Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
La facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, già rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla prova o economia processuale?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 25 gennaio 2016
L'odierna sentenza della Corte di Cassazione, focalizza il punto di interesse sulla problematica degli ambiti e dei limiti della rinnovazione probatoria d'appello, nel giudizio abbreviato richiesto “allo stato degli atti” e dunque, al di fuori di ogni integrazione probatoria. Problema, quest'ultimo, che a sua volta richiede una riflessione in tema di diritto alla prova. Il sistema processuale italiano di stampo accusatorio ed elevato al rango costituzionale del “giusto processo”, ove ogni aspetto inerente alla tutela dei fondamentali diritti di difesa trova esplicazione e regolamentazione, si innesta in punta di piedi in uno dei settori più delicati del processo, la disciplina delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2010, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/12/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 1956
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18486/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R. , n. in (omesso) ;
da V.C.M. , n. in (omesso) ;
e dall'Avv. Murano Mario, difensore di fiducia di U.C.G. , n. in (omesso) ;
e di U.M.M. , n. in (omesso) ;
avverso la sentenza in data 16.11.2009 della Corte di Appello di Roma, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Roma in data 26.3.2009, vennero condannati il C. alla pena di anni ventitre di reclusione, quale colpevole dei reati: a) e C) di cui all'art. 609 octies c.p., art. 609 ter c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 4 e 5; b) di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e 5; d) e f) di cui agli artt. 56 e 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e
5; i) e l) di cui agli artt. 110 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5; m) e n) di cui agli artt. 110, 582 576 e 585 c.p., e art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5; U.C.G. alla pena di anni quindici e mesi sei di reclusione, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 609 octies c.p., art. 609 ter c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 4 e 5; b)
di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e 5 c.p.; d) di cui agli art. 56 e 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e 5; i) e l)
di cui agli art. 110 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5; m) e n) di cui agli art. 110, 582, 576 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5;
il V. alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, quale colpevole dei reati: b) di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e
5; f) di cui agli artt. 56 e 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., n. 4 e 5; i) e l) di cui agli artt. 110 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5; U.M. alla pena di anni dieci, mesi due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, quale colpevole dei reati: b) di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, e art. 61 c.p., nn. 4 e 5; i) e l) di cui agli artt. 110 e 605 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 4 e 5, nonché tutti gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Poderoni Maria Cristina, che ha concluso per l'annullamento della sentenza in punto di pena nei confronti di C.R. , da rideterminarsi in anni ventidue e mesi sei di reclusione;
rigetto nel resto;
rigetto degli altri ricorsi;
Udito per le parti civili C.C. e R.G. ,
l'Avv. Luca Petrucci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e note spese;
Udito il difensore del C. , Avv. Campanelli Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti;
Udito il difensore del V. , Avv. Pastorino Ernesto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito l'Avv. Salvati Luigi per l'imputato U.M.M. ed in sostituzione dell'Avv. Murano Mario per l'imputato U.C.G. , che ha concluso l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.R. , V.C.M.
, U.C.G. e U.M.M. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di rapina e tentata rapina aggravata, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e lesioni personali, meglio descritti nei vari capi di imputazione. Secondo quanto riportato in sentenza il procedimento penale a carico degli attuali imputati faceva seguito a due episodi criminosi ai danni di due coppie di fidanzati, caratterizzati entrambi da una sequenza di sequestri di persona, stupri, rapine, lesioni inflitte ai giovani, che venivano legati, terrorizzati e brutalizzati. Entrambi gli episodi criminosi avvenivano in una zona di (omesso) , in luoghi non distanti l'uno dall'altro ed a pochi giorni di distanza.
In estrema sintesi, grazie alla traccia, rilevata il 16.9.2007, di uno dei telefonini sottratti il precedente (omesso) alla coppia L. - M. , vittima del primo episodio criminoso, gli inquirenti riuscivano ad identificare un gruppo di quattro rumeni, che venivano sottoposti ad attività di osservazione. Nel corso dei vari appostamenti gli operanti osservavano in diretta la commissione di una rapina in danno di una ragazza nigeriana, A.S. , non portata a compimento proprio per l'intervento delle forze dell'ordine, mentre qualche giorno prima si era verificato l'ulteriore episodio di rapina e stupro di gruppo ai danni della coppia R. - C. .
Nel prosieguo delle indagini gli autori delle azioni criminose venivano identificati dalle vittime tramite ricognizioni fotografiche e venivano effettuate indagini tecniche sui reperti organici rilevati, all'esito delle cui risultanze la pubblica accusa formulava richiesta di giudizio immediato.
