Sentenza 26 aprile 1989
Massime • 2
In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si deve tener conto dell'importo risultante dal titolo solo se il reato di ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo stesso. ( V mass n 182221, estratta dalla stessa sentenza).*
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma cod. pen. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dallo art. 62 n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma cod. pen. ( V mass n 182220, estratta dalla stessa sentenza).*
Commentari • 4
- 1. Attenuante del danno patrimoniale: incompatibilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 gennaio 2024
1. La questione La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata che, a sua volta, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. In particolare, secondo la tesi difensiva, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere l'attenuante del danno …
Leggi di più… - 2. Ricettazione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 648 del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 maggio 2022
Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
Leggi di più… - 3. Questioni in tema di ricettazioneOliviero Formenti · https://www.filodiritto.com/ · 13 settembre 2010
- 4. Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazioneFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/04/1989, n. 13330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13330 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1989 |
Testo completo
0 3 3 3 1 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 26.4.1989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 5
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Primo Presidente Aggiunto
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MARCO BOSCHI Consigliere
N. 8498/86 2.
-> AL ST
3. QU VI MO
VI UR
5. >>> AB LA
6. גן TO TE
-> LA AR 7.
8. >> NN PIOLETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GI SS, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16.11.1985 della Corte Appello di Ve-1
-
nezia
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Dott. NN PIOLETTI
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Generale Dott. LEO PICCININNI
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 dicembre 1984 il Tribunale di Padova
dichiarava GI SA colpevole del reato previsto dallo art.649, 2° comma C.P. e lo condannava, ritenuta la ipotesi del-
la particolare tenuità del fatto, alla pena di mesi otto di re clusione e di lire duecentomila di multa.
La condanna veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia
il 16 novembre 1985: ritenevano i giudici di merito che le mo-
dalità alle quali l'imputato aveva fatto ricorso nell'utilizza+
re l'assegno circolare che era stato sottratto alla Banca Com-
merciale Italiana nell'aprile del 1975, evidenziavano la consa+
pevolezza di quella illecita provenienza.
Con il proposto ricorso GI SA ha censurato la impu-
gnata sentenza sotto il profilo della mancanza e della contrad dittorietà di motivazione, sia in relazione alla valutazione della prova che alla mancata concessione delle attenuanti pre-
viste dagli artt.62 bis e 62 n.4 C.P.-
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, essendo inter-
venute decisioni contrastanti in relazione alla possibilità di
1
applicare alla ipotesi prevista dall'art.648, 2° comma C.P.
l'attenuante di cui all'art.62 n.4 C.P.-
La giurisprudenza di questa Corte ha infatti seguito due oppo-
sti indirizzi: il primo, minoritario, ha ritenuto l'attenuante del danno di speciale tenuità assorbita nella ipotesi attenua-
ta di ricettazione, considerando la valutazione dell'oggetto 4 del reato, nei suoi aspetti patrimoniali, una delle componenti.
essenziali ed imprescindibili del giudizio da esprimere sulla :
|particolare tenuità del fatto (cfr. Sez.II 19.1.1981 ric. An-
-
tonelli; idem, 23.5.1983, ric. Pometta;
idem, 10.12.1983, ric...
Boninsegna); il secondo orientamento, di gran lunga prevalente,
ha ritenuto, invece, compatibile l'attenuante, consederando che il danno arrecato dall'attività delittuosa realizzata dal ricet-
tatore è uno dei molteplici criteri suscettibili di essere uti lizzati per una globale valutazione del fatto (cfr. Sez.II, 7.
5.1988, ric.Genovese; idem, 30.1.1988, ric. Lo Duca;
Sez.I, 3. T
ottobre 1985 ric. Astolfi;
Sez. V, 7.1.1983, ric. Lachi, etc.etc.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo concernente la valutazione della prova è privodi fon-
damento.
L'episodio è stato ricostruito attraverso una diligente anali-anali-
si delle risultanze probatorie acquisite ed il convincimento,
espresso dai giudici di merito in termini di aertezza sulla col-
pevolezza dell'accusato, appare adeguatamente motivato.
La consapevolezza, da parte di GI SA, dell'illecita provenienza di quell'assegno_circolare, utilizzato per l'impor-
to di cinque milioni, è stata desunta dagli espedienti ai quali l'imputato aveva fatto ricorso per occultarne la disponibilità
e siffatta valutazione, conseguente ad una corretta ricostru-
zione dell'episodio, nei suoi aspetti più rilevanti, si sottrae alla censura dedotta dal ricorrente. Anche sufficientemente motivato appare il diniego delle atte-
nuanti generiche, affidato alla valutazione negativa del compor-
tamento successivo al reato ed interpretato come concreta mani-
festazione della capacità a delinquere.
