Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 1851
CASS
Sentenza 2 dicembre 2010

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Massime1

La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.

Commentario1

  • 1Diritto alla prova o economia processuale?
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016

    L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 1851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1851
Data del deposito : 2 dicembre 2010

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