È da rilevare, per quanto interessa in sede di legittimità, che gli imputati avevano formulato dinanzi al G.U.P. richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che veniva rigettata.
Dinanzi al tribunale gli stessi imputati reiteravano la richiesta di giudizio abbreviato, senza subordinarla ad alcuna richiesta istruttoria.
Il Tribunale dapprima ammetteva il giudizio abbreviato con ordinanza del 14.4.2008 e successivamente, con ordinanza del 6.5.2008, revocava l'ammissione.
In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano denunciato, in rito, la illegittimità della revoca da parte del Tribunale dell'ordinanza con la quale era stato ammesso il giudizio abbreviato ed ha respinto la richiesta del C. di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire una lettera e le foto ad essa allegate, spedita da tale P.V. , con la quale lo stesso si dichiarava autore dei vari reati, nonché una consulenza di parte sugli esiti dei risultati biologici delle indagini sul DNA.
Nel merito la sentenza ha rigettato le censure degli appellanti con le quali si contestava la validità ed attendibilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dalle parti lese nel corso delle indagini;
la identificazione del C. con particolare riferimento alle dichiarazioni della Ca. circa la particolarità del pene dello stupratore;
si chiedeva la esclusione del reato di sequestro di persona e la riduzione della pena inflitta. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati C. e V. di persona ed il difensore degli imputati U. .
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente C. denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d). Si deduce che la prova chiesta dal difensore dell'imputato con nuovi motivi di appello, costituita dalla lettera del P.V. , proveniente dalla Gran Bretagna, costituiva una prova nuova sopravvenuta, sicché la sua ammissione incontrava solo i limiti stabiliti dall'art. 495 c.p.p., comma 1. Nel prosieguo del motivo di gravame sì sostiene il carattere decisivo della prova citata, deducendosi che nella predetta lettera, cui era stata allegata copia di un documento di identità, il P. aveva riconosciuto di essere autore dei vari reati, riferendo particolari che potevano essere noti solo agli effettivi autori dei fatti criminosi. Si rileva anche che il P. era stato inizialmente coinvolto nelle indagini in quanto aveva venduto i telefonini frutto della rapina ed era noto quale persona che gravitava nei pressi della baracca di (omesso) frequentata da rumeni dediti ad attività criminali. Viene infine censurata anche la mancata ammissione della consulenza di parte, con la quale venivano formulati rilievi critici in ordine alle operazioni compiute dal consulente di ufficio ed alla attendibilità dei risultati delle indagini da questi effettuate. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.
Si deduce che la pena complessivamente inflitta è frutto di un errore di calcolo nella somma delle sue componenti il cui risultato complessivo è di anni ventidue e mesi sei.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla identificazione dell'imputato. Si deduce che il C. è stato illogicamente annoverato tra i frequentatori della baracca di via XXXXXXX, in assenza di elementi che consentissero di risalire alla persona dell'imputato, salva una generica indicazione delle caratteristiche fisiche di questi quale persona alta e robusta. Si contesta, poi, l'attendibilità dei riconoscimenti effettuati dalle persone offese, sia perché carenti della indicazione di particolari riguardanti il colore degli occhi e la frangetta del loro aggressore, sia per il travisamento delle dichiarazioni dei testi. Si censura infine il riconoscimento effettuato dalla Ca. , la quale aveva riferito un particolare anatomico del membro del suo aggressore, che non ha trovato riscontro. Sul punto viene criticata la motivazione con la quale la sentenza ha cercato di giustificare le incoerenze che inficiano la attendibilità delle risultanze probatorie.
Con il primo mezzo di annullamento il V. denuncia la violazione di norme processuali con riferimento alla utilizzazione, ai fini della decisione, del riconoscimento fotografico effettuato dalle parti lese nel corso delle indagini.
Si deduce che il riconoscimento fotografico non costituisce un atto di indagine irripetibile, sicché non ne può essere disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ne' può essere utilizzato quale mezzo di prova, non essendo stato assunto nel contraddittorio delle parti.
