Sentenza 5 novembre 2020
Massime • 1
In materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.
Commentario • 1
- 1. Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indaginihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2020, n. 8604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8604 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2020 |
Testo completo
08604-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2225 GEPPINO RAGO Presidente - UP 05/11/2020 LUIGI AGOSTINACCHIO R.G.N. 23821/2019 GIUSEPPE COSCIONI SANDRA RECCHIONE Relatore ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. Walter Felice insiste per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità della ricorrente per i reati di illecita occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica e danneggiamento.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge: le dichiarazioni della ricorrente, trascritte nel rapporto degli ispettori dell'Aler (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale) non sarebbero utilizzabili nel giudizio abbreviato neanche invocando l'art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. in quanto non sono state sottoscritte dalla ricorrente e, dunque, sarebbero state assunte in violazione dello statuto probatorio che regolamenta l'acquisizione delle dichiarazioni spontanee;
mancherebbe inoltre ogni giustificazione in ordine alla attribuibilità alla ricorrente della condotta di danneggiamento del vetro della finestra posta sul ballatoio;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cod. pen.: si deduceva la carenza di motivazione a sostegno del diniego, che era stata giustificata sulla base del fatto che il movente dell'occupazione, di particolare valore morale e sociale (la protezione dei figli minori) era stato già considerato per concedere le attenuanti generiche.
2.3 vizio di motivazione in relazione alla mancata giustificazione delle ragioni poste a fondamento della quantificazione dell'aumento per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo che invoca il riconoscimento della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente agli ispettori dell'Ater in quanto rese senza la somministrazione degli avvisi e in assenza del difensore è infondato.
1.1.1.In via preliminare si rileva che la doglianza non si confronta con il compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, che esclude la rilevanza decisiva delle dichiarazioni contestate. Deve essere comunque rilevato che la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni in questione è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Secondo le Sezioni Unite il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" · contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale;
Secondo il Supremo collegio il presupposto dell'operatività della norma non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta 2 amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001 - dep. 20/12/2001, Raineri, Rv. 220291). In coerenza con tali indicazioni si è affermato che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Infatti l'espressione "quando ...emergano indizi di reato" contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale (Sez. 5, n. 43542 del 23/09/2004 - dep. 08/11/2004, Morrillo ed altri, Rv. 230065). Sviluppando ulteriormente tali indicazioni, il collegio osserva che tra le disposizioni del codice di procedura penale che devono essere applicate non può che essere compreso anche l'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. che disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni "spontaneamente" dall'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto che si rese distinguono dalle informazioni "acquisite su richiesta" delle quali è vietata qualunque utilizzazione (art. 350 commi 5 e 6 cod. proc. pen.). Si ritiene cioè che l'estensione delle norme del codice di procedura penale all'attività ispettiva implica che il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni sia, in toto, quello previsto dall'art. 350 cod. proc. pen ai commi 5, 6, e 7, sicché per valutare l'utilizzabilità dell'informazione acquisita occorre apprezzare il carattere spontaneo o sollecitato della dichiarazione. Con riguardo al caso in esame in cui si controverte del regime di utilizzabilità di "dichiarazioni spontanee non firmate" risulta dunque pertinente la giurisprudenza che afferma che le dichiarazioni liberamente rese alla polizia giudiziaria, senza assistenza difensiva, dall'indagato sottoposto a perquisizione, ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche qualora egli si rifiuti di sottoscrivere il verbale in cui sono contenute, non potendosi da ciò solo desumere la loro non spontaneità, ed essendo invece necessario che, a sostegno di tale prospettazione, siano dedotti dalla difesa elementi concreti (Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020 dep. 09/03/2020, C, Rv. 278639).
1.1.2. La parte del motivo che deduce l'omessa motivazione in ordine al danneggiamento della finestra è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che attribuisce il danneggiamento alla ricorrente attraverso la logica interpretazione delle sue dichiarazioni (pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si 3 valorizza il fatto che non essendo stato dichiarato che la finestra era ab origine danneggiata, la sua rottura non poteva che derivare dalla condotta di ingresso).
2. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso che deduce la illegittimità del diniego della attenuante prevista dall'art. 62 n. 1) cod. pen. In materia di valutazione dello stesso elemento di fatto ai fini della valutazione della concessione di due distinte attenuanti il collegio condivide la giurisprudenza che ha affermato che benché il giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione ancorché non esplicitamente contemplato nell'art. 133 cod. pen. al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non può, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all'imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacché, altrimenti, si giungerebbe all'assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o più determinazioni favorevoli all'imputato. (Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992 - dep. 29/10/1992, Castiglia ed altro, Rv. 192109). Nello stesso senso è stato deciso che la possibilità di applicare simultaneamente l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e quella della provocazione è subordinata all'accertamento, in concreto, della loro ascrivibilità a distinte situazioni concrete, poiché qualora il fatto che ne è alla base sia unico, per il principio del "ne bis in idem" sostanziale che impedisce la reiterata valutazione del medesimo elemento ai fini della riduzione della pena, deve applicarsi una sola delle anzidette circostanze (Sez. 1, n. 29929 del 08/07/2010 - dep. 29/07/2010, Salvaguardia, Rv. 248018). Si tratta di una giurisprudenza che non entra in contrasto con la più recente interpretazione che ritiene che sia legittimo valutare lo stesso elemento sia per definire la pena base che per concedere le attenuanti generiche. Si è infatti affermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem"(Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 - dep. 18/04/2019, M, Rv. 275904; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018 - dep. 18/04/2019, M, Rv. 275904). Si ritiene in sintesi che sia legittimo valutare più volte lo stesso elemento quando sono in analisi "istituti" distinti, come la pena base e le circostanze;
quando invece sono in valutazione più eventi di natura circostanziale gli stessi, per essere ritenuti sussistenti, devono essere fondati su elementi di fatto diversi (conforme la giurisprudenza in materia di concorso tra l'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. e l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.: Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016 - dep. 12/05/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989 - dep. 11/10/1989, BEGGIO, Rv. 182221).
1.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità della motivazione in materia di definizione dell'aumento per la continuazione è manifestamente infondato. Si ribadisce infatti che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell'art. 81 cod.pen., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena - base (Cass. sez. 5^, n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; Cass. sez. 5^, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214857). La Corte non ignora il diverso orientamento che ha indicato la necessità di offrire una motivazione specifica in relazione agli aumenti per la continuazione nel caso in cui tali aumenti si presentino differenziati in relazione a reati satelliti omogenei (Cass. sez. 6^, n. 7777 del 29/01/2013, Rv. 255052). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale applicava un unico aumento per la continuazione che risulta giustificato, nella dimensione, dalle ragioni offerte per la quantificazione della pena base. Il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consente infatti di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale (Cass. sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Rv. 262313). Infatti, la Corte di appello ha giustificato la scelta in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione in regione della gravità complessiva del fatto e della personalità della ricorrente, ovvero gli stessi elementi posti a sostegno della definizione della pena base.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 5 novembre 2020 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Geppino Rago مسلفة V DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 3 MAR. 2021 IL CANCEEREFE Claudia Pianelli 5