Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE IO, rapp.to e difeso dall'avv. Nadia Stanziola, con la quale elett.te domicilia in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I. N. A. I. L. Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del Dirigente Generale, dott. Pasquale Acconcia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferra, in virtù di procura speciale a rogito del notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 4 febbraio 2000, rep. n. 53316, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via IV Novembre, n. 144, in atti;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 00745/1998 depositata il 13 gennaio 1999, R.G. n. 00054/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Emilia Favata, in virtù di delega dell'avv. Giuseppe De Ferra, per l' IN.
Udito il P.M, in persona del Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello proposto da RI LF avverso la sentenza del Pretore di La Spezia n. 0696/96, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal LF contro l' IN - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (in appresso IN ) volta ad ottenere il ripristino della rendita già riconosciutogli per inabilità permanente del 20%, quest'ultima ridotta a seguito di accertamento per revisione in applicazione dell'art. 55, comma 5^, della legge 9 marzo 1989, n. 88, all'08%. Osservava il Tribunale: l'unico elemento legittimante la revisione da parte dell' IN era la sussistenza o meno dei presupposti di ordine sanitario che giustificavano la sua erogazione, sicché in sede giudiziale era consentito solo l'accertamento relativo;
l'accertamento tecnico aveva rivelato che l'assicurato all'epoca della revisione e della decisione impugnata era affetto da silicosi in misura ridotta rispetto a quella originaria, sicché legittimo era stato il provvedimento dell'Istituto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre LF RI con unico motivo di censura.
L' IN si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LF RI denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 146 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, 2967 c.c. nonché
omessa ed insufficiente motivazione sull'utilizzo in sede di revisione di nuovi mezzi diagnostici: il Tribunale, in applicazione dell'art. 55 di cui in titolazione aveva omesso una adeguata motivazione con comparazione dei dati oggettivi dell'effettiva situazione diagnostica al momento del ritenuto errore con quelli nell'attuale, e, di conseguenza aveva omesso ogni specificazione sul concetto di errore;
l'Istituto non aveva provato l'assunto errore, da considerarsi "come vizio formale e sostanziale inconfutabile per violazione di norme giuridiche ovvero di parametri codificati e tassativi"; nel raffronto tra situazione del precedente accertamento e quella della ultima revisione erano stati illegittimamente utilizzati più sofisticati mezzi diagnostici e nuovi criteri medico- legali.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente alle argomentazioni addotte a sostegno della proposta impugnazione deve esaminarsi la disciplina di recente dettata con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in abrogazione del primo periodo del comma 5, dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e con espressa previsione di efficacia retroattiva dello ius superveniens, e quindi di applicabilità ai processi in corso, in ottemperanza alla legge delega 17 maggio 1999; tale esame risulta anche puntualmente sollecitato in ricorso, in epoca finanche anteriore al detto ius superveniens.
La citata previsione legislativa, con l'art. 9, a titolo "rettifica per errore", prevede al comma 1^ - così abrogandosi coerentemente (quarto comma) il primo periodo del comma 5 dell'art. 55 l. 88/1989 - che "le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato", introduce, al comma 2^, in aggiunta al detto limite temporale, quello derivante dal l'obbligo di accertamento degli errori di diagnosi medica e di vantazione dell'Istituto per il solo tramite dei metodi e degli strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento che si intende rettificare, e stabilisce, al comma 3^, che la insussistenza dell'errore, ovvero la presenza di errore non rettificabile, comporta il mantenimento della prestazione economica già riconosciuta prima della revisione (in tal senso, Cass. 20 novembre 2000, n. 14959, Cass. 16 agosto 2000, n. 10842). Orbene, e premesso che tali novelle disposizioni, con valore retroattivo ed espressamente applicabili ai processi in corso, hanno sostanzialmente recepito un recente, modificato, orientamento della giurisprudenza di legittimità, e che nel caso di specie non può farsi riferimento a termini decadenziali di sorta, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza impugnata non è conforme ai principi legali e giurisprudenziali sopra richiamati, atteso che essa si esprime nel senso del già modificato orientamento, secondo cui l'unico elemento legittimante la revisione da parte dell' IN era la sussistenza o meno dei presupposti di ordine sanitario che giustificavano la sua erogazione, sicché in sede giudiziale era consentito solo l'accertamento relativo, peraltro con criteri, metodi e strumenti d'indagine, quanto alla sussistenza dello stato permanente di inabilità, non disponibili al tempo della prima verifica;
tanto, in considerazione della esclusa natura innovativa del disposto dell'art. 55, comma quinto, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Essa viene a porsi in tal modo in contrasto con la nuova regola,
in forza della quale, ove l' IN intende procedere alle revisione dell'affare assicurativo non può non ottemperare all'onere di effettuarlo, al di fuori delle ipotesi di dolo o colpa grave dello stesso assicurato, nei limiti temporali (decadenza) e nel rispetto dei metodi, criteri e strumenti già disponibili all'epoca del primo accertamento di cui si assume l'erroneità, il tutto come previsto dal citato decreto legislativo del 2000, volto, in sostanza, ad imporre all'istituto assicuratore l'onere di manifestare la volontà di rettificare l'errore entro un termine accettabile, ai fini di un consolidamento delle situazioni derivanti dal suo comportamento. Il ricorso, pertanto, è fondato, e la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte;
la causa va, quindi, rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Genova, che provvederà al riesame della controversia in applicazione dei principi dell'attuale orientamento giurisprudenziale e dello ius superveniens come sopra richiamati, nonché, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., al regolamento delle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004