Si osserva sul punto che il P.M. aveva sollecitato, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., una ricognizione di persona, ma la richiesta non è stata accolta dal Tribunale a distanza di tempo in quanto le fotografie degli imputati ormai erano state pubblicate reiteratamente su tutti i giornali.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, quale provvedimento abnorme, la revoca da parte del Tribunale dell'ordinanza che aveva accolto la richiesta degli imputati di giudizio abbreviato. In sintesi, si deduce che le ordinanze, al di fuori dei casi previsti, quali quelle in materia di ammissione dei mezzi di prova, devono ritenersi irrevocabili;
che, in ogni caso, sono irrevocabili le ordinanze che ammettono i riti alternativi, cosi come è irrevocabile la richiesta formulata dall'imputato in materia. Si aggiunge che la legge processuale, secondo l'interpretazione ad essa data dalla Corte Costituzionale, prevede la reiterabilita, in caso di rigetto, della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato e che nessuna norma preclude all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato incondizionato, nell'ipotesi in cui sia stata respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 605 c.p.. Si deduce, con riferimento al delitto di rapina in danno della coppia M. - L. , che la privazione della libertà personale inflitta alle parti lese doveva ritenersi funzionale alla commissione di tale reato, e, pertanto, assorbita dalla aggravante di cui all'art. 628 c.p., secondo cpv., n. 2). Sul punto si osserva che nella consumazione del delitto di rapina risultava incluso il periodo di tempo in cui due dei rapinatori si erano allontanati alla ricerca di un bancomat per prelevare danaro mediante la carta di credito delle vittime mentre gli altri due erano rimasti con queste ultime.
Con il primo mezzo di annullamento la difesa degli imputati U. denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alle condotte contestate in danno della coppia M. - L. .
Si deduce che la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione in relazione ai rilievi formulati nell'atto di appello;
carenze tali da non consentire neppure l'integrazione della motivazione con quella della sentenza di primo grado. Si osserva nel prosieguo, con riferimento a specifiche censure, che sono rimasti privi di risposta i rilievi critici in ordine al mancato accertamento delle ragioni per le quali gli inquirenti hanno individuato il C. quale possessore del telefonino sottratto alla coppia M. - L. , mentre era stato accertato che detto telefonino era in possesso di tale Ci. ; egualmente sono rimasti ignoti gli elementi indiziar che avevano consentito il collegamento del C. con gli attuali ricorrenti.
Si censura infine la identificazione dei ricorrenti quali concorrenti nella commissione della rapina e violenza sessuale in danno della coppia citata, facendosi rilevare che la M. ha dichiarato che gli aggressori avevano il volto coperto da passamontagna e che solo uno di loro si scoprì due volte in modo da essere ben visibile;
che inoltre non sono state trovate tracce organiche che potessero far risalire agli U. quali autori di tali fatti criminosi. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla pronuncia di colpevolezza di U.C.G. per le condotte contestate in danno della coppia Ca. - R. .
Anche in ordine a tale episodio criminoso si deduce che secondo le dichiarazioni delle parti lese gli autori dell'azione violenta indossavano passamontagna;
la Ca. aveva affermato che a seguito dell'aggressione aveva il volto pieno di sangue, per cui non riusciva a vedere più nulla;
il R. , dopo essere stato immobilizzato, era stato fatto distendere a terra con il volto verso il suolo e gli aggressori gli avevano infilato una borsa in testa a guisa di cappuccio, sicché anche egli non era riuscito a vedere nulla.
Si deduce, quindi, che la sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine ai citati rilievi con i quali venivano evidenziate le discrasie tra le dichiarazioni delle parti lese ed il riconoscimento fotografico.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 438 e 440 c.p.p. in relazione alla revoca dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato. Con il motivo di ricorso vengono proposte dai ricorrenti le già esposte deduzioni in ordine alla irrevocabilità delle ordinanze, salvo diversa ed espressa previsione normativa, come stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 4, in materia di prove;
alla irrevocabilità, in ogni caso,
delle ordinanze che provvedono alla instaurazione del rito speciale, considerata anche la loro incidenza sull'azione civile. Si deduce inoltre che l'originaria richiesta di ammissione al giudizio abbreviato in effetti risultava solo apparentemente condizionata ad una richiesta istruttoria afferente agli accertamenti biologici del materiale repertato, trattandosi di accertamenti già disposti dal P.M.. Si aggiunge che deve ritenersi ammissibile la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ed in via gradata di giudizio abbreviato semplice.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si deduce che il diniego delle attenuanti genetiche è stato fondato dalla sentenza prevalentemente sulla valutazione della gravità della condotta di altro imputato, mentre non si è tenuto conto della giovane età ed incensuratezza dei ricorrenti;
ne' sono stati precisati i criteri seguiti nella determinazione della pena. Con motivi nuovi, depositati il 2.11.2010, il ricorrente C. ha sostanzialmente ribadito le precedenti censure in punto di vizi di motivazione della sentenza e, a sua volta, denuncia la illegittimità della disposta revoca della ammissione del giudizio abbreviato. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati, fatta eccezione per la doglianza del C. in ordine all'esistenza di un errore di calcolo nella determinazione della pena a lui inflitta.