Maggiore approfondimento merita, invece, il problema sottopo-
sto all'attenzione delle Sezioni Unite e concernente la conte stata compatibilità tra l'attenuante di cui all'art.62 n.4
7
C.P. ed il delitto di ricettazione, nella ipotesi prevista 7
dall'art.648, 2° comma C.P.-
Per la risoluzione del problema è utile individuare le ragioni
+
☐ che hanno indotto il legislatore a modificare l'originaria for-
mulazione dell'art.648 C.P.-
La legge 22 maggio 1975 n.152, contenente numerose disposizio
-
ni a tutela dell'ordine pubblico, volle accentuare, attraverso
il rigore della sanzione, la repressione di ogni forma di uti-
lizzazione del profitto del reato nella convinzione di poter più efficacemente prevenire alcune forme di reato colpendo at+
-
tività illecite che possono contribuire alla loro promozione.
In tale ottica era però necessazio predisporre una disciplina normativa che, pur recependo le sopravvenute esigenze di poli+
tica criminale, non coinvolgesse in quella previsione compor-
tamenti che, per le loro intrinseche modalità, o per i motivi che li animavano, o per gli effetti che producevano, non giu-
stificavano una così severa sanzione.
i
Anteriormente all'entrata in vigore della legge 22 maggio 1975 n.152, la possibilità di adeguare la sanzione alla gravità del fatto-reato era realizzabile attraverso la semplice utilizza-
zione dei parametri indicati nell'art.133 C.P., non essendo stato fissato un minimo edittale diverso da quello previsto,
in via generale, dagli artt.23 e 24 C.P.: una volta rimossa tale possibilità, attraverso la previsione di un trattamento
-
sanzionatorio irrigidito e rigoroso anche nel minimo, era ine-
vitabile affidare al giudice strumenti adeguati di valutazione per individuare i casi più lievi che pur continuavano a soprav–
vivere, ai margini di una attività delittuosa che andava, in-
vece, repressa con maggiore severità.
Si è così introdotta, con l'art.648, 2° comma C.P., una forma attenuata di reato, capace di assorbire episodi di lievissima rilevanza, consentendo attraverso il ricorso alla discreziona lità del giudice, la utilizzazione di criteri idonei ad illumi-
nare ogni aspetto della condotta e della personalità del col-
pevole.
Ecco perchè è "Fatto" che costituisce l'area devoluta al giu-
dice per verificare se una fattispecie possa essere destinata-
ria del più lieve trattamento sanzionatorio, una volta accerta tosi che presenta quella particolare caratterizzazione che la cautela del legislatore ha voluto contenere nei limiti di una
"particolare tenuità",
La formulazione dell'art.648, 2° comma C.P. non può essere de-
finita indeterminata, vaga o imprecisa, giacchè la ricostruzio -7 - ne del comportamento sanzionato, suscettibile di essere sussun-
to nella fattispecie, non è affatto dissimile dalla ipoteși ti pica, descritta, nei suoi elementi costitutivi, dal primo comma dello stesso articolo. La nota modificatrice, che integra l'ipo-
tesi attenuata, è rappresentata unicamente dal giudizio di va-
lore che l'interprete del fatto può esprimere sulla realtà af-
fidata alla sua indagine: non esiste, quindi, una zona d'ombra nella individuazione della condotta da assoggettare a più liet
've sanzione, ma, nel rispetto dell'art.25, 2° comma della Costi-
tuzione, il legislatore, pur facendo appello alla discreziona-
lità del giudice, le ha assegnato il perimetro entro il quale deve esprimersi e le ha anche fissato gli strumenti ai quali far ricorso. Il perimetro è indicato, "expressis verbis", nella
'stessa norma di previsione, e coincide con il "fatto", inteso
+
non solo come sintesi dell'attività materiale, costitutiva, in
'senso proprio, del reato, ma come realtà storica che coinvolge.
'nella capacità espressiva di un giudizio di valore, ogni possi-
bile aspetto della condotta e della personalità del suo autore.
