Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
La possibilità di applicare simultaneamente l'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e quella della provocazione è subordinata all'accertamento, in concreto, della loro ascrivibilità a distinte situazioni concrete, poiché qualora il fatto che ne è alla base sia unico, per il principio del "ne bis in idem" sostanziale che impedisce la reiterata valutazione del medesimo elemento ai fini della riduzione della pena, deve applicarsi una sola delle anzidette circostanze. (Fattispecie relativa ad omicidio volontario di persona che minacciava la figlia minorenne dell'agente e ne picchiava la convivente, in cui è stato ritenuto corretto il riconoscimento della sola attenuante della provocazione, a fronte di richiesta di valutazione del fatto anche ai fini della concessione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2010, n. 29929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29929 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento