di nuova concessione” garantito all'80% da medio credito centrale, e non una proroga dei precedenti finanziamenti concessi, come invece allegato da parte attrice.
Parte attrice non ha poi sufficientemente allegato, né tanto meno provato, il danno concretamente patito per effetto della revoca del consenso precedentemente manifestato.
Anche detta domanda va dunque respinta.
Con riferimento ai contratti di conto corrente, deve preliminarmente osservarsi che mentre l'azione di ripetizione non può essere esperita fintanto che il rapporto bancario non sia stato risolto (come eccepito dalla banca convenuta), la diversa domanda di accertamento negativo, può essere spiegate anche durante il periodo di svolgimento del rapporto contrattuale. Il correntista ha infatti un concreto interesse alla rideterminazione del saldo del rapporto alla luce delle dedotte nullità di singole pattuizioni contrattuali che impongano il ricalcolo del saldo come computato dalla banca.
La domanda di parte attrice diretta a rideterminare il saldo dei due contratti di conto corrente indicati è dunque ammissibile, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità spiegata dalla banca convenuta.
Nel merito deve osservarsi come il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve
6 quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi)
e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
E' evidente dunque che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
In relazione al riparto dell'onere della prova nell'ambito dell'azione di accertamento dell'indebito avanzata dal correntista (quale quella qui proposta), va precisato che l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto, grava sull'attore correntista (cfr. da ultimo Cass.
37800/2022). La prova dei movimenti di conto può poi trarsi non solo dagli estratti conto, ma anche da altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E' stato così evidenziato come, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass.
15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543)”.
Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti: in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto
7 disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti;
oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. "saldo zero". In mancanza di elementi nei due sensi indicati, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
Con riferimento poi all'onere del deposito dei contratti bancari, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi in cui il correntista (che agisce per l'accertamento negativo del credito), alleghi di non aver mai sottoscritto il relativo documento negoziale e che lo stesso si è quindi concluso per facta concludentia, così deducendo una circostanza in fatto incompatibile con il relativo deposito, dall'ipotesi in cui invece svolga contestazioni relative alle singole clausole pattizie, che presuppongono appunto la relativa sottoscrizione e la disamina del relativo contenuto.
Mentre nella prima ipotesi deve ritenersi che l'onere del deposito compete alla banca convenuta che si difenda in giudizio contestando l'assunto dell'attore, nella seconda evenienza compete al correntista attore depositare il documento negoziale le cui clausole intende censurare. Tale ricostruzione è quella resa dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6480/2021 laddove, al netto della fattispecie di nullità della pattuizioni di interessi anatocistici (in cui la nullità prescinde dalla valida conclusione del contratto, e discende dalla previsione di cui all'art. 1283 c.c.), ha affermato che: ” Se, infatti, gli interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacchè è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare
l'addebito delle somme corrispondenti (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009).”…tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del
8 contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”.
Ciò posto, va osservato che l'attrice ha svolto specifiche censure in relazione a due rapporti di conto corrente.
Con riferimento al rapporto n. 300446353 ha dedotto che lo stesso era sorto in un periodo anteriore al 2005, e che il documento negoziale del 22.9.2015 si riferiva in realtà al medesimo rapporto avente precedente numerazione n.147559 e che dunque si è trattato di un unico rapporto contrattuale.
Ha quindi eccepito la mancanza di alcuna pattuizione negoziale per il periodo sino al
22.9.2015 e poi svolto specifiche censure con riferimento agli affidamenti concessi su detto rapporto ed in relazione al contratto del 22.9.2015.
Deve ritenersi che la complessiva contestazione svolta dall'attrice a detto rapporto non si sostanzi nell'allegazione della mancata conclusione per iscritto, e ciò in quanto il correntista ha domandato, con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c., la produzione in giudizio del relativo contratto ad opera della convenuta ex art. 210 c.p.c., sull'implicito presupposto dell'esistenza di detto documento.
Né ha inteso domandare l'applicazione degli interessi ex art. 1284 c.c. per il periodo di rapporto non “coperto” da disciplina contrattuale redatta per iscritto.
Ne consegue che l'onere del deposito del relativo contratto gravava su parte attrice.
Risulta altresì che la banca conventa, onerata del relativo deposito ex art. 210 c.p.c., non vi ha provveduto.
Deve poi ritenersi che il mancato deposito risulta nella specie comportamento non imputabile alla convenuta in quanto l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale gravante sulla banca, non può avere ad oggetto documenti aventi data anteriore al decennio, come previsto dall'art. 2220 c.c.
Conseguentemente essendo parte attrice il soggetto avente lo specifico interesse alla disamina del documento per fare valere la nullità delle relative pattuizioni, e non potendo la convenuta essere onerata della conservazione di documentazione avente da anteriore al decennio, le conseguenze negative della mancata acquisizione non possono che gravare su parte attrice.
9 D'altra parte risulta dirimente nella specie il mancato deposito, ad opera della stessa correntista, degli estratti conto in via continuativa o comunque sufficienti a ricostruire l'andamento del rapporto.
Sul punto va rilevato come in relazione a detta documentazione, come eccepito dalla banca convenuta, l'attore non ha domandato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., essendo lo stesso, come sopra esposto, riferito al solo documento negoziale del contratto.