I criteri da ultilizzare nella valutazione sono tutti già indi-
viduati nell'ordinamento positivo, per quelle finalità, nellò
art.133 Cod. Pen.-
Sono i parametri insostituibili ai quali il legislatore ha in-
teso affidare la valutazione concreta devoluta al giudice, per-
chè possa esprimersi con quell'ampiezza e con quella profondi-
tà che il criterio retributivo della sanzione impone. Del resto, non è un fatto insolito, per il legislatore, indivi-
duare ipotesi circostanziate di reato attraverso la enunciazio ne di una valutazione complessiva del fatto: basti ricordare la speciale attenuante prevista dall'art.311 C.P., applicabile a tutti i reati individuati dal libro II° -titolo I° del Cod.
Pen.: anche in questa ipotesi è il "fatto", nella sua globali-
tà, ad essere affidato al giudice per verificare se sussistono le condizioni richieste per l'applicazione di una sanzione meno grave,ed i criteri di valutazione, espressamente previsti da quella norma, riproducono, sia pure in forma meno analitica,
quelli enunciati, in generale, dall'art.133 C.P.-
Altrettanto dicasi in tema di armi, per le ipotesi attenuate previste dagli artt.5 Legge 2 ottobre 1967 n.895 e 4 Legge 18
aprile 1975 n.110, o, in relazione alla commerciabilità dell'o+ lio di oliva dall'art.8 Legge 13 novembre 1960 n.1407: in tut-
te queste ipotesi è sempre il "fatto" l'oggetto della valutazio ne e soltanto se viene riconosciuto di lieve entità consente la sua sussumibilità nella fattispecie attenuata.
Nè, sull'opposto versante delle circostanze aggravanti, è dato cogliere aspetti diversi: ne fanno fede gli articoli 2638 Cod.
Civ. e 116 R.D. 21 dicembre 1933 n.1736: in entrambe le ipotesi la più severa sanzione presuppone la individuazione di una mag-
giore gravità che coinvolga gli aspetti caratterizzati del fat-
to, quale che sia poi il loro specifico rilievo nella costruzio–
ne normativa dell'astratta fattispecie. Non va dimenticato, in- fatti, che non vi è perfetta identità tra la gravità del "rea-
-
to" e la gravità del "fatto", ovvero del "caso", giacchè altro
è far riferimento agli elementi qualificanti che tipicizzano una ipotesi di reato, ed altra cosa, ben diversa, è riferirsi ad una realtà fenomenica, comprensiva di elementi ancora indifferenzia-
ti. Ed è proprio tale distinzione, intuita dalla dottrina ed
+
accentuata nella interpretazione giurisprudenziale, ad esaltarę
1'ampiezza della valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice, quando è in gioco non la qualificazione giuridica di ¼w
fatto, bensì la misura della sanzione.
Non vi è dubbio, quindi, che al carattere della specialità, de-
sumibile dall'ambito della sua operatività, quell'attenuante,
così come prevista dall'art.648, 2° comma C.P., associa un cont notato di particolare rilievo ai fini dell'indagine devoluta a questa Suprema Corte, e cioè la sua complessità. Molteplici so-
no infatti, gli aspetti del "fatto" utilizzabili per quella va- lutazione che il legislatore ha devolutoalgiudiceice e ciascuno
è idoneo, in astratto, con o senza il concorso di tutti o di una parte degli altri, a fornire quel giudizio di valore da es+
primere sulla concreta fattispecie: la precostituzione dei cri-
teri, se circoscrive l'ambito del potere discrezionale del giu-
dice e determina, in termini di riconoscibile concretezza, il contenuto della stessa attenuante, non elide, nella concreta utilizzazione, la loro possibile fungibilità.
Dalle su esposte premesse è agevole dedurre come "il fatto di -10- particolare tenuità" non possa essere identificato con "il dan-
no patrimoniale di speciale tenuità", potendo essere quest'ul-
tima valutazione soltanto una delle possibili componenti della prima.
Le conseguenze patrimoniali subite dalla persona offesa dal reato di ricettazione non esauriscono certamente l'area devolu̟-
ta al giudice per esprimere quel giudizio di valore che è ri-
chiesto dal legislatore per la configurabilità di quella atte-
nuante, essendo il danno uno dei possibili aspetti di un fatto.
Esso è, infatti, un connotato oggettivo che caratterizza l'even-
to del reato ed esprime, ma soltanto sotto il profilo economi.
co-patrimoniale, le dimensioni degli effetti subiti da chi è
stato il destinatario diretto dell'azione illecita realizzata dal colpevole.
Orbene, non può negarsi il rilievo che tale circostanza può as-
sumere, in alcuni casi, nella valutazione complessiva del fat-
to, anche nella ricettazione, e non soltanto perchè trattasi di un delitto compreso nell'ampia categoria dei reati che offen-
dono il patrimonio;
è la stessa impossibilità di edentificarlo con il danno arrecato dal delitto presupposto a conferirgli un'autonoma rilevanza sintomatica della condotta. Ma non deve però sfuggire un'altra considerazione, e cioè che, per effetto r
E della ricettazione, non sempre il danno iniziale causato dal delitto presupposto deve necessariamente aver subito un ulte-
riore incremento, o per effetto della maggiore difficoltà di 11 recupero degli oggetti sottratti al legittimo possessore, o per il pericolo di eventuali trasformazioni, o per il semplice.
uso materiale che ne è seguito. Tatth queste sono possibilità
eventuali che, se realizzatesi, impongono un'adeguata valutazio-
ne, nei limiti e nelle prospettive su enunciate, ma nessuna di F
esse certamente rappresenta una condizione essenziale o impre scindibile per la sussistenza del reato, e tanto meno una ciro-
stanza sempre idonea ad offrire un insostituibile parametro di valutazione del "fatto", capace, quindi, di annullare, per la sua preponderante rilevanza, tutti gli altri criteri di valuta-
zione, incidenti sugli aspetti oggettivi e soggettivi del fat
...
to.
Basti pensare che, in alcuni casi, il danno conseguente al rea-
to di ricettazione non può essere diverso, neppure concettual mente, rispetto a quello del reato presupposto, come accade,
per esempio, tutte le volte in cui alla detenzione del ladro si sostituisce, "sic et simpliciter", quella del ricettatore,
se questi ha cura di non alterare, in alcun modo, le condizio ni obbiettive di quella detenzione. E' la stessa casistica, in
+
definitiva, ad offrire una tale varietà di ipotesi, da compren-
dere sia quelle nelle quali è la valutazione del danno il cri-
terio adeguato, e, talvolta, addirittura sufficiente, per espri-
mere un completo giudizio sulla gravità o sulla lievità del "fat-
to", che altre ipotesi, nelle quali, invece, quel criterio non T
può avere alcuna rilevanza per quello stesso giudizio. 12 Va altresì rilevato che se il legislatore avesse voluto attri-.
buire alla particolare tenuità del danno patrimoniale, nel rea-
to di ricettazione, il criterio individuante il confine della .
ipotesi attenuata, non avrebbe avuto certamente alcuna remora ad effettuare un esplicito richiamo a quella componente: non sono certamente infrequenti i casi nei quali è soltanto alla valutazione del danno, come unico parametro, che si fanno discen-
dere particolari effetti (cfr. art.219, 1° e 3° comma Legge Fall.;
art.2640 Cod. Civ., etc.).
Perchè possa operare il principio selettivo della specialità,
evocato, nella disciplina del concorso delle circostanze del reato, dall'art.68 C.P., è necessario che vi sia una perfetta identità di contenuto nella individuazione dell'elemento acci-
dentale del reato, utilizzato nella disposizione di legge a carattere generale ed in quella speciale, in quanto è sempre la "stessa materia" che, se regolata da più leggi, determina la necessità di una scelta, secondo il criterio della speciali-
tà, come accade, per esempio, per l'art.219 Legge Fall. rispet-
to agli artt.62 n.4 e 61 n.7 Cod. Pen., ovvero per l'art.4 n.5.
della Legge 20 febbraio 1958 n.75, in relazione all'art.61 n.
11 C.P.-
Invece, il contenuto delle due attenuanti, previste rispettiva-
mente dall'art.648, 2° comma e 62 n.4 C.P., è diverso, com'è
diverso il fatto rispetto al danno.
E', quindi, il contenuto complessivo dell'attenuante speciale.
- a determinare un possibile ed eventuale assorbimento dell'atte+
-13
nuante comune prevista dall'art.62 n.4 C.P., secondo la espres sa previsione dell'art.68, essendo evidente che la gravità del danno è compreso tra gli indici rivelatori della gravità del fatto. Ma tale rapporto di continenza, in astratto sempre pos-
sibile, in tanto potrà spiegare gli effetti estintivi propri della consunzione, in quanto la valutazione del danno patrimo-
niale conseguente al reato di ricettazione sia stata concreta-
mente utilizzata, da sola o congiuntamente agli altri parametri,
per formulare il giudizio di particolare tenuità sul fatto,
giudizio condizionante la configurabilità della ipotesi attenua-
ta di reato. Gli aspetti modificatrici della fattispecie tipi-
ca, predeterminati dal legislatore anche attraverso la indivi-
duazione del loro specifico contenuto, come già si è detto,
sono e restano fungibili, sicchè sarà sempre la loro concreta utilizzazione a travolgere l'autonoma rilevanza di ciascuna cir-
costanza accessoria del fatto, nel caso in cui l'ordinamento ha ad essa attribuito tale autonoma efficacia.