Vanno in primo luogo esaminate, stante il loro carattere pregiudiziale, le questioni di natura processuale dedotte dai ricorrenti.
Il motivo di ricorso comune, con il quale si denuncia, quale atto abnorme, la revoca della ammissione degli imputati al giudizio abbreviato, disposta dal Tribunale con ordinanza del 6.5.2008, non è fondato.
È noto che con sentenza n. 169 del 23.5.2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 438 c.p.p., comma 6, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
La necessità di un adeguamento costituzionale della norma è stata ravvisata dal giudice delle leggi nella violazione di ogni garanzia difensiva derivante dalla sottrazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a qualsiasi forma di sindacato. Ed è stato infatti, tra l'altro, affermato nella parte motiva della sentenza che "Alla luce del nuovo quadro normativo non vi è d'altro canto alcun ostacolo a che, qualora l'imputato riproponga prima dell'apertura del dibattimento la richiesta di giudizio abbreviato condizionata, sia lo stesso giudice del dibattimento, ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il giudizio abbreviato".
Sicché l'intervento della Corte Costituzionale non è finalizzato a consentire genericamente che la richiesta di rito alternativo possa essere nuovamente proposta, ma esclusivamente a far sì che quella richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che è stata respinta dal giudice dell'udienza preliminare, sia sottoposta al vaglio del giudice del dibattimento, affinché valuti la necessità e compatibilità della prova richiesta con le finalità di economia processuale proprie del procedimento speciale ed eventualmente ammetta l'imputato al giudizio abbreviato condizionato. È stato, infatti, già affermato da questa Suprema Corte sul punto che "in tema di giudizio abbreviato, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, la facoltà di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta subordinata ad un'integrazione probatoria, prima rigettata, implica che essa non sia mutata nel contenuto, sicché è preclusa sia la possibilità di proporre al giudice del dibattimento l'assunzione di prove diverse che di trasformare la richiesta da condizionata ad incondizionata (V. Corte cost., n. 169 del 2003)". (sez. 1,19.4.2006 n. 27778, Lombardi, RV 234964). Peraltro, la ragione giustificatrice della necessità che la richiesta di rito abbreviato condizionato, respinta dal giudice, possa essere riproposta solo se formulata negli stessi termini deve ravvisarsi nel fatto che con il rigetto della richiesta vengono meno i motivi di economia processuale che giustificano il trattamento premiale dell'imputato.
Pertanto, la tardiva ammissione dell'imputato al rito alternativo ed al trattamento premiale può essere giustificata solo da una nuova valutazione della richiesta a suo tempo formulata da questi, che rilevi l'erroneità della decisione che non ha ammesso il giudizio abbreviato condizionato, e non certamente dal ripensamento dello stesso imputato in ordine al tipo di giudizio oggetto della ulteriore richiesta.
Alla luce di tali rilievi è evidente che la formulazione, dopo il rinvio a giudizio, nella fase delle indagini preliminari di una richiesta di rito abbreviato non condizionato o subordinato ad una diversa integrazione probatoria, rende tale richiesta tardiva per essere stata formulata oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 438 c.p.p., comma 2. L'ordinanza che in tal caso disponga il giudizio abbreviato si palesa illegittima ed, pertanto, suscettibile di revoca.
