Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8604
CASS
Sentenza 5 novembre 2020

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Massime1

In materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.

Commentario1

  • 1Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8604
Data del deposito : 5 novembre 2020

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