Così come è possibile enucleare da quella molteplicità di crit teri enunciali nell'art.133 C.P., soltanto quello relativo al-
la valutazione del danno ed impiegare il risultato di tale giu-
dizio per escludere od affermare l'esistenza di "un fatto di particolare tenuità" ipotesi questa possibile quando la rile quell'aspetto è così imponente da sovrastare ogni pos- vanza di quell'
sibile e diversa valutazione scaturente dalle altre componenti Mar14- del fatto sarà altrettanto ammissibile l'ipotesi contraria, 1
e cioè che un fatto, nella sua complessità, possa essere ugual-
mente valutato, per individuare l'indice della sua gravità, °
non considerando affatto le conseguenze dannose che ne sono de-
rivate, o giudicando queste di diversa intensità rispetto alle altre componenti.
Dalle considerazioni su esposte appare evidente come la compa tibilità tra le due attenuanti potrà essere affermata quando al giudizio concretamente espresso nei termini della particola-
re tenuità del fatto sia rimasta estranea la valutazione del danno patrimoniale: soltanto in questa ipotesi potrà affermar-
si che l'attenuante speciale, benchè complessa e potenzialmen+
te comprensiva dell'elemento caratterizzante l'attenuante comu-
ne prevista dall'art.62 n.4 C.P., non ne ha provocato la con-
sunzione e, quindi, l'assorbimento.
+
Nè può destare meraviglia la possibile dissociazione del"danno"
dal "fatto" e delle relative valutazioni: non va dimenticato che nel reato di ricettazione non è l'oggetto dell'attività
delittuosa, nella sua intrinseca individualità, e, quindi, an-
-
che nel suo aspetto patrimoniale, ad esprimere le ragioni del-
la tutela, ma è la sua provenienza da un'attività che utilizza i risultati ottenuti da un delitto per il conseguimento di un profitto. Pertanto, tutti gli aspetti possono essere ugual-
mente capaci di caratterizzare il "fatto" con i loro connotati,
consentendo di esprimere quel giudizio sintetico richiesto per la configurabilità dell'ipotesi attenuata. 15
-
Nella ipotesi sottoposta all'esame di questa Corte, il danno conseguente al reato di ricettazione, attribuito all'imputato ricorrente, non solo aveva formato oggetto di specifica valuta-
zione, proprio ai fini della concessione dell'attenuante specia le, ma non era stato neppure ritenuto di particolare tenuità,
essendosi accertato che l'importo dell'assegno ricettato era tale da esorbitare dai limiti oggettivi richiesti per l'appli-
cabilità dell'art.62 n.4 C.P.: e tale valutazione, sorretta da congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.
Non si contesta che ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune della speciale tenuità del danno patrimoniale cagiona-
to alla persona offesa, il danno è sempre e soltanto quello che deriva, in modo immediato e diretto, dal reato.
. Nè si dissente dalle considerazioni con le quali, queste Se-
'zioni Unite, proprio in tema di ricettazione di assegni (cfr.
sent. 7 luglio 1984 ric. Del Pozzo), ribadirono come la valu-
tazione del danno vada eseguita sul valore cartolare del tito- 1
lo ricettato e non già in relazione al diritto di credito in esso incorporato, se tale incorporazione è successiva alla con-
sumazione del reato. E' però incontestabile come anche al dirit-
to di credito rappresentato dal titolo ci si debba conferire tutte le volte in cui la condotta delittuosa ha avuto ad og-
getto un assegno, già contenente la indicazione dell'importo,
perchè in tal caso è da escludersi che il danno conseguente - 16 - alla utilizzazione del titolo possa essere dissociato dalla condotta del colpevole e riferito, invece, ad una diversa e successiva attività criminosa.
*Pertanto, il ricorso dell'imputato deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 589 C.P.P., congruamente determinata in lire cinquecentomila.
P. Q. M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, GI SA, alle spese del procedimento,
nonchè al pagamento della somma di lire cinquecentomila (500.000)
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 26 aprile 1989
IL CONSIGLIERE, ESTENSORE
Dott.LAPMARVOLKI
Hillary IL PRESIDENTE Bott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Egle/Spigorelli) Depositato in Cancelleria 11 OTT. 1989 IL CANCELLIERECANCELLEREधै