Ed è stato, infatti, affermato in proposito da questa Corte che "La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili, e specificamente sia stata pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva." (sez. 2, 9.3.2007 n. 12954, Butini, RV 236388). Orbene, in tali termini deve essere inquadrata la situazione processuale che ha giustificato la revoca della ammissione degli imputati al giudizio abbreviato non condizionato, trattandosi di richiesta tardivamente formulata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 438 c.p.p., comma 2. La modificazione apportata alla richiesta di giudizio abbreviato nel momento in cui è stata nuovamente proposta preclude qualsiasi vantazione in ordine alla necessità della integrazione probatoria cui era stata precedentemente subordinata la richiesta;
ne' la medesima questione può essere sottoposta ad un nuovo esame in sede di legittimità. È altresì infondata la doglianza del C. in ordine alla mancata ammissione di una prova decisiva. In relazione alla lettera del P. , così come alla consulenza di parte relativa ad indagini sul DNA, la sentenza impugnata ne ha rilevato la assoluta superfluità ai fini della decisione con motivazione adeguata, con la quale si rileva che la prima non costituisce mezzo di prova, oltre a provenire da un personaggio fantomatico del tutto inattendibile;
che la seconda, la cui produzione poteva essere effettuata nel giudizio di primo grado, contiene esclusivamente valutazioni generiche e di natura interpretativa in ordine alle modalità delle indagini sul DNA. Sicché con riferimento ad entrambe le richieste si ribadisce il giudizio di superfluità dei mezzi di prova ai fini della decisione. Nel caso in esame non sussiste, pertanto, il denunciato vizio per non essere stata ammessa una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Sono infine infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla irritualità del riconoscimento degli autori dei fatti criminosi effettuato mediante ricognizioni fotografiche.
L'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che la cosiddetta ricognizione fotografica costituisce un mezzo di prova non disciplinato dalla legge, sicché alla stessa non sono applicabili le regole stabilite dall'art. 213 c.p.p. e ss. (sez. 2, 28.2.1997 n. 3382, Falco, RV 207409 e giurisprudenza successiva conforme).
La fonte di prova del riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari non è costituito dal dato documentale attraverso il quale è avvenuta la ricognizione, bensì dalla deposizione testimoniale della persona che ha riconosciuto nell'immagine fotografica l'individuo da identificare. È stato, infatti, affermato da questa Corte che "L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale." (sez. 6, 5.12.2007 n. 6582, Major e altri, RV 239416; sez. 2; 28.10.2003 n. 47871, Tortora, RV 227079; sez. 4, 14.10.2008 n. 45496, Capraro e altri, RV 242029). La attendibilità della deposizione del teste che ha effettuato il riconoscimento fotografico deve essere valutata secondo i normali criteri operanti in materia, tenendo particolarmente conto delle modalità e precauzioni con cui è stata effettuata la ricognizione (cfr. sez. 5, 199901858, Makraoui, RV 212467) e delle altre circostanze di fatto che possono rendere attendibile il riconoscimento. Orbene, i giudici di merito hanno puntualmente applicato gli enunciati principi di diritto, avendo sottoposto a rigoroso vaglio critico le deposizioni delle persone offese in ordine al riconoscimento dei loro aggressori, risultando puntualmente indicati, nella sentenza di primo grado, i numerosi elementi di giudizio (esemplificativamente: dichiarazioni che gli aggressori si sono tolti i passamontagna, natura parziale della copertura del volto) in base ai quali i riconoscimenti sono stati ritenuti attendibili o in alcuni casi, invece, inidonei a supportare l'affermazione di colpevolezza. Passando all'esame delle censure per vizi di motivazione, è opportuno premettere in punto di diritto che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e non può costituire un terzo grado di giudizio diretto alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Si tratta di un principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte ed assolutamente condivisibile (sez. un. 23.11.1995 n. 2110, Facchini, RV 203767 e più di recente ulteriormente ribadito;
sez. 2, 5.5.2006 n. 19584, Capri ed altra, RV 233773; sez. 6, 20.3.2006 n. 14054, Strozzanti, RV 233454). Una conferma della differenza sostanziale esistente tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, in conformità dei principi che discendono dal dettato costituzionale sulla giurisdizione, emerge, tra l'altro, dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico ministero, individua i limiti del giudizio di legittimità, affermando che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cassazione è "rimedio (che) non attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito in appello". Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cassazione non ha "la pienezza del riesame di merito", che è propria del controllo operato dalle corti di appello, ben si comprende come il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consenta affatto di fondare la richiesta di annullamento della sentenza di merito sulla prospettazione della necessità di ripercorrere, in sede di legittimità, l'intera ricostruzione della vicenda oggetto del giudizio.
Tale impostazione, anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), disposta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale può aversi vizio di travisamento della prova quando l'errore sia in grado "dr disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione" e che questo può avvenire solo nei casi in cui usi introduce in motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo", oppure "si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini detta decisione", (sez. 2, 23.5.2007 n. 23419, P.G. in proc. Vignaioli, RV 236893; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musumeci, RV 237207). L'esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.
Nè i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che i ricorrenti abbiano ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame. Orbene, appare evidente dall'esame dei numerosi motivi di ricorso, con i quali sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, che gli stessi si esauriscono in una richiesta di riesame e rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla attendibilità del riconoscimento degli imputati effettuato delle parti lese.
