Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2002, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
RE P UBB L I CA I T3020/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto violazione stradale e 1 sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: responsabilità solidale dr. Giovanni Losavio Presidente del proprietario. dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 13664/99 dr. SE Salmè Consigliere Consigliere rel. Cron. 7095 dr. Fabrizio Forte dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.10.2001 S ENTENZA su ricorso iscritto al n° 13664 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA LL LD, elettivamente domiciliato in Roma, Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rap- f presentato e difeso dall'avv. SE Guttadauria di Caltanisetta, giusta procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI CALTANISETTA, in persona del prefetto INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Caltanisetta, n. 104 del 19 22 marzo 1999. 2136 2001 - 2 - Udita, all'udienza del 17 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. RO Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 marzo 1999, il Pretore di Caltanis- setta ha rigettato l'opposizione di DO LL a due ordinanze del locale prefetto con le quali erano ingiunte distinte sanzioni, rispettivamente per viola- zione dell'art. 93, 7°co. del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per essere proprietario di un mo- toveicolo circolato senza carta di circolazione e de- gli artt. 93, 7° comma, 193, 1° e 2° comma, 116, 12°co. C.d. S., in quanto, quale proprietario di detto motovei- colo privo di carta di circolazione e di copertura as- sicurativa, non aveva impedito che EL TO non munito di patente di guida, lo ponesse in circolazione. Dedotto dall'opponente che il motoveicolo era stato u- sato dal TO, coabitante con lui, dopo aver tran- ciato la catena fissata al telaio del mezzo depositato nel garage pertinenziale alla casa comune e che egli non poteva rispondere della violazione, avendo adotta- to tutte le misure per impedirne la circolazione, la sentenza pretorile riteneva invece che il LL non avesse dato la prova liberatoria di cui sopra. 3 . Il pretore ha rilevato che nel ricorso al prefetto si era affermato che il TO s'era impossessato della chiave che era in casa per aprire il lucchetto della catena di blocco della ruota del motoveicolo e in sede giudiziaria i fatti erano stati diversamente esposti con la deduzione della tranciatura dal TO della catena che impediva al veicolo di circolare. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo il LL. La Prefettura di Caltanisetta non si é difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deduce violazione delle norme sul giudi- zio di opposizione e sulla responsabilità solidale del proprietario del veicolo, omettendo la sentenza ogni pronuncia sulla illegittimità della seconda ordinanza con la quale si é irrogata la sanzione per violazione dell'art. 93, comma 7, del C.d.S., già comminata pri- ma;
erronea applicazione vi è stata, per il ricorren- te, degli artt. 116 c.p.c., 196 C.d.S. e 6 L. 24 no- vembre 1981 n. 689, avendo provato l'opponente che il motoveicolo è stato posto in circolazione contro la sua volontà, circostanza sulla quale vi é omessa e contraddittoria motivazione dal pretore che non ha e- saminato le deposizioni testimoniali di AT L' UT, di SE RO HI e del TO, che hanno confermato che la moto fu presa contro la volon- tà del proprietario. Nel ricorso al prefetto risultava che il veicolo venne sottratto con una chiave custodita nella casa dove il TO coabitava con il LL, che aveva aperto il lucchetto della catena che bloccava il mezzo e solo in seguito il ricorrente aveva appreso che, come dedotto con l'opposizione giudiziale, la moto era stata presa, dopo avere tranciato con una cesoia la catena che la fermava, come confermato anche dall'istruttoria.
2. Il ricorso è inammissibile per la parte in cui de- duce illegittimità della sentenza pretorile per non a- vere rilevato che con le ordinanze opposte, al LL era stata ingiunto due volte il pagamento di sanzione per la violazione dell'art. 93, comma 7° C.d.S.; que- sta deduzione, come emerge dalla stessa sentenza, non risulta proposta con l'opposizione in sede di merito, con la quale s'é solo contestata la responsabilità del LL in ordine alla circolazione del veicolo senza carta di circolazione condotto da minore privo di pa- tente ed é quindi preclusa per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Per le altre censure il ricorso é infondato, in quanto il pretore, nell'esercizio dei poteri di valutazione delle prove che gli competono, ha ritenuto che la con- 5 traddizione tra ricostruzione dei fatti operata in se- de amministrativa e quella di cui all'opposizione giu- risdizionale escludesse ogni esimente per il LL;
questi con il ricorso al prefetto ha evidenziato una situazione che comporta sua responsabilità per avere lasciato la chiave del lucchetto di blocco del moto- veicolo a disposizione degli abitanti della casa, ed ha quindi mutato versione per il pretore, onde dimo- strare una soluzione di continuità tra circolazione e condotta del ricorrente, per la rottura violenta della catena che bloccava il mezzo, ad opera del TO. Il LL, come ritenuto dal pretore con motivazione congrua e logica, ha proceduto a nuova ricostruzione dei fatti non credibile per la contraddittorietà con la precedente per la quale il ricorso amministrativo era stato respinto;
la censura evidenzia solo una di- versa valutazione delle risultanze istruttorie dal ri- corrente e per tale profilo il ricorso é infondato. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi la re- sistente difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Camera di consiglio il 17 ottobre 2001. Il presidente Ilfor higliers Losavi Consigliere estensore duy De IL CANCELLIERE Andrea BianchieBianchi il /2002 IL CANCELLIERE