Nella memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. di parte attrice si legge infatti” Appare evidente che ove mai la banca convenuta non abbia prodotto e trasmesso in violazione dell'art 119
TUB il predetto contratto, si chiede che la ne ordini l'immediata produzione CP_2 in diretta applicazione dell'art 210 c.p.c”.
Il deposito degli estratti conto relativi al periodo 2005 – 2010, peraltro parziale mancando gli estratti conto scalari per il periodo 4 trimestre 2008 – 4 trimestre 2010 né quelli precedenti il 31/10/2005 (come evidenziato dal c.t.u.), e riferiti dunque a periodo per il quale non è stato depositato il relativo contratto, esclude anche la possibilità di svolgere la disamina contabile.
Né possono essere presi in considerazione gli estratti conto relativi al periodo dall'1/01/2011 al 31/03/2020 in quanto, come eccepito da parte convenuta, tardivamente depositati durante le operazioni peritali.
L'unico rapporto oggetto di esame può dunque essere quello consacrato nel documento negoziale del 22.9.2015.
La relativa verifica è poi circoscritta, per le ragioni sopra esposte, al solo periodo per il quale risultano depositati i relativi estratti conto e dunque, come indicato dal c.t.u., dal 2 trimestre 2020 – 4 trimestre 2020.
In relazione a detto contratto il consulente ha verificato: - la corretta pattuizioni delle condizioni contrattuali;
-il corretto esercizio dello jus variandi;
- l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale (in violazione dell'art. 120 TUB nella sua formulazione applicabile ratione temporis); - l'illegittima applicazione della commissione di disponibilità fondi che non trova compiuta regolamentazione tra i documenti depositati agli atti di causa.
Il c.t.u. ha dunque correttamente escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i costi non preventivamente pattuiti, applicato gli interessi oltre fido previsti nel contratto dell' 1.2.2017 e le condizioni migliorative applicate dalla banca.
10 Ha quindi rideterminato il saldo di detto conto in €. 129.531,60 a credito del correntista alla data del 31.12.2020. A fronte delle due opzioni prospettate dal c.t.u. deve infatti adottarsi quella che considera il saldo negativo pari a € 20.098,67, a favore di parte convenuta, quale primo saldo utile, in quanto, il mancato deposito integrale degli estratti conto è, nella specie, evento imputabile al correntista.
In relazione al contratto n. 103272068 risulta depositata la lettera contratto del
30/06/2014, i contratti di affidamento del 10.09.2014 e dell' 8.09.2015 e gli estratti conto per l'intero periodo di svolgimento del rapporto.
Il consulente all'esito della disamina dei documenti negoziali, ha ritenuto superato il tasso soglia per l'intero periodo contrattuale -ad eccezione dei trimestri 04/2014, 01/2015,
2/2015 e 4/2015- osservando come detto superamento è determinato dagli importi delle commissioni di disponibilità immediata fondi effettivamente applicati, ed ha quindi proceduto a ricondurre, nei periodi indicati, il tasso alla soglia di cui alla L. 109/1996.
In relazione a detto accertamento, per come esposto negli allegati alla relazione del c.t.u., risulterebbe che il tasso soglia è superato sin dal momento della pattuizione.
Si rende quindi necessario ex art. 279 n. 5 c.p.c. previa separazione della domanda avente ad oggetto detto contratto e rimessione della causa sul ruolo, disporre il richiamo del c.t.u. per chiedere al consulente di terminare il taeg al momento della pattuizione, e in caso di rilevato superamento del tasso soglia allora vigente, procedere, in applicazione dell'art. 1815 c.c. ad eliminare i tassi usurari pattuiti.
In relazione alle domande definite con la presente sentenza, va poi disposta la parziale compensazione delle spese di lite, con condanna di parte attrice al pagamento della quota parte del 50% delle spese sostenute dalla convenuta. Il giudizio si è infatti concluso con il rigetto delle domande relative i contratti di mutuo, delle domande di risarcimento del danno, mentre il saldo del conto corrente n. 300446353 è stato rideterminato (€.
129.531,60) in misura quasi coincidente col saldo banca (pari a € 129.220,75) a seguito dell'accertata applicazione illegittima dell'anatocismo.
Parte attrice va quindi condannata a pagare alla convenuta la quota parte del 50% delle spese di lite sostenute che si liquidano, nella misura già ridotta, tenendo conto del valore della controversia (determinato avuto riguardo all'importo quantificato dall'attore a titolo di somme illegittimamente trattenute dalla banca e pari a € 72.419,53) e dell'attività
11 espletata, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. , in € 2.500,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Le spese di c.t.u. vanno poste in solido a carico di entrambe le parti.
p.q.m.
rigetta le domande spiegate da aventi ad oggetto: 1) mutuo Parte_1 chirografario del 28.3.2017 dell'importo di € 100.000,00; 2) contratto di mutuo chirografario del 12.03.2018 dell'importo di € 60.000,00; 3) contratto di mutuo chirografario del 14.11.2018 dell'importo di € 100.000,00). ridetermina il saldo del conto corrente n. 300446353 in €. 129.531,60 a credito del correntista alla data del 31.12.2020; dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna l'attrice a pagare alla convenuta la quota parte delle spese sostenute liquidate in € 2.500,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge. pone a carico solidale delle parti le spese di c.t.u.; dispone la separazione della domanda avente ad oggetto il contratto di conto corrente n.
103272068 e la prosecuzione di detto giudizio come da separata ordinanza;
Palermo, 5.12.2025
Il Giudice
LA GA
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