Riesame del materiale probatorio che, per quanto osservato, è inammissibile in sede di legittimità.
Sul punto, peraltro, come già rilevato, la sentenza di primo grado, la cui motivazione per l'identità della decisione integra quella di appello, ha dato conto in modo assolutamente esaustivo, riportando dettagliatamente le deposizioni delle parti lese, delle ragioni per le quali i singoli riconoscimenti da esse effettuati sono stati ritenuti più o meno attendibili.
Nè la vantazione dei giudici di merito sul punto può formare oggetto di censura, in sede di legittimità, mediante la contestazione delle risultanze fattuali in base alle quali i riconoscimenti sono stati ritenuti attendibili.
Sia la sentenza di primo grado che quella di appello inoltre hanno dato ampiamente conto delle ragioni che rendono irrilevante il contrasto tra le dichiarazioni della parte lesa Ca. , a proposito delle caratteristiche del pene del C. , e le successive risultanze dell'accertamento del perito, in considerazione non solo dell'effettuazione di tale accertamento a distanza di tempo dai fatti, ma soprattutto delle deposizioni degli assistenti di P.S., che subito dopo l'arresto procedettero a perquisizione personale nei confronti del C. , notando le caratteristiche del pene di questi indicate dalla persona offesa.
Quanto alle censure del C. va anche rilevato che, secondo quanto dettagliatamente riportato nella sentenza di primo grado, sono state trovate varie tracce biologiche sulla persona e gli indumenti della parte lesa M. , nelle quali è stato accertato il profilo genetico dell'imputato.
Correttamente inoltre i giudici di merito hanno ravvisato il concorso dei reati di sequestro di persona con quelli di violenza sessuale e rapina, avendo rilevato che le vittime sono state private della libertà personale per un tempo apprezzabile sia prima che dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali, sia in relazione al tempo necessario per impossessarsi della cosa altrui. (cfr. sez. 3, 22.6.2004 n. 37880, Miotto, RV 230040). In particolare, la sentenza di primo grado ha evidenziato che le vittime degli abusi sessuali al termine della violenza non sono state rilasciate ma costrette a lavarsi e la coppia M. - E. ad attendere che i criminali ripulissero la vettura in cui si era consumata la violenza.
Quanto alle censure in ordine al trattamento sanzionatorio formulate dai ricorrenti U. , si osserva che il diniego delle attenuanti generiche e la concreta quantificazione della pena hanno formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva in entrambe le pronunce di merito in relazione alla posizione di ciascun imputato. Tale motivazione è essenzialmente fondata sulla valutazione della gravità delle condotte e della intensità del dolo, ritenute preponderanti, sicché la stessa si sottrae alle censure, che risultano sostanzialmente fondate su una diversa prospettazione di ragioni di merito.
È, invece, fondata la doglianza del C. in ordine alla esistenza di un errore di calcolo nella determinazione complessiva della pena effettuata dal giudice di primo grado.
La somma degli aumenti applicati a titolo di continuazione sulla pena base di anni tredici di reclusione inflitta per il reato di cui al capo C) da una pena totale di anni ventidue e mesi sei di reclusione e non di anni ventitrè come inflitta in tale sentenza e confermata in appello.
Trattandosi di errore di computo della quantità della pena, lo stesso può essere rettificato da questa Corte ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 2, senza che sia necessario pronunciare l'annullamento della sentenza.
Il ricorso del C. , pertanto, va rigetto nel resto, mentre vanno rigettati integralmente i ricorsi degli altri imputati. Questi ultimi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati C.R. e U.C.G. vanno infine condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Ca. e R. , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rettifica la pena inflitta a C.R. , che determina in anni ventidue e mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di detto ricorrente;
rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali;
condanna i ricorrenti C.R. e U.C.G. in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili C. e R. , spese che liquida in complessi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 dicembre 2010. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011
IN CALCE ANNOTAZIONE:
La Corte Suprema di Cassazione - Terza Sez. Penale - con ord. n. 21042/15 del 16/4/2015 e depositata il 21/5/15; <<Dispone procedersi alla correzione del dispositivo della sentenza Sez. 3 n. 1851/2011 e relativo ruolo di pubblica udienza nel senso che, dopo le parole "che liquida" e prima delle parole "in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge" sia inserita l'aggiunta "in favore dell'Erario">>.
Roma, 3 giugno 2015